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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc.
8/3/2007), Sentenza n. 17359
URBANISTICA E EDILIZIA - Locale
privo di destinazione d’uso - Conferimento di destinazione - Mutamento degli
standards urbanistici e aumento del carico urbanistico - Sussiste - Volume
"tecnico" e volume "abusivo" - Fattispecie. In materia edilizia, il
conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione comporta
il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del carico urbanistico.
Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha comportato che il volume
"tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché computabile nel calcolo dei
volumi in virtù del conferimento della destinazione abitativa. Pres. Papa Est.
Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza del 27/11/2006, al
Tribunale di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc.
8/3/2007), Sentenza n. 17359
URBANISTICA E EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso effettuato con
opere interne - Disciplina - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d'uso
degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo
rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga entro
categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione
giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie,
in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del
carico urbanistico. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del
permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di
ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso).
Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza
del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n. 17359
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UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2007
SENTENZA N. 00202 /2007
REG. GENERALE N. 047776/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III
Composta dagli iIl.mi Sigg.:
Dott. PAPA ENRICO
1.Dott.TARDINO VINCENZO LUIGI
2.Dott.GENTILE MARIO
3.Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
nei confronti di: N. IL 04/09/1965
1) VAZZA BRUNO
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la
relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo annullamento con rinvio
Udito i difensore Avv. Mazarano Lucio (Napoli)
Fatto e Motivi della Decisione
Con ordinanza in data 27/11/2006, pronunciata a seguito di istanza di riesame
avanzata nell'interesse di Vazza Bruno, il Tribunale del Riesame di Napoli
annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 26/10/2006 dal Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, relativo al
piano sottotetto, fabbricato "F", del manufatto sito in Piano di Sorrento,
località Trinità (fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del permesso
di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di ristrutturazione
al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso). In particolare,
il Vazza risultava indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n.
380/2001 per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società cooperativa " La Comune" e committente, iniziato, continuato ed
eseguito, in totale difformità dal permesso di costruire n. 4 del 2/7/1999 e
dalla d.i.a. del 22/8/2006, in zona sottoposta a vincolo ex art. 131 e segg.
D.L.vo n. 42/2004, opere (predisposizione nei locali sottotetto di
canalizzazioni e distribuzioni dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico)
comportanti il conferimento di una destinazione d'uso abitativa a locali privi
di destinazione ed aventi solo funzione accessoria e termoregolatrice. Osservava
il Tribunale che la posa in opera di impianto elettrico e la predisposizione
(tracce perimetrali) dell'impianto idraulico, pur in assenza di opere murarie,
lasciavano verosimilmente ipotizzare una volontà di trasformazione del volume
tecnico in volume abitabile, con conseguente mutamento di destinazione d'uso del
preesistente sottotetto. Ad avviso del Collegio - tuttavia - una simile
trasformazione necessitava di titolo abilitativo concessorio e non di semplice
d.i.a. solo nel caso di determinazione di un mutamento degli standards
urbanistici, non anche quando detta modificazione intervenga entro categorie
omogenee quanto a parametri urbanistici. Nella specie, ognuno dei quattro vani
sottotetto serviva al corrispondente appartamento sottostante, cui si accedeva
da una scala interna: l'insieme di appartamento e sottotetto costituiva,
pertanto, un "unicum" sotto il profilo della categoria urbanistica.
Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, deducendo, sotto
il profilo della inosservanza e/o erronea interpretazione della legge penale:
1) che le opere non erano supportate da alcun titolo abilitativo ed erano totalmente difformi sia dal permesso di costruire, sia dalla d.i.a. presentata per il completamento delle opere;
2) che, nella specie, il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione certamente comportava il mutamento degli standards urbanistici. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,ex multis, Cass.
Sez. 3, 15/3/2002, Catalano), il mutamento di destinazione d'uso degli immobili,
effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio del permesso
a costruire purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee
quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione giuridicamente e
penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta
il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico.
Nel caso di specie, emerge dall' ordinanza impugnata che, più che di mutamento
di destinazione d'uso, si é in presenza di un vero e proprio conferimento di una
destinazione d'uso abitativa a locali che non avevano alcuna destinazione e,
dunque, non appartenevano ad alcuna categoria urbanistica. Da ciò deriva che il
conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione certamente
comporta il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del carico
urbanistico. Inoltre, erroneamente il Collegio del Riesame ha affermato che il
sottotetto andava considerato "omogeneo", sotto il profilo della categoria
urbanistica, rispetto all'abitazione sottostante: tale considerazione non andava
effettuata in relazione all'immobile de quo, bensì avuto riguardo alle
previsioni del Piano di Zona. Ora, emerge dallo stesso provvedimento impugnato,
che il Piano di Zona, gli indici di fabbricabilità e gli standars urbanistici
avevano imposto che gli edifici avessero un sottotetto avente solo funzione
accessoria e termoregolatrice, non certo abitativa, proprio per rendere
possibile il rilascio dell'allora concessione edilizia, che mai sarebbe stata
rilasciata se tali volumi non fossero stati previsti quali volumi "tecnici".
Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha comportato che il volume
"tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché computabile nel calcolo dei
volumi in virtù del conferimento della destinazione abitativa.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli
per nuovo esame
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, l'8/3/2007
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