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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 20/9/2005), Sentenza n. 539

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539
(Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale,  Imp. Aquilanti ed altro)


UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/9/2005
 

SENTENZA
N. 1577 /2005


REGISTRO GENERALE
N. 31940/94


Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPADIA UMBERTO
1.Dott.ZUMBO ANTONIO
2.Dott.TARDINO VINCENZO
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
4.Dott.FIALE ALDO
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


1) AQUILANTI UMBERTO Nato a Roma il14/05/1932
2) TALONE LOLA N. Roma il 27/08/1929


avverso la SENTENZA del 26/11/1993 CORTE DI APELLO DI ROMA
Udita pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ALDO FIALE
Udito Pubblico Ministero in persona del dott. LUIGI CIAMPOLI
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 26.11.1993 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 8.1.1993 del Pretore di Roma - Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, che aveva affermato la penale responsabilità di Aquilanti Umberto e Talone Lola in ordine ai reati di cui:

- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, senza la necessaria concessione edilizia, la sopraelevazione di un fabbricato in tufo e cemento armato su una superficie di circa mq. 100, proseguendo i lavori anche dopo l'ordinanza sindacale di sospensione emessa in data 14.8.1990 - in Sacrofano, fino al 2.2.1991);
- agli art. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971; all'art. 221 T.U. leggi sanitarie (per avere destinato ad uso abitativo l'immobile senza la prescritta licenza di abitabilità) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi 6 di arresto e lire 30 milioni di ammenda, concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge ed ordinando la demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito la insussistenza dei reati, essendo essi in possesso di una licenza edilizia, per la costruzione di un fabbricato a due piani, rilasciata dal Sindaco di Sacrofano in data 31.7.1968, mai revocata o annullata.


Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dai ricorrenti, ex art. 39 della legge n. 724/1994, questa Corte - all'udienza del 30.9.1994 - ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985.

Il Comune di Sacrofano (con nota del 15.4.2005) ha comunicato che" non è stato rilasciato provvedimento di sanatoria e che i ricorrenti non hanno fornito a quell'Amministrazione la prescritta documentazione catastale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 221 del R.D. 27.7.1934, n. 1256 (capo E della rubrica), poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato in seguito alla depenalizzazione disposta dall'art. 70 del D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.


Deve essere conseguentemente eliminata, per ciascun ricorrente, la relativa pena di giorni 10 di arresto e lire 1.000.000 di ammenda (inflitta, ex art. 81 cpv. cod. pen., per la continuazione).


Copia degli atti deve essere trasmessa al Sindaco del Comune di Sacrofano, competente ex art. 93, lett. 1), del D. Lgs. n. 507/1999 - ad applicare la sanzione amministrativa per la violazione depenalizzata.


2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, perché manifestamente infondato.


Va evidenziato, al riguardo, che - allo scopo di evitare che una costruzione autorizzata in un determinato momento venga realizzata quando la situazione ambientale ed urbanistica è mutata - il provvedimento che consente l'esercizio della facoltà di costruire è stato sempre ricollegato all'osservanza di alcuni termini, al mancato rispetto dei quali (non per causa di forza maggiore) è stata connessa, come conseguenza, la decadenza del provvedimento medesimo.

Allorché era in vigore l'istituto della licenza edilizia, come disciplinato dalla legge n. 1150/1942, i termini per l'inizio e per il completamento dell'opera autorizzata erano stabiliti dai regolamenti edilizi.
Successivamente il primo dei suddetti termini venne fissato direttamente dalla legge 6-8-1967, n. 765 e, ai sensi dell'art. 10, 10° comma, di detta legge, la licenza edilizia non poteva avere validità superiore ad un anno e, qualora entro tale termine i lavori non fossero stati iniziati, l'interessato doveva presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.


L' 11° comma dello stesso articolo (che modificò l'art. 31 della legge n. 1150/1942) prevedeva, poi, che l'entrata in vigore di nuove e contrastanti previsioni urbanistiche comportasse la decadenza delle licenze stesse, salvo che i relativi lavori non fossero stati iniziati e non venissero completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (la disposizione è attualmente riprodotta dall'art. 15, 4° comma, del T.U. n. 380/2001).

I termini di decadenza, quindi, di natura perentoria, erano due:

1) un anno dal rilascio della licenza, ove i lavori, entro tale termine, non fossero stati iniziati (con possibilità di rinnovo della licenza, sempre che, in tale periodo, non fossero entrate in vigore nuove e contrastanti previsioni urbanistiche che interessassero l'area su cui doveva sorgere la costruzione);
2) tre anni dalla data di inizio dei lavori (senza possibilità di rinnovo) per le costruzioni ricadenti su aree che, dopo l'inizio dei lavori, fossero state investite da nuove previsioni urbanistiche.

La legge 28-1-1997, n. 10 sancì, invece, all'art. 4, comma 3°, che nell'atto di concessione edilizia dovevano essere indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori: fissati rispettivamente, dal successivo comma 4°, in non più di un anno e tre anni, con l'esplicita previsione che entro tale ultimo termine l'opera doveva. essere "abitabile ed agibile".


