Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO Sez.
III, 17 Marzo 2006,Sentenza n. 608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Ricorso n. 2530/2004 e 3160/2004
Sent. n. 608/06
con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 2530/2004 e 3160/2004, proposti rispettivamente dal
Comune di Sommacampagna, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e
Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in
Venezia Mestre, via Cavallotti n. 22, e Ve-Part. S.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv. Federico Peres, Andrea Abbamonte e Chiara Cacciavillani; con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. a tenore dell’art. 35 R.D.
26.6.24 n. 1054;
contro
rispettivamente: la Regione Veneto (ric. n. 2530/2004), costituita in
giudizio con gli avv. Romano Morra e Ezio Zanon dell’Avvocatura Regionale,
presso cui ha domicilio legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901; e il Comune di
Sommacampagna (ric. n. 3160/2004), costituito in giudizio ut supra
rappresentato, e la Regione Veneto, parimenti costituita e ut supra
rappresentata;
e nei confronti
quanto al ric. n. 2530/2004: di Ve-Part. S.r.l., costituita in giudizio e ut
supra rappresentata e, quanto al ric. n. 3160/2004, della Regione Veneto e di
Sergio Risidori, non costituiti;
per l'annullamento
quanto al ric. n. 2530/2004, del provvedimento regionale n. 1932 del
25.6.2004 di approvazione del progetto di autorizzazione dell’intervento di
recupero e ampliamento volumetrico della ex discarica 2B, sita in località
“Casetta” - in censuario di Sommacampagna; e, quanto al ric. n. 3160/2004,
dell’ordinanza del Comune di Sommacampagna n. 50 el 23.8.2004 di sospensione
lavori, e atti connessi.
Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il e il e depositati presso la
Segreteria il e il con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione delle
parti intimate, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 2.2.2006 (relatore il cons. De Piero) l’avv.
Sala, per il Comune; l’avv. Zanon per la Regione e l’avv. Cacciavillani, per
Ve-Part s.r.l.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
1. - Con il ric. n. 2530/2004, il Comune di Sommacampagna rappresenta che, nel
proprio territorio, risulta allocata una discarica gestita dalla
controinteressata Ve-Part s.r.l. la cui attività è cessata nel 1998, dopo di che
ha avuto inizio la fase c.d. “post mortem”, di sistemazione e recupero
ambientale che avrebbe dovuto concludersi entro il medesimo anno.
In data 16.7.2002 Ve-Part. S.r.l. presentava alla Regione Veneto un’istanza per
l’ampliamento e la riqualificazione dell’ex discarica 2B di cui si controverte,
benché il Comune - a tenore dell’art. 17 della L.r. 10/99 - avesse espresso
parere contrario, sul presupposto - in particolare - che il progetto riguardasse
non un ampliamento bensì una nuova discarica, come tale soggetta alla L.r. n.
3/2000 (nella specie palesemente e sotto vari profili disattesa).
2. - Nonostante ciò, la Regione approvava il progetto che viene in questa sede
impugnato per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 22, 26 e 33 della L.r. 3/2000.
Il progetto è stato autorizzato con le procedure previste per l’ampliamento
delle discariche esistenti. Quella all’esame non può considerarsi tale, dal
momento che già nel maggio 1999 è iniziata la gestione post mortem, come
dimostrato dall’attività del Collegio di collaudo, che ha verificato il
collocamento “dell’argilla di sigillo” già il 26.9.99 e ha redatto il
certificato di collaudo della ricomposizione ambientale con terreno vegetale, in
data 15.10.2002.
2) Violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lg. 36/2003.
L’art. 8 stabilisce che la domanda di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di una nuova discarica deve indicare, tra l’altro, l’identità del
richiedente e del gestore, se diverso, onde poterne verificare la competenza
tecnica.
I dati relativi al gestore, mancano.
3) Violazione dell’art. 23, comma 1, della L.r. 10/99.
Alla seduta della Commissione VIA (che ha valutato, con le modalità di cui
all’art. 23, la compatibilità ambientale della struttura) non ha partecipato
(non essendovi stato ammesso) il rappresentante del Comune di Sommacampagna, che
pur ne aveva diritto
4) Violazione dell’art. 21 della L.r. 3/2000 e travisamento.
