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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. VENETO Sez. III, 17 Marzo 2006,Sentenza n. 608
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

TERZA SEZIONE



Ricorso n. 2530/2004 e 3160/2004
Sent. n. 608/06


con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Riccardo Savoia Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui ricorsi riuniti n. 2530/2004 e 3160/2004, proposti rispettivamente dal Comune di Sommacampagna, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti n. 22, e Ve-Part. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Federico Peres, Andrea Abbamonte e Chiara Cacciavillani; con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. a tenore dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;


contro
rispettivamente: la Regione Veneto (ric. n. 2530/2004), costituita in giudizio con gli avv. Romano Morra e Ezio Zanon dell’Avvocatura Regionale, presso cui ha domicilio legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901; e il Comune di Sommacampagna (ric. n. 3160/2004), costituito in giudizio ut supra rappresentato, e la Regione Veneto, parimenti costituita e ut supra rappresentata;


e nei confronti
quanto al ric. n. 2530/2004: di Ve-Part. S.r.l., costituita in giudizio e ut supra rappresentata e, quanto al ric. n. 3160/2004, della Regione Veneto e di Sergio Risidori, non costituiti;


per l'annullamento
quanto al ric. n. 2530/2004, del provvedimento regionale n. 1932 del 25.6.2004 di approvazione del progetto di autorizzazione dell’intervento di recupero e ampliamento volumetrico della ex discarica 2B, sita in località “Casetta” - in censuario di Sommacampagna; e, quanto al ric. n. 3160/2004, dell’ordinanza del Comune di Sommacampagna n. 50 el 23.8.2004 di sospensione lavori, e atti connessi.
Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il e il e depositati presso la Segreteria il e il con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione delle parti intimate, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 2.2.2006 (relatore il cons. De Piero) l’avv. Sala, per il Comune; l’avv. Zanon per la Regione e l’avv. Cacciavillani, per Ve-Part s.r.l.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


Fatto


1. - Con il ric. n. 2530/2004, il Comune di Sommacampagna rappresenta che, nel proprio territorio, risulta allocata una discarica gestita dalla controinteressata Ve-Part s.r.l. la cui attività è cessata nel 1998, dopo di che ha avuto inizio la fase c.d. “post mortem”, di sistemazione e recupero ambientale che avrebbe dovuto concludersi entro il medesimo anno.
In data 16.7.2002 Ve-Part. S.r.l. presentava alla Regione Veneto un’istanza per l’ampliamento e la riqualificazione dell’ex discarica 2B di cui si controverte, benché il Comune - a tenore dell’art. 17 della L.r. 10/99 - avesse espresso parere contrario, sul presupposto - in particolare - che il progetto riguardasse non un ampliamento bensì una nuova discarica, come tale soggetta alla L.r. n. 3/2000 (nella specie palesemente e sotto vari profili disattesa).


2. - Nonostante ciò, la Regione approvava il progetto che viene in questa sede impugnato per i seguenti motivi:


1) violazione degli artt. 22, 26 e 33 della L.r. 3/2000.
Il progetto è stato autorizzato con le procedure previste per l’ampliamento delle discariche esistenti. Quella all’esame non può considerarsi tale, dal momento che già nel maggio 1999 è iniziata la gestione post mortem, come dimostrato dall’attività del Collegio di collaudo, che ha verificato il collocamento “dell’argilla di sigillo” già il 26.9.99 e ha redatto il certificato di collaudo della ricomposizione ambientale con terreno vegetale, in data 15.10.2002.


2) Violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lg. 36/2003.
L’art. 8 stabilisce che la domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova discarica deve indicare, tra l’altro, l’identità del richiedente e del gestore, se diverso, onde poterne verificare la competenza tecnica.
I dati relativi al gestore, mancano.


