Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO Sez. I,
19 Gennaio 2006,Sentenza n. 97
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE
Ricorsi nn. 2841- 2842 e 2843 del 2003
Sent. n. 97/2006
con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Rita De Piero Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi:
-n. 2841 del 2003 proposto dall’associazione italiana per il World Wide
Found for Nature –ONLUS (in prosieguo WWF), in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Dindo e Gabriele
Dalla Santa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Venezia, San Marco –Calle Ballotte, 4909;
contro
il Comune di Castel D’Azzano (VR), in persona del Sindaco “pro tempore”,
rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Bragantini e Giorgio Pinello, con
elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo n.
3080/L;
e nei confronti
della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
non costituitasi in giudizio;
e
della s. r. l. Flaren, in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Codognato ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso in Venezia –Mestre, Calle del Sale, 33;
e
di Lorenza Degani e Alessandra Degani, non costituitesi in giudizio;
-n. 2842 del 2003 proposto da Baetta Lucio e Farina Manzoni Laura, rappresentati
e difesi dagli avvocati Raffaele Breoni e Alvise Cecchinato, con elezione di
domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco, 4603;
contro
il Comune di Castel D’Azzano, in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, “ut supra” rappr. e dif.; la Regione Veneto, non costituitasi in
giudizio e la società Flaren, “ut supra” rappr. e dif.; e
-n. 2843 del 2003, proposto dal WWF , “ut supra” rappr. e dif.
contro
il Comune di Castel D’Azzano e la società Flaren, come sopra rappr. e dif. ;
e con l’intervento di
Degani Lorenza e Degani Alessandra, rappresentate e difese dagli avvocati
Donato Bragantini e Giorgio Pinello, ed elettivamente domiciliate presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo, 3080/L;
per l’annullamento
-quanto ai ricorsi nn. 2841 e 2842 del 2003:
a) della deliberazione 26 agosto 2003, n. 19, con la quale il Consiglio comunale
di Castel D’Azzano ha approvato il piano di lottizzazione presentato dalla
società Flaren; e
b) del “nulla osta idraulico” rilasciato dal dirigente responsabile del Genio
civile di Verona e comunicato con nota 12 marzo 2003 n. 3577;
-quanto al ricorso n. 2843 del 2003:
a) della deliberazione 26 agosto 2003, n. 20, con la quale il Consiglio comunale
di Castel D’Azzano ha approvato il piano di lottizzazione “Degani”;
visti i ricorsi, notificati il 14 novembre 2003 (i ricorsi nn. 2841 e 2843 del
2003) e il 20 novembre 2003 (il ricorso n. 2842 del 2003) e depositati in
Segreteria il 13 dicembre 2003, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della società Flaren,
con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento di Degani Lorenza e Degani Alessandra nel ricorso n.
2843 del 2003;
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 125 del 2005 e la documentata
relazione di verificazione arch. Operti 7 aprile 2005;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti delle cause;
uditi nella pubblica udienza del 7 dicembre 2005 (relatore il consigliere Marco
Buricelli) gli avvocati: Dindo e Dalla Santa per il ricorrente WWF, Breoni per i
ricorrenti Baetta e Farina Manzoni, Sorpresa per il Comune, ed in sostituzione
di Bragantini, per Degani A. e Degani L. e Codognato per Flaren s.r.l.;
premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1.- I ricorrenti espongono:
-che il Comune di Castel D’Azzano è dotato di PRG, approvato con modifiche
d’ufficio dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2123 del 10 aprile
1984, pubblicata sul BURV n. 24 del 25 maggio 1984;
-che il PRG disciplina un’area caratterizzata da peculiarità ambientali
assolutamente uniche: su di essa sorge la “Villa Violini Nogarola”, comunemente
denominata “Castello”, e intorno a essa si trova una zona verde di particolare
pregio, caratterizzata dalla presenza di numerose risorgive , “la più
significativa zona umida del territorio comunale (e) uno degli ultimi esempi di
habitat naturale presenti in quel Comune”;
-che con la su citata DGRV n. 2123/84 di approvazione del PRG con modifiche