Il progetto prevede l’ampliamento della discarica su nuove superfici non
interessate dalla precedente struttura, di cui la controinteressata non ha la
disponibilità (poiché appartengono in parte a terzi in parte alla Provincia) e
che sono situate in zona agricola e a verde privato, e non in zona D, come
invece si afferma.
5) Travisamento.
Il problema dell’altezza dei cumuli di rifiuti è stato oggetto di particolare
approfondimento in sede istruttoria. Tuttavia, a causa di un’errata simulazione
visiva, si è pervenuti ad approvare la realizzazione di cumuli di eccessivo
impatto visivo.
6) Violazione degli arrtt. 22 della L.r. 3/2000 e 11 della L.r. 10/99.
Il progetto dell’impianto deve essere corredato da tutti documenti necessari per
le pratiche edilizie; e, in particolare, del titolo di disponibilità delle aree.
Nella specie, il progetto si estende sui mapp. n. 940 - di proprietà della
Provincia - e nn. 660 e 937, di proprietà di tali Residori e Girardi, i quali
negano che Ve-Part s.r.l. abbia la disponibilità di tali aree.
7) Violazione delle prescrizioni provinciali rese in fase di chiusura della
precedente discarica. Illogicità, contraddittorietà, insufficienza della
motivazione.
La Provincia ha accertato la presenza, sul sito, di diossine sparse, stabilendo,
peraltro, di non rimuovere i rifiuti contenenti tali sostanze, ma di monitorarli
con cadenza biennale e di non consentire interventi che potrebbero intaccare
l’impermeabilizzazione superficiale della discarica. I lavori autorizzati sono
in contrasto con le prescrizioni.
8) Violazione degli artt. 23 della L.r. 3/2000, 14, 17, 18 e 23 della L.r.
19/99. Illogicità e difetto di istruttoria.
Le modifiche apportate al progetto presentato in fase istruttoria sono tali e
tante da doverlo considerare nuovo e, quindi, soggetto a rinnovate forme di
partecipazione.
9) Illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione.
Il progetto è stato approvato nonostante le numerose prescrizioni impartite a
Ve-Part s.r.l. nel corso dell’istruttoria siano state del tutto disattese.
10) Violazione dell’art. 32 L.r. 3/00.
Non viene rispettata la distanza prevista dalla legge tra la discarica e le case
di abitazione.
11) Illogicità, contraddittorietà, e difetto di istruttoria.
I dati esposti sul massimo livello di falda sono errati (vengono dichiarati m.
53,06, contro i 55,14 reali).
12) Illogicità, insufficienza della motivazione.
L’altezza finale dei cumuli di rifiuti (circa 14 metri) mal si concilia col
contesto ambientale (colline moreniche di rilevante pregio storico e ambientale)
entro cui sono destinati a collocarsi.
3. - Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Veneto che la
controinteressata Ve-Part s.r.l., che puntualmente controdeducono nel merito del
ricorso, di cui chiedono la reiezione.
4. - Con motivi aggiunti, notificati in data , il Comune impugna il successivo
atto regionale n. 3301 del 22.10.2004, di presa d’atto di variante “non
sostanziale” in corso d’opera.
4.1. - Dopo la proposizione del ricorso, infatti, Ve-Part s.r.l. ha presentato
una variante progettuale con cui ha mutato l’individuazione dei mappali sui
quali collocare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e l’impianto lavaruote,
puntualmente approvata dalla Regione.
4.2. - Contro quest’atto vengono ulteriormente dedotti:
13) Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
La controinteressata ha scorporato dall’area ove è previsto l’ampliamento i
mappali di proprietà di terzi, aventi destinazione urbanistica non compatibile
con l’ intervento, e la Regione ne ha preso atto.
Si tratta di un’inammissibile procedura di sanatoria di un atto già opposto in
sede giurisdizionale.
14) Violazione dell’art. 7 della L. 7.8.90 n. 241.
