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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 5 Aprile 2007 (Ud.
13/12/2006), Sentenza n. 14185
RIFIUTI - Attività di demolizioni edili - Reimpiego - Materie prime secondarie - Disciplina applicabile - Art. 7, 3° c. - lett. b), D.Lgs. n. 22/1997 - Art. 14 D.L. n. 138/2002 - Art. 184, 3° c. lett. b), D.Lgs. n. 152/2006. In tema di residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego l’applicabilità dell’abrogato art. 14 D.L. 138/2002 era subordinata alla condizione che risultasse certa : a) l’individuazione del produttore e/o detentore dei materiali; b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, il loro utilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. La situazione non muta alla stregua della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto che il materiale utilizzato (misto di mattoni e cemento provenienti da demolizioni) non può qualificarsi "materia prima secondaria", ai sensi dell'art. 181, contrai 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6 comma. Pres. papa Est. Fiale Ric. Brugnera ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 5 aprile 2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n. 14185
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Pubbl. udienza del 13.12.2006
SENTENZA N. 2080
REG. GENERALE N. 11196/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Papa
Presidente
Dott. Vincenzo Tardino
Componente
Dott. Claudia Squassoni
Componente
Dott. Aldo Fiale
Componente
Dott. Antonio Ianniello
Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. BRUGNERA Lino, nato a Silea (TV) il 28.8.1940
2. VIALE Marco, nato ad Imperia il 19.8.1971
avverso la sentenza 3.10,2005 del Tribunale monocratico di Imperia
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Gioacchino lizzo, il quale ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Imperia, con sentenza del 110.2005, affermava la
responsabilità penale di Brugnera Lino e Viale Marco in ordine al reato di cui:
- all'art. 51, l' comma - lett. a), D.Lgs. n. 22/1997 (perché - nelle rispettive
qualità, di imprenditore edile individuale e di committente dei lavori -
effettuavano lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla
demolizione di un fabbricato, in un terreno di proprietà della moglie del Viale
acc. in Diano Marina, il 7.3.2002) e, riconosciute ad entrambi circostanze
attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda,
disponendo a carico degli imputati il ripristino dell'area.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Brugnera ed il Viale, i
quali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione,
hanno eccepito:
- la mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo il Tribunale accolto
la richiesta di esame degli imputati avanzata dalla difesa;
- la incongrua affermazione della loro responsabilità sulla base delle sole
dichiarazioni rese dal verbalizzante Lanteri (ispettore della Guardia
Forestale), configurabili quale non consentita "testimonianza indiretta";
- la loro assoluta estraneità ai fatti contestati, che sarebbero stati commessi
ad esclusiva iniziativa di Brugnera Alessandro (figlio e dipendente di Brugnera
Lino), esecutore materiale dei trasporto giudicato separatamente in seguito a
stralcio della di lui posizione processuale;
- la inconfigurabilità del reato in quanto, nella specie, non potrebbe ravvisarsi l'esistenza di "rifiuti"" destinati all'abbandono, perché i materiali in contestazione, in massima parte consistenti in terra, pietre e residui di mattoni e piastrelle frantumati, ben potevano essere utilizzati legittimamente per il riempimento di un terrazzamento in relazione al quale era stata rilasciata rituale concessione edilizia;
- l'illegittimo diniego dell'attenuante di citi all'art. C, n. 6 cod. pen., pur risultando documentalmente provata la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'area.
Il motivo di ricorso riferito alla pretesa legittimità della riutilizzazione del
materiale di risulta è stato ulteriormente illustrato dal difensore degli
imputati con memoria depositata il 19,9.2006.
Lo stesso difensore, poi, con altra memoria depositata il 5.12.2006, ha
prospettato l'intervenuta prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché tutte le doglianze in essi svolte sono
infondate.