d’ufficio è stato recepito il parere della CTRU con il quale è stato tra l’altro
precisato che: “in merito alle previsioni del PRG si ritiene tuttavia di dover
aumentare il grado di tutela del territorio obiettivo preminente di un’efficace
azione programmatoria tendente a limitare ulteriori consumi a reali e alla
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico-ambientale; se ne
propone pertanto la approvazione con le seguenti modifiche d’ufficio a mente
dell’art. 45 della l.r. n. 40/1980:
1) l’ambito perimetrico con colore verde e indicato con il n. 1 baricentrico al
sistema insediativo, e caratterizzato dalla presenza del complesso vincolato del
castello e del sistema di risorgive che si integrano a vicenda e che si presenta
come “biotopo” da salvaguardare anche ai sensi della l.r. n. 72/1980, deve
costituire il fulcro storico-culturale del territorio comunale; pertanto si
prescrive che in tale ambito venga predisposto un piano particolareggiato per
una complessiva valorizzazione e utilizzo e teso in particolare a un recupero
dell’ambiente umido, del castello del viale d’accesso e di tutti quei segni che
possono quantificare il sito; si prescrive altresì che in attesa di tale P.P. in
tutta l’area dell’ambito tutelato sia vietata l’applicazione della l.r. 58/1978
e inoltre che le due aree residenziali di nuova previsione al suo interno (perimetrate
con colore rosso) siano stralciate e riclassificate “zona agricola”, che l’area
classificata “zona verde pubblico” all’estremità nord-ovest, (perimetrata e
tratteggiata con colore verde), venga esclusivamente destinata a “parco pubblico
senza qualsiasi edificazione”, mentre per l’area residenziale adiacente (perimetrata
con tratteggio di coloro rosso, già oggetto di piano di lottizzazione approvato,
si raccomanda che l’amministrazione comunale veda di concordare con i
proprietari una soluzione progettuale (sotto forma di nuovo piano di
lottizzazione e/o variante a quello già approvato) non lesiva dell’ambiente”;
-che l’area perimetrata con il tratteggio di colore rosso, all’epoca della
approvazione del PRG, era già oggetto di piano di lottizzazione approvato per
cui non fu possibile valorizzarla, come avvenne per le aree circostanti,
mediante adozione di un piano particolareggiato;
-che tuttavia il p. l. non fu mai attuato e che dapprima, nel 1996, il Comune
acquistò il complesso storico –monumentale del “Castello” (per realizzarvi la
nuova sede comunale), con i terreni circostanti, e quindi, nel 2001,
l’Amministrazione comunale cedette a terzi terreni di sua proprietà tra i quali
rientrano, per ciò che qui più interessa, le aree rientranti nel sopra ricordato
piano di lottizzazione;
-che nel 2002 la società Flaren, acquirente di una parte dei terreni suindicati,
ha presentato domanda di autorizzazione alla adozione di un piano di
lottizzazione denominato, appunto, “Flaren”, riguardante la zona di cui ai
mappali nn. 715, 596 e 598; e le signore Degani hanno avanzato a loro volta
istanza di autorizzazione al p. l. “Degani”, da realizzare in adiacenza al p. l.
Flaren sul mappale 680 –parte –Fg. 4;
-che i p. l. sono stati approvati rispettivamente con le deliberazioni
consiliari nn. 19 (Flaren) e 20 (Degani) del 2003 e che i piani medesimi
prevedono la costruzione di edifici anche a una distanza assai esigua da luoghi
particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale.
Il WWF e i signori Baetta e Farina Manzoni, premesse alcune osservazioni
sull’esistenza di legittimazione e di interesse a ricorrere in sede
giurisdizionale amministrativa per l’annullamento della deliberazioni sopra
citate –oltre che del nulla osta del Genio civile di Verona, con il quale è
stata autorizzata, tra l’altro, l’esecuzione di una costruzione a una distanza
inferiore a 10 metri dalla fossa Piombina, hanno dedotto quattro censure,
concernenti violazione di PRG e di legge ed eccesso di potere.
Comune, società Flaren e signore Degani si sono costituiti, hanno eccepito la
carenza di legittimazione a ricorrere del WWF e dei ricorrenti Baetta e Farina
Manzoni nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
limitatamente alla impugnazione –asseritamente da devolvere alla competenza
giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche- del nulla osta
rilasciato dal Genio civile e nel merito hanno chiesto il rigetto dei ricorsi
poiché infondati.