Era necessaria la comunicazione al Comune di avvio del procedimento di variante
del progetto, per consentirgli di presentare in fase istruttoria le proprie
osservazioni.
15) Violazione artt. 9 e 10 della L. 241/90.
Il Comune ha chiesto accesso agli atti del procedimento di variante, che è stato
illegittimamente negato
16) Violazione degli artt. 23 e 26 della L.r. 3/2000 e 26: Incompetenza.
La modifica approvata, definita non sostanziale, in realtà è di notevole momento
dato che varia il perimetro dell’intervento e riguarda una diversa
localizzazione degli impianti di progetto.
Se così è, tuttavia, essa doveva essere sottoposta al medesimo procedimento di
approvazione dell’intervento originario.
Se, invece, si tratta di piccoli aggiustamenti, l’approvazione degli stessi
spetta non alla regione, ma alla Provincia competente per l’autorizzazione
all’esercizio.
5. - Il secondo ricorso (n. 3160/2004), è stato promosso da Ve-Part. S.r.l.
contro il Comune di Sommacampagna e riguarda un’ordinanza di sospensione lavori
edilizi dallo stesso emessa, in relazione alle opere oggetto dell’intervento di
cui trattasi, per asserita indisponibilità delle aree, che apparterrebbero a
terzi.
5.1. - Contro questo atto vengono dedotti:
1) violazione degli artt. 4, 5 e 6 della L.r. 3/00; in connessione con l’art. 35
della stessa, nonché degli artt. 20 e sg del D.Lg. 22/97. Varie figure di
eccesso di potere. Incompetenza.
Il Comune non può inibire i lavori, regolarmente autorizzati dalla Regione,
relativi alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti.
Su tali lavori l’Ente non ha alcuna competenza, neppure alla mera vigilanza e/o
controllo, che spettano alla Provincia.
2) Violazione degli artt. 22 e 33 della L.r. 3/00 e 27 del D.Lg. 22/97.
Incompetenza; violazione del giusto procedimento
Il Comune, in buona sostanza, intende negare la possibilità di realizzare e
gestire l’impianto in quanto sito su fondi non di proprietà, ma in locazione. Il
progetto, tuttavia, risulta già assentito dalla Regione che ha già preso in
esame tale aspetto.
3) Violazione dell’art. 54 del T.U. 267/2000, in connessione con gli artt. 2 e 3
della L. 241/90. Violazione dell’art. 97 Costituzione e carenza di interesse
pubblico.
Il provvedimento contestato è un atto atipico.
Se, tuttavia, lo si dovesse intendere come provvedimento contingibile ed
urgente, sarebbe carente dei necessari presupposti.
4) Violazione degli artt. 49 e 192 del T.U. 267/00.
Se l’atto di sospensione lavori avesse, invece, contenuto prettamente edilizio,
sussisterebbe incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Ecologia, che lo ha
emesso.
Inoltre, l’atto di autorizzazione regionale assorbe in sé qualsiasi
autorizzazione edilizia, che non può più essere più messa in discussione a
livello comunale.
5.2. - In questo giudizio si è costituito il Comune che svolge puntuali difese
sui singoli motivi e chiede che il ricorso sia respinto.
6. - Tutte le parti costituite hanno dimesso memorie, con cui ampliano e
precisano le già rassegnate conclusioni.
7. - All’odierna pubblica udienza, dopo ampia discussione, i ricorsi sono stati
trattenuti per la decisione.
Diritto
1. - I ricorsi all’esame, che vanno previamente riuniti per ragioni di
connessione soggettiva e perché trattano provvedimenti afferenti alla medesima
fattispecie procedimentale complessa, riguardano - come esposto nel riassunto in
fatto che precede - il primo, l’impugnazione, da parte del Comune di
Sommacampagna, dell’autorizzazione regionale - rilasciata a Ve-Part s.r.l. - per
l’ampliamento di una discarica di rifiuti di tipo 2B; il secondo - proposto da
Ve-Part s.r.l. stessa - la contestazione di un provvedimento comunale di
sospensione dei lavori edilizi intrapresi in attuazione dell’autorizzazione.
