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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/04/2007 (Cc.
15/03/2007), Sentenza n. 15562
RIFIUTI - Nozione di rifiuto -
Art. 183, c. 1 lettera a) D.L.vo 152/2006 - Sottoprodotto - Condizioni - Codice
dell’ambiente. Secondo l’art. 183, comma 1 lettera a) D. L.vo 152/2006,
attuativo della delega di cui alla legge n. 308/2004, che ha abrogato l'art. 14
della legge n. 178/2002 [art. 264, gomma 1, lett. l)] secondo cui, ex art. 183,
comma 1 lettera a), è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o ubbia l'obbligo di
disfarsi" e rifiuti speciali sono "i rifiuti da lavorazioni artigianali",
[art.184, comma 3 lett. d)], tenendo presente che per potere riconoscere ai
prodotti dell'attività d'impresa la qualità di sottoprodotto o di materia prima
secondaria occorre la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere n) e q) del
decreto citato. Pres. Vitalone Est. Teresi Ric. PM in proc. Prati. (annullata
con rinvio al Tribunale di Verona del 15.12.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III, 18/04/2007 (Cc. 15/03/2007), Sentenza n. 15562
PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Riesame
del provvedimento - Presupposti e limiti. In tema di misure cautelari reali
e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, ad una
fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato. Sicché, quando
nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile
nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di
riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo
probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale
enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o
l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Pres. Vitalone Est. Teresi Ric. PM in proc. Prati. (annullata con rinvio al
Tribunale di Verona del 15.12.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
18/04/2007 (Cc. 15/03/2007), Sentenza n. 15562
PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Revocare
del sequestro. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo,
soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Pres. Vitalone
Est. Teresi Ric. PM in proc. Prati. (annullata con rinvio al Tribunale di Verona
del 15.12.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/04/2007 (Cc.
15/03/2007), Sentenza n. 15562
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Udienza pubblica del 15.03.2007
SENTENZA N.225
REG. GENERALE N.48045/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Claudio Vitalone
Presidente
1. dott. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
2. dott. Claudia Squassoni
Consigliere
3. dott. Amedeo Franco
Consigliere
4. dott. Santi Gazzara
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Verona in data
15.12.2006 che ha annullato il sequestro preventivo, disposto dal GIP in data
27.11.2006, dell'area sulla quale insiste un impianto di trattamento di rifiuti,
in catasto al f. 16 del Comune d'Erbezzo, mappali n. 145, 146, 223, 224, 225,
255, 363, appartenente a Prati Massimino, nato a Cerro Veronese il 12.04.1953,
indagato del reato di cui all'art. 256, comma 1 lettera a), d. 1gs. n. 152/2006;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto
il rigetto del ricorso; Sentito il difensore dell'indagato, avv. Michele
Massella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 15.12.2006 il Tribunale di Verona annullava il sequestro
preventivo, disposto dal GIP in data 27.11.2006, dell'area sulla quale insiste
un impianto di trattamento di rifiuti, in catasto al f. 16 del Comune di Erbezzo,
mappali n. 145, 146, 223, 224, 225, 255, 363, appartenente alla ditta Prati s.r.1.,
di cui è legale rappresentante Prati Massimino, indagato del reato di cui
all'ari 256, comma 1 lettera a), d. lgs. n. 152/2006 per avere effettuato
attività di gestione di rifiuti [inerti lapidai, cocciame, sfridi e peloni
provenienti da industrie di lavorazione del marmo] consistente nel recupero,
trasporto, deposito e riciclo degli stessi, in assenza della prescritta
autorizzazione.
Rilevava il Tribunale dalle acquisizioni processuali non emergevano elementi di
fatto che consentissero di individuare chiaramente la natura dei materiali
lavorati sicché gli stessi non potevano essere qualificati rifiuti, donde
l'insussistenza del fumus commissi delicti.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge in ordine
all'esclusione del fumus commissi delicti.
