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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. VENETO Sez. III, 17 Marzo 2006,Sentenza n. 609
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

TERZA SEZIONE



Ricorso n. 356/2005
Sent. n. 609/06


con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Riccardo Savoia Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 357/2005 proposto da SITA Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Pellegrini e Emanuela Rizzi, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, santa Croce n. 312/A;


contro
la Regione Veneto e la Provincia di Treviso, la prima costituita in giudizio col patrocinio degli avv. Romano Morra, Ezio Zanon e Enrico Specchio, dell’Avvocatura Regionale, presso cui ha domicilio in Venezia,


per l'annullamento
in parte qua, della deliberazione regionale n. 3139 dell’8.10.2004, e atti connessi.


Visto il ricorso, notificato il 18.1.05 e depositato presso la segreteria il 16.2.05 con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione della Regione Veneto, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito alla pubblica udienza del 19.1.2006 (relatore il cons. De Piero) l’avv. Specchio per la Regione Veneto, nessuno comparso per la ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


Fatto e Diritto


1. - La ricorrente Società rappresenta che, con atto n. 7340 del 26.7.90, la Regione Veneto ha approvato la realizzazione, in censuario di Preganziol, di una discarica controllata di tipo 2B, per una volumetria complessiva di 390.000 mc.
L’impianto, autorizzato e gestito in quattro lotti successivi, cominciava a funzionare nel maggio 1997. La durata della gestione prevista dall’atto autorizzativo per il periodo posteriore alla saturazione dell’impianto, inizialmente stabilita in dieci anni, veniva successivamente portata a quindici, e proprio sulla scorta di tale previsione, la ricorrente calcolava e inseriva all’interno del prezzo da corrispondere per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, una voce di costo rapportata a tale durata.


1.1. - Il 27.3.2003, data di entrata in vigore del D.Lg. 36/2003, l’impianto aveva esaurito il 95% della sua capacità ricettiva; continuava quindi a ricevere solo il residuo 5%, ovviamente al prezzo già in precedenza concordato.


1.2. - Il 26.9.2003 la ricorrente presentava il piano di adeguamento dell’impianto, a tenore dell’art. 17 del D.Lg. 36/2003 (rapportando il piano economico finanziario le garanzie finanziarie al previsto periodo di gestione post mortem di quindici anni), e, il successivo 30.9.2003, comunicava alla Provincia la definitiva cessazione dei conferimenti.
Detto piano (la cui approvazione con prescrizioni viene impugnata in parte qua col presente ricorso) subiva varie modifiche durante la fase istruttoria - nella quale la ricorrente faceva presente alla Regione di ritenere illegittima la richiesta, dalla stessa avanzata, di prolungare il periodo di gestione successiva a trenta anni, con conseguente necessità di modificare il piano finanziario già impostato - e veniva infine approvato solo in data 8.10.2004.
Tra le clausole imposte vi è quella relativa alla durata trentennale della gestione post-operativa ed al conseguente adeguamento dell’importo delle garanzie finanziarie.


2. - Contro queste prescrizioni la ricorrente deduce: violazione degli artt. 8, 15, 17 e dell’All. 2 del D.Lg. 36/2003; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento.
Secondo l’istante, l’intera questione è frutto di un’errata lettura della disciplina transitoria in tema di discariche di rifiuti contenuta nell’art. 17 del D.Lg. 36/2003, che impone ai gestori degli impianti in essere di presentare un Piano di Adeguamento alle nuove disposizioni, che, all’evidenza, potranno essere applicate in modo più o meno puntuale secondo presupposti da valutare caso per caso (nella specie, tenendo conto che la discarica era pressoché esaurita).
Quindi ha errato la Regione quando ha imposto, senza adeguata motivazione e non tenendo conto delle circostanze di fatto esistenti, il raddoppio del periodo di gestione post mortem e l’adeguamento delle garanzie finanziarie, i cui costi devono essere sopportati con accantonamento delle relative somme, durante la gestione attiva.
Che queste prescrizioni siano previste solo per le nuove discariche risulta chiaro dal dettato degli artt. 8 e 15.


3. - La Regione Veneto, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede la reiezione.


4. - Il ricorso è fondato.


