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URBANISTICA E EDILIZIA -
Competenza legislativa delle regioni in materia di urbanistica - Limiti - Art.
117 Cost. - Art. 2, c. 1, DPR n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del DPR n. 380/2001, la valutazione afferente al tipo di procedimento da
osservarsi nella realizzazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata
tenendo conto delle prescrizioni della legge regionale che non risultino in
contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'edilizia o,
eventualmente, interpretando le disposizioni della legge regionale alla luce di
tali principi (cfr. sez. III, 200320572, Girardi, RV 225301), dovendo altrimenti
essere sollevata questione di legittimità costituzionale della norma regionale
che se ne discosti in termini di inconciliabilità assoluta con l'art. 117 Cost.,
mod. introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Pres. Papa,
Est. Lombardi, Ric. Conserva. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 23
marzo 2007 (Cc. 22 feb. 2007), Sentenza n. 12321
URBANISTICA E EDILIZIA - Rapporti tra T.U. edilizia e normativa regionale -
Competenza concorrente - Art. 117 Cost. - Art. 2, c. 1, DPR n. 380/2001. La
competenza legislativa delle regioni in materia di urbanistica, ex art. 2, comma
1, del DPR n. 380/2001, è concorrente con quella statale, e non esclusiva, in
quanto certamente ricompresa nella espressione "governo del territorio"
contenuta nel novellato art. 117 Cost., (mod. introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). (sez. III, 200214763, Palladino, RV
221993; cfr. Corte Cost. sent. 196/2004, e precedenti). Pres. Papa, Est.
Lombardi, Ric. Conserva. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 23 marzo
2007 (Cc. 22 feb. 2007), Sentenza n. 12321
C.C. del 22.2.2007
SENTENZA N. 164
REG. GENERALE N. 505/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere "
Vincenzo Tardino
" Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Carmelo Piccolo, difensore di fiducia di Conserva
Donato, n. a Modugno il 23.1966, quale legale rappresentante della Futura
Enterprise S.r.l., avverso l'ordinanza in data 1.12.2006 del Tribunale di Reggio
Emilia, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 14.11.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Carmelo Piccolo, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice
del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area adibita
a parcheggio emesso dal G.I.P. il 14.11.2006 nei confronti di Conserva Donato,
quale legale rappresentante della società Futura Enterprise S.r.l., indagato del
reato di cui agli art. 31 e 44 del DPR n. 380/2001.
Secondo quanto si rileva in punto di fatto nel provvedimento impugnato la
polizia giudiziaria aveva accertato che l'area oggetto del sequestro, della
estensione di circa 22.000 mq., era stata adibita a parcheggio mediante
interventi di spianamento e movimentazione terra ed il livellamento con
materiale inerte frantumato e compattato.
L'ordinanza ha rigettato i motivi di gravame con il quale l'istante per il
riesame aveva dedotto che l'intervento era soggetto alla sola denuncia di inizio
di attività, ai sensi dell'art. 8, comma I lett. k), della legge regionale n. 31
del 2002, osservando che la necessità del permesso di costruire deve essere
valutata esclusivamente in base ai parametri stabiliti dal DPR n. 380/2001; che,
in ogni caso, l'intervento edilizio di cui al sequestro non poteva neppure farsi
rientrare tra quelli soggetti a dia. alla luce della legge regionale la cui
applicazione era stata invocata dal ricorrente.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, nella
qualità, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 10, commi 2 e 3, del. DPR n. 380/2001.
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella impugnata ordinanza, la
disposizione citata demanda espressamente alle regioni il compito di stabilire
quali modificazioni o interventi, oltre a quelli previsti dalla normativa
statale, siano soggetti al permesso di costruire ovvero alla denuncia di inizio
attività, sicché nella specie il rifiuto dei giudici di merito di prendere in
esame la legislazione regionale, al ime di valutare la liceità dell'intervento
edilizio, in quanto soggetto alla sola d.i.a., si palesa del tutto arbitrario ed
illogico.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'ordinanza per
mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che l'esistenza del vincolo rilevato dai verbalizzanti, e
cioè che trattasi di "zona agricola di particolare interesse paesaggistico", non
implica la inedificabilità assoluta della area, né è di ostacolo alla
realizzazione di interventi soggetti alla denuncia di inizio di attività. Si
aggiunge che il tribunale del riesame ha omesso di valutare circostanze
rilevanti e, cioè, che la destinazione dell'area a parcheggio aveva natura
temporanea e contingente, trattandosi di una utilizzazione provvisoria in
funzione del cantiere necessario per la realizzazione di un casello
autostradale.
