Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez.
I, 8 marzo 2006, Sentenza n. 1433
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
SEZIONE PRIMA DI LECCE
N. 1433/2006 Reg. Dec.
N. 1107 Reg. Ric.
ANNO 2004
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Dibello Componente
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1107/04 presentato da:
- Enel Distribuzione S.p.a., in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Raffaele Nicolì, Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Libratti e
Santa Zingrillo ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del
primo, alla via Rubichi 6;
contro
- il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente
domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt. Fanteria
9;
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana, in persona del Dirigente
p.t., non costituito;
per l’annullamento
- dell’ordinanza in data 5.3.04 del Dirigente dell’U.T.C. con la quale si
ordinava ad Enel Distribuzione S.p.a. di sospendere immediatamente i lavori di
costruzione di una linea elettrica aerea a 150 kv per l’alimentazione della
sottostante stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 10849 del 7.4.04, di conferma della
predetta ordinanza sospensiva;
- dell’ordinanza di demolizione delle suindicate opere edilizie in data 19.5.04;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti i motivi aggiunti depositati il 20.7.04.
Visto l’atto di costituzione del Comune intimato.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 il relatore dr. Ettore
Manca e uditi gli Avv.ti Nicolì e Greco, in sostituzione di Sticchi Damiani.
Osservato quanto segue:
Fatto
1.- Nel ricorso si espone che:
1.2 in data 16.12.02 Enel Distribuzione presentava alla Provincia di Brindisi
istanza di rilascio dell’autorizzazione a costruire ed esercire un raccordo
aereo -avente tensione nominale di 150 kv- della lunghezza di km 5,042, in
derivazione dalla già esistente linea aerea Francavilla Fontana – Campi
Salentina; ciò, allo scopo di alimentare la stazione elettrica delle Ferrovie
dello Stato del Comune di Francavilla.
1.3 Enel chiedeva inoltre, al predetto Comune, il rilascio del nulla osta di cui
al t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775
dell’11.12.33, n.o. poi rilasciato in data 13.5.03.
1.4 Seguiva il parere favorevole della competente Soprintendenza e, quindi,
l’11.7.03, la conferma del n.o. comunale.
1.5 Con provvedimento n. 55/V del 3.6.03 la Provincia autorizzava Enel S.p.a.,
pur se in via provvisoria, all’inizio dei lavori, dei quali dichiarava l’indiffereibilità
e l’urgenza.
1.6 L’11.11.03 interveniva, infine, il decreto di occupazione d’urgenza.
2.- Appena avviati i lavori, tuttavia, il Comune di Francavilla adottava
l’ordinanza di sospensione degli stessi in data 5.3.04, impugnata, unitamente al
successivo provvedimento di conferma -seguito ad una istanza di revoca formulata
dalla ricorrente-, per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge, falsa applicazione di norme ed eccesso di potere per
difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione (artt. 107 ss. t.u.
1775/33 e 10 d.P.R. 380/01).
B) Violazione di legge per incompetenza e difetto di attribuzione. Eccesso di
potere per suo “straripamento”.
C) Violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 113 t.u. 1775
citato. Eccesso di potere per vizio della motivazione.
3.- Successivamente alla notifica del ricorso, peraltro, il Comune emanava
l’ordinanza di demolizione n. 128 del 19.5.04, impugnata con motivi aggiunti
per:
D) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 10 t.u. 380/01.
E) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana chiedeva il
rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate
congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
5.- All’udienza dell’8 febbraio 2006 la causa veniva introitata per la
decisione.
Diritto
1.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito
si esporranno.
2.- Deve in primo luogo rilevarsi che i provvedimenti comunali impugnati sono
unicamente ricollegati al mancato rilascio del permesso di costruire, e, quindi,
all’affermata abusività delle opere in parola: oggetto di esame da parte del
Tribunale è, dunque, il tema della necessità o meno del titolo ex art. 10 d.P.R
380/01 in relazione all’intervento progettato dalla ricorrente.
3.- Ancora rileva, il Collegio, che già pronunciandosi in sede cautelare questo
T.a.r. sottolineava come “secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la
realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dal t.u. 11
dicembre 1933 n. 1775 non abbisogna di concessione edilizia”, e come d’altronde
il Comune, “esprimendosi in sede di nulla - osta urbanistico, non abbia
rappresentato rispetto all’intervento di cui trattasi l’esistenza di interessi
di propria titolarità tali da giustificare, sul piano sostanziale, la necessità
di una nuova delibazione in tema di permesso di costruire” (ord. n. 803/04 del
21.7.04).
3.2 Con numerose pronuncie, difatti, la giurisprudenza amministrativa ha
sottolineato che la realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento
previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il
rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della
conformità della stessa alla normativa di piano regolatore (cfr., fra le altre,
T.A.R. Campania Salerno, ord. n. 369/04 del 25.3.04; T.A.R. Campania Salerno, 5
maggio 1993, n. 303; T.A.R. Campania Salerno, 11 marzo 1993, n. 211; Pretura
Cuorgne', 9 luglio 1987; T.A.R. Valle d'Aosta, 26 maggio 1987, n. 71; T.A.R.
Sicilia, 2 giugno 1982, n. 483).
3.3 A quanto fin scritto, dunque, va solo aggiunto che:
- gli artt. 107 ss. del R.D. n. 1775 citato prevedono uno specifico procedimento
per l’autorizzazione alla costruzione ed all’impianto delle linee di
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, tale da derogare, quindi,
in ragione della particolare tipologia delle opere de quibus e della natura
degli interessi coinvolti, alla generale disciplina sugli interventi edilizi
(nonostante la permanente trasformazione del suolo che tali opere obiettivamente
comportano: si consideri, d’altronde, l’indirizzo che il legislatore e la stessa
giurisprudenza hanno assunto in materia di impianti di telefonia, ove pure le
potestà pianificatorie degli enti locali sono state in parte sacrificate alle
esigenze di speditezza e semplificazione ravvisabili con riguardo alla
realizzazione delle relative reti);
- il Comune di Francavilla rilasciava, l’11.7.03, “senza riserva alcuna, il
nulla osta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi”;
- gli assensi previsti dal Testo Unico tuttavia, a giudizio del Collegio, vanno
ritenuti esclusivamente relativi, proprio per il delineato carattere derogatorio
della normativa in parola, alle opere strettamente necessarie alla trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica, opere cioè rispetto alle quali gli
elementi di conoscenza già acquisiti al momento del nulla osta ex art. 112
-domanda di autorizzazione, piano tecnico, tracciato- consentano all’A.C. di
esprimere con adeguata consapevolezza la richiesta valutazione
sull’ammissibilità dell’intervento.
4.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto, con
assorbimento di ogni altra questione proposta.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce,
accoglie il ricorso n. 1107/04 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.
Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 08 marzo 2006
1) Inquinamento elettromagnetico – Elettrodotti – T.U. 1775/33 – Necessità della concessione edilizia – Esclusione – Deroga alla disciplina generale sugli interventi edilizi. La realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore. Le norme in questione, in ragione della particolare tipologia delle opere de quibus e della natura degli interessi coinvolti, derogano alla generale disciplina sugli interventi edilizi. Pres. Ravalli, Est. Manca – Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Nicolì, De Vergottini, Libratti e Zingrillo) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. Sticchi Damiani) e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 8 marzo 2006
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