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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilascio in sanatoria -
Sanabilità di interventi in zone vincolate - Effetto estintivo dei reati penali
- Limiti - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001 - L. n. 47/1985. La
concessione edilizia rilasciata ex art. 13 della legge n. 47/1985 estingue - ai
sensi del successivo art. 22 - soltanto i reati di cui all'art. 20 della stessa
legge (attualmente la materia, in relazione al "permesso di costruire", è
disciplinata dagli artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001). L'effetto estintivo non
si estende, invece, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel
T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma
dell'art. 22 dianzi citato (attualmente art. 45, 3° comma, del T.U. n.
389/2001), il rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso di
costruire) "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa
paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente
e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a
quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass.,
Sez. III: 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864;
11.2.1998, n. 1658). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree soggette a vincolo paesaggistico -
Accertamento di conformità - Limiti - Artt. 36 e 45 T.U.n. 380/2001 - Art. 146
D.Lgs. n. 42/2004. L'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004
perentoriamente stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica [con le sole
eccezioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167] non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,
degli interventi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica di alcuni
interventi minori - Valutazione postuma - Non applicabilità delle sanzioni
penali - Presupposti - Procedure - Fattispecie - D.Lgs. n. 42/2004. Il comma
36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei
commi 1 ter e quater dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei
commi 4 e 5 dell'art. 167) ha introdotto la possibilità di una valutazione
postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito
della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le
sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal 1°
comma dell'art. 181 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, la non
applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della
compatibilità paesaggistica dell'intervento, "secondo le procedure di cui al
comma 1 quater" dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, introdotto dalla legge
15.12.2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda
all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve
pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere
Soprintendenza., da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90
giorni. Fattispecie, autorizzazione al mantenimento di un "breve tratto di pista
forestale". Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesaggistica - Autorizzazione -
Rilascio postumo - Effetti. Il rilascio postumo di un qualsiasi diverso
provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica
ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (vedi Cass., Sez. III: 22.5.2006,
n. 17591, Anttonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002, Nucci). Lo stesso limitato
effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 e art.
15 della legge n. 1497/1939). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza
n. 15053
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Condono edilizio - Art. 32, c.
25, D.L. n. 269/2003 - Art 39 L. n. 724/1994. In materia di condono
edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo ex arti 44 e 38 della
legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza dei
requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del condono. Nel caso in
cui il giudice, infatti, sospenda il processo in assenza dei presupposti di
legge, la sospensione è inesistente ed il corso della prescrizione non è
interrotto. (Cass. Sez. Un. 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini). Pres. De Maio -
Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile
2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
Udienza Pubblica del 23.1.2007
SENTENZA N. 170
REG. GENERALE n. 21172/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Guido Di Maio Presidente
2. Dott. Aldo Fiale Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco Consigliere
4. Dott. Antonio Ianniello Consigliere
5. Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BUGELLI Giovanni, n. a. Castigliano il 23.1.1946
avverso la sentenza 30.1.2006 della Corte d'appello di Firenze
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere M. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 181, comma 1 ter , D.lgs. n. 42/2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 30.1.2006, confermava la
sentenza 7.4.2005 del Tribunale monocratico di Pistoia, che aveva affermato la
responsabilità penale di Bugelli Giovanni in ordine al reato di cui:
- all'art. 181, l° comma, D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato, in area
boccata sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione,
lavori consistiti nell'apertura di un tracciato stradale lungo mt. 60 e largo
mt. 2,89 e nella realizzazione di una scarpata a monte, previa estirpazione di
n. 13 ceppaie di castagno, con alterazione dell'assetto idrogeologico del
territorio e mutamento dell'aspetto della zona - acc. in Cutigliano, loc.
