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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
URBANISTICA E EDILIZIA - Realizzazione di un impianto di telefonia mobile -
Autorizzazione e procedura di inizio - Semplificazione dei procedimenti
amministrativi - Valutazione della legittimità - Art. 44 D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 87 D. L.vo n. 259/2003. In tema di installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la previsione per la
quale l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1°
agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese
a tutti i profili connessi alla realizzazione ed attivazione di tali tipi di
impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, non rendendosi così necessario
un distinto titolo abilitativo ai fini edilizi, non determina la esclusione del
regime sanzionatorio di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di
mancanza del provvedimento di autorizzazione, atteso che la concentrazione del
procedimento autorizzatorio è finalizzato alla esigenza di semplificazione dei
procedimenti amministrativi. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza
n.12318
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici -
Procedimento di autorizzazione - Art. 44 del DPR n. 380/2001 - Applicabilità
delle sanzioni - D. L.vo n. 259/2003. Ai fini della installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici,
l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto
2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a
tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di
impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non
necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il
procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato
all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti
amministrativi" (sez. III, 200533735, Vodafone Omnitel, RV 232183; conf. sez.
III, 200541598, P.M. in proc. Martinelli, RV 232354). Pertanto, la realizzazione
di un impianto di telefonia mobile in assenza di un titolo abilitativo, ai sensi
del D. L.vo n. 259/2003, determina l'applicabilità delle sanzioni di cui
all'art. 44 del DPR n. 380/2001, in quanto la concentrazione del procedimento
autorizzatorio se pur finalizzata alla esigenza di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, non determina il venir meno dell'autonomo profilo
di illegittimità edilizia del manufatto realizzato in assenza del provvedimento
onnicomprensivo previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. Cass.
sez. III, 200609631, Erigili ed altro, RV 233551). Pres. Papa, Est. Lombardi,
Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23/03/2007 (C.C.
21/11/2006), Sentenza n.12318
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - PROCEDURE E VARIE - Installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici -
Verifica delle autorizzazioni - Misure cautelari reali - Poteri del giudice.
In applicazione delle disposizioni inerenti l’autorizzazione all’installazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il
giudice di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del
procedimento afferente alle misure cautelari reali e, quindi, secondo le
prospettazioni della pubblica accusa, deve valutare se l'impianto in corso di
realizzazione è soggetto alla sola denuncia di inizio attività, ai sensi
dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo n. 259/2003, o, altrimenti, se sussiste il
provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 o debba, comunque, ritenersi
sussistente il titolo abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87. Pres.
Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23
marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318
C.C. del 22.2.2007
SENTENZA N. 159
REG. GENERALE N.144/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere " Vincenzo Tardino
"
Alfredo Maria Lombardi
"
Mario Gentile
"
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Principato Carmela, n. a Rodi Milici il 14.6.1945, res.
in Terme Vigliatore via Pizzicari n. 19, in proprio e quale amministratore
delegato della società Hightel Leader in Telecomunication S.r.l., avverso
l'ordinanza in data 6.11.2006 del Tribunale di Taranto, con la quale è stato
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data
2A0.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore Avv. Antonino Salvatore Isgrò, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un impianto di
telefonia mobile ed opere in cemento armato, nonché della relativa area, emesso
dal G.I.P. in data 2.10.2006 nei confronti di Principato Carmela, indagata del
reato di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001.
L'ordinanza, premesso in punto di fatto che per la realizzazione dell'impianto
di telefonia mobile non era stato rilasciato il permesso di costruire, ritenuto
necessario in relazione alle caratteristiche dell'opera, ha rigettato i motivi
di gravame con i quali l'istante per il riesame aveva dedotto che sulla
richiesta avente ad oggetto l'impianto si era formato il silenzio assenso della
pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 87, comma 9, del D. L.vo n.
259/2003.
Il Tribunale ha osservato sul punto che l'accertamento demandato al giudice del
riesame concerne l'aspetto edilizio dell'opera, mentre la normativa citata
dall'istante si riferisce al profilo della realizzazione tecnica dell'impianto
di telefonia mobile; profili da tenersi distinti anche alla luce della sentenza
del TAR di Lecce emessa in data 9.11.2005 ed afferente alla installazione del
medesimo impianto; che, peraltro, nella specie erano state rilevate anche
difformità delle strutture realizzate rispetto a quanto previsto dal progetto
depositato dalla società di cui l'istante è rappresentante legale.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, in proprio e nella qualità,
che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione degli art. 44 del DPR n. 380/2001 e 87 del D. Lvo n.