2. - Il ricorso del Comune di Sommacampagna (n. 2530/2004) è fondato e va
pertanto accolto.
2.1 - In particolare, sussiste ed è assorbente, il vizio sollevato col primo
motivo di ricorso e cioè l’errata applicazione degli artt. 22, 26 e 32 della
L.r. 36/2003.
Il problema consiste nello stabilire quando, ai fini che qui rilevano, una
discarica può considerarsi - secondo l’espressione usata dalla legge regionale -
“esistente” e, quindi, in condizione di essere ampliata a tenore dell’art. 32,
comma 4, della L.r. 3/2000, e quando, invece, anche l’ampliamento debba essere
considerato “nuova discarica”. La questione risulta particolarmente rilevante,
dato che, nel primo caso, non sussiste alcun potere di veto da parte del Comune
ove l’impianto è ubicato, mentre, nel secondo, come previsto dal comma 3 del
medesimo articolo, il parere negativo dell’Ente impedisce al richiedente di
conseguire la positiva conclusione del procedimento. E, poiché, nel caso di
specie, il Comune aveva espresso parere negativo, diviene risolutivo stabilire
se si verte in ipotesi di mero ampliamento, ovvero di ampliamento qualificabile
quale nuovo impianto.
2.2. - L’art. 32 della L.r. 21.1.2000 n. 3, dopo aver, per l’appunto, previsto -
al comma 3 - che “non possono esser approvati progetti di nuove discariche per
rifiuti speciali …nel territorio di comuni in cui sono in attività altre
discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere
favorevole del comune”, al comma successivo, alla lett. a), stabilisce che, ai
fini del comma 3, “si considera nuova discarica anche l’ampliamento di discarica
esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al cinque
per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di
pertinenza e di servizio, o della quantità di volume di rifiuti smaltibili nella
stessa” (quindi, quando si realizzano incrementi non di modesta entità); ed alla
lett. b) che “si considerano non più in attività le discariche per le quali sia
stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto
approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del
percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della
discarica sotto il profilo paesaggistico”.
L’art. 32 bis, norma di interpretazione autentica introdotta con l’art. 13,
comma 1, della L.r. 16.8.2002 n. 27, a sua volta, specifica che perché
l’ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente costituisca “nuova
discarica”, di cui all’art. 32, lett. a) devono sussistere “entrambe le seguenti
condizioni: a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento
sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre discariche
per rifiuti speciali o rifiuti urbani; b) l’ampliamento comporti un incremento
superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al
netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità di volume di
rifiuti smaltibili nella stessa”.
2.3. - Orbene, in disparte il carattere “generale “ della disposizione, che non
è in contestazione (e che, per il problema che ci occupa, non rileva), va
osservato innanzi tutto che l’espressione discarica “esistente” si trova solo
nella legge regionale, dato che non è contenuta né nel D.Lg. 5.2.97 n. 22, né
nel D.Lg 13.1.2003 n. 36 (peraltro successivo ai fatti di cui è causa).
E che a tale espressione debba essere attribuito un significato atecnico è, ad
avviso del Collegio, di tutta evidenza, dato che una discarica, intesa come
struttura con determinate caratteristiche, allocata in un certo spazio,
fisicamente può dirsi “esistente” dal momento in cui viene realizzata e
continuerà ad essere tale fino a quando non sparirà - fisicamente - dalla realtà
delle cose. Discarica “esistente” quindi non pare avere un significato
tecnico-giuridico ben preciso (perché nessuna norma lo stabilisce), ma piuttosto
un mero significato, per così dire, fisico, descrittivo.
Al che consegue che ritenere che possa essere ampliata (senza assenso del
Comune, ancorché sussistano gli altri requisiti prescritti) ogni discarica, solo
perché fisicamente “esistente”, finisce col provare troppo. E, infatti, se il
legislatore avesse voluto questo, si sarebbe limitato a dire, semplicemente, che
ogni discarica, (intendendo con ciò quella attiva, in fase di gestione post
mortem o definitivamente ricomposta), può essere ampliata.
