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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
INQUINAMENTO ACUSTICO - Condotta rumorosa - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Tutela generica della salubrità ambientale - Fattispecie di cui al c. 2° dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialità con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, c. 2°, L. n. 447/1995 - Esclusione - Ragioni – Fattispecie: orchestrina all'interno di un bar. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale, (Cass. sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244). Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar). Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, 7 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 19/1/2007 (ud. 5/12/2006), Sentenza n. 1561
Udienza Pubblica del 05/12/2006
SENTENZA N. 1412
REG. GENERALE N. 026766/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente -
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere -
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere -
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) REY GIOVANNI, N. IL 27/10/1938;
avverso SENTENZA del 07/06/2005 TRIBUNALE di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO
UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. BORTOLLIZZI.
OSSERVA
Con sentenza in data 7/6/05, emessa in esito a giudizio contumaciale, il
Tribunale monocratico di Venezia ha dichiarato Rey Giovanni, gestore di un bar
sito nella piazza San Marco di quella città, colpevole di violazione continuata
dell'art. 659 c.p. per avere sino all'ottobre 2001 recato disturbo, con il
rumore eccedente i limiti della normale tollerabilità della musica prodotta
dall'orchestrina che suonava all'esterno del locale, ai titolari e agli
avventori dei vicini esercizi commerciali e con le attenuanti generiche lo ha
condannato a Euro 200,00 di ammenda con il beneficio della sospensione
condizionale nonché a risarcire i danni, liquidati in via equitativa in Euro
5.000,00, cagionati alla denunciarne Cazzavillan Paola, titolare di una contigua
oreficeria, costituitasi parte civile.
Contro tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione con il quale in via principale lamenta che il suo assistito non sia
stato assolto, sostenendo che il fatto si dovrebbe qualificare non come
violazione del comma 1 dell'art. 659 c.p., come sostanzialmente ritenuto dal
Tribunale che ha per tale ragione respinto la domanda di oblazione, bensì come
violazione del comma 2 con conseguente configurabilità, trattandosi di
superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo
1991, solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della Legge
Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995. Si deve al riguardo rilevare
che il reato contravvenzionale per cui l'imputato ha riportato condanna è, anche
alla stregua della ipotesi più grave ritenuta dal Tribunale, ormai prescritto -
ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 5, nel testo previgente, art. 158 c.p.,
comma 1 e art. 160 c.p., ultima parte - essendo trascorsi, senza che si siano
verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più
di quattro anni e mezzo dalla data finale della contestazione.
E si deve altresì rilevare che la qualificazione meno grave propugnata dalla
difesa, che trova peraltro ostacolo nel non avere il Rey ottemperato alle
prescrizioni (spostamento del palco, schermatura fonoassorbente e altri
accorgimenti) impostegli in sede civile, non potrebbe in ogni caso condurre alle
invocate conseguenze liberatorie. Ritiene invero in proposito il Collegio che -
come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza
16/4/04, Amato, rv. 228.244) - anche quando sia addebitabile all'imputato solo
il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1
marzo 1991 non sia applicabile il principio di specialità di cui alla L. n. 689
del 1981, art. 9 in quanto la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2,
contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto
in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dalla L. n. 447 del 1995, art.
10 che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a
sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle
sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento
acustico.
Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta
rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica
tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo
ad una pluralità indeterminata di persone, del che nel caso di specie è stata
data dal giudice del merito congrua dimostrazione.
Pertanto, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell'impugnazione che
sarebbe di ostacolo all'operatività della causa estintiva, si deve fare
senz'altro luogo alla relativa declaratoria e la sentenza impugnata, a norma
dell'art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio, mentre ai
sensi dell'art. 578 c.p.p. devono restare ferme, per quanto nella sentenza
impugnata evidenziato in fatto a carico dell'imputato e non specificamente
contestato nei motivi di ricorso, le adottate statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007
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