Con ordinanza istruttoria n. 125 del 2005 il collegio:
-ha riunito i ricorsi, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e
oggettiva;
-ha sottolineato che in tutti e tre i giudizi i ricorrenti con il primo motivo
sostengono in sintesi:
-che i terreni interessati dal p. l. Flaren e dal p. l. Degani si trovano
all’interno di un’area di grande pregio ambientale, per la quale il PRG del 1984
prevede uno strumento attuativo costituito da un piano particolareggiato;
-che, peraltro, all’interno del contesto tutelato, perimetrato con il colore
verde negli allegati alla DGRV n. 2123/84, la Regione non avrebbe potuto
intervenire sulle aree “de quibus” in quanto sulle stesse, nel 1984, era già
stato approvato dal Comune un piano di lottizzazione : nell’approvare il PRG la
Regione ha però raccomandato all’Amministrazione comunale di “concordare con i
proprietari una soluzione progettuale (sotto forma di nuovo piano di
lottizzazione e/o variante a quello già approvato) non lesiva dell’ambiente”;
-poiché peraltro detto piano di lottizzazione deve ritenersi definitivamente
decaduto e privo di ogni effetto dato che sono decorsi dieci anni dalla sua
approvazione senza che sia stato in alcun modo attuato, sarebbe venuta meno la
possibilità di presentare un nuovo p. l., e ciò perché lo strumento attuativo
previsto dal PRG nell’àmbito in cui fanno parte anche le aree che qui
interessano è costituito dal piano particolareggiato previsto dalla DGRV n.
2123/84 e non dal piano di lottizzazione;
-che, in altre parole, il venire meno dell’efficacia del p. l. per superamento
del termine decennale stabilito dalla l. reg. n. 61 del 1985 comporterebbe
l’impossibilità di approvare un altro p. l. e anche le aree prima assoggettate a
p. l. dovrebbero farsi rientrare tra i terreni soggetti a piano
particolareggiato (se il p. l. è venuto meno –si legge nei ricorsi- “la
conseguenza non può che essere che i terreni in questione siano assoggettati a
piano particolareggiato. La fonte normativa di tale assoggettamento è costituita
dal piano regolatore nella parte in cui, a seguito della modifica d’ufficio
della Regione, è stata prevista come ambito da tutelare con piano
particolareggiato una porzione di territorio che comprende anche i terreni ora
oggetto della domanda di lottizzazione da parte della società Flaren”);
che i ricorrenti, nel formulare le censure sopra riassunte, muovono dal
presupposto che i terreni in questione, già oggetto di piano di lottizzazione
approvato, si trovino all’interno dell’ambito per il quale la Regione ha
prescritto la predisposizione del piano particolareggiato diretto alla
complessiva valorizzazione dell’area;
che l’affermazione appena fatta è contenuta nei ricorsi e viene ribadita nelle
memorie (“l’area comprensiva dell’ambiente umido, del castello, del viale
d’accesso è contornata da un perimetro indicante l’obbligo di p. p. e
all’interno di essa vi è l’area oggetto della lottizzazione impugnata” –v. pag.