Tale modo di argomentare non pare corretto - anche perché finisce col trascurare
la circostanza che l’art. 32 contiene anche la lett. b) che, dovendo presumersi
funzionale alla definizione di nuova discarica ai fini del comma 3, qualche
ruolo ermeneutico lo deve ben svolgere - pertanto bisogna indagare cosa
verosimilmente la legge regionale abbia inteso quando ha parlato di discarica
“esistente”.
2.4. - Innanzi tutto, anche a volersi fermare alle parole usate, nel senso reso
palese dal loro significato e dalla loro connessione, in tanto qualcosa può
essere “ampliato”, cioè reso più grande, in quanto continui a mantenere la
propria originaria funzionalità. E certamente una discarica esaurita e
ricomposta, non ha più tali caratteristiche.
Secondariamente, la contrapposizione, all’interno dell’art. 32, tra la discarica
“esistente” di cui alla lett. a) - che può esser ampliata sussistendo
determinati presupposti - e la discarica “non più in attività”, di cui alla
lett. b), che, di conseguenza, non è suscettibile di ampliamento, proprio perchè
tale, fa intendere che l’espressione “esistente” abbia il significato, più
proprio, di discarica “ancora in attività”, non esaurita, che ha attuale
capacità di ricezione di rifiuti, capacità che può, quindi, essere - entro certi
limiti (superati i quali non può più parlarsi di ampliamento, ma di vero e
proprio nuovo impianto) aumentata.
Peraltro appare intuitivo, anche ai fini dell’approvazione del progetto, che
mentre ha un senso giuridico preciso definire “ampliamento” l’autorizzazione ad
estendere l’ambito di una discarica ancora attiva con un provvedimento che ne
modifichi semplicemente l’area di esercizio, nei limiti, peraltro della lettera
a), considerati essenziali dallo stesso legislatore regionale, non ha senso
parlare di “ampliamento” di un impianto non più in attività, poiché in tal caso
si tratta di approvare la riattivazione della discarica cessata e poi, quale che
sia l’incremento di superficie previsto, il suo ampliamento: il che significa,
di fatto, che l’ampliamento di una discarica esistente ma non più in attività
equivale, ai fini dell’approvazione del progetto, all’apertura di una nuova
discarica.
In sostanza, e detto altrimenti, per poter essere suscettibile di ampliamento,
una discarica, definita genericamene “esistente” (è palese, anche se
lapalissiano, che ciò che non è “esistente” non può subire incrementi), deve
essere (ragionando a contrario, rispetto alla lett. b), che si riferisce a
quelle “non più in attività”) “ancora in attività”. Quindi, utilizzando le
stesse espressioni della legge regionale, saranno ampliabili, senza che ciò
implichi la creazione di una nuova discarica, ai fini dell’approvazione del
relativo progetto, solo le discariche “per le quali NON sia stato ultimato
l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato”, dovendo
considerarsi comunque “non più in attività” quelle per le quali, dopo la
ricopertura finale “sono (purtuttavia) ancora in corso la gestione ed il
controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli
effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico”.
2,5. - Da quanto esposto, discende che la discarica in questione, per la quale è
incontroverso che il conferimento dei rifiuti è cessato il 30.10.98, con
conseguente immediato inizio dell’attività di sistemazione e recupero; le opere
di sigillatura sono state definitivamente compiute nel maggio 1999, con
successivo collaudo il 25.6.99; per la quale la Provincia ha stabilite le
modalità di gestione post chiusura con atto dell’1.12.99 e la ricomposizione
ambientale con terreno vegetale è stata definitivamente collaudata il 15.10.2002
(essendo, all’evidenza, stata “ultimata” prima di tale momento); non poteva - il
16.7.2002, data della presentazione della domanda per l’approvazione del
progetto di ampliamento, ancorché fisicamente “esistente”, ritenersi
giuridicamente esistente, cioè “in attività”. Quindi non ne poteva esserne
autorizzato alcun ampliamento.