Si osserva, quindi, che non sono soggetti a rilascio del permesso di costruire
le opere destinate a soddisfare bisogni contingenti quale quello evidenziato e,
peraltro, connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, mentre la
valutazione circa la stabile destinazione dell'intervento è frutto di un
processo alle intenzioni, fondato sul presupposto che una volta venuta meno
l'esigenza di cui si tratta l'area possa continuare ad essere utilizzata per
finalità non agricole.
Il ricorso non è fondato.
II primo motivo di gravarne è apparentemente fondato, ma inconferente ai fini
della valutazione dell'illegittimità dell'intervento di cui si tratta.
L'art. 2, comma 1, del DPR n. 380/2001 espressamente prevede che "Le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto
dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico".
Pertanto, la valutazione afferente al tipo di procedimento da osservarsi nella
realizzazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata tenendo conto
delle prescrizioni della legge regionale che non risultino in contrasto con i
principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'edilizia o, eventualmente,
interpretando le disposizioni della legge regionale alla luce di tali principi
(cfr. sez. III, 200320572, Girardi, RV 225301), dovendo altrimenti essere
sollevata questione di legittimità costituzionale della norma regionale che se
ne discosti in termini di inconciliabilità assoluta.
E' stato inoltre precisato sul punto da questa Suprema Corte che "Anche a
seguito della modifica dell'art. 117 Cost., introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la competenza legislativa delle regioni in
materia di urbanistica è concorrente con quella statale, e non esclusiva, in
quanto certamente ricompresa nella espressione "governo del territorio"
contenuta nel novellato art. 117." (sez. III, 200214763, Palladino, RV
221993; cfr. Corte Cost. sent. 196/2004, e precedenti)
Come già rilevato, però, l'errore di diritto sul punto contenuto nella impugnata
ordinanza si palesa irrilevante ai fini della decisione, poiché la legittimità
dell'intervento posto in essere è stata esclusa dai giudici di merito anche alla
luce della legge regionale citata dall'istante per il riesame. L'ordinanza
impugnata, invero, ha osservato che, pur tenendosi conto di quanto previsto
dalla legge regionale citata dal ricorrente, l'intervento edilizio di cui si
tratta necessita del permesso di costruire, in quanto l'art. 8, comma 1 lett.
k), della L. n. 31/2002 della Regione Emilia Romagna consente la realizzazione
mediante denuncia di inizio attività di opere pertinenziali, mentre doveva
escludersi che potesse essere attribuita tale natura all'enorme parcheggio in
corso di realizzazione. Orbene la valutazione riportata si palesa perfettamente
coerente con quanto previsto dal citato disposto della legge regionale.
L'art. 8, comma 1 lett. k), della L. 25.11.2002 n. 31, infatti, dispone che è
soggetta "a denuncia di inizio di attività obbligatoria", tra l'altro, "la
realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei
casi di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122, esclusi gli
immobili collocati nei centri storici".
La norma, pertanto, si riferisce a manufatti che già ai sensi della legge
statale di riferimento, cosiddetta legge Tognoli, potevano essere realizzati
senza concessione edilizia, richiesta all'epoca della emanazione della legge
medesima, sicché la legge regionale, lungi dal disporre in termini maggiormente
permissivi rispetto alla legge statale, ha inteso rafforzare l'obbligo di
presentazione della denuncia di inizio di attività per la realizzazione dei
manufatti pertinenziali già soggetti ad autorizzazione gratuita ai sensi della
richiamata normativa statale; autorizzazione successivamente sostituita dalla
d.i.a. (art. 4 del D.L. 5.10.1993 n. 398, convertito dalla L. n. 493/1993).
Il secondo motivo di gravame è inammissibile, in quanto le ordinanze afferenti a
misure reali non possono essere impugnate in sede di legittimità per vizi della
motivazione, essendo deducibili, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., solo
le violazioni di legge.
Peraltro, le deduzioni del ricorrente sul punto sono riferibili ad elementi di
natura fattuale, quale la destinazione del parcheggio al servizio di un cantiere
per la realizzazione di un'opera autostradale, che si palesano in contrasto con
le precedenti questioni di diritto sollevate dal ricorrente e non risultano
neppure dedotti chiaramente dinanzi al Tribunale per il riesame (dall'ordinanza,
invero, si desume che era stata affermata la destinazione del parcheggio a
servizio di due abitazioni civili ovvero a beneficio di un terzo per il ricovero
di mezzi e attrezzature).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 22.2.2007.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/03/2007
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