5 memoria WWF sul ricorso n. 2841 del 2003);
che, viceversa, per le parti resistenti l’area oggetto del p. l. si troverebbe
all’esterno, sia pure in posizione adiacente, all’area per la quale è stata
prevista la predisposizione del p. p. : la diversità e l’autonomia dell’area già
oggetto di p. l. rispetto a quella rientrante nel residuo ambito del p. p. –si
legge nella memoria difensiva prodotta dalla società Flaren nel ricorso n. 2841
del 2003- “sono confermate dal fatto che l’area stessa è diversamente
perimetrata graficamente con tratteggi di colore rosso” rispetto all’area, molto
più ampia, perimetrata con colore verde, sulla quale è prevista la
predisposizione del p. p. (conf. planimetria sub allegato 2 fasc. Flaren –elenco
documenti del 18 dicembre 2003);
che considerazioni analoghe a quelle appena fatte valgono per l’area, contigua
all’area Flaren, sulla quale è prevista la realizzazione del p. l. “Degani”
(“l’area in questione –si legge a pag. 5 della memoria del WWF sub ric. n. 2843
del 2003, “non è adiacente ma è interna al complesso del castello” e non è vero
che l’area stessa sarebbe stata stralciata dall’àmbito del p. p.);
che nel corso dell’udienza di discussione si è potuto constatare che persiste
tra le parti disaccordo circa la questione se l’area –anzi, le aree (“Flaren” e
“Degani”)- già oggetto di piano di lottizzazione, si trovino all’interno oppure
all’esterno (ancorché in posizione adiacente) dell’àmbito sul quale la Regione,
nell’approvare il PRG nel 1984, ha previsto la predisposizione del p. p. diretto
a valorizzare il complesso vincolato del Castello e del sistema delle risorgive;
-tutto ciò rimarcato il collegio, per eliminare dubbi in merito alla questione
su esposta, visti gli articoli 26 del r. d. n. 642 del 1907 e 44 del t. u. n.
1054 del 1924, ha ordinato una verificazione diretta a chiarire, previo esame
degli atti e dei documenti di causa e, se del caso, previa acquisizione di
documenti ulteriori, se l’area già oggetto di piano di lottizzazione approvato e
attualmente interessata dalle lottizzazioni Flaren e Degani si trovi
all’interno, oppure all’esterno, ancorché in posizione adiacente, dell’àmbito,
perimetrato con colore verde negli allegati alla DGRV n. 2123 del 1984, di
approvazione del PRG, sul quale la Regione ha previsto la predisposizione del
piano particolareggiato; e ha affidato l’esecuzione dell’incombenza istruttoria
alla Regione Veneto –Direzione Urbanistica.
La verificazione è stata eseguita.
Il verificatore ha in particolare sottolineato che “l’area già oggetto di piano di lottizzazione approvato, attualmente interessata dalle lottizzazioni Flaren e Degani, ricade indiscutibilmente all’interno del perimetro verde che la assoggetta a piano particolareggiato”.
Nel corso dei giudizi la Giunta regionale, con deliberazione 3 dicembre 2004, n.
3901, ha approvato la variante generale al p.r.g., adottata con deliberazione
consiliare del 6 maggio 2002. La variante ha confermato la classificazione
dell’area in questione come zona di espansione residenziale, con invito al
Comune di verificare la possibilità “di trasferire in un’area idonea la
cubatura” realizzabile nell’àmbito del piano di lottizzazione, dato che
l’attuazione del p. d. l. vigente “verrebbe a incidere in modo determinante
sulle caratteristiche peculiari di zona umida del sito” (v. parere CTRU 7
ottobre 2004 allegato alla DGRV n. 3901/04).
Aderendo all’invito il Consiglio comunale di Castel D’Azzano, con deliberazione
3 marzo 2005, n. 5, ha individuato come edificabile un’area adiacente a quella
di proprietà Flaren, consentendovi il trasferimento della relativa cubatura
realizzabile, in variante al p.r.g. approvato.
Quest’ultima circostanza è stata confermata dalle parti in sede di udienza di
discussione mediante l’esibizione di planimetrie.
Nel corso dell’udienza di discussione è emerso inoltre che l’area sulla quale è
prevista la realizzazione del p. l. Degani, in seguito alla variante generale al
p.r.g. approvata con la DGRV n. 3901/04, non rientra più nella zona o, per dir
meglio, nel perimetro, all’interno del quale è previsto l’assoggettamento a
piano particolareggiato.
A questo proposito le difese del Comune e dei controinteressati hanno eccepito
l’inprocedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse e comunque
la inammissibilità e la infondatezza nel merito dei giudizi, giudizi che sono
stati discussi e quindi trattenuti in decisione alla udienza del 7 dicembre
2005.
2.1.-Con ordinanza n. 125 del 2005 la sezione aveva riunito i ricorsi in
epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
All’udienza del 7 dicembre 2005, nel corso della discussione dei ricorsi
medesimi, è emerso che pende, dinanzi a questo Tar, il ricorso n. 527 del 2005,
proposto da Farina Manzoni Laura contro il Comune di Castel d’Azzano, la Regione
Veneto ed i controinteressati Flaren s.r.l., Degani Lorenza e Degani Alessandra
per l’annullamento parziale della delibera del C.C. in data 6.5.2002 e della
delibera della G.R. in data 3.12.2004 n. 3901.