I termini anzidetti si ponevano pur sempre come fatti decadenziali della concessione (come si pongono tuttora ex art. 15 del T.U. n. 380/2001) e - secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - la decadenza si verifica "ope legis", per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo assegnato per l'inizio o l'ultimazione dei lavori, sicché il provvedimento amministrativo formale che dichiara la stessa è atto vincolato a carattere meramente dichiarativo, rivolto a dare certezza ad una situazione già prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (vedi, tra le decisioni più recenti, C. Stato, Sez. V: 20.4.2001, n. 2408; 27.3.2000, n. 1755; 3.2.2000, n. 597; 16.11.1998, n. 1615; 23.11.1996, n. 1414).

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è orientata nel senso che la decadenza della concessione edilizia, quale effetto e conseguenza del mero decorso del tempo, non deve essere, ai fini penali, dichiarata dall'autorità amministrativa, in quanto la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi ma non per l'insorgenza dell'eventuale responsabilità penale del titolare del provvedimento abilitativo decaduto ope legis (vedi Cass., Sez. III: 7.10.1998, Frisina e 19.3.2003, Ruggia).

L'art. 18 della legge n. 10/1977 (come modificato con le proroghe introdotte: dall'art. 8 della legge 29.7.1980, n. 385; dall'art. 1 del D.L. 8.1.1981, n. 4, convertito dalla legge 12.3.1981, n. 58; dal D.L.. 29.12.1983, n. 747, convertito dalla legge 27.2.1984, n. 18 e dall'art. i del D.L. 22.12.1984, n. 901, convertito dalla legge 1.3.1985, n. 42) introdusse un regime transitorio per il quale le licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della stessa legge potevano conservare validità ed efficacia - a condizione del completamento dei lavori, sì da rendere gli edifici abitabili o agibili - fino al 31 dicembre 1985. Per la parte eventualmente non completata entro il termine anzidetto veniva prescritta la necessità di richiedere la concessione edilizia (di nuova introduzione).

Nella fattispecie in esame:

- è stato accertato con perizia tecnica del P.M., acquisita al fascicolo del dibattimento, che, nella zona ove gli imputati hanno realizzato l'opera, classificata nel piano regolatore generale come "zona residenziale di completamento" e non dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria, era permessa l'edificazione in lotti minimi di 1.500 mq., previa lottizzazione; mancava, invece, un qualsiasi strumento urbanistico attuativo ed il lotto di proprietà degli imputati aveva una superficie di soli 1.040 mq.;
- non è data conoscere l'epoca di costruzione del primo piano dell'edificio in questione, mentre è rimasto accertato che il secondo piano dello stesso (al quale si riferiscono le imputazioni) era in corso di edificazione alla data del 14.8.1990;
- in tale data la licenza edilizia del 31.7.1968 era sicuramente decaduta ex lege, essendo scaduto il regime transitorio (prorogato) di cui all'art. 18 della legge n. 10/1977. L'edificazione inoltre, risulta essersi addirittura protratta fino al 22.1.1991.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli art. 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie (capo E), poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni dieci di arresto e lire un milione di ammenda.


Dispone trasmettersi copia della sentenza al Sindaco del Comune di Sacrofano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 20.9.2005

Il Consigliere rel.

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia - Decadenza della concessione edilizia - Decorso del tempo - Effetti - Poteri sanzionatori amministrativi - Responsabilità penale del titolare del provvedimento abilitativo decaduto ope legis. La decadenza della concessione edilizia, quale effetto e conseguenza del mero decorso del tempo, non deve essere, ai fini penali, dichiarata dall'autorità amministrativa, in quanto la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi ma non per l'insorgenza dell'eventuale responsabilità penale del titolare del provvedimento abilitativo decaduto ope legis (vedi Cass., Sez. III: 7.10.1998, Frisina e 19.3.2003, Ruggia). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539

 

2) Urbanistica e edilizia - Decadenza del titolo abilitativo - Scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi - Lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza - Assenza di titolo abilitativo - Disciplina. Dopo l'inutile scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi contenuti nella concessione ad edificare (e che decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell'interessato), la concessione è "tamquam non esset", con la conseguenza che i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza sono realizzati in assenza di titolo abilitativo, e vanno soggetti alla sanzione penale di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539

 

3) Urbanistica e edilizia - Fatti decadenziali della concessione - Inutile decorso del tempo assegnato per l'inizio o l'ultimazione dei lavori - Atto vincolato a carattere meramente dichiarativo. La decadenza si verifica "ope legis", per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo assegnato per l'inizio o l'ultimazione dei lavori, sicché il provvedimento amministrativo formale che dichiara la stessa è atto vincolato a carattere meramente dichiarativo, rivolto a dare certezza ad una situazione già prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (vedi, tra le decisioni più recenti, C. Stato, Sez. V: 20.4.2001, n. 2408; 27.3.2000, n. 1755; 3.2.2000, n. 597; 16.11.1998, n. 1615; 23.11.1996, n. 1414). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539

 

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