3) Violazione dell’art. 23, comma 1, della L.r. 10/99.
Alla seduta della Commissione VIA (che ha valutato, con le modalità di cui all’art. 23, la compatibilità ambientale della struttura) non ha partecipato (non essendovi stato ammesso) il rappresentante del Comune di Sommacampagna, che pur ne aveva diritto


4) Violazione dell’art. 21 della L.r. 3/2000 e travisamento.
Il progetto prevede l’ampliamento della discarica su nuove superfici non interessate dalla precedente struttura, di cui la controinteressata non ha la disponibilità (poiché appartengono in parte a terzi in parte alla Provincia) e che sono situate in zona agricola e a verde privato, e non in zona D, come invece si afferma.


5) Travisamento.
Il problema dell’altezza dei cumuli di rifiuti è stato oggetto di particolare approfondimento in sede istruttoria. Tuttavia, a causa di un’errata simulazione visiva, si è pervenuti ad approvare la realizzazione di cumuli di eccessivo impatto visivo.


6) Violazione degli arrtt. 22 della L.r. 3/2000 e 11 della L.r. 10/99.
Il progetto dell’impianto deve essere corredato da tutti documenti necessari per le pratiche edilizie; e, in particolare, del titolo di disponibilità delle aree. Nella specie, il progetto si estende sui mapp. n. 940 - di proprietà della Provincia - e nn. 660 e 937, di proprietà di tali Residori e Girardi, i quali negano che Ve-Part s.r.l. abbia la disponibilità di tali aree.


7) Violazione delle prescrizioni provinciali rese in fase di chiusura della precedente discarica. Illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione.
La Provincia ha accertato la presenza, sul sito, di diossine sparse, stabilendo, peraltro, di non rimuovere i rifiuti contenenti tali sostanze, ma di monitorarli con cadenza biennale e di non consentire interventi che potrebbero intaccare l’impermeabilizzazione superficiale della discarica. I lavori autorizzati sono in contrasto con le prescrizioni.


8) Violazione degli artt. 23 della L.r. 3/2000, 14, 17, 18 e 23 della L.r. 19/99. Illogicità e difetto di istruttoria.
Le modifiche apportate al progetto presentato in fase istruttoria sono tali e tante da doverlo considerare nuovo e, quindi, soggetto a rinnovate forme di partecipazione.


9) Illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione.
Il progetto è stato approvato nonostante le numerose prescrizioni impartite a Ve-Part s.r.l. nel corso dell’istruttoria siano state del tutto disattese.


10) Violazione dell’art. 32 L.r. 3/00.
Non viene rispettata la distanza prevista dalla legge tra la discarica e le case di abitazione.


11) Illogicità, contraddittorietà, e difetto di istruttoria.
I dati esposti sul massimo livello di falda sono errati (vengono dichiarati m. 53,06, contro i 55,14 reali).


12) Illogicità, insufficienza della motivazione.
L’altezza finale dei cumuli di rifiuti (circa 14 metri) mal si concilia col contesto ambientale (colline moreniche di rilevante pregio storico e ambientale) entro cui sono destinati a collocarsi.


3. - Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Veneto che la controinteressata Ve-Part s.r.l., che puntualmente controdeducono nel merito del ricorso, di cui chiedono la reiezione.


4. - Con motivi aggiunti, notificati in data , il Comune impugna il successivo atto regionale n. 3301 del 22.10.2004, di presa d’atto di variante “non sostanziale” in corso d’opera.


4.1. - Dopo la proposizione del ricorso, infatti, Ve-Part s.r.l. ha presentato una variante progettuale con cui ha mutato l’individuazione dei mappali sui quali collocare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e l’impianto lavaruote, puntualmente approvata dalla Regione.


4.2. - Contro quest’atto vengono ulteriormente dedotti:


13) Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
La controinteressata ha scorporato dall’area ove è previsto l’ampliamento i mappali di proprietà di terzi, aventi destinazione urbanistica non compatibile con l’ intervento, e la Regione ne ha preso atto.
Si tratta di un’inammissibile procedura di sanatoria di un atto già opposto in sede giurisdizionale.


