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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007,
Sentenza n. 10650
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
URBANISTICA E EDILIZIA - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di
rimozione delle opere abusive - Violazione del codice della strada Sanzione
accessoria del ripristino - Inottemperanza dell'ordinanza-ingiunzione - Effetti
- Fattispecie: rimozione di cartelloni pubblicitari. Nel caso in cui ad una
violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria
dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere
abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di
inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei
suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento
amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione
accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa sanzionatoria
dell'amministrazione; ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente
solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli
artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie avente ad oggetto
l'ordine di rimborso all'amministrazione delle spese sostenute per la rimozione
di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la
circolazione stradale). Presidente F. Pontorieri, Relatore F. P. Fiore. CORTE
DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n. 10650
PROCEDURE E VARIE - Ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese -
Opponibilità - Forma - Codice della strada artt. 23, 205 e 211- Sanzioni
accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di
opere abusive - Natura di titolo esecutivo - Artt. 22 e 23, legge n. 689/81.
L’ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese è anch'essa opponibile nelle forme
previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, espressamente richiamate dal
codice della strada con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie (art.
205) ed alle sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 211), tra cui si annoverano quelle
di rimozione di mezzi pubblicitari, illecitamente installati, con pregiudizio
della circolazione stradale (art. 23). La natura di titolo esecutivo, che la
legge attribuisce all'ordinanza-ingiunzione, non preclude lo esercizio
dell'anzidetto mezzo di tutela, atteso che la formazione del titolo esecutivo,
in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
non impedisce in sé l'introduzione di una controversia sulla pretesa punitiva
dell'amministrazione, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81
(cfr. Cass. S. U. n. 562/00 e n. 491/00). Presidente F. Pontorieri, Relatore F.
P. Fiore. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n.
10650
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Udienza pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omisssis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2002, la A.P. Italia s.r.l. proponeva
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 10 del 18 luglio 2002, con
cui il prefetto della provincia di Roma le aveva ingiunto il pagamento della
somma di euro 2.065,83, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
rimozione di un impianto pubblicitario sulla via Prenestina, installato in
violazione dell'art. 23, commi 1, 4 e 11, codice della strada, giusta verbale
d'accertamento e di diffida alla rimozione della polizia provinciale di Roma in
data 10 febbraio 2000, notificato il successivo 10 marzo.
La Prefettura di Roma era contumace.
Con sentenza del 7 febbraio 2003, il giudice di pace di Tivoli dichiarava
inammissibile il ricorso in opposizione.
A ragione della decisione, esponeva che l'ordinanza-ingiunzione opposta era
stata emessa non per il recupero della sanzione amministrativa, di cui al
verbale d'accertamento della violazione, ma per il rimborso delle spese
sostenute dall'amministrazione per la rimozione dell'impianto pubblicitario, ai
sensi dell'art. 23, comma 13- quater, codice della strada. Tale rimborso, avulso
da ogni riferimento alla legittimità della violazione contestata, aveva funzione
ripristinatoria-risarcitoria e l'ordinanza-ingiunzione opposta costituiva essa
stessa titolo esecutivo, così da sottrarsi al giudizio di esso giudice di pace e
da essere impugnabile innanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza, la A.P. Italia s.r.l. ha proposto ricorso
sulla base di due motivi.
L'Ufficio territoriale del Governo (già Prefettura) di Roma non ha svolto
difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (artt. 205,
206 e 211, codice della strada; artt. 22, 23 e 27, legge n. 689/81; art. 25
Cost.; art. 615 c.p.c.), nonché vizi di motivazione sul punto, la ricorrente si
duole che il giudice di pace abbia ritenuto che l'ordinanza ingiunzione opposta,
relativa al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la
rimo-zione dell'impianto pubblicitario, non fosse opponibile nelle forme
previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, ma solo impugnabile innanzi al
giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
La doglianza, che specificamente involge la questione delle forme, in cui va
proposta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia, di cui all'art.