4.1. - E’ indubbio, come correttamente osserva la Regione Veneto, che il D.Lg. 13.1.2003 n. 36 si applica non solo alle discariche da autorizzare in futuro, ma anche a quelle in attività. In tal senso è chiarissimo il disposto della disposizione transitoria di cui all’art. 17 che fa obbligo ai titolari delle autorizzazioni (già in essere) di presentare un “piano di adeguamento” alle previsioni di cui al decreto stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
Tuttavia è nel giusto anche la ricorrente quando osserva che il piano di adeguamento non può essere una totale e meccanica applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener conto della situazione di fatto e dello stato in cui la discarica si trova al momento dell’entrata in vigore della legge.
In particolare, non poteva non essere tenuta in debita considerazione la circostanza che al 27.3.2003 (data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03) e ancora di più alla data entro cui il piano di adeguamento doveva essere presentato (27.9.2003) la discarica in questione era praticamente satura, tanto che i conferimenti di rifiuti sono cessati il 30.9.2003 (circostanza non controversa).
Quindi, ancorché l’art. 3 precisi che “le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche” di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e, di conseguenza, correttamente, la Regione escluda solo quelle “già chiuse, cioè per le quali era già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori” (il che fa rientrare nella previsione generale quella gestita dalla ricorrente), non va scordato che il successivo art. 8 - innanzi tutto - stabilisce che l’obbligo “di gestione post-operativa per un periodo di almeno trent’anni” deve essere contenuto nella “domanda di autorizzazione”, e ciò ovviamente non può riferirsi che alle “nuove” domande di autorizzazione.
A ciò va aggiunto che, come osserva la ricorrente, l’art. 8 lega questo assai lungo periodo di gestione successiva al contenuto complessivo del “piano finanziario” ove deve essere previsto che “tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento”, il che risulta non praticabile nel caso di una discarica pressoché esaurita, in cui non è possibile modificare ex post i prezzi praticati e provvedere così ai necessari accantonamenti.
Un indizio del fatto che il legislatore, quando nell’art. 17 ha imposto i piani di adeguamento per tutte le strutture esistenti, si riferiva, in realtà, solo a quelle in piena attività, di ritrova nel comma IV, ove è detto che con il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento l’autorità competente “autorizza la prosecuzione dell’esercizio della discarica”. All’evidenza, se essa è invece, come nel nostro caso, esaurita, non vi sarà spazio né per aumentare la durata della gestione successiva oltre il termine fissato nell’autorizzazione originaria, né per imporre nuove garanzie finanziarie non collegabili ai prezzi praticati durante l’attività.


5. - In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto opposto, limitatamente alle prescrizioni di cui ai punti 4 e 6.


6. - Sussistono giusti motivi per compensare totalmente, tra le parti, le spese e competenze di causa


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua - nei termini di cui in motivazione - il provvedimento opposto.


Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, il 19.1.2006.
 

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti - Discariche esistenti - D. Lgs. 36/2003 - Piano di adeguamento - Discarica pressoché esaurita - Prescrizioni - Limiti. Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 trova applicazione sia per le discariche da autorizzare in futuro, sia per quelle in attività (in tal senso depone l’art. 17 - che fa obbligo ai titolari delle autorizzazioni già in essere di presentare un piano di adeguamento - e l’art. 3). E’ pertanto corretto escludere dall’obbligo di presentare il piano di adeguamento le sole discariche già chiuse, ovvero quelle per le quali sia già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori. Tuttavia, il piano di adeguamento, che non può essere una meccanica applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, deve tener conto della situazione di fatto e dello stato in cui la discarica si trova nel momento dell’entrata in vigore della legge. Ne consegue l’illegittimità della prescrizione diretta al gestore di una discarica pressoché esaurita, che imponga la prosecuzione della gestione post operativa per un periodo almeno trentennale (ex art. 8 D. Lgs. 36/2003), senza valutare l’impraticabilità, di fatto, di un adeguamento ex post del piano finanziario di gestione dell’impianto che avrebbe consentito la revisione dei prezzi praticati al fine di provvedere ai necessari accantonamenti. Pres. De Zotti, Est. De Piero - S.I. s.p.a. (avv.ti Pellegrini e Rizzi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra, Zanon e Specchio) e Provincia di Treviso (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2006, n. 609

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