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GIUDICE DI PACE DI PALERMO,
Sez. VII - 20 giugno 2006 (Ud. 31/05/2005), n. 6248
CIRCOLAZIONE STRADALE - Ordinanze di sospensione della circolazione - Art. 7, c.
1, lett. a) C.d.S. - Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità
pubblica - Art. 7, c. 1, lett. b) C.d.S. - Disciplina della circolazione
veicolare con finalità di tutela dell’ambiente - Pubblicità - Differenza. Le
norme di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e b) del Codice della Strada
disciplinano due distinti strumenti di intervento e disciplina della
regolamentazione del traffico: il primo assume quale oggetto tipico l’adozione,
in presenza di ragioni contingenti ed urgenti, di specifiche misure di
sospensione della circolazione per gravi motivi di salute ed a tutela della
incolumità pubblica che possono essere rese note mediante pubblici proclami; il
secondo tipo di intervento assume una portata diversa, trattandosi di un potere
di disciplina della circolazione veicolare con finalità di tutela della salute e
dell’ambiente. Nel primo caso, trattandosi di provvedimenti a contenuto
inibitorio della circolazione, devono essere sempre preceduti dalle forme di
pubblicazione proprie degli atti amministrativi ed essere seguiti, in caso di
mancata pubblicità tramite segnaletica, da adeguata pubblicità-informazione che
gli odierni strumenti di comunicazione consentono, senza alcun bisogno di
ricorrere alla apposizione di segnali stradali. Non è sufficiente l’eventuale
diffusione della notizia tramite i quotidiani, imputabile al diritto-dovere di
cronaca dei giornalisti, che, peraltro, non impone la generale osservanza da
parte degli utenti della strada. GdP Valenti - R.B. e altro (avv. Palmigiano) c.
Comune di Palermo.
GIUDICE DI PACE DI
PALERMO, Sez. VII - 20 giugno 2006 (Ud. 31/05/2005), n. 6248
CIRCOLAZIONE STRADALE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Adozione di ordinanze con
tingibili e urgenti a tutela della salute - Presupposti - Art. 7, c. 1, lett. a)
C.d.S. e dell’art. 54 D.L.G. n. 267/00 - inquinamento a carattere non
occasionale - Ordinanza di limitazione della circolazione - Apposizione di
idonea segnaletica - Necessità. Dal combinato disposto dell’art. 7, c. 1,
lett. a) C.d.S. e dell’art. 54 D.L.G. n. 267/00, si ricava che i presupposti
richiesti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di limitazione
della circolazione a tutela della salute e dell’incolumità pubblica sono, da un
lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla
ragionevole previsione di danno incombente, da qui il carattere dell’urgenza, e,
dall’altro, l’impossibilità di provvedere con mezzi e poteri ordinari, da qui la
contingenza. Ne deriva che, a fronte di una situazione di carattere non
occasionale, ma che al contrario riveste il carattere dell’abitualità e della
cronicità (superamento delle soglie di allarme normativamente previste per
l’inquinamento atmosferico), l’ordinanza di limitazione della circolazione è
connotata dall’ordinarietà e dalla tipicità dei contenuti e, pertanto, resta
disciplinata dalla normativa del codice della strada ex art. 7, c. 1, lett. b).
In virtù della citata disposizione, gli enti proprietari della strada devono
rendere noto agli utenti i limiti e i divieti di circolazione ed a tal fine
devono provvedere a proprie spese a far collocare idonea segnaletica. GdP
Valenti - R.B. e altro (avv. Palmigiano) c. Comune di Palermo.
GIUDICE DI PACE DI PALERMO, Sez. VII
- 20/06/2006 (Ud. 31/05/2005), n. 6248
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R.G. n. 2910/06
Sent. N. 6248/06
Cron. N. 8393/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Palermo sezione VIII Civile,
Dott.ssa Giacoma Valenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.
2910/06 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
Romano Benedetto e Lo Giudice
Elvira, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via R. Wagner n. 9,
presso lo studio dell’Avv. Alessandro Palmigiano che li rappresenta e difende
per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
E
COMUNE DI PALERMO, in persona del
Sindaco p.t.
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/81
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato
tempestivamente in data 28/02/06, Benedetto Romano ed Elvira Lo Giudice, n.q.
rispettivamente di conducente e proprietario del veicolo FIAT targato CR519NE,
proponevano opposizione avverso verbale di contestazione n. B. 112454 elevato il
26/02/06 dal Comune di Palermo - Comando di Polizia Municipale, con il quale
veniva loro contestata la violazione dell’art. 7 comma 13 C.d.S. e
dell’Ordinanza Sindacale n. 74/06, in quanto il conducente del veicolo sopra
indicato circolava in costanza di divieto di circolazione veicolare disposto per
esigenze di prevenzione dell’inquinamento.