14) Violazione dell’art. 7 della L. 7.8.90 n. 241.
Era necessaria la comunicazione al Comune di avvio del procedimento di variante del progetto, per consentirgli di presentare in fase istruttoria le proprie osservazioni.


15) Violazione artt. 9 e 10 della L. 241/90.
Il Comune ha chiesto accesso agli atti del procedimento di variante, che è stato illegittimamente negato


16) Violazione degli artt. 23 e 26 della L.r. 3/2000 e 26: Incompetenza.
La modifica approvata, definita non sostanziale, in realtà è di notevole momento dato che varia il perimetro dell’intervento e riguarda una diversa localizzazione degli impianti di progetto.
Se così è, tuttavia, essa doveva essere sottoposta al medesimo procedimento di approvazione dell’intervento originario.
Se, invece, si tratta di piccoli aggiustamenti, l’approvazione degli stessi spetta non alla regione, ma alla Provincia competente per l’autorizzazione all’esercizio.


5. - Il secondo ricorso (n. 3160/2004), è stato promosso da Ve-Part. S.r.l. contro il Comune di Sommacampagna e riguarda un’ordinanza di sospensione lavori edilizi dallo stesso emessa, in relazione alle opere oggetto dell’intervento di cui trattasi, per asserita indisponibilità delle aree, che apparterrebbero a terzi.


5.1. - Contro questo atto vengono dedotti:


1) violazione degli artt. 4, 5 e 6 della L.r. 3/00; in connessione con l’art. 35 della stessa, nonché degli artt. 20 e sg del D.Lg. 22/97. Varie figure di eccesso di potere. Incompetenza.
Il Comune non può inibire i lavori, regolarmente autorizzati dalla Regione, relativi alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti.
Su tali lavori l’Ente non ha alcuna competenza, neppure alla mera vigilanza e/o controllo, che spettano alla Provincia.


2) Violazione degli artt. 22 e 33 della L.r. 3/00 e 27 del D.Lg. 22/97. Incompetenza; violazione del giusto procedimento
Il Comune, in buona sostanza, intende negare la possibilità di realizzare e gestire l’impianto in quanto sito su fondi non di proprietà, ma in locazione. Il progetto, tuttavia, risulta già assentito dalla Regione che ha già preso in esame tale aspetto.


3) Violazione dell’art. 54 del T.U. 267/2000, in connessione con gli artt. 2 e 3 della L. 241/90. Violazione dell’art. 97 Costituzione e carenza di interesse pubblico.
Il provvedimento contestato è un atto atipico.
Se, tuttavia, lo si dovesse intendere come provvedimento contingibile ed urgente, sarebbe carente dei necessari presupposti.


4) Violazione degli artt. 49 e 192 del T.U. 267/00.
Se l’atto di sospensione lavori avesse, invece, contenuto prettamente edilizio, sussisterebbe incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Ecologia, che lo ha emesso.
Inoltre, l’atto di autorizzazione regionale assorbe in sé qualsiasi autorizzazione edilizia, che non può più essere più messa in discussione a livello comunale.


5.2. - In questo giudizio si è costituito il Comune che svolge puntuali difese sui singoli motivi e chiede che il ricorso sia respinto.


6. - Tutte le parti costituite hanno dimesso memorie, con cui ampliano e precisano le già rassegnate conclusioni.


7. - All’odierna pubblica udienza, dopo ampia discussione, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.


Diritto


1. - I ricorsi all’esame, che vanno previamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva e perché trattano provvedimenti afferenti alla medesima fattispecie procedimentale complessa, riguardano - come esposto nel riassunto in fatto che precede - il primo, l’impugnazione, da parte del Comune di Sommacampagna, dell’autorizzazione regionale - rilasciata a Ve-Part s.r.l. - per l’ampliamento di una discarica di rifiuti di tipo 2B; il secondo - proposto da Ve-Part s.r.l. stessa - la contestazione di un provvedimento comunale di sospensione dei lavori edilizi intrapresi in attuazione dell’autorizzazione.


