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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I, 8 marzo 2006, Sentenza n. 1433
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

 

SEZIONE PRIMA DI LECCE

 



N. 1433/2006 Reg. Dec.
N. 1107 Reg. Ric.

ANNO 2004


Composto dai Signori Magistrati:

 

Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Dibello Componente


ha pronunziato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso n. 1107/04 presentato da:
- Enel Distribuzione S.p.a., in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Nicolì, Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Libratti e Santa Zingrillo ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del primo, alla via Rubichi 6;


contro


- il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana, in persona del Dirigente p.t., non costituito;


per l’annullamento
- dell’ordinanza in data 5.3.04 del Dirigente dell’U.T.C. con la quale si ordinava ad Enel Distribuzione S.p.a. di sospendere immediatamente i lavori di costruzione di una linea elettrica aerea a 150 kv per l’alimentazione della sottostante stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 10849 del 7.4.04, di conferma della predetta ordinanza sospensiva;
- dell’ordinanza di demolizione delle suindicate opere edilizie in data 19.5.04;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati.


Visti i motivi aggiunti depositati il 20.7.04.


Visto l’atto di costituzione del Comune intimato.


Visti gli atti della causa.


Designato alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 il relatore dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nicolì e Greco, in sostituzione di Sticchi Damiani.


Osservato quanto segue:


Fatto


1.- Nel ricorso si espone che:
1.2 in data 16.12.02 Enel Distribuzione presentava alla Provincia di Brindisi istanza di rilascio dell’autorizzazione a costruire ed esercire un raccordo aereo -avente tensione nominale di 150 kv- della lunghezza di km 5,042, in derivazione dalla già esistente linea aerea Francavilla Fontana – Campi Salentina; ciò, allo scopo di alimentare la stazione elettrica delle Ferrovie dello Stato del Comune di Francavilla.
1.3 Enel chiedeva inoltre, al predetto Comune, il rilascio del nulla osta di cui al t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell’11.12.33, n.o. poi rilasciato in data 13.5.03.
1.4 Seguiva il parere favorevole della competente Soprintendenza e, quindi, l’11.7.03, la conferma del n.o. comunale.
1.5 Con provvedimento n. 55/V del 3.6.03 la Provincia autorizzava Enel S.p.a., pur se in via provvisoria, all’inizio dei lavori, dei quali dichiarava l’indiffereibilità e l’urgenza.
1.6 L’11.11.03 interveniva, infine, il decreto di occupazione d’urgenza.


2.- Appena avviati i lavori, tuttavia, il Comune di Francavilla adottava l’ordinanza di sospensione degli stessi in data 5.3.04, impugnata, unitamente al successivo provvedimento di conferma -seguito ad una istanza di revoca formulata dalla ricorrente-, per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge, falsa applicazione di norme ed eccesso di potere per difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione (artt. 107 ss. t.u. 1775/33 e 10 d.P.R. 380/01).
B) Violazione di legge per incompetenza e difetto di attribuzione. Eccesso di potere per suo “straripamento”.
C) Violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 113 t.u. 1775 citato. Eccesso di potere per vizio della motivazione.


3.- Successivamente alla notifica del ricorso, peraltro, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione n. 128 del 19.5.04, impugnata con motivi aggiunti per:
D) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 10 t.u. 380/01.
E) Eccesso di potere per difetto di motivazione.


4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.


5.- All’udienza dell’8 febbraio 2006 la causa veniva introitata per la decisione.


Diritto


1.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si esporranno.


2.- Deve in primo luogo rilevarsi che i provvedimenti comunali impugnati sono unicamente ricollegati al mancato rilascio del permesso di costruire, e, quindi, all’affermata abusività delle opere in parola: oggetto di esame da parte del Tribunale è, dunque, il tema della necessità o meno del titolo ex art. 10 d.P.R 380/01 in relazione all’intervento progettato dalla ricorrente.


3.- Ancora rileva, il Collegio, che già pronunciandosi in sede cautelare questo T.a.r. sottolineava come “secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dal t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non abbisogna di concessione edilizia”, e come d’altronde il Comune, “esprimendosi in sede di nulla - osta urbanistico, non abbia rappresentato rispetto all’intervento di cui trattasi l’esistenza di interessi di propria titolarità tali da giustificare, sul piano sostanziale, la necessità di una nuova delibazione in tema di permesso di costruire” (ord. n. 803/04 del 21.7.04).
3.2 Con numerose pronuncie, difatti, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore (cfr., fra le altre, T.A.R. Campania Salerno, ord. n. 369/04 del 25.3.04; T.A.R. Campania Salerno, 5 maggio 1993, n. 303; T.A.R. Campania Salerno, 11 marzo 1993, n. 211; Pretura Cuorgne', 9 luglio 1987; T.A.R. Valle d'Aosta, 26 maggio 1987, n. 71; T.A.R. Sicilia, 2 giugno 1982, n. 483).
3.3 A quanto fin scritto, dunque, va solo aggiunto che:
- gli artt. 107 ss. del R.D. n. 1775 citato prevedono uno specifico procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed all’impianto delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, tale da derogare, quindi, in ragione della particolare tipologia delle opere de quibus e della natura degli interessi coinvolti, alla generale disciplina sugli interventi edilizi (nonostante la permanente trasformazione del suolo che tali opere obiettivamente comportano: si consideri, d’altronde, l’indirizzo che il legislatore e la stessa giurisprudenza hanno assunto in materia di impianti di telefonia, ove pure le potestà pianificatorie degli enti locali sono state in parte sacrificate alle esigenze di speditezza e semplificazione ravvisabili con riguardo alla realizzazione delle relative reti);
- il Comune di Francavilla rilasciava, l’11.7.03, “senza riserva alcuna, il nulla osta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi”;
- gli assensi previsti dal Testo Unico tuttavia, a giudizio del Collegio, vanno ritenuti esclusivamente relativi, proprio per il delineato carattere derogatorio della normativa in parola, alle opere strettamente necessarie alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, opere cioè rispetto alle quali gli elementi di conoscenza già acquisiti al momento del nulla osta ex art. 112 -domanda di autorizzazione, piano tecnico, tracciato- consentano all’A.C. di esprimere con adeguata consapevolezza la richiesta valutazione sull’ammissibilità dell’intervento.


4.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra questione proposta.


5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


p.q.m.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1107/04 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.


Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 08 marzo 2006

 


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento elettromagnetico – Elettrodotti – T.U. 1775/33 – Necessità della concessione edilizia – Esclusione – Deroga alla disciplina generale sugli interventi edilizi. La realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli art. 119, 120 e 121 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 non richiede il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore. Le norme in questione, in ragione della particolare tipologia delle opere de quibus e della natura degli interessi coinvolti, derogano alla generale disciplina sugli interventi edilizi. Pres. Ravalli, Est. Manca – Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Nicolì, De Vergottini, Libratti e Zingrillo) c. Comune di Francavilla Fontana (avv. Sticchi Damiani) e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 8 marzo 2006
 

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