Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I,
24 Gennaio 2006, Sentenza n. 488
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
N. 488/2006 Reg. Dec.
N. 1587 Reg. Ric.
ANNO 2004
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1587/2004 presentato dalla Sig.ra Daniele Vincenza Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Serafino, presso il cui Studio in Lecce, Via Achille De Lucrezi n° 5, è elettivamente domiciliata,
contro
il Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituito in giudizio;
e nei confronti
del Sig. Macchiaverna Alfredo, controinteressato, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23
Luglio 2004 del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, con la quale è stato
ingiunto alla ricorrente, nella qualità di titolare dell’esercizio Disco Bar
“Cayo Loco” nel fondo ubicato in Marina di Leuca sulla litoranea Leuca-Gallipoli,
di adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le
emissioni rumorose con particolare riguardo alle aree confinanti con le
abitazioni, di predisporre e trasmettere al Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg.
un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e
comunque di eseguire entro 20 gg. tutti gli interventi tecnici necessari a
ricondurre le emissioni acustiche nei limiti di legge, di effettuare medio
tempore la chiusura serale del Disco Bar alle ore 1.00, con decorrenza dalla
data di notifica e fino all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla
mitigazione acustica;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 27
Agosto 2004;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza dell’11 Gennaio 2006 il Relatore Cons. Dr.
Enrico d'Arpe; e udito, altresì, l'Avv. Giorgio Serafino per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente – titolare dell’esercizio (munito di licenza per trattenimenti
danzanti all’aperto, capienza massima 450 persone) Disco Bar “Cayo Loco”,
situato lungo la strada litoranea Leuca-Gallipoli, località “Sarchiello” –
impugna l’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23
Luglio 2004 del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (notificata in pari
data), con la quale le è stato ingiunto di adottare con effetto immediato tutti
gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare
riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, di predisporre e trasmettere al
Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg. un piano di bonifica redatto da un tecnico
competente in acustica ambientale e comunque di eseguire entro 20 gg. tutti gli
interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti di
legge, di effettuare medio tempore la chiusura serale del Disco Bar alle ore
1.00, con decorrenza dalla data di notifica e fino all’avvenuta realizzazione
delle opere necessarie alla mitigazione acustica.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha formulato i seguenti motivi di
ricorso.
1) Violazione di legge per inosservanza degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7
Agosto 1990 n° 241.
2) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.
3) Violazione di legge per erronea ed infondata applicazione degli artt. 9 Legge
n° 447/1995 e 50 quinto comma Decreto Legislativo n° 267/2000.
4) Violazione di legge per indeterminatezza delle prescrizioni imposte per il
contenimento delle emissioni sonore.
5) Eccesso di potere per inesatta rappresentazione della realtà presupposta.
6) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione ordinaria
del tipo di provvedimento.
Con atto notificato alle controparti in data 27 Agosto 2004, la ricorrente ha
altresì impugnato, ai sensi dell’art.1 della Legge n° 205/2000, la successiva
ordinanza del Sindaco di Castrignano del Capo (di sospensione dell’attività per
inquinamento acustico) n° 19 del 23 Agosto 2004, con cui è stata disposta la
sospensione dell’attività di “Disco Bar” fino all’avvenuto adeguamento ai limiti
di emissione sonora fissati dalla legge, proponendo i seguenti motivi aggiunti.
A) Violazione di legge per inosservanza degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7
Agosto 1990 n° 241.
B) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.
C) Violazione di legge per erronea ed infondata applicazione dell’art. 9 della
Legge n° 447/1995.
D) Violazione di legge per indeterminatezza delle prescrizioni imposte per il
contenimento delle emissioni sonore.
E) Eccesso di potere per inesatta rappresentazione della realtà presupposta.
F) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione ordinaria
del tipo di provvedimento.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande
azionate, la ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento di tutti i
provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi
aggiunti.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Castrignano del Capo ed il
controinteressato intimato.
La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella
Camera di Consiglio dell’8 Settembre 2004.