2. - Il ricorso del Comune di Sommacampagna (n. 2530/2004) è fondato e va pertanto accolto.


2.1 - In particolare, sussiste ed è assorbente, il vizio sollevato col primo motivo di ricorso e cioè l’errata applicazione degli artt. 22, 26 e 32 della L.r. 36/2003.
Il problema consiste nello stabilire quando, ai fini che qui rilevano, una discarica può considerarsi - secondo l’espressione usata dalla legge regionale - “esistente” e, quindi, in condizione di essere ampliata a tenore dell’art. 32, comma 4, della L.r. 3/2000, e quando, invece, anche l’ampliamento debba essere considerato “nuova discarica”. La questione risulta particolarmente rilevante, dato che, nel primo caso, non sussiste alcun potere di veto da parte del Comune ove l’impianto è ubicato, mentre, nel secondo, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il parere negativo dell’Ente impedisce al richiedente di conseguire la positiva conclusione del procedimento. E, poiché, nel caso di specie, il Comune aveva espresso parere negativo, diviene risolutivo stabilire se si verte in ipotesi di mero ampliamento, ovvero di ampliamento qualificabile quale nuovo impianto.


2.2. - L’art. 32 della L.r. 21.1.2000 n. 3, dopo aver, per l’appunto, previsto - al comma 3 - che “non possono esser approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali …nel territorio di comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune”, al comma successivo, alla lett. a), stabilisce che, ai fini del comma 3, “si considera nuova discarica anche l’ampliamento di discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità di volume di rifiuti smaltibili nella stessa” (quindi, quando si realizzano incrementi non di modesta entità); ed alla lett. b) che “si considerano non più in attività le discariche per le quali sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico”.
L’art. 32 bis, norma di interpretazione autentica introdotta con l’art. 13, comma 1, della L.r. 16.8.2002 n. 27, a sua volta, specifica che perché l’ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente costituisca “nuova discarica”, di cui all’art. 32, lett. a) devono sussistere “entrambe le seguenti condizioni: a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani; b) l’ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità di volume di rifiuti smaltibili nella stessa”.


2.3. - Orbene, in disparte il carattere “generale “ della disposizione, che non è in contestazione (e che, per il problema che ci occupa, non rileva), va osservato innanzi tutto che l’espressione discarica “esistente” si trova solo nella legge regionale, dato che non è contenuta né nel D.Lg. 5.2.97 n. 22, né nel D.Lg 13.1.2003 n. 36 (peraltro successivo ai fatti di cui è causa).
E che a tale espressione debba essere attribuito un significato atecnico è, ad avviso del Collegio, di tutta evidenza, dato che una discarica, intesa come struttura con determinate caratteristiche, allocata in un certo spazio, fisicamente può dirsi “esistente” dal momento in cui viene realizzata e continuerà ad essere tale fino a quando non sparirà - fisicamente - dalla realtà delle cose. Discarica “esistente” quindi non pare avere un significato tecnico-giuridico ben preciso (perché nessuna norma lo stabilisce), ma piuttosto un mero significato, per così dire, fisico, descrittivo.
Al che consegue che ritenere che possa essere ampliata (senza assenso del Comune, ancorché sussistano gli altri requisiti prescritti) ogni discarica, solo perché fisicamente “esistente”, finisce col provare troppo. E, infatti, se il legislatore avesse voluto questo, si sarebbe limitato a dire, semplicemente, che ogni discarica, (intendendo con ciò quella attiva, in fase di gestione post mortem o definitivamente ricomposta), può essere ampliata.
Tale modo di argomentare non pare corretto - anche perché finisce col trascurare la circostanza che l’art. 32 contiene anche la lett. b) che, dovendo presumersi funzionale alla definizione di nuova discarica ai fini del comma 3, qualche ruolo ermeneutico lo deve ben svolgere - pertanto bisogna indagare cosa verosimilmente la legge regionale abbia inteso quando ha parlato di discarica “esistente”.