In conseguenza dell’infrazione veniva irrogata agli opponenti, in solido tra
loro, la sanzione pecuniaria di euro 71,00.
I ricorrenti, premesso di avere proposto ricorso al Ministero delle
Infrastrutture ex art. 37 comma 2 C.d.S. ed art. 74 Reg. es. avverso ordinanza
sindacale n. 74 del 24/02/05 con la quale è stata disposta la sospensione
temporanea della circolazione veicolare sulle strade comunali per motivi di
tutela della salute, deducevano l’illegittimità della sanzione applicata, attesa
la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in dipendenza del
ricorso presentato; eccepivano, altresì, la violazione dell’art. 5 comma 3 C.d.S.,
in carenza di qualsivoglia segnaletica stradale idonea ad individuare e rendere
conoscibile al pubblico la zona interdetta alla circolazione.
Chiedevano, previa sospensione dell’atto impugnato, l’annullamento dello stesso,
nonché la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento ex art. 96 c.p.c.
della somma di euro 150,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale ed
al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il Comune di Palermo, regolarmente convocato dall’autorità giudiziaria adita con
provvedimento del 7/03/06 notificato in data 11/03/06, si è costituito nel
presente giudizio con funzionario delegato.
All’udienza del 31/05/06 il procuratore dei ricorrenti insisteva nei motivi del
ricorso; era, altresì, presente per la Pubblica Amministrazione l’Isp. Carciola,
il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione, assumendo sostanzialmente che
l’ordinanza impugnata era stata resa nota alla cittadinanza tramite pubblici
proclami.
la causa veniva istruita con le produzioni documentali agli atti.
Indi, si perveniva nella fase decisoria, dando lettura del dispositivo allegato
al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la
tempestività della presente opposizione proposta il 28/02/06, ovvero entro il
termine di 60 giorni dalla contestazione del verbale impugnato, eseguita il
26/02/06.
Il motivo di censura contenuto nel primo motivo di opposizione dà esclusivo
risalto alla illegittimità del verbale elevato sulla base di un’ordinanza
sindacale, la cui esecutività sarebbe stata sospesa a seguito del ricorso
amministrativo proposto ex art. 37 C.d.S. il 24/02/06 innanzi al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Osserva questo giudicante che se è vero che la presentazione del ricorso
sospende l’esecutività dell’atto impugnato, è pur vero che il verificarsi di
tale effetto deriva dalla conoscenza legale dell’atto da parte dell’organo
investito.
La disposizione normativa di cui all’art. 74 Reg. Es. C.d.S., richiamata dal
citato art. 37, dispone che il ricorso debba essere notificato a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento.
E’ circostanza pacifica che tale notifica si ha per avvenuta nel giorno in cui
viene firmata la cartolina con avviso di ricevimento.
Nella fattispecie, l’assunto dei ricorrenti non trova conferma nella
documentazione prodotta, consistente in una ricevuta di ritorno che prova
esclusivamente la comunicazione individuale al Sindaco dell’avvenuta
presentazione del ricorso al Ministero.
Invero, gli opponenti non hanno fornito la prova della ricezione del ricorso da
parte del destinatario, non essendo stata prodotta la cartolina di ricevimento
regolarmente sottoscritta. Né tale ricezione appare ricavabile dalla lettera
inviata via fax il 24/02/06 al Ministero, nella quale viene evidenziata
l’avvenuta proposizione del ricorso e che, pertanto, non è assimilabile alla
notifica.
Ne consegue che non vi è la certezza che il 26/02/06, giorno in cui è stato
elevato il verbale, fosse operante la sospensiva dell’ordinanza in questione,
che avrebbe reso illegittima la sanzione comminata con il verbale oggi
impugnato.
Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, occorre premettere che il
provvedimento oggetto della presente impugnativa è stato adottato sulla base
dell’ordinanza sindacale n. 74/05 del 24/02/06 emessa ai sensi dell’art. 7 comma
1 lett. a) e b), con la quale il Sindaco del Comune di Palermo ha disposto il
divieto di accesso e di circolazione veicolare articolato nei giorni di domenica
e lunedì 26 e 27/02/06, a fronte di episodi di inquinamento che hanno
determinato il superamento delle soglie di allarme stabilite dalla normativa
vigente.
Parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità della contestazione, assumendo
l’assenza di qualsivoglia segnaletica stradale visibile, idonea a rendere nota
al pubblico la prescrizione imposta con il provvedimento amministrativo di cui
si parla.
Il Comune di Palermo ha dedotto che l’ordinanza in questione è stata resa nota
alla cittadinanza tramite i mass media e che, attesa la sua finalità di
eliminare un grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini, possa
prescindere dall’apposizione della segnaletica.
Presupposto di ogni indagine è accertare se il Sindaco si sia effettivamente
attivato al fine di rendere possibile la conoscenza del divieto, nonché
qualificare giuridicamente l’ordinanza di cui si parla.
Le norme di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e b) disciplinano due distinti
strumenti di intervento e disciplina della regolamentazione del traffico: il
primo assume quale oggetto tipico l’adozione, in presenza di ragioni contingenti
ed urgenti, di specifiche misure di sospensione della circolazione per gravi
motivi di salute ed a tutela della incolumità pubblica che possono essere rese
note mediante pubblici proclami; il secondo tipo di intervento assume una
portata diversa, trattandosi di un potere di disciplina della circolazione
veicolare con finalità di tutela della salute e dell’ambiente.
Nel primo caso, trattandosi di provvedimenti a contenuto inibitorio della
circolazione, devono essere sempre preceduti dalle forme di pubblicazione
proprie degli atti amministrativi ed essere seguiti, in caso di mancata
pubblicità tramite segnaletica, da adeguata pubblicità-informazione che gli
odierni strumenti di comunicazione consentono, senza alcun bisogno di ricorrere
alla apposizione di segnali stradali.
Orbene, dall’esame dell’ordinanza n. 74/06 non risulta che il Sindaco abbia
demandato l’onere della comunicazione mediante pubblici proclami, non avendo
disposto l’adozione degli strumenti di informazione, quali comunicati
radiotelevisivi, giornali, cartelloni di grandi dimensioni posti nei principali
assi viari della città e quant’altro, al fine di assicurare agli utenti che
fanno affidamento sulla ordinaria transitabilità delle strade, la formale
conoscibilità del provvedimento.
Pertanto è rimasto sfornito di prova l’assunto della Pubblica Amministrazione,
secondo il quale avrebbe disposto la pubblicizzazione del divieto, con la
conseguenza che l’eventuale diffusione della notizia tramite i quotidiani è
imputabile al diritto-dovere di cronaca dei giornalisti che, peraltro, non
impone la generale osservanza da parte degli utenti della strada.
Ciò posto, è necessaria l’indagine relativa alla corretta qualificazione
dell’ordinanza posta a fondamento del verbale impugnato, dovendosi verificare se
sia ravvisabile il paventato carattere di contingibilità ed urgenza che avrebbe
consentito di provvedere alla pubblicizzazione formale tramite pubblici proclami
che, come detto, non è stata comunque disposta.
Va evidenziato che ai sensi dell’art. 54 D.L.G. n. 267/00 il Sindaco, quale
ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili ed
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini.
Il potere di ordinanza spettante al sindaco per l’emanazione di tali
provvedimenti è di carattere eccezionale, in quanto nel suo esercizio l’autorità
amministrativa pone limitazioni ai diritti dei singoli rigorosamente garantiti
dall’ordinamento.
In virtù dell’art. 7 comma 1 lett. a) che richiama i motivi di tutela della
salute richiamati dall’art. 6 comma 1 i presupposti che si richiedono per
l’adozione dei citati provvedimenti sono da un lato l’impossibilità di differire
l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno
incombente, da qui il carattere dell’urgenza, dall’altra l’impossibilità di
provvedere con mezzi e poteri ordinari, da qui la contingenza.
Invero, l’esercizio di tale potere attribuito al Sindaco trova il presupposto
nella necessità di provvedere con immediatezza, anche in deroga alla normativa
vigente, in ordine a situazioni di pericolo di natura eccezionale ed
accidentale, ove non sussista altra misura alternativa.