All’udienza medesima è apparsa manifesta la connessione soggettiva e oggettiva
esistente tra il ricorso n. 2842 del 2003 e il ricorso n. 527 del 2005, ed è
stata concordemente rilevata l’opportunità di rinviare la decisione del ricorso
n. 2842 del 2003 a una udienza da fissare in tempi brevi: ciò allo scopo di
consentire la riunione del ricorso n. 2842/03 al ricorso n. 527/05.
Di qui la necessità di disporre, con apposita ordinanza, attualmente in corso di
pubblicazione, la separazione della causa n. 2842/03, in precedenza riunita ai
ricorsi nn. 2841 e 2843 del 2003, dai ricorsi medesimi e il rinvio della causa
suddetta a una udienza che sarà fissata dal Presidente del Tar in tempi brevi.
2.2.- Quanto ai ricorsi nn. 2841 e 2843 del 2003, si è già accennato al fatto
che è stata eccepita l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse,
dei ricorsi medesimi (o, per dir meglio, delle censure principali proposte nei
ricorsi stessi), presentati contro le deliberazioni consiliari nn. 19 e 20 del
2003 di approvazione dei piani di lottizzazione “Flaren” e “Degani”.
Per quanto riguarda il piano di lottizzazione “Degani” (cfr. ric. n. 2843/03),
nel corso della udienza di discussione è emerso che, per effetto della variante
al p.r.g., adottata nel 2002, approvata nel 2004 con la DGRV n. 3901 e, almeno a
quanto consta, non impugnata dal WWF, l’area sulla quale è prevista la
realizzazione del p. l. “Degani” non rientra più nel perimetro (di colore verde)
all’interno del quale era stato prescritto che si dovesse predisporre un piano
particolareggiato. Si sostiene che, poiché nell’area anzidetta non si fa più
questione di obbligatoria predisposizione di un piano particolareggiato, e
poiché sull’area medesima non sono più precluse approvazione e realizzazione di
un piano di lottizzazione, da ciò dovrebbe discendere la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso n. 2843/03 per sopravvenuta carenza di interesse.
Il collegio ritiene viceversa che l’eccezione su esposta debba essere respinta.
In generale, infatti (cfr., “ex multis”, Cons. St., nn. 632 del 2003 e 5296 del
2001), la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse implica un univoco accertamento dell’inutilità della sentenza,
verifica che, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa
l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al
sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto o di diritto
intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente
alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione.
E’ stato, peraltro, sottolineato che la questione di ordine processuale che si
pone in diritto non può andare disgiunta dal riferimento alla concreta
fattispecie che si verifica nel corso del processo.
In applicazione delle considerazioni generali sopra svolte il collegio ritiene
che, nella specie, non sia certo che una eventuale sentenza di accoglimento del
primo motivo, e quindi del ricorso, con conseguente annullamento della
deliberazione relativa al p. l., sarebbe inutile: se è vero infatti che, come è
stato sottolineato nell’udienza di discussione, per le Degani potrebbe essere
agevole presentare un nuovo progetto di p. l. e che, venuto meno
l’assoggettamento dell’area a p. p., verosimilmente la lottizzazione non
potrebbe non essere accordata, è vero anche che si tratta di previsione futura e
non certa, dal che deriva che non può escludersi la persistenza di una qualche
utilità a vedere deciso nel merito il primo motivo del ricorso n. 2843/03.
Quanto alla lottizzazione “Flaren” (sulla quale v. ric. n. 2841/03), se è vero
che il Comune, con la deliberazione n. 5 del 2005, ha individuato come
edificabile un’area contigua a quella del p. d. l. in esame, prevedendovi il
trasferimento della cubatura realizzabile, non si può essere d’accordo con le
conclusioni –tratte dalla difesa della società Flaren- secondo le quali l’area
in discussione sarebbe già diventata inedificabile e il p.d.l. in essa previsto
non potrebbe più essere realizzato, con conseguente sopravvenuta carenza di
interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia di accoglimento dei ricorsi.