2.4. - Innanzi tutto, anche a volersi fermare alle parole usate, nel senso reso palese dal loro significato e dalla loro connessione, in tanto qualcosa può essere “ampliato”, cioè reso più grande, in quanto continui a mantenere la propria originaria funzionalità. E certamente una discarica esaurita e ricomposta, non ha più tali caratteristiche.
Secondariamente, la contrapposizione, all’interno dell’art. 32, tra la discarica “esistente” di cui alla lett. a) - che può esser ampliata sussistendo determinati presupposti - e la discarica “non più in attività”, di cui alla lett. b), che, di conseguenza, non è suscettibile di ampliamento, proprio perchè tale, fa intendere che l’espressione “esistente” abbia il significato, più proprio, di discarica “ancora in attività”, non esaurita, che ha attuale capacità di ricezione di rifiuti, capacità che può, quindi, essere - entro certi limiti (superati i quali non può più parlarsi di ampliamento, ma di vero e proprio nuovo impianto) aumentata.
Peraltro appare intuitivo, anche ai fini dell’approvazione del progetto, che mentre ha un senso giuridico preciso definire “ampliamento” l’autorizzazione ad estendere l’ambito di una discarica ancora attiva con un provvedimento che ne modifichi semplicemente l’area di esercizio, nei limiti, peraltro della lettera a), considerati essenziali dallo stesso legislatore regionale, non ha senso parlare di “ampliamento” di un impianto non più in attività, poiché in tal caso si tratta di approvare la riattivazione della discarica cessata e poi, quale che sia l’incremento di superficie previsto, il suo ampliamento: il che significa, di fatto, che l’ampliamento di una discarica esistente ma non più in attività equivale, ai fini dell’approvazione del progetto, all’apertura di una nuova discarica.
In sostanza, e detto altrimenti, per poter essere suscettibile di ampliamento, una discarica, definita genericamene “esistente” (è palese, anche se lapalissiano, che ciò che non è “esistente” non può subire incrementi), deve essere (ragionando a contrario, rispetto alla lett. b), che si riferisce a quelle “non più in attività”) “ancora in attività”. Quindi, utilizzando le stesse espressioni della legge regionale, saranno ampliabili, senza che ciò implichi la creazione di una nuova discarica, ai fini dell’approvazione del relativo progetto, solo le discariche “per le quali NON sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato”, dovendo considerarsi comunque “non più in attività” quelle per le quali, dopo la ricopertura finale “sono (purtuttavia) ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico”.


2,5. - Da quanto esposto, discende che la discarica in questione, per la quale è incontroverso che il conferimento dei rifiuti è cessato il 30.10.98, con conseguente immediato inizio dell’attività di sistemazione e recupero; le opere di sigillatura sono state definitivamente compiute nel maggio 1999, con successivo collaudo il 25.6.99; per la quale la Provincia ha stabilite le modalità di gestione post chiusura con atto dell’1.12.99 e la ricomposizione ambientale con terreno vegetale è stata definitivamente collaudata il 15.10.2002 (essendo, all’evidenza, stata “ultimata” prima di tale momento); non poteva - il 16.7.2002, data della presentazione della domanda per l’approvazione del progetto di ampliamento, ancorché fisicamente “esistente”, ritenersi giuridicamente esistente, cioè “in attività”. Quindi non ne poteva esserne autorizzato alcun ampliamento.