2.7. - Né può essere seguita la (peraltro, tutt’altro che peregrina)
argomentazione della controinteressata, che interpreta le - non agevoli -
disposizioni degli artt. 32 e 32 bis, alla luce del sopravvenuto D.Lg. 36/2003.
A ciò si oppongono diversi elementi: innanzi tutto, la circostanza che neppure
tale fonte normativa contiene una definizione di “discarica esistente”, che,
come si è precisato, è espressione (evidentemente atecnica) utilizzata solo dal
legislatore regionale; secondariamente, che il D.Lg. 36/03, oltre ad essere
successivo alle norme che qui rilevano e fonte statale - come tale non idonea
sic et simpliciter a fornire sicuri canoni ermeneutici per l’interpretazione di
norme regionali - consiste nella trasposizione nel diritto interno di regole
comunitarie che non si occupano ex professo della materia dell’ampliamento di
impianti già in essere.
Peraltro, se anche si volesse utilizzare tale complesso normativo per
interpretare la legge regionale, pare al Collegio che i risultati sarebbero
opposti a quelli indicati dalla controinteressata. Infatti, l’art. 2 definisce
"discarica" l’ “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione
dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli
stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio
di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre
anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento
per un periodo inferiore a un anno”, con ciò significando che una discarica è
tale, quando è, per l’appunto, idonea a svolgere la propria funzione tipica,
cioè ricevere rifiuti. Quando tale funzione è esaurita e si è proceduto alla
chiusura definitiva (art. 12), inizia un periodo diverso, definito di gestione
“post mortem” (comprendente la gestione post operativa e la ricomposizione, artt.
8 e 13) proprio perchè caratterizzato dalla fine della funzione tipica della
discarica e solo da obblighi a carico del gestore.
L’art. 32 della L.r. è, dunque, in sostanziale sintonia con queste sopravvenute
disposizioni, dato che considera “non più in attività” le discariche per le
quali è stato completato l’intervento di ricopertura finale.
2.8. - In definitiva, il Collegio ritiene che, poiché la discarica di cui
trattasi doveva ritenersi “non più in attività”, non ne potesse comunque essere
autorizzato l’ampliamento, come tale, ma che fosse necessario assoggettarla al
regime delle nuove discariche.
3. - Il ricorso del Comune di Sommacampagna va pertanto accolto, ed il
provvedimento regionale opposto, annullato.
4. Il ricorso n. 3160/2004, proposto da Ve-Part s.r.l. contro il Comune di
Sommacampagna, avverso l’atto che ha sospeso gli intrapresi lavori di
ampliamento della discarica, è invece improcedibile.
Infatti, all’annullamento del provvedimento regionale di autorizzazione,
consegue necessariamente che Ve-Part s.r.l. non ha più alcun interesse alla
definizione del ricorso proposto contro un atto di sospensione di lavori che non
potevano essere autorizzati e la cui autorizzazione è stata annullata.
5. - Quanto alle spese ed onorari di giudizio, la particolarità e la non agevole
risoluzione delle questioni di diritto trattate, ne consiglia la totale
compensazione tra le parti tutte.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, accoglie il n.
2353/2004 e, per l’effetto, annulla l’atto regionale di autorizzazione opposto;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il n. 3160/2004.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, il 2.2.2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
1) Rifiuti - Discariche - Regione Veneto - L.R. n. 3/2000, art. 32, c. 4 - Discarica esistente suscettibile di ampliamento - Nozione. Per poter essere suscettibile di ampliamento ai sensi dell’art. 32, comma 4, della Legge Regione Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3, una discarica, definita genericamene “esistente”, deve essere “ancora in attività”. Ciò significa, utilizzando le stesse espressioni della legge regionale, che saranno ampliabili, senza che ciò implichi la creazione di una nuova discarica, ai fini dell’approvazione del relativo progetto, solo le discariche “per le quali non sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato”, dovendo considerarsi comunque “non più in attività” quelle per le quali, dopo la ricopertura finale “sono (purtuttavia) ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico. Pres. De Zotti, Est. De Piero - Comune di Sommacampagna (avv.ti Sala e Zimbelli) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Zanon), riunito ad altro ricorso - T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2005, n. 608
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