1. La responsabilità degli imputati è stata affermata dal Tribunale alla stregua
della deposizione resa al dibattimento dal verbalizzante Lanteri (ispettore
della Guardia Forestale), il quale ebbe a constatare personalmente (ed a
fotografare) il trasporto e lo scarico di materiali di risulta consistenti in un
misto dì mattoni e cemento. Detto teste ha pure riferito che sul posto
sopraggiunse l'imputato Viale, il quale dichiarò che il terreno interessato
dallo scarico era "intestato a sua moglie" (Elisa Lombardi).
E' stato escusso, altresì, il geometra Aiberti, tecnico progettista dei lavori
di riempimento del terrazzamento, il quale ha confermato l'intenzione di
eseguire detti lavori con materiale drenante composto principalmente da terra e
pietre e normalmente acquistabile nelle cave, dichiarando comunque che, allo
scopo, "in alcuni casi viene utilizzato il materiale di risulta di altri
cantieri e vengono considerati utilizzabili anche mattoni frantumati".
Il riferimento del teste Lanteri alla presenza del Viale contestualmente allo
scarico non costituisce certamente "testimonianza indiretta", poiché riguarda un
accadimento da quegli percepito direttamente; non è dato comprendere, pertanto,
quale sia la violazione dell'art. 195 c.p.p. ipotizzata in ricorso, tenuto tonto
che la proprietà del terreno da parte della Lombardi (dichiarata nell'occasione
dal Viale) è circostanza pacifica e mai messa in dubbio.
2. Gli imputati sono stati presenti alle udienze del 26.4.2004 e del 13.12.04 e
non si sono dichiarati disponibili a rendere interrogatorio né hanno inteso
rendere dichiarazioni spontanee ex ari. 421 c.p.p.
3. Il Tribunale, con argomentazioni razionali e coerenti, escluso che tutta le
vicenda accertata potesse riconnettersi a determinazione autonoma del solo
Alessandro Brugnera (figlio e dipendente di Brugnera Lino), esecutore materiale
del trasporto e dello scarico in contestazione, e la implicazione, nella
vicenda, del titolare dell'impresa edile e del Viale appare logicamente
correlata ad accordi ad evidenza intercorsi per l'esecuzione di quei lavori di
miglioramento fondiario per i quali la moglie dello stesso Viale aveva ottenuto
concessione edilizia.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello Stesso
alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità,
quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a Sollecitare la
rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione
del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
4. Ai sensi dell'art. 7, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art.
184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali, rifiuti
derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ."
Dei residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego si è
occupata questa Sezione con la sentenza n. 46680 dell'1.12.2004, che, in
relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, a
condizione che risulti certa:
a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali,
b) la provenienza degli stessi,
c) la sede ove sono destinati,
d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.
Tutti questi elementi non sono stati riscontrati nella fattispecie in esame.
La situazione non muta alla stregua della normativa introdotta dal D.Lgs. n.
152/2006, tenuto conto che il materiale utilizzato (misto di mattoni e cemento
provenienti da demolizioni) non può qualificarsi "materia prima secondaria", ai
sensi dell'art. 181, contrai 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in mancanza
del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6' comma.
5. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. non era
stato richiesto dalla difesa, né risulta "documentalmente provata la circostanza
dell'avvenuto ripristino dell'area"; sussiste invece una mera asserzione del
coimputato Alessandro Brugnent, secondo la quale il sito (ove, tra l'altro, era
stata pure sotterrata una carcassa di automobile) sarebbe stato successivamente
bonificato ed il materiale di risulta rimosso e sostituito da materiale da cava.
6. Il reato non è prescritto.
L'accertamento risale al 7.3,2002 e la scadenza del termine ultimo di
prescrizione coinciderebbe pertanto con il 7.9.2006.
Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza
11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione
per complessivi mesi 5 e giorni 17, in seguito a rinvio disposto su richiesta
del difensore [dal 26.4.2004 al 13.10.20041 non per esigenze di acquisizione
della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 24.2.2007.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al Pagamento
delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
ROMA 13.12.2006
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