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URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Contestazione della permanenza del reato - Onere della prova - Accertamento - Principio "in dubio pro reo" - Fattispecie - L. n. 64/74. Anche in materia urbanistica, deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente, sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento. (Fattispecie: costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica) (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I, 200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Cappanelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007), Sentenza n. 12735
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Permanenza del reato - Accertamento - L. n. 64/74. Il reato contenuto nella L. n. 64/74 ha natura permanente, persistendone la commissione finché dura l'esecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.G. in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio, però, che la prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo natura commissiva, deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la prosecuzione della permanenza della violazione successivamente alla data dell'accertamento della stessa. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007), Sentenza n. 12735
P.U. del 22.2.2007
SENTENZA N. 609
REG. GENERALE N.21067/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere " Vincenzo Tardino
" Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Claudio Caparvi, difensore di fiducia di
Cappannelli Pacini Marco, n. a Certaldo 1'1.10.1953, avverso la sentenza in data
18.4.2005 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con la quale
venne condannato alla pena di e 138,00 di ammenda, quale colpevole del reato di
cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74.
Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di
Foligno, ha affermato la colpevolezza di Cappannelli Pacini Marco in ordine al
reato di cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74, ascrittogli perché, in
qualità di committente di lavori edili da eseguirsi in zona sismica, realizzava
tali interventi in difformità del progetto depositato presso l'Ufficio del Genio
civile.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la sentenza, premesso
che il reato di cui alla contestazione ha natura permanente, ha escluso che si
fosse verificata la prescrizione dello stesso, osservando che i lavori eseguiti
in violazione delle norme di cui alla contestazione non risultavano ancora
ultimati alla data dell'accertamento eseguito dagli organi di polizia
giudiziaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 158 c.p. con riferimento alla decorrenza del
termine di prescrizione nell'ipotesi di reato permanente, nonché per mancanza e
manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che, pur dovendosi ritenere la natura permanente del
reato di cui alla contestazione, il giudice di merito può individuare l'epoca
della cessazione della permanenza in un momento successivo a quello indicato nel
capo di imputazione e corrispondente all'accertamento di polizia giudiziaria
solo allorché sia emersa, nel corso del dibattimento, prova della prosecuzione
della commissione del reato dopo la data dell'accertamento risultante
dall'imputazione; che, nel caso in esame, il giudice di merito ha affermato il
permanere della violazione di legge per un tempo indeterminato, in assenza di
qualsiasi prova in ordine alla prosecuzione dei lavori in violazione della
normativa antisismica successivamente alla data delle indagini di polizia
giudiziaria ed in assenza di prove della effettiva data di cessazione dei
lavori.
Il ricorso è fondato.
Come affermato dal giudice di merito effettivamente il reato di cui alla
contestazione ha natura permanente, persistendone la commissione finché dura
l'esecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un.
23.7.1999 n. 18, P.G. in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio,
però, che la prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo
natura commissiva, deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la
prosecuzione della permanenza della violazione successivamente alla data
dell'accertamento della stessa. E' stato, infatti, affermato da questa Suprema
Corte in fattispecie identica a quella in esame che "Deve assegnarsi valore
esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla
regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella
specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste
dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data
di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori
momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola,
qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche
dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza
di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la
suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha
perseverato nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in
dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di
consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella
dell'accertamento." (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I,
200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556)
Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato che la permanenza
della commissione del reato non poteva ritenersi cessata alla data
dell'accertamento risultante dagli atti, in assenza di qualsiasi prova della
prosecuzione dei lavori da parte dell'imputato successivamente alle indagini di
polizia giudiziaria trasfuse nel capo di imputazione.
L'affermazione della permanenza del reato successivamente a tale data, pertanto,
si palesa errata, in quanto non fondata sulla indicazione di adeguati elementi
di prova che ne attestino la verificazione, con la conseguenza che, facendosi
decorrere il termine della prescrizione dall'accertamento di cui alla
contestazione (14.62001), come dedotto dal ricorrente, l'estinzione del reato si
era già verificata in data 1.10.2004, ai sensi degli art. 157, comma primo n.
6), c.p., nella formulazione vigente all'epoca del fatto, e 160 c.p., prima
della pronuncia del giudice di merito.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la
indicata causale nei confronti del Cappannelli.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.2,2007.
Depositato in cancelleria il 28/03/2007
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