Va rimarcato infatti che le modifiche alla variante al p.r.g., proposte dal
Consiglio comunale con la deliberazione n. 5 del 3 marzo 2005, vanno introdotte
con DGRV.
Poiché dunque il procedimento di variante è, attualmente, ancora “in itinere”, e
non è ancora terminato, persiste l’interesse a vedere annullata la delibera
consiliare n. 19 del 2003.
2.3.- A sostegno delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi viene tra
l’altro richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, che il collegio
conosce e condivide, e su cui v. sentenze sez. IV, nn. 223 del 1992 e 1382 del
2001, per il quale “le associazioni ambientalistiche, riconosciute con decreto
del Ministro dell’ambiente, sono legittimate ad agire in giudizio, in forza
dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per far valere interessi diffusi
solo in quanto l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con
riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla citata legge n. 349,
ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso
giuridico, con esclusione quindi degli atti che abbiano una valenza meramente
urbanistica, in quanto diretti esclusivamente alla gestione del territorio,
senza ricaduta alcuna sui valori ambientali…”.
Il collegio, si diceva, concorda, in linea generale, con le affermazioni sopra
riassunte, fatte dal giudice d’appello.
Peraltro, nel caso di specie, benché le aree interessate dalla realizzazione dei
piani di lottizzazione Flaren e Degani non siano, almeno a quanto risulta,
soggette a vincolo paesaggistico –ambientale, è dimostrato che le stesse si
trovano all’interno di un’area di grande pregio ambientale, caratterizzata tra
l’altro dalla presenza di risorgive.
Se così è il collegio ritiene che gli atti impugnati non abbiano una valenza
esclusivamente urbanistica.
Dall’esame dei documenti di causa si ricava infatti, plausibilmente, che la
realizzazione dei piani di lottizzazione Flaren e Degani esporrebbe un
ecosistema delicato quale è quello delle risorgive a probabili ripercussioni
negative. In altre parole, verosimilmente la realizzazione del p. l. inciderebbe
negativamente sulle caratteristiche peculiari di zona umida del sito.
Sotto il profilo appena considerato; alla luce, cioè, dei provvedimenti
specificamente impugnati e della credibile allegazione di una concreta
attitudine degli stessi ad arrecare una lesione, anche solo potenziale e futura,
a interessi e valori di natura ambientale, l’interesse della ricorrente può
essere verificato positivamente anche soltanto, se del caso, sotto l’aspetto
strumentale, con riguardo, cioè, alla prospettiva di un rinnovo dell’azione
amministrativa in termini potenzialmente idonei a pregiudicare in minor misura
l’assetto di interessi da tutelare.
2.4.- La ragione per la quale, nel caso in esame, i ricorsi nn. 2841 e 2843 (o,
per dir meglio, il 2843 nella sua interezza e il 2841 limitatamente alle censure
sub 1), 2) e 4) -sulla terza censura si dirà “infra”, al p. 2.5) possono essere
dichiarati inammissibili sta invece nel fatto che le censure dedotte riguardano
violazioni di natura esclusivamente urbanistica.
A questo proposito va precisato, in via preliminare, che:
-la prima censura del 2841 concerne violazione del p. r. g.;
-il secondo motivo sempre del 2841 –il quale, tra l’altro, riguarda un’area di
circa 1900 mq. , mentre l’intera superficie interessata dalla lottizzazione
Flaren è di quasi 10200 mq.- attiene al fatto che il p. l. approvato
includerebbe aree per le quali vi sarebbe un vincolo di inedificabilità;
-con il motivo sub 4), sempre del 2841, è stata dedotta l’illegittimità della
quantificazione del prezzo relativo alla monetizzazione delle aree occorrenti
per la realizzazione degli standard secondari;
-le due censure del 2843 ricalcano i motivi sub 1) e 4) del 2841.
Ciò premesso, il collegio non dubita della legittimazione dell’associazione
italiana del WWF a tutelare gli interessi dei quali la stessa è portatrice per
statuto (dalla conservazione della natura alla tutela dell’ambiente). Neppure
dubita del fatto che, nel caso in esame, sussista corrispondenza tra scopi
statutari e concreta capacità dei provvedimenti impugnati a ledere interessi
collettivi alla conservazione della natura e alla tutela dell’ambiente.
