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Legislazione  Giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

Con nota di Piero Angelini

 

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Penale del 13/12/2002 Sentenza n. 641/02 R.S.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  Sezione Penale  Sentenza n. 641/02 R.S. del 13/12/2002

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano alla pubblica udienza del 13/12/2002 ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

C.S. libero - contumace

IMPUTATO


del reato di cui all’art. 659 c.p. perché nell’esercizio dell’attività della panetteria XXX di sua proprietà, a causa della attività lavorativa svolta nella suddetta panetteria disturbava il riposo delle persone, in particolare delle persone abitanti nell’abitazione di C.G., soprastante la detta panetteria, producendo immissioni rumorose superiori al limite differenziale notturno fissato in 3 dB(A) dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997.
In Caltagirone, fino al 23/4/1999

E CON L’INTERVENTO DI
P.M. dott. Giannone V. P.O.
Avv. Massimo Favara di fiducia
Avv. Bellino per la Parte Civile

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero chiede Euro 500,00 di multa
Il Difensore della Parte Civile conclude come da comparsa conclusionale
Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato nel 1° caso, assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nel secondo caso
 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE


Con decreto del 6 ottobre 2000 l’odierno imputato C.S. veniva citato in giudizio per ivi rispondere di cui all’art. 659 primo comma c.p.


In esito all’istruttoria dibattimentale, sentite le parti, questo Giudice ritiene non sufficientemente provata la responsabilità penale del C.


All’udienza del 5 aprile 2002 la persona offesa C.G. si costituiva parte civile e nel corso della stessa udienza veniva rigettata la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. avanzata dalla difesa sul presupposto che i rumori molesti denunciati erano stati prodotti nell’ambito dell’esercizio di un mestiere rumoroso, condotta questa punita specificatamente dalla norma di cui al secondo comma dell’articolo 659 c.p. con una sanzione amministrativa.


L’ipotesi di cui al primo comma ricorre, infatti, anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in uno uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso [Cassazione 19 novembre 1999 n. 382].

Invero i rumori di cui una rubrica provenivano da un panificio sito al piano terra di un condominio e gli stessi, secondo le rilevazioni effettuate dal dott. S. C. del laboratorio di igiene e profilassi di Catania, superavano il limite differenziale notturno di immissioni di rumore in ambiente abitato fissato dall’articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997. Si trattava, come riferito dal tecnico, di rumori dovuti al funzionamento dei macchinari ma anche causati dalle voci delle persone che lavoravano all’interno del panificio nonché all’uso improprio degli utensili come ad esempio lo spostamento violento di carrelli o, come riferito dalla parte civile C.G. e dalla sorella di costui C.A., lo sbattimento di teglie o della pasta sui tavoli.

 

Addirittura i due fratelli C. hanno anche riferito che l’imputato ed i suoi operai spesso parlavano di calcio ad alta voce tant’é vero che era divenuta nota la loro passione tanto per la Juventus che per la squadra locale del Caltagirone.


Stando così le cose è chiaro che si potrebbe, nel caso in esame, ravvisare la condotta di cui al primo comma dell’art. 69 c.p. e sul punto non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dal difensore dell’imputato il quale ha fatto leva, tra le altre cose, anche sulla difficoltà di distinzione tra i rumori tipici del funzionamento del panificio, ovvero quelli provenienti dai macchinari utilizzati per la produzione del pane, e quelli di invece che esorbitavano da tale attività.


Se i due fratelli C., che abitavano nell’appartamento soprastante il panificio, erano stati in grado di percepire chiaramente anche il contenuto delle conversazioni tra l’imputato e i suoi operai all’interno del panificio, certamente essi sono da considerare attendibili riguardo all’uso smodato degli strumenti tipici di quella particolare attività produttiva notturna; circostanza questa confermata anche dal C.


Né si condivide l’altro argomento utilizzato dalla difesa ovvero quello relativo alla presunta irregolarità delle rilevazioni fonometriche effettuate dal C.
In particolare è stato contestato il rilevamento effettuato tra le ore 23.00 del 28 maggio 1999 e le ore 1.30 del 29 maggio 1999 nel corso del quale si è considerato come rumore di fondo (ambientale) quello diurno rilevato in data 23 aprile 1999 dal momento che durante la notte del 28 maggio, non era stato possibile rilevare il rumore ambientale con i macchinari del panificio spenti.


Ebbene, al riguardo si osserva che il metodo seguito dal dottor C. pur non conducendo a dati certi sicuramente ha determinato dei valori differenziali più favorevoli all’imputato perché notoriamente il rumore ambientale diurno è superiore a quello notturno.


Nonostante ciò, pur partendo da un livello di rumore ambientale più alto (quello diurno per intenderci), il valore differenziale massimo stabilito dalla normativa vigente era stato ugualmente superato.


Piuttosto la decisione assolutoria per insussistenza del fatto deriva da un’altra considerazione; secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete – di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406).

Vero è che la denuncia sporta dal C. era stata sottoscritta anche da altri tre condomini, ma è anche vero che nessuno di questi soggetti è stato ascoltato in dibattimento nonostante si fosse certi della loro identità e del loro domicilio.


Se nessuno di essi è stato citato dal pubblico ministero né dalla parte civile è legittimo presumere il loro disinteresse alla causa penale intentata contro l’odierno imputato. E’ mancata quindi (nel) dibattimento una prova confortante circa la diffusività dei rumori molesti provocati dal C. e quindi circa la loro attitudine a disturbare un numero indeterminato di persone e non dei singoli condomini.


L’assoluzione, tuttavia, passa attraverso il parametro di cui all’art. 530 secondo comma c.p.p. perchè questo elemento essenziale della fattispecie più che insussistente non è stato sufficiente dimostrato.


P.Q.M.


Visto l’art. 530 2° comma c.p.p.
Assolve C.S. del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
assegna giorni trenta per la stesura ed il deposito della motivazione.
Caltagirone, 13 dicembre 2002.

Il Giudice
Dott. Giuseppe Tigano

Il Cancelliere C1
Dr.ssa A. Scalzo

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento acustico - Disturbo della quiete pubblica – Mestiere rumoroso – Superamento dei limiti imposti dalla norma – Art. 659 c.p. - Insussistenza dei presupposti - Risarcimento del danno - Sussiste. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete – di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406). Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano - TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  Sezione Penale  del 13/12/2002 Sentenza n. 641
 

Nota: L’interessante sentenza emessa dal Magistrato calatino riprende un più ampio discorso della corrente filosofia giurisprudenziale che individua, in tema di inquinamento acustico, il reato di disturbo della quiete pubblica, contravvenzionabile penalmente e quindi ascrivibile nella applicazione dell’art. 659 c.p., in un illecito di natura civilistica, riconducibile ai dettati del risarcimento del danno a favore del soggetto patiente ovvero nel senso più restrittivo in una azione cautelare del facere o non facere imposto dall’organo giudicante, quando la lesione, nel nostro caso i disturbi dovuti ad immissioni di rumore o suoni, colpisca figure individuali, seppure facenti parte dello stesso nucleo familiare o utilizzatori di un immobile ben preciso, anziché una pluralità di individui per i quali il reato contestato assume una connotazione collettiva - “numero indeterminato di soggetti” come si precisa nel dettato sentenziale - ben potendosi discernere nel primo caso una reattività differente tra individuo e individuo, non sempre e pienamente condivisibile dalla popolazione eterogenea di un quartiere o di una zona cittadina ove si possano perpetrare immissioni acustiche di una certa rilevanza.- (Piero Angelini)

 

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