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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc.
13/12/2006) Sentenza n. 14187
URBANISTICA E EDILIZIA -
Sequestro e sgombero di manufatto abusivo - Poteri del P.M. - Esecuzione della
misura di cautela. Il potere di ordinare lo sgombero dell'immobile laddove
esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro spetta
al P.M., rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di
determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di
competenza esclusiva del pubblico ministero. E’ evidente che l'evacuazione del
manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della misura di
cautela applicata, diretta proprio ad impedire che gli indagati possano occupare
ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite. Pres. Papa,
Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del
5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187
URBANISTICA E EDILIZIA - Sgombero di un edificio sequestrato - Poteri P.M. -
Competenza Sussistenza - Art. 655 c.p.p.. Non è abnorme il provvedimento con
il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato,
(Cass. Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) trattandosi di atto di esercizio del
potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655
c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi
pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc.
Bagnasco). Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187
PROCEDURE E VARIE - Decreto di sequestro preventivo - In sede esecutiva -
Censurabilità - In sede di esecuzione - Incensurabilità. In sede esecutiva
avverso l'ordine impartito dal P.M., possono contestarsi le ragioni stesse del
sequestro (sussistenza fumus delicti e del periculum in mora) ed è
possibile censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al
decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero
contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo
della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. Viceversa, in sede di
esecuzione, non è possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva
sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione attinente al
merito della misura adottata. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n.
14187
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Udienza in Camera Consiglio in data
13/12/2006
SENTENZA N.1303
REG. GENERALE N. 17501/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
composta dagli Signori:
Dott. Enrico Papa
Pres.
1. Dott. Vincenzo Tardino Cons.
2. Claudia Squassoni "
3. Aldo Fiale "
4. Antonio Ianniello "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Tortora Pietro, n.a. ***
2. Garofane Anna, n.a. ***
avverso l'ordinanza 24/3/2006 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata quale
giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale.
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I,P. del Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 2.1.2006,
disponeva il sequestro preventivo di un immobile edificato in Pompei,
ipotizzando - nei confronti di Tortora Pietro e Garofane Anna - la commissione
di reati urbanistico-edilizi ed ambientali nonché del delitto di cui all'art.
349 cpv. cod. pen. (violazione, per la quinta volta, dei sigilli apposti il
28.12.2004).
In sede di esecuzione di detto provvedimento, il P.M. ordinava lo sgombero del
manufatto abusivo.
Il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro
limitatamente all'ipotesi delittuosa contestata.
Gli indagati proponevano altresì incidente di esecuzione inteso ad ottenere la
revoca del provvedimento di sgombero emesso dal P.M., eccependo: l'illegittimità
dello stesso sequestro, nonché l'assenza delle esigenze cautelari, essendo
l'immobile ultimato ed essendo frattanto intervenuto decreto di archiviazione
per i reati urbanistici ed edilizi.
Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione, con
ordinanza del 24.3.2006 emessa all'esito della instaurata procedura camerale,
rigettava l'istanza.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso il Tortora e la Garofane, i quali
hanno ribadito che, essendo intervenuto decreto di archiviazione per i reati
urbanistici ed edilizi, sarebbero venute meno le condizioni per ordinare lo
sgombero.
***********
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
Questa Corte Suprema (Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) ha affermato che non è
abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero
di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di
determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p.,
come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi pure,
nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc. Bagnasco).
Né, in senso contrario, può essere richiamata la pronuncia 11.10.1994, n. 3974
della II Sezione di questa Corte, ove viene affermata l'abnormità del
provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia
giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato venga portato ad ulteriori
conseguenze, ordini, richiamandosi all'art. 55 c.p.p., lo sgombero di un
immobile abusivamente occupato, in quanto detta pronuncia si riferisce al
diverso caso in cui il P.M. abbia emesso l'ordine di sgombero al di fuori
dell'emanazione di un sequestro preventivo.
Deve ribadirsi, pertanto, che il P.M. è titolare del potere di ordinare lo
sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di
attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del
potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di
competenza esclusiva del pubblico ministero. Appare, quindi, assolutamente
ingiustificata la pretesa che l'ordine di sgombero debba formare oggetto di
previsione specifica nell'ambito del provvedimento del G.I.P. che dispone il
sequestro preventivo.
Né, in sede di incidente di esecuzione avverso l'ordine impartito dal P.M.,
possono contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza fumus
delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo viene posta
non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del
sequestro, propria della fase esecutiva, ma viene invece sollevato un problema
di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura
di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui
risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi.
In sede esecutiva è possibile solo censurare il provvedimento con cui il P.M. ha
dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza
del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare
riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione e - nel
caso in esame - deve rilevarsi:
- con riguardo al primo profilo, che il P.M. ha dato esecuzione ad un
provvedimento di sequestro che, anche dopo la pronuncia del Tribunale del
riesame, è valido ed efficace;
- quanto al secondo profilo, che esattamente il ha evidenziato come non possa
porsi in dubbio che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile
modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, finalizzata proprio ad
impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed
ultimato con modalità illecite.
In sede di esecuzione, invece - è opportuno ribadirlo - non è possibile
effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari,
trattandosi di questione attinente al merito della misura adottata.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale
delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 011 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 13.12.2096
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