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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 Aprile 2007
(Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
CACCIA - Attività venatoria
illecita in danno di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato da Guardie
volontarie - Illegittimità - Qualifica di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità
- Artt. 354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. E’
illegittimo il sequestro di fucili effettuato da soggetti che non hanno la
qualifica di agenti o ufficiali di p. g., riconosciuta o dalla Legge n. 157/92,
o da altra normativa speciale, (fattispecie: guardie giurate appartenenti al
Nucleo di Vigilanza WWF). Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007 (Cc. 27/02/2007), Sentenza n.
15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni venatorie e di protezione
dell'ambiente - Guardie giurate - Compiti e poteri - Qualifica di Polizia
Giudiziaria - Esclusione - Artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° L. 157/92. Alle
guardie giurate delle associazioni venatorie e di protezione ambientali
nazionali (nella specie, appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta, ai
sensi degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. n.157/92, la vigilanza
sull'applicazione della legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti
alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla
vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata
legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in
possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia -
la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di
cui all'art. 12, comma 12: del contrassegno della polizza di assicurazione
nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Tuttavia, non esercitando
funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare il sequestro delle armi,
della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (artt. 30 e 28, 2° comma, Legge
citata). Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, del 13/04/2007 (Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - CACCIA - Violazioni delle disposizioni
sull'attività venatoria - Organi di vigilanza - Guardie volontarie - Funzioni -
Compiti di P.G. - Esclusione. Gli organi di vigilanza che non esercitano
funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia,
violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi
verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità
competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge).
Pertanto, va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o
ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862;
Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n.
613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv
207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561]. Pres. De Maio
- Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13
aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007), Sentenza n. 15074
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Udienza in Camera Consiglio in data
27/02/07
SENTENZA N.182
REG. GENERALE N. 47058/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De Maio
Presidente
1. Dott. Mario Gentile
Consigliere
Dott. Aldo Fiale
Consigliere
Dott. Margherita Marmo Consigliere
4. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Zanola Costantino, nato il 26/10/1950
Avverso Ordinanza
Tribunale di Brescia, emessa il 20/11/06
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci
che ha concluso per in via principale rinvio alla S,S.U.U.; in subordine
annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento
impositivo,
Udito il difensore Avv. Franco Bonsanto, difensore di fiducia del ricorrente,
Zanola Costantino
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla
richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino Zanola avverso il
decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 di convalida del sequestro probatorio
di P.g. eseguito il 23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili
utilizzati dallo Zanola per l'attività venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art.
606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il
sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie
giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava
dall'art. 27 lett. a) L. 157/92.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07,
chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in
via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del
provvedimento impositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza
WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria, provvedevano,
tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da Zanola
Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di fauna
protetta; il tutto ai sensi dell'art. 28 20 comma L. 157/92.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art.
355 cpp convalidava il sequestro di p.g.
Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il
citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il
sequestro de quo rivestivano la qualifica di agenti di P.G..
Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che
la censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del sequestro
de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria nei
confronti delle guardie giurate che hanno operato il sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. 157/92 si
ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione
ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di
Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla
caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria.
Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è
prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata legge), il potere di
chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d'armi o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione
della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art.
12, comma 12: del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia
giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dall'art.30
citata Legge - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di
caccia (art. 28, 2° comma, Legge citata).
Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i
quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni
sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente
da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti
(art. 28, 5° comma, citata legge).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che
alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale
non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle
stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992.
Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria
alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei
poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti
all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia
giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57, 1°
e 2° comma, cpp; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 cpp (art. 57, 3° comma, cpp);
fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57, 1° comma,
cpp)
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente
(come il WWF)) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né
dalla L. 157/92, né da altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o
ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862;
Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent.
n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv
207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561].
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti
delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio,
consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle
norme di cui agli artt. 354, 355 cpp.
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Brescia
in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio
emesso dal PM del Tribunale di Brescia in data 25/09/06. Va disposta la
restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
P. Q. M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia
in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro all'avente
diritto.
Così deciso in Roma il 27/02/07
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