Botraia, il 13.2.2002)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena
di giorni venti di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda, sostituendo la pena
detentiva con quella pecuniaria corrispondente di curo 760,00 di ammenda e
concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Bugelli, il quale - sotto il
profilo del vizio di motivazione - ha eccepito che:
- incongruamente non sarebbe stata applicata la speciale causa di non punibilità
prevista dall'art. 181, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 42/2004 (introdotto
dall'art. 1 comma 36 - lett. c, della legge n. 308/2004), pure essendovi stato
accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere in sede del rilascio
di concessione in sanatoria, in data 12.9.2003, da parte del Comune di
Cutigliano, ex art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 della legge n.
47/1985);
- con argomentazioni insufficienti
sarebbe stata respinta l'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.
38 della legge n. 47/1985, benché fosse stata presentata istanza di condono
edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003.
Con motivi aggiunti, depositati l'8.1.2007, il difensore del ricorrente ha
chiesto la declaratoria immediata di non punibilità (ovvero una pronuncia di
annullamento con rinvio per l'effettuazione di opportuni accertamenti),
allegando documentazione rivolta a dimostrare l'intervenuto rilascio, in data
22.12.2005, di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi
dell'art. 181, commi 1 ter e quater, del D.Lgs. n. 42/2004, come
modificato dalla legge n. 308/2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato
1. In punto di fatto, per una adeguata comprensione della vicenda, deve
evidenziarsi che il ricorrente ha ottenuto dal responsabile dell'area servizi
tecnici del Comune di Cutigliano (competente anche all'esercizio delle finzioni
amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, a norma della
legge della Regione Toscana n. 24/1993):
a) permesso di costruire in sanatoria, ex art. 13 della legge n.
47/1985, per la realizzazione di "un breve tratto di pista forestale",
previo nulla-osta della medesima autorità comunale legislativamente delegata
alla tutela del vincolo paesaggistico;
b) autorizzazione al mantenimento dello stesso "breve tratto di pista
forestale", rilasciata in data 22.12.2005, secondo la disciplina transitoria
posta dall'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 nella formulazione all'epoca vigente,
in seguito a richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica
ai sensi dell'art. 181 del medesimo testo normativo (avanzata in data
6.12.2005). In relazione a tale provvedimento, la competente Soprintendenza per
i beni architettonici ed il paesaggio ha statuito che "non ricorrono motivi
di illegittimità tali da proporre l'annullamento dell'autorizzazione suddetta",
prescrivendo però che "devono essere consolidati i tratti di scarpata
mediante inerbimento e/o con interventi di ingegneria naturalistica";
c) provvedimento del 4.1.2007, con il quale: si attesta "l'esatto e completo
versamento della sanzione paesaggistica quantificata con atto del 16.8.2006"; si
considera "necessario, in virtù delle procedure seguite, chiarire la validità
dell'autorizzazione [rilasciata in data 22.12.2005] quale accertamento di
compatibilità paesaggistica"; si determina che "l'autorizzazione sopra citata
vale a tutti gli effetti quale accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell'art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. n. 42 del 2004".
2. A fronte di tale situazione di fatto deve ribadirsi l'orientamento costante
di questa Corte Suprema secondo il quale la concessione edilizia rilasciata ex
art. 13 della legge n. 47/1985 estingue — ai sensi del successivo art. 22 —
soltanto i reati di cui all'art. 20 della stessa legge (attualmente la materia,
in relazione al "permesso di costruire", è disciplinata dagli artt. 36 e 45 del
T.U. n. 389/2001).
L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della legge n.
431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a
norma del 3° comma dell'art. 22 dianzi citato (attualmente art. 45, 3° comma,
del T.U. n. 389/2001), il rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso
di costruire) "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può
ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e
differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività
giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto
il profilo edilizio (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III:
20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n.
1658).
3. La Corte Costituzionale, al riguardo - con l'ordinanza n. 327 del 21.7.2000 -
ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 22, 3° comma, della legge n.
47/1985, nella parte in cui quella norma non prevedeva che il rilascio della
concessione in sanatoria ex art, 13 della legge n. 47 del 1985 estinguesse,
oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato
ambientale, pure nella "ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di
durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13 citato,
l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole di cui all'art. 7
della legge n. 1497 del 1939 da parte dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo".