259/2003.
Si deduce che l'ordinanza impugnata, nel rigettare l'istanza di riesame, ha
erroneamente distinto un profilo tecnico riguardante gli impianti per la
telefonia mobile da un aspetto edilizio dell'opera, in quanto la realizzazione
di tale tipo di impianti è subordinata alla sola autorizzazione prevista da
citato art. 87 del D. L.vo n. 259/2003.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione della legge penale e processuale, nonché il difetto assoluto di
motivazione dell'ordinanza.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha erroneamente interpretato la sentenza
del TAR Puglia, sezione di Lecce, n. 1288/06, prodotta dall'istante, poiché con
tale pronuncia il giudice amministrativo ha espressamente affermato che per la
realizzazione dell'impianto è necessario un unico titolo abilitativo, mentre la
competenza dell'ente locale risultava riferita al solo controllo circa la
conformità dell'opera rispetto al progetto assentito; che, peraltro, il
Tribunale per il riesame ha ignorato un'ulteriore pronuncia del TAR Puglia,
sezione di Lecce, n. 4690 del 2006, con la quale si era altresì affermato che le
difformità rilevate non costituiscono abusi edilizi sanzionati ai sensi del TU
n. 380/2001.
Con l'ultimo mezzo di annullamento la ricorrente reitera la denuncia di
violazione ed errata applicazione di legge, nonché di difetto assoluto di
motivazione dell'ordinanza, osservando che il giudice del riesame non può
valutare l'esistenza del fumus commissi delicti esclusivamente sulla base
dei termini della imputazione formulata dal pubblico ministero, avendo l'obbligo
di esaminare anche i rilievi difensivi dedotti dall'impugnante, nella specie
costituiti dalle citate pronunce del TAR, del tutto ignorate dall'ordinanza o di
cui è stato totalmente travisato il contenuto.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
E' stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte sulla questione di
diritto dedotta dalla ricorrente che "Ai fini della installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici,
l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto
2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a
tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di
impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non
necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il
procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato
all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti
amministrativi" (sez. III, 200533735, Vodafone Omnitel, RV 232183; conf. sez.
III, 200541598, P.M. in proc. Martinelli, RV 232354 ).
Contrariamente a quanto affermato nella impugnata ordinanza, pertanto, la
valutazione della legittimità della realizzazione di un impianto di telefonia
mobile non deve essere effettuata con riferimento all'esistenza del permesso di
costruire, autonomamente rilasciato dalla pubblica amministrazione, dovendo
esserne valutata la legittimità alla luce di quanto disposto dall'art. 87 del D.
L.vo n. 259/2003, stante la onnicomprensività del titolo abilitativo valido ai
sensi della norma citata.
In applicazione della indicata disposizione di legge, pertanto, il giudice di
merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento afferente
alle misure cautelari reali e, quindi, secondo le prospettazioni della pubblica
accusa, deve valutare se l'impianto in corso di realizzazione è soggetto alla
sola denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo n.
259/2003, o, altrimenti, se sussiste il provvedimento autorizzatorio previsto
dal citato art. 87 o debba, comunque, ritenersi sussistente il titolo
abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87.
Peraltro, è opportuno precisare che la realizzazione di un impianto di telefonia
mobile in assenza di un titolo abilitativo, ai sensi del citato D. L.vo n.
259/2003, determina l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 44 del DPR n.
380/2001, in quanto la concentrazione del procedimento autorizzatorio è
finalizzata alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ma
non determina il venir meno dell'autonomo profilo di illegittimità edilizia del
manufatto realizzato in assenza del provvedimento onnicomprensivo previsto dal
Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. sez. III, 200609631, Erigili ed
altro, RV 233551).
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo
esame che accerti l'esistenza della violazione della legge urbanistica alla luce
dei precisati principi di diritto, nonché l'eventuale rilevanza, ai fini della
emissione della misura cautelare, delle difformità riscontrate in sede di
accertamento di polizia giudiziaria.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame delle censure
formulate con gli ulteriori, palesandosi l'omessa valutazione delle citate
pronunce del giudice amministrativo, peraltro non vincolanti in sede penale,
conseguenza dell'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito in
ordine alla necessità, in ogni caso, di un autonomo permesso di costruire.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.11.2006.
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