Le eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione possono invece
trovare accoglimento là dove si evidenzia che le censure mosse dal WWF attengono
esclusivamente a profili di carattere urbanistico.
A questo proposito il collegio si rende conto della sostenibilità delle
affermazioni secondo le quali, nei casi come quello in questione, non
sussisterebbero limiti alla deduzione di censure, nel senso che le associazioni
ambientaliste sarebbero legittimate a formulare, oltre che motivi attinenti alla
violazione di norme poste proprio a salvaguardia dell’ambiente, anche censure
legate a interessi pubblici di natura diversa, purché capaci di determinare
l’annullamento dell’atto impugnato.
Peraltro, alla luce della eccezionalità della legittimazione ad agire
riconosciuta “ex lege” alle associazioni ambientaliste, il collegio ritiene di
poter condividere le seguenti considerazioni, svolte dalla quarta sezione del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7246 del 2004 e che mettono in necessaria
correlazione la legittimazione ad agire e i vizi di legittimità dedotti: “dalla
… stretta correlazione tra estensione oggettiva dell’interesse all’ambiente ed
ambito di legittimazione discendono altresì i limiti di proponibilità delle
censure: non è quindi configurabile la proposizione di motivi aventi una diretta
valenza urbanistico -edilizia, e che solo in via strumentale – e, cioè, per
effetto del conseguito annullamento – ed indiretta, e non in ragione della
violazione dell’assetto normativo di tutela dell’ambiente, possano determinare
un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali. In altri
termini, i profili di gravame devono essere attinenti alla sfera di interesse
(ambientale) dell’associazione ricorrente; come tali, essi devono essere intesi
al conseguimento di una utilità “direttamente rapportata” alla posizione
legittimante… la tesi favorevole all’ammissibilità di motivi non attinenti
all’interesse sostanziale fatto valere, in ragione della utilità “strumentale”
della rimozione del provvedimento lesivo (cfr. IV Sez., 13 marzo 1991, n. 181),
pur supportata da argomentazioni di innegabile rilievo, si scontra con la
riferita “eccezionalità” della attribuzione normativa della legittimazione alle
associazioni ambientalistiche, determinando una estensione di tutela in rapporto
a qualsiasi intervento urbanistico o edilizio astrattamente idoneo a
compromettere l’ambiente circostante, e ciò pur in presenza di articolate
qualificazioni normative degli interessi oggettivamente considerabili come
ambientali”.
Non pare inutile soggiungere che, al p. 2. della motivazione della sentenza n.
7246 del 2004, la quarta sezione del Consiglio di Stato aveva rilevato che “il
combinato disposto degli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (che
conferisce la detta legittimazione ad agire nella materia ambientale alle
associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministro
dell’ambiente), deve essere inteso come attributivo di una legittimazione
eccezionale – in quanto essa, oltre a prescindere dai precitati criteri
individuati dalla giurisprudenza, deroga all’ordinario processo di
giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi – che va
peraltro delimitata in relazione alla qualificazione dell’interesse sostanziale
fornita dalle norme di legge (cfr., in termini, IV Sez., 28 febbraio 1992, n.
223). In altri termini –aveva aggiunto la sezione IV-, l’interesse sostanziale
in materia ambientale si radica in capo alle associazioni ambientalistiche
riconosciute – determinando la legittimazione ad agire – nella misura in cui
l’interesse ambientale assume rilevanza giuridica in forza della previsione
normativa; e poiché il detto interesse viene identificato da un particolare tipo
di norme aventi valenza organizzativa (istituzione del Ministero dell’ambiente),
l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei
limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349, ovvero da altre fonti
legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico: a tale
estensione oggettiva dell’interesse va necessariamente rapportata la sua
titolarità – cioè la legittimazione ad agire – in capo alle associazioni
ambientalistiche (IV Sez., n. 223 del 1992, cit., nonché 12 marzo 2001, n. 1384,
e 11 luglio 2001, n. 3878, e, da ultimo, 16 dicembre 2003, n. 8234; V Sez., 10
marzo 1998, n. 278; per una nozione “allargata” di ambiente, con correlato
ampliamento dell’ambito di legittimazione, cfr. IV Sez., 9 ottobre 2002, n.
