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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud. 13/12/2005), Sentenza n. 2751
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud. 13/12/2005), Sentenza n. 2751
(Pres. C. Vitalone, Est. A. Postiglione, Imp. Bianchi)
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/12/2005
SENTENZA
N. 2297
REGISTRO GENERALE
N. 17846/05
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. CLAUDIO VITALONE Presidente
1.Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere
2. " GUIDO DE MAIO Consigliere
3. " MARIO GENTILE Consigliere
4. " GIULIO SARNO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI WALTER n. Roma 28-6-1969
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 10-5-2004
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato
Fatto e diritto
Bianchi Walter, titolare di una ditta di autolavaggio dotato di una depuratore e di una autorizzazione allo scarico nel depuratore medesimo, è stato condannato, con i benefici di legge, dal Tribunale di Frosinone alla pena di 1000 Euro di ammenda per avere, invece, scaricato nel fiume Alabro senza autorizzazione in violazione dell'art. 59, 1° comma D.lg.vo 152/99, come integrato del D.lg.vo 258/00.
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che al momento dell'accertamento esisteva una regolare autorizzazione del Comune di Ferentino datata 24-4-2001 a scaricare nella fogna comunale delle acque provenienti dal depuratore dell'autolavaggio, sicché il reato non era configurabile.
Il ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si dà atto che "la condotta ascritta all'imputato è quella di non essersi dotato della prescritta autorizzazione per lo scarico delle acque reflue nel corso d'acqua superficiale fiume Alabro", sicché la questione della esistenza o meno di una autorizzazione allo scarico dal depuratore nella rete fognaria non appare pertinente al caso in esame.
Risulta dal testo della sentenza che l'imputato al momento del sopralluogo stava "facendo dei lavori". E perciò invece di sospendere l'attività, ritenne di poter scaricare direttamente nel fiume (e non nella fogna dal depuratore).
All'epoca dell'accertamento 29-10-2001 l'imputato era autorizzato a scaricare dal depuratore nella fogna comunale, osservando ovviamente le prescrizioni dell'autorità, ma non poteva effettuare un distinto ed autonomo scarico nel fiume (recettore diverso dalla fogna) e direttamente (cioè senza previa depurazione).
Ai fini della sussistenza del reato contestato ex art. 59, 1° comma 1. 152/99 sussisteva la materialità del reato, né era invocabile la buona fede perché, l'imputato doveva sospendere l'attività in attesa di sistemare il depuratore e non scaricare abusivamente nell'ambiente circostante.
La condotta dell'imputato poteva integrare l'ulteriore reato di cui allo art. 59, 5° comma D.lg.vo 152/99, per il superamento dei valori di Cod rispetto alla tabella 3 dell'Allegato 5 della stessa legge, come modificata dal D.lg.vo 258/2000. Ma tale reato non risulta essere stato contestato autonomamente, sicché la posizione dell'imputato non può essere modificata in peius, in mancanza di impugnativa del P.M.
P Q M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13-12-05
Inquinamento idrico - Pubblica fognatura - Scarico senza autorizzazione - Fattispecie - D.lg.vo 152/99. Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali senza la preventiva autorizzazione. (Pres. Vitalone Est. Postiglione, Imp. Bianchi). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 24 gennaio 2006 (ud. 13 dicembre 2005), Sentenza n. 2751
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