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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 29/12/2005 (ud. 07/12/2005), Sentenza n. 47281

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 29/12/2005 (ud. 07/12/2005), Sentenza n. 47281
Pres. Postiglione A. Est. Rel. Teresi A. Imp. Mazzei S. P.M. Izzo G. (Conf. Trib
. Catanzaro, 07 Luglio 2003)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

- SENTENZA - N. 1392

 - del 07/12/2005
- REGISTRO GENERALE - N. 32098/2005

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Signori: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo  - Consigliere rel
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da Mazzei Salvatore, nato a Lamezia Tenne il 14.08.1956, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 7.07.2005 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal GIP in data 17.06.2005;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Mario Pilade Chiti, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


OSSERVA


Con ordinanza 7.07.2005 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta da Mazzei Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo dell'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal GIP in data 17.06.2005 per i reati ipotizzati di cui agli art. 44 lettera c) d.P.R. n.380/2001 e 633 cod. pen.

Rilevava il Tribunale che era stata rilasciata all'indagato la concessione edilizia n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all'intervento di recupero

ambientale di cui alla lettera c) dell'art. 6 della legge regionale 12.04.1990 n. 23 per la quale operano le misure minime di salvaguardia di cui all'art. 7 della stessa legge.

L'indagato, però, secondo gli accertamenti eseguiti dal CT del PM, aveva disatteso in toto le prescrizioni progettuali e il cronoprogramma stabiliti nella relazione tecnico ambientale sulle modalità d'esecuzione dei lavori, sì da estendere il fronte della cava; da produrre strapiombi e ingrottamenti; da incidere il piede della parete esistente determinando, con esplosivo, distacchi d'ampie zone di roccia.

Non era stato rispettato l'obbligo di mantenere gli scavi a distanza non inferiore a 10 metri dal torrente Spilinga.

Per la riscontrata difformità dell'esecuzione dei lavori rispetto alla concessione, il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato urbanistico ipotizzato perché secondo la legislazione regionale la coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale con la conseguente necessità del rilascio di un titolo abilitativo per i lavori.

Sussisteva anche il fumus del reato d'invasione di terreni relativamente all'occupazione dell'intero alveo del torrente.

Proponeva ricorso per cassazione Mazzei Salvatore denunciando violazione dell'art. 44 lettera e) del d.P.R. n. 380/2001 perché le numerose Conferenze di Servizi avevano riscontrato la sostanziale compatibilità dell'attività estrattiva con le prescrizioni ambientali ed urbanistiche.

Peraltro non era configurabile il reato urbanistico perché per l'attività di cava non occorre la concessione edilizia essendo la stessa assoggettata all'autorizzazione regionale.

Inoltre, l'eventuale estensione alle cave del regime del permesso ad opera della legislazione regionale, non potrebbe comportare alcuna irrogazione di sanzioni in caso di violazioni.

Tuttavia, nella specie, la disposizione dell'art. 7 della legge regionale citata non era applicabile dopo il 31 luglio 1991.

11 ricorrente deduceva, altresì, l'insussistenza del fumus del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis cod. pen. per l'impossibilità di individuare in maniera certa le aree occupate.

Aggiungeva che, sul punto, era intervenuta in data 8.07.2005 sentenza d'assoluzione per fatti identici o analoghi a quelli per cui si procede.

Denunciava, infine, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'omessa riduzione dell'oggetto del sequestro per la restituzione agli aventi diritto di macchinari e strumenti di lavoro; di cumuli di materiali inerti; di depositi di fanghi di decantazione.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto ed erroneo, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto per la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato nell'ipotesi di reato enunciata.

In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta (Cass. 199701610, RV 208514).

Non può, quindi, essere censurata l'ordinanza impugnata che ha ritenuto, alla stregua degli dati acquisiti, astrattamente configurabili le ipotizzate violazioni.

Per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l'autorizzazione per il loro sfruttamento.
Però, l'attività estrattiva, comportando un mutamento dell'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985 [Cass. sezione III, n. 26140/2002 RV.222415; Sezione III n. 460/1996; RV. 203552]

Conseguentemente ha affermato questa Corte che "quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" [Cassazione Sezione I11 n. 646/1993, RV. 194685; conf Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi].

La necessità del controllo urbanistico per l'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni).

Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico [Cassazione SU n. 45101/2001].
Nella specie, l'obbligo dell'indagato di attenersi agli strumenti urbanistici conseguiva dal rilascio della concessione comunale n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all'intervento di recupero ambientale di cui alla lettera c) dell'art. 6 della legge regionale 12.04.1990 n. 23 per il quale la relazione tecnico ambientale sulle modalità d'esecuzione dei lavori stabiliva prescrizioni progettuali che, secondo la verifica del CT, sono state disattese sì da compromettere il piano di recupero.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del reato urbanistico ipotizzato.

Anche per la configurabilità dell'altro reato ipotizzato vi è congrua motivazione poiché il Tribunale, premesso che non è provato che la prodotta sentenza assolutoria riguardi i fatti di questo procedimento, ha rilevato che l'attività estrattiva ha comportato l'occupazione dell'intero alveo del torrente Spilinga.

Solo in sede di conclusioni finali dell'istanza di riesame l'indagato ha chiesto, in subordine, la limitazione del provvedimento di sequestro con la restituzione agli aventi diritto di un impianto di frantumazione di inerti; di una cisterna contenente gasolio; di un impianto per la produzione di cemento; di un container, di una vasca di raccolta d'acqua; di un impianto per la produzione di calcestruzzo; di vasche di decantazione; di cumuli di materiali inerti; di un deposito di fanghi di decantazione; di una pesa e del relativo locale di pesatura, di un'officina.

L'omessa restituzione dei macchinari e dei materiali in sequestro, peraltro strumentali alla commissione dei reati ipotizzati, non richiedeva un'esplicita motivazione poiché la relativa istanza non è sorretta da specifica motivazione.

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.

 


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 7 dicembre 2005.

Depositata en Cancelleria il 12 dicembre 2005

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Cave e Torbiere - Urbanistica e edilizia - Attività di cava e torbiere - Apertura e coltivazione - Autorizzazione regionale - Attività estrattiva - Concessione edilizia - Art. 44 lett. A) D.P.R. n. 380/2001. Per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l’autorizzazione per il loro sfruttamento. Mentre, l’attività estrattiva, determinando un mutamento dell’assetto territoriale non è avulsa dalla normativa urbanistica e deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale configurandosi, in difetto, la violazione dell’articolo 44 lettera A) del d.p.r. n. 380/2001 (Cass. sezione III, n. 26140/2002 RV.222415; Sezione III n. 460/1996; RV. 203552). Inoltre, "quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" (Cassazione Sezione I11 n. 646/1993, RV. 194685; conf Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi). Pres. Postiglione - Est. Teresi - Imp. Mazzei. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47281

2) Cave e Torbiere - Urbanistica e edilizia - Controllo urbanistico per l'esercizio - Necessità - Contrasto con gli strumenti urbanistici - Reato urbanistico - Sussistenza. In tema di cava, la necessità del controllo urbanistico per l'esercizio della stessa deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni). Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico (assazione SU n. 45101/2001). Pres. Postiglione - Est. Teresi - Imp. Mazzei. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47281

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