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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


(Segnalata da Augusto Atturo)


CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 25/07/2007 (Ud. 3/07/2007), Sentenza n. 16411



CACCIA - PROCEDURE E VARIE - Opposizione alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia - Giurisdizione del giudice ordinario - Caccia esercitata in forma diversa da quella prescelta - Art. 22L. 24/11/1981, n. 689 - Artt. 23,31 e 32, L. 11/02/1992, n. 157. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in merito all'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Presidente: Carbone V. Estensore: Malpica E. Min. Interno (Avv. Gen. Stato) contro Montagnoli (n.c.) CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 25 luglio 2007, (Ud. 3/7/2007),  n. 16411


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Un. Civ.


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;


- ricorrenti -


contro
MONTAGNOLI PIETRO SEVERINO;


- intimato -


e sul 2^ ricorso n 06158/05 proposto da:
MONTAGNOLI PIETRO SEVERINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERMARINI PIERMARINO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;


- controricorrente e ricorrente incidentale -


contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA TERNI;


- intimati -


avverso la sentenza n. 879/03 del Tribunale di TERNI, depositata il 05/01/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato SAULINO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, giurisdizione dell'a.g.o., rinvio per il resto ad una sezione semplice.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Pietro Severino Montagnoli propose opposizione al provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia adottato nei suoi confronti dal Questore di Terni, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 32, commi 4 e 5, per aver esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta, in violazione dell'art. 31, comma 1, lett. a), della medesima legge. A fondamento della domanda, negò la sussistenza della violazione contestatagli, precisando di aver provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta solo perché indotto in errore dalle assicurazioni dei verbalizzanti in ordine alle relative conseguenze, e lamentando infine la violazione dei termini procedimentali ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.


Con sentenza del 5 gennaio 2004, il Tribunale di Terni accolse l'opposizione, annullando il provvedimento impugnato. Il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'avvocatura dello stato in relazione al fatto che la sospensione della licenza di caccia costituiva sanzione accessoria a quella pecuniaria conseguente di diritto all'applicazione di quest'ultima, senza esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione, osservò, nel merito, che il provvedimento era illegittimo perché emesso oltre il termine di giorni 30 previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2.


Per la cassazione della predetta sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Terni, in forza di due motivi; ha resistito con controricorso il Montagnoli, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo; il resistente ha depositato anche memoria illustrativa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo l'Avvocatura dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 32, commi 4, 5 e 6, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e dell'art. 103 Cost., e vizi di motivazione. Contestala sussistenza della giurisdizione dell'AGO, assumendo che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la sanzione inflitta segua de jure all'adozione dell'ordinanza- ingiunzione, in quanto essa è inflitta all'esito di autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione. A parere della parte ricorrente la L. n. 157 del 1992, art. 32, ed in particolare il comma 6, conferisce all'autorità amministrativa una potestà valutativa ai fini dell'adozione della sanzione amministrativa della sospensione temporanea della licenza.


Il motivo è infondato.
L'illecito amministrativo ascritto a Montagnoli Pietro Severino è quello previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31, comma 1, lett. a), il quale irroga la sanzione del pagamento della somma da L. 400.000 (Euro 206,58) a L. 2.400.000 (Euro 1.239) "per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5"; l'art. 32, comma 4, poi, prevede che "oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento della sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lett. a)... ".. Il successivo comma 5, nello stabilire la competenza del Questore ad emettere il relativo provvedimento, condiziona l'emissione stessa alla avvenuta definizione del procedimento sanziontorio principale, o perché sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, o perché non sia stata proposta opposizione nel termine avverso l'ordinanza ingiunzione, sicché la sanzione principale è divenuta inoppugnabile, o, infine, perché sia stato definito il relativo giudizio.


Alla stregua delle disposizioni che precedono emerge in tutta evidenza che nell'irrogare la sanzione accessoria in argomento il Questore non esercita alcun potere discrezionale, ne' sulla possibilità o meno di irrogazione, ne' sulla durata della sospensione, atteso che la legge stabilisce in via generale che, sussistendo le condizioni richieste, la sanzione deve essere applicata e deve avere la durata di un anno. Erroneamente l'avvocatura dello stato richiama il disposto dell'art. 32, comma 6, per evidenziare la sussistenza di poteri discrezionali dell'autorità amministrativa; la disposizione in parola si riferisce non già all'ipotesi oggetto del presente giudizio, ma alla eventualità che a fini cautelari, il Questore, sulla segnalazione degli agenti accertatori, proceda immediatamente "al ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza". Nella specie soltanto ricorre l'esercizio di poteri discrezionali, ma essa è estranea all'oggetto del presente giudizio.


La assenza di qualsivoglia discrezionalità nel provvedimento irrogativo della sanzione accessoria di cui ai commi 4 e 5, radica senza ombra di dubbio la giurisdizione del giudice ordinario ai fini dell'opposizione, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo.


Deve quindi essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, come fondatamente statuito dal tribunale.


Con il secondo motivo, che l'amministrazione ricorrente propone in via logicamente subordinata, si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, L. n. 241 del 1990, art. 32, nonché vizio di motivazione. Si duole l'avvocatura dello Stato che il tribunale abbia ritenuto applicabile al procedimento sanzionatorio il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, fermo restando che secondo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa, il termine in questione è ordinatorio e non perentorio.


Il motivo è fondato.
Queste sezioni unite, con la sentenza 20.4.2006. n. 9591, hanno avuto modo di chiarire che "la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione... secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve".


Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alla fondatezza del motivo in esame. Poiché il tribunale ha ritenuto assorbenti le ragioni di illegittimità del provvedimento poste a fondamento della sentenza, questa va cassata con rinvio allo stesso tribunale di Terni - in diversa composizione - il quale dovrà esaminare gli altri motivi dell'opposizione, come lo stesso intimato ha richiesto con il ricorso incidentale, peraltro non necessario a tal fine e, comunque, assorbito.


Il Giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La corte a sezioni unite, riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale, affermando la giurisdizione dell'A.G.O.;
accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Terni.


Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2007


 


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