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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12  marzo 2007 (C.c. 18/1/2007), Sentenza n. 10478


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio - URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione. A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478



Camera di consiglio del 18.1.2007
SENTENZA N. 53
REG. GENERALE n. 43396/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

1. Dott. Enrico Papa                                          Presidente
2. Dott. Ciro Petti                                              Consigliere
3. Dott. Alfredo Teresi                                        Consigliere
4. Dott. Silvia Sensini                                        Consigliere
5. Dott.  Santi Gazzara                                     Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

Sul ricorso proposto dal difensore di Sasso Domenico, nato ad Ostuni il 16 ottobre del 1936, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Brindisi del 4 ottobre del 2006;


sentito il sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli, Il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;


udito il difensore avv. Aldo Guagliano, Il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso ;


letti il ricorso e l'ordinanza denunciata , osserva quanto segue


IN FATTO


Con ordinanza del 4 ottobre del 2006, il tribunale di Brindisi rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Sasso Domenico avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di due aree del piano di lottizzazione "Fratelli Sasso", site in agro di Ostuni contrada Fontanelle, sulle quali insistevano complessivamente 40 unità abitative, 20 per ciascuna area, ipotizzando i reati di cui all'articolo 44 lettere b) e C) D.P.R. n. 380 del 2001


Ricorre per cassazione il Sasso per mezzo del proprio difensore lamentando difetto assoluto di motivazione:assume che nel provvedimento impugnato non erano indicati gli abusi commessi e le difformità riscontrate. Inoltre si era fatto riferimento ad atti del fascicolo del pubblico ministero senza indicarli e senza tuttavia dimostrare la loro conoscibilità da parte dell'interessato.


IN DIRITTO


Il ricorso è infondato


Come ricordato dallo stesso ricorrente in questa materia, a norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e).


Nella fattispecie la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si integra con quella del giudice per le indagini preliminari, non presenta le carenze denunciate con il ricorso.


Invero il tribunale, oltre a fare riferimento agli atti del fascicolo del pubblico ministero, ha anche richiamato la " corposa informativa" allegata agli atti la quale contiene di per sé tutti gli elementi per l'individuazione del fumus delitti. Quindi, a prescindere dagli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, dalla stessa dettagliata informativa, la parte ha avuto contezza dell'astratta configurabilità dei reati ipotizzati


Ciò premesso, nella fattispecie i reati ipotizzati sono la costruzione in totale difformità dal permesso di costruire e la costruzione in zona vincolata in difformità dal nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ipotesi sanzionate rispettivamente dalle lettere b) e c) dell'articolo 44 del D.P.R. n. 380 del 2001,come indicato nel provvedimento impugnato.


A proposito della violazione paesaggistica, occorre precisare che l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa.


Nella fattispecie è pacifico che l'indagato ha costruito in difformità dalla concessione e dall'autorizzazione paesaggistica ed il problema consiste nell'individuare la natura di tali difformità. Siffatto problema però si pone solo per la disciplina urbanistica perché per la configurabilità del reato paesaggistico, come accennato, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a ledere il paesaggio.


Quindi con riferimento al reato paesaggistico il sequestro è stato legittimamente disposto giacché il reato è astrattamente configurabile. Ma nella fattispecie è ipotizzabile, allo stato, anche la violazione urbanistica.


Con riguardo a quest'ultima contravvenzione è opportuno premettere che, a norma dell'articolo 31 del testo unico, si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004)


Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita.


Un discorso a parte deve farsi per le variazioni essenziali. In proposito va rilevato che l'articolo 32 del testo unico affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32, tra le quali, per quello che rileva nella fattispecie, va segnalato l'aumento consistente della cubatura,escluso quello che incide sui volumi tecnici o sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale.


Sotto il profilo urbanistico il posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza, poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono - tra l'altro - derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini. Ne deriva che la differente collocazione di uno stabile può, secondo le circostanze, configurare o una totale difformità sotto il profilo dell'alterazione delle caratteristiche planovolumetriche ovvero, nelle ipotesi in cui la modificazione sia di scarsa rilevanza, una difformità parziale, quale violazione delle modalità esecutive. L'accertamento della natura della variazione o della difformità richiede spesso approfondite indagini fattuali che sono riservate al giudice del merito.


Allo stato, premesso che i carabinieri nell'espletamento delle indagini sono stati coadiuvati da funzionari dell'ufficio tecnico ossia da un organo in grado di valutare l'entità delle difformità, si rileva che nell'ordinanza si è fatto riferimento allo spostamento di tutti e 20 i fabbricati e, quindi ad una difformità che non sembra di lieve entità, nonché a sensibili aumenti di cubatura. Appare quindi astrattamente configurabile il reato, ferma restando l'opportunità di approfondire le indagini con una perizia.


La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, secondo la giurisprudenza di questa corte, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr. per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426.


Nel provvedimento impugnato le esigenze cautelari sono state legittimamente ravvisate nella necessità di evitare con il completamento delle opera l'aggravamento del reato.


P.Q.M.

La Corte


Letto l'articolo 616 c.p.p.


RIGETTA


Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese


Così deciso in Roma il 18 gennaio del 2007


L' estensore              Il presidente
 Ciro Petti                    Enrico Papa


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