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BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi aventi un'oggettiva possibilità
d'impatto sul paesaggio - URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale
- Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In
materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del
22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44
lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e difformità
parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità rispetto
all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva
possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica
sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la
difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione
applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In
materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il
compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati
dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi
variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di
totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più
delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a
differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44
lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su
immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale,
a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è
parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n.
10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e
qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica
rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31
del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale
allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso
ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste
la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per
conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita
ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto
approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice
requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per
l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia
separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o
indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un
sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica
rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che
abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla
struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est.
Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c.
18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di
condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della
domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il
compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per
tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric.
Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007),
Sentenza n. 10478
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione.
A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto
solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può
comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise
norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606
lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est.
Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c.
18/01/2007), Sentenza n. 10478
Camera di consiglio del 18.1.2007
SENTENZA N. 53
REG. GENERALE n. 43396/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Enrico Papa Presidente
2. Dott. Ciro Petti Consigliere
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
4. Dott. Silvia Sensini Consigliere
5. Dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di Sasso Domenico, nato ad Ostuni il 16 ottobre del 1936, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Brindisi del 4 ottobre del 2006;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli, Il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso ;
udito il difensore avv. Aldo Guagliano, Il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso ;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata , osserva quanto segue
IN FATTO
Con ordinanza del 4 ottobre del 2006, il tribunale di Brindisi rigettava la
richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Sasso Domenico avverso il
provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo
tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di due aree del piano di
lottizzazione "Fratelli Sasso", site in agro di Ostuni contrada Fontanelle,
sulle quali insistevano complessivamente 40 unità abitative, 20 per ciascuna
area, ipotizzando i reati di cui all'articolo 44 lettere b) e C) D.P.R. n. 380
del 2001
Ricorre per cassazione il Sasso per mezzo del proprio difensore lamentando
difetto assoluto di motivazione:assume che nel provvedimento impugnato non erano
indicati gli abusi commessi e le difformità riscontrate. Inoltre si era fatto
riferimento ad atti del fascicolo del pubblico ministero senza indicarli e senza
tuttavia dimostrare la loro conoscibilità da parte dell'interessato.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
Come ricordato dallo stesso ricorrente in questa materia, a norma dell'articolo
325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di
legge. Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni
unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di
legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di
precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606
lett. e).
Nella fattispecie la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si integra con
quella del giudice per le indagini preliminari, non presenta le carenze
denunciate con il ricorso.
Invero il tribunale, oltre a fare
riferimento agli atti del fascicolo del pubblico ministero, ha anche richiamato
la " corposa informativa" allegata agli atti la quale contiene di per sé tutti
gli elementi per l'individuazione del fumus delitti. Quindi, a
prescindere dagli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, dalla
stessa dettagliata informativa, la parte ha avuto contezza dell'astratta
configurabilità dei reati ipotizzati
Ciò premesso, nella fattispecie i reati ipotizzati sono la costruzione in totale
difformità dal permesso di costruire e la costruzione in zona vincolata in
difformità dal nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo,
ipotesi sanzionate rispettivamente dalle lettere b) e c) dell'articolo 44 del
D.P.R. n. 380 del 2001,come indicato nel provvedimento impugnato.
A proposito della violazione paesaggistica, occorre precisare che l'articolo 181
del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora
prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza
la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e
difformità parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità
rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia
un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la
previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza
dell'autorizzazione che per la difformità da essa.
Nella fattispecie è pacifico che l'indagato ha costruito in difformità dalla
concessione e dall'autorizzazione paesaggistica ed il problema consiste
nell'individuare la natura di tali difformità. Siffatto problema però si pone
solo per la disciplina urbanistica perché per la configurabilità del reato
paesaggistico, come accennato, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché
astrattamente idonea a ledere il paesaggio.
Quindi con riferimento al reato
paesaggistico il sequestro è stato legittimamente disposto giacché il reato è
astrattamente configurabile. Ma nella fattispecie è ipotizzabile, allo stato,
anche la violazione urbanistica.
Con riguardo a quest'ultima contravvenzione è opportuno premettere che, a norma
dell'articolo 31 del testo unico, si verifica la difformità totale allorché
l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono
realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità
allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura,
destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono
realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso
però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma
utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si
richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma
solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera
autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass 5891
del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad
una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia
in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004)
Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in
senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita.
Un discorso a parte deve farsi per le variazioni essenziali. In proposito va
rilevato che l'articolo 32 del testo unico affida alle regioni il compito di
definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge
statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni
essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale
difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle
situazioni indicate nell'articolo 32, tra le quali, per quello che rileva nella
fattispecie, va segnalato l'aumento consistente della cubatura,escluso quello
che incide sui volumi tecnici o sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è
sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con
variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella
fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo
32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale.
Sotto il profilo urbanistico il posizionamento del fabbricato ha notevole
rilevanza, poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono - tra l'altro -
derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento
degli interessi dei vicini. Ne deriva che la differente collocazione di uno
stabile può, secondo le circostanze, configurare o una totale difformità sotto il
profilo dell'alterazione delle caratteristiche planovolumetriche ovvero, nelle
ipotesi in cui la modificazione sia di scarsa rilevanza, una difformità
parziale, quale violazione delle modalità esecutive. L'accertamento della natura
della variazione o della difformità richiede spesso approfondite indagini
fattuali che sono riservate al giudice del merito.
Allo stato, premesso che i carabinieri nell'espletamento delle indagini sono
stati coadiuvati da funzionari dell'ufficio tecnico ossia da un organo in grado
di valutare l'entità delle difformità, si rileva che nell'ordinanza si è fatto
riferimento allo spostamento di tutti e 20 i fabbricati e, quindi ad una
difformità che non sembra di lieve entità, nonché a sensibili aumenti di
cubatura. Appare quindi astrattamente configurabile il reato, ferma restando
l'opportunità di approfondire le indagini con una perizia.
La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità
abitative non impedisce, secondo la giurisprudenza di questa corte, il
compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr. per
tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426.
Nel provvedimento impugnato le esigenze cautelari sono state legittimamente
ravvisate nella necessità di evitare con il completamento delle opera
l'aggravamento del reato.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il 18 gennaio del 2007
L' estensore
Il presidente
Ciro Petti
Enrico Papa
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