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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/03/2006 (Ud. 02/03/2006), Sentenza n. 10628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/03/2006 (Ud 02/03/2006), Sentenza n. 10628
(Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Iannace)
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/03/2006
SENTENZA
N. 388
REGISTRO GENERALE
N. 35528/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Iannace
Margherita, nata a Prossedi il 24.04.1954, avverso la sentenza del Tribunale
di Latina in data 9.03.2004 con cui è stata condannata alla pena
dell'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 11 ter, decreto
legislativo n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto
l'annullamento con rinvio della sentenza;
osserva
Con sentenza 9.03.2004 il Tribunale di Latina condannava Iannace Margherita
alla pena dell'ammenda quale colpevole di avere sottoposto, nella qualità di
titolare di un'azienda agricola, ad utilizzazione agronomica effluenti
d'allevamento bovino senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che ammassi d'effluenti zootecnici, provenienti da 56
bovini in possesso dell'imputata, erano stati sparsi sulla superficie
aziendale di 16 ettari; che i suddetti materiali andavano considerati
(reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo e
allevamento; che al momento dell'accertamento l'imputata non aveva ancora
ottenuto l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando
- violazione dell'art. 28, comma
7, decreto legislativo n. 152/1999 secondo cui sono assimilabili alle acque
reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di
bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo,
funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del
feudo,
per ogni 340 kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;
- mancanza di motivazione in
ordine alla giustificazioni addotte comprovate dalla produzione di
documentazione attestante che l'azienda era inserita nell'elenco delle
aziende biologiche ed era in possesso d'autorizzazione allo spandimento al
suolo degli effluenti zootecnici rilasciata a Giovannelli Sara in data 8
ottobre 2003, sicché poteva desumersi a posteriori che si era
connessione tra l'attività di spandimento e la coltivazione del fondo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
Ha affermato questa Corte che "Io
scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento
(normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il
nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche
impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa
(art. 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999), nulla rilevando in
contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la
quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione
dei suddetti liquami"
(Cassazione n.12174/1999, Luna, RV. 215079).
Poiché, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della
legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve
svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la
stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale
collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi,
costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla
rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche
(Cassazione n. 9422/2001, Pistonesi, RV 218715).
Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da
classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia dell'articolo 2,
lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 258, sicché, alla richiesta d'utilizzazione agronomica
dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti
dall'installazione produttiva dell'allevamento. (Cassazione Sezione III n.
11538/2000, Vecchiolini RV. 217761).
Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che
l'imputata ha effettuato sul terreno della propria azienda agricola
imponenti scarichi di liquami provenienti dall'allevamento di bovini senza
effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d. lgs. n.152/1999
[comunicazione alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio
dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti di allevamento
zootecnico] e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è
ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e l'attività agricola.
Pertanto è irrilevante che dopo l'accertamento sia stata rilasciata a tale
Giovannelli autorizzazione postuma allo spandimento di liquami al suolo.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
Così deciso in Roma nella Pubblica Udienza del 2.03.2006
1) Inquinamento idrico - Scarico non autorizzato di liquami - Utilizzazione agronomica effluenti di allevamento - Pratica della fertirrigazione - Autorizzazioni - Necessità. Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola) costituisce reato a nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami. (Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Iannace). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/03/2006 (Ud 2/03/2006), Sentenza n. 10628
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