Alla pubblica udienza dell’11 Gennaio 2006, su richiesta di parte, la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la ricorrente – titolare dell’esercizio munito di
licenza per trattenimenti danzanti all’aperto denominato Disco Bar “Cayo Loco”
nel fondo ubicato in Marina di Leuca (strada litoranea Leuca-Gallipoli) –
impugna l’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23
Luglio 2004 emessa ai sensi dell’art. 9 L. n° 447/1995 dal Sindaco del Comune di
Castrignano del Capo, con la quale le è stato ingiunto di adottare con effetto
immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con
particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, di predisporre e
trasmettere al Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg. un piano di bonifica redatto
da un tecnico competente in acustica ambientale e comunque di eseguire entro 20
gg. tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche
nei limiti di legge, di effettuare medio tempore la chiusura serale alle ore
1.00. Con motivi aggiunti ex art. 1 L. n° 205/2000 notificati in data 27 Agosto
2004 impugna, altresì, la successiva ordinanza sindacale (di sospensione
dell’attività per inquinamento acustico) n° 19 del 23 Agosto 2004, con cui
(essendosi rivelato insufficiente, a seguito di apposito accertamento dell’A.R.P.A.,
il piano di risanamento acustico presentato) è stata disposta ex art. 9 L. n°
447/1995 la sospensione dell’attività di “Disco Bar” fino all’avvenuto
adeguamento ai limiti di emissione sonora fissati dalla legge, da dimostrare
mediante presentazione al Comune ed all’A.R.P.A. di idonea documentazione
sottoscritta da tecnico competente contenente la descrizione degli interventi
posti in essere e la dichiarazione che gli stessi garantiscono il rispetto dei
limiti di legge.
In via preliminare, osserva il Collegio che appare irrilevante accertare se la
ricorrente abbia presentato (nelle more del giudizio) al Comune di Castrignano
del Capo ed all’A.R.P.A. un idoneo piano di bonifica acustica attestante
l’avvenuta esecuzione degli interventi tecnici necessari a ricondurre le
emissioni acustiche provenienti dall’esercizio pubblico denominato Disco Bar
“Cayo Loco” nei limiti di legge, posto che l’eventuale realizzazione di tale
piano non sarebbe comunque sufficiente a determinare l’improcedibilità del
gravame per sopravvenuta carenza di interesse, considerate sia le possibili
(eventuali) implicazioni risarcitorie della controversia, sia soprattutto il
dichiarato (nelle reiterate istanze di “prelievo”) interesse della ricorrente
(anche, ma non solo sul piano morale) alla definizione nel merito della causa
(in vista delle prossime stagioni turistiche estive).
Nel merito, l’impugnazione proposta con il ricorso e con i motivi aggiunti è
infondata e va respinta.
Il Tribunale, premesso che le contestate ordinanze contingibili ed urgenti nn°
14 e 19/2004 del Sindaco di Castrignano del Capo sono state adottate, ai sensi
dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento
acustico”), sulla base di appositi accertamenti (espressamente richiamati “per
relationem”) compiuti dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell’A.R.P.A. Puglia
(in data 9 Luglio e 17 Agosto 2004) che hanno obiettivamente rilevato che le
emissioni sonore prodotte dagli impianti di riproduzione musicale esistenti
sulla pista da ballo dell’esercizio Disco Bar “Cayo Loco” eccedono (di gran
lunga) il valore limite differenziale notturno di immissione di 3.0 dB (A)
nell’ambiente abitativo del controinteressato Sig. Macchiaverna Alfredo
provocando quindi inquinamento acustico, ritiene che tutte le censure formulate
dalla ricorrente siano prive di pregio giuridico.
In primo luogo, appare opportuno rammentare che l’art. 9 primo comma della
menzionata legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 dispone che
“Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco …. con provvedimento motivato può
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di
determinate attività”.
Il Collegio è dell’avviso meditato che la soprariportata norma di legge non
possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica)
riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela
dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed
urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al
Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma
che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata
nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in
attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art.
32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto
al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la
Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il
concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso
concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”.
Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed
urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi
(“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici
effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino
la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo
– ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n°
447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge
quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento
amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato
abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di
inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare
sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a
tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto)
dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995.
Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone
necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben
potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di
una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro, che non può
essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano
amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato
di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose
che eccedano la normale tollerabilità.