23, comma 13-quater, d. lgs. n. 285/92 (codice della strada), è fondata, nei
termini di seguito esposti.
Dispone l'art. 23, comma 13-quater, codice della strada, comma -questo- aggiunto
dall'art. 30, legge n. 472/99, che, nel caso d'installazione di cartelli,
d'insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui
la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo
per la circolazione, l'ente proprietario del luogo esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario, successivamente trasmettendo la nota delle
spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento,
costituente titolo esecutivo.
La disposizione segue quella del precedente comma 13-bis, che, nel caso di
collocazione di cartelli, di insegne o di altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o, comunque, in contrasto con quanto disposto dal comma 1,
prevede la diffida dei responsabili alla rimozione del mezzo pubblicitario,
entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto, e, in caso
d'inottemperanza, la rimozione del mezzo medesimo ad opera del proprietario
della strada con spesa a carico dei responsabili della violazione.
L'una e l'altra disposizione, relative alla pubblicità sulle strade, si
riconducono alla disposizione generale del codice della strada, di cui all'art.
211, relativa alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
L'art. 211, infatti, dispone che, nel caso in cui da una violazione del codice
della strada consegua (anche) la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive, il trasgressore è tenuto
ad adempiere nel termine concesso allo scopo, dando facoltà -in caso
d'inottemperanza- all'ente proprietario o concessionario della strada di
compiere le opere dovute, con successiva trasmissione della nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento,
costituente titolo esecutivo.
In tale contesto normativo, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che il
prefetto emette nei confronti del trasgressore, a titolo di rimborso delle spese
sostenute per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere, che lo stesso
trasgressore era obbligato a compiere a sue spese e che non ha compiuto, si
raffigura come provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello
impositivo della sanzione accessoria di ripristino dei luoghi o di rimozione
delle opere abusive, che, per l'appunto, sostituisce, con identità di forma
(ordinanza-ingiunzione), convertendo il provvedimento impositivo di un facere
non coercibile in un provvedimento impositivo di un dare coercibile e, in tal
modo, attuando la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione.
Ne consegue che tale ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese è anch'essa
opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81,
espressamente richiamate dal codice della strada con riguardo alle sanzioni
amministrative pecuniarie (art. 205) ed alle sanzioni accessorie dell'obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 211),
tra cui si annoverano quelle di rimozione di mezzi pubblicitari, illecitamente
installati, con pregiudizio della circolazione stradale (art. 23).
La natura di titolo esecutivo, che la legge attribuisce
all'ordinanza-ingiunzione, non preclude lo esercizio dell'anzidetto mezzo di
tutela, atteso che la formazione del titolo esecutivo, in materia di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada, non impedisce in sé
l'introduzione di una controversia sulla pretesa punitiva dell'amministrazione,
nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81 (cfr. Cass. S. U. n.
562/00 e n. 491/00).
Ovviamente, l'opposizione nelle forme degli artt. 22 e 23, legge n. 689/81,
all'ordinanza-ingiunzione di rimborso delle spese sostenute per la rimozione di
impianti pubblicitari, abusivamente installati, potrà coinvolgere i profili
formali e sostanziali di questa stessa ordinanza-ingiunzione, non anche quelli
relativi alla sanzione di rimozione degli impianti abusivi o alla diffida a
rimuoverli, che siano state date con precedente ed opponibile provvedimento, non
opposto nei termini previsti allo scopo.
Erronea, dunque, alla stregua dei rilievi innanzi esposti, è l'impugnata
decisione del giudice di pace, dichiarativa dell'inammissibilità della
opposizione, che, nelle forme degli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, la
ricorrente ha proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento delle spese
sostenute per la rimozione d'impianto pubblicitario abusivo, contestando anche
la misura di quelle spese (perché eccessive).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo
esame.
Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Tivoli, in persona
di altro magistrato.
Così deciso il 27 marzo 2007, in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile.
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