2.7. - Né può essere seguita la (peraltro, tutt’altro che peregrina) argomentazione della controinteressata, che interpreta le - non agevoli - disposizioni degli artt. 32 e 32 bis, alla luce del sopravvenuto D.Lg. 36/2003.
A ciò si oppongono diversi elementi: innanzi tutto, la circostanza che neppure tale fonte normativa contiene una definizione di “discarica esistente”, che, come si è precisato, è espressione (evidentemente atecnica) utilizzata solo dal legislatore regionale; secondariamente, che il D.Lg. 36/03, oltre ad essere successivo alle norme che qui rilevano e fonte statale - come tale non idonea sic et simpliciter a fornire sicuri canoni ermeneutici per l’interpretazione di norme regionali - consiste nella trasposizione nel diritto interno di regole comunitarie che non si occupano ex professo della materia dell’ampliamento di impianti già in essere.
Peraltro, se anche si volesse utilizzare tale complesso normativo per interpretare la legge regionale, pare al Collegio che i risultati sarebbero opposti a quelli indicati dalla controinteressata. Infatti, l’art. 2 definisce "discarica" l’ “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, con ciò significando che una discarica è tale, quando è, per l’appunto, idonea a svolgere la propria funzione tipica, cioè ricevere rifiuti. Quando tale funzione è esaurita e si è proceduto alla chiusura definitiva (art. 12), inizia un periodo diverso, definito di gestione “post mortem” (comprendente la gestione post operativa e la ricomposizione, artt. 8 e 13) proprio perchè caratterizzato dalla fine della funzione tipica della discarica e solo da obblighi a carico del gestore.
L’art. 32 della L.r. è, dunque, in sostanziale sintonia con queste sopravvenute disposizioni, dato che considera “non più in attività” le discariche per le quali è stato completato l’intervento di ricopertura finale.


2.8. - In definitiva, il Collegio ritiene che, poiché la discarica di cui trattasi doveva ritenersi “non più in attività”, non ne potesse comunque essere autorizzato l’ampliamento, come tale, ma che fosse necessario assoggettarla al regime delle nuove discariche.


3. - Il ricorso del Comune di Sommacampagna va pertanto accolto, ed il provvedimento regionale opposto, annullato.


4. Il ricorso n. 3160/2004, proposto da Ve-Part s.r.l. contro il Comune di Sommacampagna, avverso l’atto che ha sospeso gli intrapresi lavori di ampliamento della discarica, è invece improcedibile.
Infatti, all’annullamento del provvedimento regionale di autorizzazione, consegue necessariamente che Ve-Part s.r.l. non ha più alcun interesse alla definizione del ricorso proposto contro un atto di sospensione di lavori che non potevano essere autorizzati e la cui autorizzazione è stata annullata.


5. - Quanto alle spese ed onorari di giudizio, la particolarità e la non agevole risoluzione delle questioni di diritto trattate, ne consiglia la totale compensazione tra le parti tutte.


P. Q. M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, accoglie il n. 2353/2004 e, per l’effetto, annulla l’atto regionale di autorizzazione opposto; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il n. 3160/2004.


Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, il 2.2.2006.
Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti - Discariche - Regione Veneto - L.R. n. 3/2000, art. 32, c. 4 - Discarica esistente suscettibile di ampliamento - Nozione. Per poter essere suscettibile di ampliamento ai sensi dell’art. 32, comma 4, della Legge Regione Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3, una discarica, definita genericamene “esistente”, deve essere “ancora in attività”. Ciò significa, utilizzando le stesse espressioni della legge regionale, che saranno ampliabili, senza che ciò implichi la creazione di una nuova discarica, ai fini dell’approvazione del relativo progetto, solo le discariche “per le quali non sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato”, dovendo considerarsi comunque “non più in attività” quelle per le quali, dopo la ricopertura finale “sono (purtuttavia) ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico. Pres. De Zotti, Est. De Piero - Comune di Sommacampagna (avv.ti Sala e Zimbelli) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Zanon), riunito ad altro ricorso - T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2005, n. 608

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