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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846

 

 

RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Rifiuti accumulati lungo una scarpata - Deposito temporaneo - Esclusione - Violazione degli artt. 14, c. 1 e 51, c. 2 del d.lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) ora D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. M) - Fattispecie. I rifiuti accumulati lungo una scarpata non configurano un deposito temporaneo, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), allorquando gli stessi si trovano raccolti in un’area diversa dal loro luogo di produzione e non sono raggruppati per tipi o per categorie omogenee (contravvenendo così ai requisiti ora richiesti anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m). Pres. Papa - Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846

RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Deposito incontrollato - Operazioni maldestre di movimentazione - Corresponsabilità dei soci coamministratori - Sussistenza - D.Lgs. n. 22/ 1997, art. 51. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, sussiste la corresponsabilità dei soci coamministratori che contravvengono all'obbligo di vigilanza che loro incombe. Nella specie, il deposito irregolare di rifiuti (consistenti in inerti provenienti da demolizioni, calcinacci, mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc) accumulati lungo una scarpata che di fatto non poteva qualificarsi episodio improvviso e imprevedibile ma era perdurante nel tempo, come dimostrato dalla circostanza che esso era il risultato di plurime operazioni maldestre di movimentazione effettuate e che fu oggetto di segnalazione alla polizia prima del sopralluogo effettuato da questa. Pres. Papa - Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. PAPA Enrico                      - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi             - est. Consigliere -
Dott. MARMO Margherita             - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario                   - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


sentenza


sul ricorso proposto da:
1) R.P.F., nato a (***) il (***);
2) R.P.E., nato a (***) il (***);
3) R.P.S., nato a (***) il (***);
avverso la sentenza resa il 26.10.2005 dal tribunale monocratico di Biella;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Udienza pubblica dal Consigliere Dott.ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.


Fatto Diritto


1 - Con sentenza del 26.10.2006, in sede di opposizione a decreto penale, il tribunale monocratico di Biella ha dichiarato i signori F., E. e R.P.S. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 1, e art. 51, comma 2, perchè - quali soci dell'impresa edile Ramella Pajrin Serafino & C. S.n.c. - avevano effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi prodotti dall'impresa stessa (inerti provenienti da demolizioni, calcinacci, mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc):
accertato in (***) il (***).


Per l'effetto, il giudice, concesse le attenuanti generiche, ha condannato tutti gli imputati alla pena di 4.000,00 Euro ciascuno, col beneficio della sospensione condizionale solo nei confronti di F. e R.P.S..


In motivazione, il giudice ha accertato e osservato che:
- l'impresa Ramella aveva ottenuto dalla provincia l'assenso per il deposito temporaneo di rifiuti inerti in un'area in località (***);
- a causa dell'esecuzione maldestra o malaccorta delle operazioni di movimentazione con pala meccanica, effettuate per lo smaltimento periodico dei rifiuti, molti cumuli di inerti depositati erano precipitati a più riprese nella scarpata che costeggiava l'area anzidetta, travolgendo e sradicando arbusti e piante, per un fronte di dieci metri e una profondità di circa quindici metri;
- in seguito al sopralluogo degli ufficiali di p.g., attivati da alcune segnalazioni civiche, l'impresa aveva provveduto alla integrale bonifica del sito interessato;
- il fatto integrava indubbiamente il reato contestato, giacchè, per colpa, parte dei rifiuti depositati erano rimasti abbandonati al di fuori del controllo della impresa che li deteneva;
- quanto alle responsabilità soggettive, R.P.F. aveva sostanzialmente ammesso di essere stato lui solo a manovrare la pala meccanica per la movimentazione dei rifiuti ; mentre E. e R.P.S., in quanto soci illimitatamente responsabili, avevano una posizione di garanzia che li obbligava alla vigilanza e al controllo, sicchè nessun rilievo avevano le dichiarazioni di F. circa l'estraneità del padre S..


2 - Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi.

In particolare, lamenta:


2.1 - erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, giacchè non era stato provato che erano rimaste inosservate le condizioni e le prescrizioni richieste dall'art. 6 lett. m) dello stesso decreto per il deposito temporaneo, e per conseguenza non poteva configurarsi un abbandono dei rifiuti;


2.2 - manifesta illogicità e insufficiente motivazione in ordine alla corresponsabilità di E. e soprattutto di R.P. S..


3 - Il primo motivo è infondato.


Invero, che i rifiuti accumulati lungo la predetta scarpata non configurassero un deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), è dimostrato dalla duplice circostanza che essi erano raccolti in area diversa dal luogo di produzione dei rifiuti stessi e non erano raggruppati per tipi o per categorie omogenee (contravvenendo così ai requisiti ora richiesti anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).


Il secondo motivo è parimenti infondato, giacché il giudice di merito ha correttamente motivato in ordine alla corresponsabilità di E. e R.P.S.. Essi hanno sicuramente contravvenuto all'obbligo di vigilanza che loro incombeva quali soci coamministratori, dal momento che il deposito irregolare non era un episodio improvviso e imprevedibile ma era un fatto perdurante nel tempo (come dimostrato dalla circostanza che esso era il risultato di plurime operazioni maldestre di movimentazione effettuate da R. P.F., e che fu oggetto di segnalazione alla polizia prima del sopralluogo effettuato da questa).


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007


 


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