5365)”.
Dalle considerazioni su esposte –che ben possono adattarsi alla fattispecie
odierna- discende, pur nella consapevolezza dell’esistenza di oscillazioni della
giurisprudenza sull’argomento, l’inammissibilità dei motivi sub nn. 1), 2) e 4)
del ricorso n. 2841/03 e dell’intero ricorso n. 2843/03, articolato su due sole
censure, coincidenti con i motivi nn. 1) e 4) del ricorso n. 2841/03,
trattandosi di motivi attinenti a profili aventi carattere urbanistico.
2.5.- Resta da esaminare la censura sub 3) del ricorso n. 2841 del 2003, censura
che riguarda la domanda di annullamento del “nulla osta idraulico” rilasciato
dal dirigente responsabile del Genio civile di Verona e comunicato con nota 12
marzo 2003 n. 3577, nulla osta con cui è stata tra l’altro autorizzata
l’esecuzione di edifici, sui mappali nn. 596 e 598, a meno di dieci metri dalla
“fossa Piombina”. A sostegno della censura era stata dedotta la violazione
dell’art. 96 del r. d. n. 523 del 1904, in base al quale “sono lavori ed atti
vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”, la
realizzazione, tra l’altro, di fabbriche a distanza minore di metri dieci dal
piede degli argini (v. art. 96 cit., lettera f) ).
Anche la censura sub 3) dev’essere dichiarata inammissibile.
A prescindere dalla questione relativa alla possibile devoluzione della censura
alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la censura è
inammissibile per carenza di interesse giacché l’accoglimento della stessa non
arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio: come ha infatti dichiarato la
difesa della società Flaren nella memoria difensiva 3 dicembre 2004, in sede di
attuazione del piano la società medesima ha rinunciato alla deroga concessa:
tutti gli edifici della lottizzazione sono perciò previsti e saranno eseguiti a
distanza di dieci metri dai corsi d’acqua esistenti, come è stato stabilito
nella convenzione di lottizzazione del 27 aprile 2004.
In conclusione, il ricorso n. 2842 del 2003 va rinviato (v. “supra”, p. 2.1.),
mentre i ricorsi –riuniti- nn. 2841 e 2843 del 2003 devono essere dichiarati
inammissibili.
Nonostante l’esito dei ricorsi concorrono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente decidendo sui ricorsi in premessa così provvede:
-rinvia la trattazione nel merito del ricorso n. 2842 del 2003 a un’udienza che
sarà fissata con decreto presidenziale;
-dichiara inammissibili i ricorsi riuniti nn. 2841 e 2843 del 2003.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 dicembre 2005.
Il Presidente l'Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
1) Procedure – Associazioni ambientaliste – Legittimazione processuale – Censure attinenti a profili urbanistici – Limiti. Sono inammissibili per carenza di legittimazione le censure proposte dalle associazioni ambientaliste riconosciute che attengano esclusivamente a profili di carattere urbanistico. Il combinato disposto degli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, deve essere inteso come attributivo di una legittimazione eccezionale – in quanto essa, oltre a prescindere dai precitati criteri individuati dalla giurisprudenza, deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi – che va peraltro delimitata in relazione alla qualificazione dell’interesse sostanziale fornita dalle norme di legge (Consiglio di Stato, sent. n. 7246 del 2004). In altri termini, l’interesse sostanziale in materia ambientale si radica in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute – determinando la legittimazione ad agire – nella misura in cui l’interesse ambientale assume rilevanza giuridica in forza della previsione normativa; e poiché il detto interesse viene identificato da un particolare tipo di norme aventi valenza organizzativa (istituzione del Ministero dell’ambiente), l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349, ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico: a tale estensione oggettiva dell’interesse va necessariamente rapportata la sua titolarità – cioè la legittimazione ad agire – in capo alle associazioni ambientalistiche. Pres. Amoroso, Est. Buricelli – W.W.F. (avv.ti Dindo e Dalla Santa) c. Comune di Castel D’Azzano (avv.ti Bragantini e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 19 gennaio 2006, n. 97
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