4. La giurisprudenza amministrativa più risalente aveva affermato che
l'accertamento di conformità ex art. 13 della legge n. 47/1985 doveva ritenersi
precluso allorquando l'area interessata dall'intervento edilizio fosse
assoggettata da un vincolo posto a tutela di interessi paesaggistici o
ambientali e tale orientamento era stato condiviso anche dal Ministero dei beni
ambientali e culturali con la circolare n. 1795 dell'8.7.1991.
Nei tempi più recenti, invece, la giurisprudenza maggioritaria ha prospettato la
tesi contraria (vedi Cass., Sez. III, 28.10.1998, n. 11301; nonché T.a.r.
Liguria, sez. I, 27.5.1999, n. 230; T.a.r. Campania, 27.10.1997, n. 596; T.a.r.
Lazio, Roma, sez. II, 17.3.1995, n. 464) e questa è stata altresì condivisa dal
Consiglio di Stato (Sez. VI: 27.3.2003, n. 1590; 9.10.2000, n. 5386; 28.1.2000,
n. 421).
Secondo tale orientamento, l'istituto dell'accertamento di conformità
(attualmente disciplinato dagli artt. 36 e 45 del T.U.n. 380/2001) può trovare
applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo
paesaggistico, pur rimanendo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146
del D.Lgs. n. 42/2004.
Una conclusione siffatta, però, deve ritenersi attualmente limitata ai soli casi
in cui l'autorizzazione paesaggistica sia stata ottenuta prima dell'inizio dei
lavori, poiché l'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004 perentoriamente
stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica [con le sole eccezioni di cui ai
commi 4 e 5 del successivo art. 167, delle quali ci occuperemo di seguito] "non
può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi".
Nella specie, pertanto, correttamente i giudici del merito hanno affermato
l'assoluta irrilevanza - ai fini della pretesa estinzione del reato
paesaggistico - del nulla-osta correlato alla procedura di rilascio del permesso
edilizio in sanatoria.
5. Contrastando con il principio (enunciato dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004
fino dalla sua formulazione originaria) dell'impossibilità di rilascio di una
autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione dei lavori - il comma
36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei
commi 1 ter e quater dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente,
nei commi 4 e 5 dell'art. 167) ha introdotto la possibilità di una valutazione
postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito
della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le
sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal I°
comma dell'art. 181 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.
Si tratta, in particolare:
- dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001.
Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata
all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, "secondo le
procedure di cui al comma 1 quater" dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004,
introdotto dalla legge 15.12.2004, n. 308: deve essere presentata, in
particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e
detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni,
previo parere Soprintendenza., da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio,
di 90 giorni.
Nella fattispecie in esame, l'autorizzazione al mantenimento di un "breve tratto
di pista forestale" - rilasciata al ricorrente dal Comune di Cutigliano, in data
22.12.2005, ex art. 159 del D.Lgs. n, 42/2004, in seguito a richiesta di
accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del
medesimo testo normativo - non è stata preceduta dall'imprescindibile "parere
vincolante della competente Soprintendenza" ed anzi la Soprintendenza medesima,
dopo avere ricevuto copia dell'autorizzazione comunale, ha subordinato il
mantenimento delle opere realizzate al "consolidamento dei tratti di scarpata
mediante inerbimento e/o con interventi di ingegneria naturalistica", cioè ad
una condizione futura ed incerta, in quanto demandata alla volontà del
contravventore, il cui adempimento non risulta verificato.