In ogni caso, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risulta
documentato che le immissioni rumorose provenienti dall’esercizio della
ricorrente sono state denunciate per iscritto al Comune di Castrignano del Capo
(oltre che dal controinteressato Macchiaverna Alfredo) anche da ventotto altri
cittadini residenti nelle vicinanze del Disco Bar “Cayo Loco”.
Chiarito ciò, si manifestano come infondate anche le rimanenti doglianze
formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Si osserva sinteticamente in proposito che: gli elementi di particolare urgenza
(unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei
controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento
amministrativo de quo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose
inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai
principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti
della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (e che comunque, sul piano sostanziale ex art.
21 octies secondo comma della stessa legge, l’eventuale partecipazione al
procedimento della odierna ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo influire
sugli esiti dello stesso); le ordinanze impugnate sono adeguatamente motivate
“per relationem” con l’espresso richiamo ai due verbali di rilevamento
d’inquinamento acustico redatti dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell’A.R.P.A.
Puglia, in quanto notoriamente l’art. 3 terzo comma della Legge n° 241/1990 non
impone la materiale messa a disposizione degli atti richiamti nel provvedimento
finale (essendo sufficiente l’indicazione degli estremi identificativi dei
medesimi atti, che consente all’interessato la possibilità di richiederne
l’accesso); l’allegata indeterminatezza e/o ultroneità delle prescrizioni di
bonifica imposte con le contestate ordinanze sindacali al fine di ricondurre la
rumorosità entro i limiti di legge ed eliminare l’inquinamento acustico appare
in realtà rispondente al dettato dell’art. 9 primo comma della Legge 26 Ottobre
1995 n° 447, che prevede la possibilità di ordinare l’utilizzo di qualunque
accorgimento tecnicamente idoneo al contenimento o all’abbattimento delle
emissioni sonore concretanti inquinamento acustico.
Richiede, poi, un discorso più approfondito la confutazione della censura
sollevata nei motivi aggiunti, incentrata sull’assunto che il legittimo ricorso
al potere sindacale straordinario di cui all’art. 9 della Legge n° 447/1995,
nell’ipotesi di constatata violazione dei valori limite diffenziali di
immissione (determinati con riferimento alla differenza tra il livello di rumore
ambientale ed il rumore residuo), presupporrebbe che il Comune abbia già dato
compiuta esecuzione agli adempimenti posti a suo carico dall’art. 6 della
medesima legge quadro sull’inquinamento acustico e in primo luogo alla prevista
approvazione del c.d. “piano di zonizzazione” (ossia, alla classificazione del
territorio comunale, con la quale fissare i valori da rispettare a seconda delle
caratteristiche delle zone ivi individuate).
Sul punto, il Collegio – pur consapevole dell’esistenza di un consistente
contrario orientamento giurisprudenziale – è convinto che la piena operatività
del criterio dei valori limite differenziali di immissione (peraltro, applicato
correntemente nella prassi delle rilevazioni fonometriche effettuate dall’A.R.P.A.
sull’intero territorio nazionale) anche nei Comuni privi della “zonizzazione
acustica” risponda perfettamente allo spirito della vigente normativa in tema di
inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla
ragionevolezza.
Infatti, considerato che (mentre i limiti assoluti d’immissione hanno la
finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in
senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al
rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della
salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre
1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M.
1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo
comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente
industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la
disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre
1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione – sino
all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995
– dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo
comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere
correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene
salute complessivamente perseguite dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico
e dalla normativa regolamentare di attuazione del 1997) nel significato
(peraltro clamorosamente contrastante con l’art. 32 della Carta Costituzionale)
di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite
differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre
1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1°
Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto
all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso (compresi i motivi aggiunti) deve
essere respinto.
Nulla sulle spese processuali, poiché le parti intimate non si sono costituite
in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce –
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge
(compresi i motivi aggiunti).
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 gennaio 2006
1) Inquinamento acustico – Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente – Natura - Tutela della salute – Art. 32 Cost. – Potere “normalmente” consentito. L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 24 gennaio 2006, n. 488
2) Inquinamento acustico – Abbattimento delle emissioni rumorose – Procedimento – Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 – Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli), che caratterizzano l’intero procedimento amministrativo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 24 gennaio 2006, n. 488
3) Inquinamento acustico – Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione – Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione è pienamente operativo anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica”, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione – sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995 – dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 24 gennaio 2006, n. 488
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