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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud.
16/01/2007), Sentenza n. 16846
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi
- Rifiuti accumulati lungo una scarpata - Deposito temporaneo - Esclusione -
Violazione degli artt. 14, c. 1 e 51, c. 2 del d.lgs. n. 22/1997 (Decreto
Ronchi) ora D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. M) - Fattispecie. I rifiuti
accumulati lungo una scarpata non configurano un deposito temporaneo, ai
sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), allorquando gli stessi si
trovano raccolti in un’area diversa dal loro luogo di produzione e non sono
raggruppati per tipi o per categorie omogenee (contravvenendo così ai requisiti
ora richiesti anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m). Pres. Papa -
Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III,
3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Deposito incontrollato - Operazioni
maldestre di movimentazione - Corresponsabilità dei soci coamministratori -
Sussistenza - D.Lgs. n. 22/ 1997, art. 51. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del
1997, art. 51, sussiste la corresponsabilità dei soci coamministratori che
contravvengono all'obbligo di vigilanza che loro incombe. Nella specie, il
deposito irregolare di rifiuti (consistenti in inerti provenienti da
demolizioni, calcinacci, mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc) accumulati
lungo una scarpata che di fatto non poteva qualificarsi episodio improvviso e
imprevedibile ma era perdurante nel tempo, come dimostrato dalla circostanza che
esso era il risultato di plurime operazioni maldestre di movimentazione
effettuate e che fu oggetto di segnalazione alla polizia prima del sopralluogo
effettuato da questa. Pres. Papa - Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico
- Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi
- est. Consigliere -
Dott. MARMO Margherita
- Consigliere -
Dott. GENTILE Mario
- Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) R.P.F., nato a (***) il (***);
2) R.P.E., nato a (***) il (***);
3) R.P.S., nato a (***) il (***);
avverso la sentenza resa il 26.10.2005 dal tribunale monocratico di Biella;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Udienza pubblica dal Consigliere Dott.ONORATO
Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.
Fatto Diritto
1 - Con sentenza del 26.10.2006, in sede di opposizione a decreto penale, il
tribunale monocratico di Biella ha dichiarato i signori F., E. e R.P.S.
colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 1, e art.
51, comma 2, perchè - quali soci dell'impresa edile Ramella Pajrin Serafino & C.
S.n.c. - avevano effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi
prodotti dall'impresa stessa (inerti provenienti da demolizioni, calcinacci,
mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc):
accertato in (***) il (***).
Per l'effetto, il giudice, concesse le attenuanti generiche, ha condannato tutti
gli imputati alla pena di 4.000,00 Euro ciascuno, col beneficio della
sospensione condizionale solo nei confronti di F. e R.P.S..
In motivazione, il giudice ha accertato e osservato che:
- l'impresa Ramella aveva ottenuto dalla provincia l'assenso per il deposito
temporaneo di rifiuti inerti in un'area in località (***);
- a causa dell'esecuzione maldestra o malaccorta delle operazioni di
movimentazione con pala meccanica, effettuate per lo smaltimento periodico dei
rifiuti, molti cumuli di inerti depositati erano precipitati a più riprese nella
scarpata che costeggiava l'area anzidetta, travolgendo e sradicando arbusti e
piante, per un fronte di dieci metri e una profondità di circa quindici metri;
- in seguito al sopralluogo degli ufficiali di p.g., attivati da alcune
segnalazioni civiche, l'impresa aveva provveduto alla integrale bonifica del
sito interessato;
- il fatto integrava indubbiamente il reato contestato, giacchè, per colpa,
parte dei rifiuti depositati erano rimasti abbandonati al di fuori del controllo
della impresa che li deteneva;
- quanto alle responsabilità soggettive, R.P.F. aveva sostanzialmente ammesso di
essere stato lui solo a manovrare la pala meccanica per la movimentazione dei
rifiuti ; mentre E. e R.P.S., in quanto soci illimitatamente responsabili,
avevano una posizione di garanzia che li obbligava alla vigilanza e al
controllo, sicchè nessun rilievo avevano le dichiarazioni di F. circa
l'estraneità del padre S..
2 - Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo
due motivi.
In particolare, lamenta:
2.1 - erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, giacchè non era
stato provato che erano rimaste inosservate le condizioni e le prescrizioni
richieste dall'art. 6 lett. m) dello stesso decreto per il deposito temporaneo,
e per conseguenza non poteva configurarsi un abbandono dei rifiuti;
2.2 - manifesta illogicità e insufficiente motivazione in ordine alla
corresponsabilità di E. e soprattutto di R.P. S..
3 - Il primo motivo è infondato.
Invero, che i rifiuti accumulati lungo la predetta scarpata non configurassero
un deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), è
dimostrato dalla duplice circostanza che essi erano raccolti in area diversa dal
luogo di produzione dei rifiuti stessi e non erano raggruppati per tipi o per
categorie omogenee (contravvenendo così ai requisiti ora richiesti anche dal
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).
Il secondo motivo è parimenti infondato, giacché il giudice di merito ha
correttamente motivato in ordine alla corresponsabilità di E. e R.P.S.. Essi
hanno sicuramente contravvenuto all'obbligo di vigilanza che loro incombeva
quali soci coamministratori, dal momento che il deposito irregolare non era un
episodio improvviso e imprevedibile ma era un fatto perdurante nel tempo (come
dimostrato dalla circostanza che esso era il risultato di plurime operazioni
maldestre di movimentazione effettuate da R. P.F., e che fu oggetto di
segnalazione alla polizia prima del sopralluogo effettuato da questa).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di
irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007
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