Orbene, dall’esame della predetta ordinanza, benché si faccia riferimento alla
necessità di provvedere a tutela della salute pubblica, atteso il superamento
delle soglie di attenzione previste dal D.M. n. 60/02 in materia di
inquinamento, si desume agevolmente che non vi è alcun riferimento all’urgenza
di provvedere con interventi più incisivi in ordine ad una situazione
straordinaria che si è aggravata, cui non si è potuto far fronte con percorsi
alternativi ordinari, non essendovi alcun richiamo a dati obiettivi e
scientifici che comprovino l’inefficacia di altri strumenti adottati nell’ambito
di una programmazione complessiva del traffico urbano, al fine di fronteggiare
situazioni di inquinamento ambientale, note già da tempo alla Pubblica
Amministrazione e che con il passare del tempo hanno raggiunto livelli di
permanenza che si sarebbero potuti evitare.
Ne deriva che, a fronte di una situazione di carattere non occasionale, ma che
al contrario riveste il carattere dell’abitualità e della cronicità, il Sindaco
di Palermo ha adottato, nella qualità di autorità locale in materia di sanità e
protezione civile, un intervento prescrittivo di sospensione della circolazione
di durata limitata a due giorni che mal si concilia con il paventato carattere
di contingenza ed urgenza.
L’ordinanza sindacale n. 74/05 appare connotata dall’ordinarietà e dalla
tipicità dei contenuti e, pertanto, resta disciplinata dalla normativa del
codice della strada.
A questo punto va evidenziato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera b) C.d.S.,
nel territorio comunale il Sindaco ha facoltà di adottare tipici provvedimenti
di limitazione della circolazione finalizzati alla prevenzione degli
inquinamenti di particolare rischio e che, in virtù del comma 3 art. 5 C.d.S., i
provvedimenti che regolamentano la circolazione sono emessi dagli organi
competenti a norma degli artt. 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note mediante
i prescritti segnali.
E’ circostanza pacifica che, in virtù della citata disposizione normativa, gli
enti proprietari della strada devono rendere noto agli utenti i limiti e i
divieti di circolazione ed a tal fine devono provvedere a proprie spese a far
collocare idonea segnaletica.
La scelta di quest’ultima resta strettamente vincolata al rispetto di precisa
disposizioni stabilite dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice
della strada, che indicano le modalità di posizione, tipo, forma, colore,
dimensioni, scritti e disegni.
Alla stregua della prescrizione di cui al citato art. 5, l’operatività del
provvedimento emesso in materia di regolamentazione della circolazione in
conseguenza di situazioni ambientali di inquinamento, richiede l’effettiva
conoscibilità delle prescrizioni imposte agli utenti della strada, quale
elemento integrativo dell’efficacia prescrittiva.
A questo proposito assume rilevanza che la pubblica funzione deve essere
ispirata al principio di legalità, non soltanto perché il potere di provvedere
deve essere esercitato dall’autorità a cui la legge attribuisce la relativa
competenza, ma anche perché detto potere deve essere esercitato secondo le
prescrizioni di legge.
Sulla base di tali premesse e considerazioni, il mancato rispetto del principio
sancito dal comma 3 dell’art. 5 del codice della strada, rende illegittima la
contestazione di cui si parla, non avendo provato la Pubblica Amministrazione
che ha irrogato la sanzione, l’installazione di idonea segnaletica indicante il
divieto di transito, come risulta dallo stesso verbale impugnato.
Le superiori argomentazioni assumono carattere decisivo ai fini
dell’accoglimento del ricorso.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni svolta ex
art. 2043 c.c. dal ricorrente.
A prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha fornito alcun principio
di prova circa la perdita o la compromissione di una sua attività in conseguenza
del verbale “de quo", in guisa da rendere configurabile una sofferenza
patita dallo stesso, si osserva che secondo orientamento della Corte di
Cassazione (n. 12190/99) nel giudizi odi opposizione ex L. n. 689/81, tenuto
conto del suo oggetto limitato all’accertamento della pretesa punitiva fatta
valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura
processuale, non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da
quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda di risarcimento danni
proposta dall’opponente.
La natura della controversia, le ragioni che hanno portato all’accoglimento del
ricorso e l’oggettiva difficoltà interpretativa della materia, giustificano la
compensazione delle spese
P.Q.M.
Il G.d.P., sentite le parti, così
provvede:
1) Accoglie l’opposizione proposta il 28/02/06 da Benedetto Romano ed Elvira Lo
Giudice avverso verbale di contestazione n. B112454 elevato dal Comune di
Palermo Polizia Municipale che, per l’effetto, viene annullato in tutte le sue
parti;
2) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dai
ricorrenti nei confronti del Comune di Palermo;
3) Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Palermo, lì 31/05/05
Il Giudice di pace
Dott.ssa Giacoma Valenti
Depositato in cancelleria
il 20 giugno 2006
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