Era stato accertato nel corso del sopralluogo eseguito dal Corpo Forestale in
data 27.03.2006 che la ditta dell'indagato effettuava attività di recupero di
materiali provenienti da industrie della lavorazione del marmo [sfridi, geloni,
cioè testate inutilizzabili derivanti dalla segatura dei blocchi di marmo,
cacciarne costituente scarto di lavorazione] che andavano qualificati come
rifiuti in quanto residui produttivi derivanti da processi di lavorazione del
marmo operati da ditte terze.
Tali materiali, nell'ambito del ciclo produttivo delle ditte di provenienza,
avevano perduto ogni concreta possibilità d'utilizzo e, una volta acquistati
dalla ditta Prati, non venivano impiegati "tal quali", ma sottoposti a
lavorazioni preliminari, quali il lavaggio e la frantumazione, sicché non
potevano essere qualificati "materie prime secondarie" o "sottoprodotti", come
tali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ex art. 183 d. lgs. n. 152/2006.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, ad
una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché,
quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto
inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in
sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il
profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul
piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nella specie, il Tribunale, asserendo di non potere disporre di elementi di
fatto che consentissero di individuare chiaramente la natura dei materiali
lavorati dalla ditta Prati donde l'impossibilità di poterli qualificare rifiuti,
ha sostanzialmente eluso l'obbligo della motivazione stante che la precisa
descrizione degli stessi [erroneamente fatta risalire ad un elaborato redatto
nel 2001 su incarico del Comune d'Erbezzo, mentre una descrizione più recente
era contenuta nella comunicazione redatta dal Corpo Forestale dello Stato in
data 2.05.2006] e la modalità del loro trattamento, che richiedeva per il
riutilizzo un trattamento preventivo, ne avrebbero consentito l'agevole
qualificazione alla stregua della vigente normativa.
In tema di rifiuti, la nuova definizione di rifiuto, contenuta nell'art. 14 del
decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito co legge 8 agosto n 178 quale
interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6 lett. a) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, comprendeva ogni sostanza inclusa nelle
categorie riportate nell'allegato A del decreto citato di cui il detentore "si
disfi", che cioè il detentore sottoponga ad una delle attività di smaltimento o
di recupero che sono precisate negli allegati B e C del decreto o di cui il
detentore abbia "deciso di disfarsi", che cioè il detentore voglia destinare ad
una delle operazioni di smaltimento o di recupero, come sopra individuate o di
cui il detentore abbia "l'obbligo di disfarsi" in base ad una disposizione di
legge, ad un provvedimento della pubblica autorità o alla natura stessa del
materiale e, in particolare, in base alla natura di sostanze pericolose come
individuate nell'allegato D del decreto.
Le ipotesi in cui il detentore "abbia deciso" ovvero "abbia l'obbligo di
disfarsi" non ricorrevano [per beni o sostanze e materiali residuali di
produzione o di consumo] effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel
medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun
intervento di trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all'ambiente
ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza che fosse
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C
del decreto n.22.
A seguito della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea nei
confronti del Governo italiano, la Corte di Giustizia, con sentenza 11.11.2004,
Niselli, ha affermato l'illegittimità comunitaria dell'art. 14 della legge n.
178/2002.
Quindi, la questione va riesaminata alla stregua delle disposizioni del decreto
legislativo n.152/2006, attuativo della delega di cui alla legge n. 308/2004,
che ha abrogato l'art. 14 della legge n. 178/2002 [art. 264, gomma 1, lett. l)]
secondo cui, ex art. 183, comma 1 lettera a), è rifiuto "qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o
abbia l'obbligo di disfarsi" e rifiuti speciali sono "i rifiuti da lavorazioni
artigianali.." [art.184, comma 3 lett. d)] tenendo presente che per potere
riconoscere ai prodotti dell'attività d'impresa la qualità di sottoprodotto o di
materia prima secondaria occorre la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere
n) e q) del decreto citato.
Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Verona
che si atterrà ai principi sopraindicati.
PQM
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona.
Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 15.03.2007.
Depositata in cancelleria il 18/04/2007
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