Circostanza ben diversa è che la stessa Soprintendenza non abbia ritenuto di
sollecitare la procedura di annullamento ministeriale del provvedimento
comunale, così come integra atto autorizzatorio del tutto differente il
nulla-osta correlato alla procedura di rilascio del permesso edilizio in
sanatoria, in quanto - in una situazione di non applicabilità, ovvero di mancato
esperimento o di espletamento non conforme alla legge della procedura
disciplinata dal comma 1 quater del D.Lgs. n. 42/2004 - il rilascio postumo di
un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della
tutela paesaggistica [quando
pure lo si ritenesse ancora possibile al di fuori delle ipotesi di condono
edilizio] non produce l'estinzione del reato di cui all'art. 181, l° comma,
dello stesso D.Lgs, n. 42/2004 (e di quello già previsto dall'art. 163 del T.U.
n. 490/1999 e, prima ancora, dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985), ma
ha
il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che correttamente
- pertanto -
nella specie non è stato impartito (vedi Cass., Sez. III: 22.5.2006, n. 17591,
Anttonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002, Nucci).
Lo stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164 del D.Lgs.
n. 490/1999 e art. 15 della legge n. 1497/1939).
6. Va altresì osservato che, nella specie, l'autorizzazione paesaggistica
comunale del 22.12.2005 risulta espressamente rilasciata, come si è detto,
secondo il regime transitorio, che è previsto dall'art. 159 del D.Lgs. n.
42/2004 (qui evidentemente applicato nella formulazione anteriore alle modifiche
apportate dal D.Lgs. 24.3.2006, n. 157) fino all'approvazione dei piani
paesaggistici conformi alla nuova disciplina ed all'adeguamento degli strumenti
urbanistici.
Detto regime transitorio mantiene appunto provvisoriamente in vigore la
possibilità di annullamento ministeriale dell'autorizzazione paesaggistica.
Esso, però, si applica alla procedura ordinaria di rilascio di detta
autorizzazione (da ottenersi in via generale quale condizione di efficacia del
permesso di costruire, art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) ma non interferisce con
la procedura di riconoscimento postumo della compatibilità ambientale,
introdotta dal comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 con
scansioni procedimentali del tutto peculiari ed autonome.
Il dirigente dell'area servizi tecnici del Comune si è avveduto che, nella
specie, la procedura seguita non era conforme a quella stabilita dalla legge e,
con il provvedimento del 4.1.2007, dopo avere attestato l'esatto versamento
della sanzione pecuniaria paesaggistica, ha determinato che l'autorizzazione del
22.12.2005 "vale a tutti gli effetti quale accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. n. 42 del 2004".
Non ha tenuto conto, però, che la competente Soprintendenza
- chiamata a
pronunciarsi, in via successiva e non preventiva con efficacia vincolante, nel
contesto di un procedimento diverso e distinto - si è limitata a constatare la
non ricorrenza di "motivi di illegittimità tali da proporre l'annullamento
dell'autorizzazione suddetta", prescrivendo invece la necessità dell'esecuzione
di opere di consolidamento dei tratti di scarpata.
7. Infondata è pure la doglianza di mancata sospensione del processo, ai sensi
degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985, poiché - secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte Suprema - tali disposizioni possono essere applicate
esclusivamente in relazione ad opere abusive che oggettivamente abbiano i
requisiti di condonabilità di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003.
Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite
24.11.1999, n. 22, ric. Sadini correlata al condono edilizio previsto dall'art
39 della legge n. 724/1994, che è norma formulata in modo speculare a quella
posta dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003 - si deduce il principio
generale secondo il quale il giudice, prima di sospendere il processo ex arti 44
e 38 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla
sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del
condono.
Nel caso in cui il giudice, infatti, sospenda il processo in assenza dei
presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della
prescrizione non è interrotto.
Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive (comunque già
sanate, sotto l'aspetto edilizio, ai sensi dell'art. 36 del T.U. 380/2001) non
suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, sotto un
duplice profilo:
a) poiché si tratta di nuovo intervento non-residenziale (ipotesi esclusa dal
condono dal comma 25);
b) poiché si tratta di nuovo intervento realizzato in area (zona boschiva)
assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi
esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).
8. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
ROMA, 23.1.2007
L' estensore
Il presidente
Aldo Fiale
Guido Di Maio
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