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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187
 

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro e sgombero di manufatto abusivo - Poteri del P.M. - Esecuzione della misura di cautela. Il potere di ordinare lo sgombero dell'immobile laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro spetta al P.M., rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. E’ evidente che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, diretta proprio ad impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187

URBANISTICA E EDILIZIA - Sgombero di un edificio sequestrato - Poteri P.M. - Competenza Sussistenza - Art. 655 c.p.p.. Non è abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, (Cass. Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc. Bagnasco). Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187

PROCEDURE E VARIE - Decreto di sequestro preventivo - In sede esecutiva - Censurabilità - In sede di esecuzione - Incensurabilità. In sede esecutiva avverso l'ordine impartito dal P.M., possono contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza fumus delicti e del periculum in mora) ed è possibile censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. Viceversa, in sede di esecuzione, non è possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione attinente al merito della misura adottata. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187


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Udienza in Camera Consiglio in data 13/12/2006
SENTENZA N.1303
REG. GENERALE N. 17501/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 


composta dagli Signori:


Dott. Enrico Papa                        Pres.

1. Dott. Vincenzo Tardino             Cons.

2.         Claudia Squassoni              "

3.         Aldo Fiale                           "

4.         Antonio Ianniello                  "


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:


1. Tortora Pietro,  n.a. ***

2. Garofane Anna, n.a. ***


avverso l'ordinanza 24/3/2006 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione.


Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale.

Lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FATTO E DIRITTO


Il G.I,P. del Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 2.1.2006, disponeva il sequestro preventivo di un immobile edificato in Pompei, ipotizzando - nei confronti di Tortora Pietro e Garofane Anna - la commissione di reati urbanistico-edilizi ed ambientali nonché del delitto di cui all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione, per la quinta volta, dei sigilli apposti il 28.12.2004).


In sede di esecuzione di detto provvedimento, il P.M. ordinava lo sgombero del manufatto abusivo.


Il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro limitatamente all'ipotesi delittuosa contestata.


Gli indagati proponevano altresì incidente di esecuzione inteso ad ottenere la revoca del provvedimento di sgombero emesso dal P.M., eccependo: l'illegittimità dello stesso sequestro, nonché l'assenza delle esigenze cautelari, essendo l'immobile ultimato ed essendo frattanto intervenuto decreto di archiviazione per i reati urbanistici ed edilizi.


Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.3.2006 emessa all'esito della instaurata procedura camerale, rigettava l'istanza.


Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso il Tortora e la Garofane, i quali hanno ribadito che, essendo intervenuto decreto di archiviazione per i reati urbanistici ed edilizi, sarebbero venute meno le condizioni per ordinare lo sgombero.


***********


Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.


Questa Corte Suprema (Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc. Bagnasco).


Né, in senso contrario, può essere richiamata la pronuncia 11.10.1994, n. 3974 della II Sezione di questa Corte, ove viene affermata l'abnormità del provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all'art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato, in quanto detta pronuncia si riferisce al diverso caso in cui il P.M. abbia emesso l'ordine di sgombero al di fuori dell'emanazione di un sequestro preventivo.


Deve ribadirsi, pertanto, che il P.M. è titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Appare, quindi, assolutamente ingiustificata la pretesa che l'ordine di sgombero debba formare oggetto di previsione specifica nell'ambito del provvedimento del G.I.P. che dispone il sequestro preventivo.


Né, in sede di incidente di esecuzione avverso l'ordine impartito dal P.M., possono contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza fumus delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo viene posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma viene invece sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi.


In sede esecutiva è possibile solo censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione e - nel caso in esame - deve rilevarsi:
- con riguardo al primo profilo, che il P.M. ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro che, anche dopo la pronuncia del Tribunale del riesame, è valido ed efficace;
- quanto al secondo profilo, che esattamente il ha evidenziato come non possa porsi in dubbio che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, finalizzata proprio ad impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite.


In sede di esecuzione, invece - è opportuno ribadirlo - non è possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione attinente al merito della misura adottata.


Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento.


P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,


visti gli artt. 607, 011 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 13.12.2096

 


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