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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. BASILICATA, 10 Aprile 2006,Sentenza n. 237
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
 

N. 237 Reg. Sent.

Anno 2006

N. 168 Reg. Ric.

Anno 2004


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Di Marzio Emanuele, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fausto Di Pede e con lo stesso domiciliato in Potenza presso la segreteria del Tribunale


CONTRO


L’Amministrazione Provinciale di Matera in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Rosina D’Onofrio e con la stessa elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio legale De Bonis, via N. Sauro n. 102


per l'annullamento
-del provvedimento di revoca dell’iscrizione della ditta Edil Strade e Trasporti del ricorrente dal registro delle procedure semplificate della Provincia di Matera, sottoscritto dal dirigente, datato 18/2/04 e notificato in pari data;


-di eventuali atti connessi, presupposti etc.


nonché per l’accertamento e la condanna
al risarcimento dei danni nella misura stabilita da eventuale CTU ovvero nella misura ritenuta di giustizia ex art. 1226.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Matera;

Vista l’ordinanza collegiale n. 140 del 28/4/04 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 - relatore il magistrato Pennetti -;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Il ricorrente, titolare della ditta Edil Strade e Trasporti ed iscritto nel registro delle procedure semplificate per il recupero di rifiuti riutilizzabili, impugna l’atto in epigrafe indicato con cui, sulla base d’un verbale di constatazione e controllo della Guardia di Finanza da cui si rileverebbe che la quantità di rifiuti riutilizzabili registrati è di 3149 tonnellate a fronte di 77.112 rilevate dalla Guardia di Finanza, l’amministrazione intimata, osservato che agli atti d’ufficio detti quantitativi risultano del tutto contrastanti con quelli accertati dalla Finanza, dispone con decorrenza immediata la revoca dell’iscrizione per “mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e 4 dell’art. 33 del d. lgs. n. 22/97”.


Si deduce quanto segue:


1.-violazione di legge (art. 33 co. 4 del d. lgs. n. 22/97).
La p.a., in contrasto con la norma in rubrica, non ha concesso al ricorrente, quale condizione sospensiva per il prosieguo dell’attività, un termine entro il quale provvedere a conformare l’attività alla normativa vigente;


2.-violazione di legge (articolo 7 e ss. della legge n. 241/90 in materia di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento).
Eè stata omessa la comunicazione in rubrica benché fossero assenti ragioni di celerità del procedimento esoneranti dal rispetto dell’obbligo di legge;


3.- eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto di istruttoria.


La p.a. non si è avveduta che la Guardia di Finanza ha effettuato solo una sommaria analisi ricognitiva a titolo di informativa di reato, inidonea però a costituire prova. Inoltre i militi avrebbero travisato l’attività del ricorrente che nulla ha a che fare con le discariche di rifiuti e che è piuttosto quella di costruzione e ripristino di rilevati stradali (sia pure utilizzando anche residui di produzione da cantieri edili). I finanzieri avrebbero erroneamente considerato rifiuti anche materiali ancora interni al ciclo di consumo come la sabbia e gli inerti terrosi; del resto per legge i residui di produzione o di consumo (come il materiale di risulta: tufi, mattoni e simili) non sono qualificabili rifiuti. Di conseguenza la quantità di rifiuti veri e proprii era molto inferiore a quella accertata, come comprovato dalla consulenza allegata al gravame.


Si è costituita l’Amministrazione Provinciale di Matera che resiste e chiede il rigetto del gravame.


Con ordinanza collegiale n. 140 del 28 aprile 2004 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.


Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.


D I R I T T O


Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo di gravame.


L’articolo 33 (operazioni di recupero) del d. lgs. n. 22/97 prevede, al comma 1, che l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31.


Tali ultime disposizioni attengono alla determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate.


Come è noto, la Provincia iscrive le imprese che svolgono detta attività (avendo comunicato l’inizio con le modalità previste dalla legge) in un apposito registro (art. 33 co.3):


Qualora poi la provincia “accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione”.


La norma, come è stato rilevato (cfr. T.A.R. Lazio, II, 21/1/04 n. 593), è chiara nel condizionare l’operatività della potestà inibitoria della provincia al fatto che l’interessato non adotti un comportamento conformativo nel termine in proposito assegnatogli.


Ora, dalla lettura del provvedimento impugnato è agevole verificare come esso sia invece privo del previsto termine sollecitatorio; di conseguenza detto provvedimento non era suscettibile di produrre un effetto impeditivo immediato sull’attività di recupero per la quale era da tempo iscritta (dal 2001).


L’amministrazione al riguardo fa notare che l’emanazione della revoca dell’iscrizione con decorrenza immediata anziché secondo le modalità della norma va ricollegata alla presenza, fra i rifiuti rinvenuti, anche di una quota di rifiuti speciali pericolosi.


Senonchè il Collegio rileva che la sopramenzionata disposizione (comma 4) non fa, al riguardo, eccezioni in funzione della natura dei rifiuti. In ogni caso, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ivi rinvenuti, ivi inclusi quelli pericolosi, erano già stati ordinati al ricorrente dal sindaco di Matera con ordinanza n. 23 del 12/2/04, adottata ai sensi degli articoli 9, 14 e 51 del decreto Ronchi.
Il ricorso va quindi accolto in relazione alla domanda di annullamento dell’atto impugnato, salva l’ulteriore attività dell’amministrazione; va invece dichiarata inammissibile per assoluta genericità la domanda risarcitoria.


Avuto riguardo alla natura meramente procedimentale del vizio di legittimità accertato, ritiene il Collegio che esistano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio fra le parti.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Potenza, addì 23 febbraio 2006, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA


nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:


Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente - Estensore
Giuseppe Buscicchio Componente

 


IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE


Depositata in Segreteria il 10 aprile 2006
(Art. 55 L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti - Recupero - Iscrizione al registro delle procedure semplificate - Revoca - Art. 33 D.Lgs. 22/97 - Assegnazione di un termine per l’adeguamento alla legge e alle prescrizioni provinciali - Necessità - Mancanza - Illegittimità del provvedimento di revoca. In tema di revoca dell’iscrizione di un’impresa nel registro delle procedure semplificate, per l’accertato mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.lgs. 22/97, la potestà inibitoria della provincia è chiaramente condizionata (T.A.R. Lazio, II, 21/1/2004, n. 593) dal mancato comportamento conformativo - alla norma e alle prescrizioni provinciali - dell’interessato entro il termine a tal fine assegnatogli. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca privo del previsto termine sollecitatorio, indipendentemente dal rinvenimento sul posto di rifiuti pericolosi, posto che la disposizione di cui al comma 4 del menzionato art. 33 non fa eccezioni in funzione della natura dei rifiuti. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - D.M.E. (avv. Di Pede) c. Provincia di Matera (avv. D’Onofrio) - T.A.R. BASILICATA -10 aprile 2006, n. 237

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