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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9/05/2007 (Ud.
10/04/2007), Sentenza n. 17670
CACCIA - AREE PROTETTE - Armi e mezzi di caccia vietati - Confisca - Limite - Fattispecie: consumazione dell'illecito in area protetta - Artt. 28 c. 2 L. n. 157/1992, e 30 c. 4 L. n. 394/1991. Ai sensi degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/1992, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/12/1991, n. 394, le armi ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia di un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna. (v. conf. Cass. sez. III pen., 1/04/2003, n. 15166, Filippone, rv 224709). Pres. Vitalone - Est. Grassi - Ric. Tenace. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9/05/2007 (Ud. 10/04/2007), Sentenza n. 17670
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Udienza pubblica del 10/IV/07
SENTENZA N.1092,
REG. GENERALE N.31376/'06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CLAUDIO VITALONE
Presidente
1.Dott. ALDO GRASSI
Consigliere
2. " PIERLUIGI ONORATO
Consigliere
3. " MARGHERITA MARMO
Consigliere
4. " ANTONIO IANNIELLO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TENACE GIOVANNI, nato a Cagnano Varano il 5 Luglio 1955;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera - sez.
dist. di Garganico- datata 15/1W05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dr. V. Geraci, il quale
ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nel punto della
confisca e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nel resto;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera -sez. dist.
di Garganico-datata 151/04/05, Giovanni Tenace veniva assolto, ai sensi
dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, dalle
contravvenzioni previste dagli artt. 11 co. 3 e 30 L. 6/XII/'91, n. 394, nonché
30 lett. d) L. 11/02/'92, n. 157, dei quali era chiamato a rispondere per avere,
il 30/XI/'03, abusivamente introdotto all'interno del Parco nazionale del
Gargano un'arma comune da sparo ed avere esercitato, in esso, senza
autorizzazione, la caccia con uso di un fucile cal 12 marca Benelli, di tre
cartucce dello stesso calibro e di una radio ricetrasmittente VHF da 114 Mhz.
Con la stessa sentenza veniva disposta, ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 c.p.,
la confisca dell'arma, delle munizioni e della ricetrasmittente in sequestro.
Avverso tale decisione l'imputato proponeva appello che veniva dichiarato
inammissibile, dalla Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 23/111/'06, ai
sensi degli artt. i co. 2 e 10 co. 2 L. 20/02/'06, n. 46.
Restituiti gli atti al Tribunale di Lucera e notificata all'appellante detta
ordinanza, contro la sentenza in questione il Tenace ha proposto ricorso per
Cassazione con atto del 26/V/'06, chiedendone l'annullamento per violazione di
legge e difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce in particolare, il ricorrente, che, alla luce delle risultanze
processuali, dalle contravvenzioni ascrittegli avrebbe dovuto essere assolto con
formula piena, ma ai sensi dell'art. 530 co, l c.p.p., per insussistenza dei
fatti o perché essi non costituisccino reato e che la confisca delle cose in
sequestro sarebbe stata disposta illegittimamente.
Ciò perché in quella zona del Parco nazionale del Gargano in cui egli era stato
sorpreso non vi era alcuna tabella indicante il limite oltre il quale l'attività
venatoria era vietata; egli aveva perso l'orientamento a seguito della caduta in
un canalone ed al momento dell'Alt che gli era stato intimando non stava
cacciando, ma solo cercando la via d'uscita dal Parco.
Aggiunge che la confisca dell'arma, delle munizioni e della ricetrasmittente in
sequestro non avrebbe dovuto essere disposta, essendo stato egli assolto, dai
reati, con formula piena e non vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi di
confisca obbligatoria.
Motivi della decisione
Rileva preliminarmente la Corte che nella fattispecie in esame non rileva la
sentenza con la quale, in data 24 Gennaio - 6 Febbraio '07, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L.
20/02/'06, n. 46 -nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva
che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 co. 2 del
medesimo codice- nonché dell'art. 10 co. 2 della citata L. 46/'06, nella parte
in cui prevedeva che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dal Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della medesima legge dovesse
essere dichiarato inammissibile.
Ciò perché si verte in tema di impugnazione proposta dall'imputato, non dal
P.M., avverso sentenza di assoluzione, che rimane inappellabile ai sensi
dell'art. 1 co. 2 L. 46/'06.
Fatta questa premessa, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, sia per carenza d'interesse, sia perché con esso si mira ad
ottenere una nuova e diversa valutazione, in fatto, delle risultanze
processuali, non consentita in sede di legittimità.
Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo d'impugnazione perché, a
mente degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/'92, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/XII/'91, n. 394,
le armi ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la
consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia dì un'area protetta,
possono essere confiscati solo in caso di condanna.
L'art. 30 L. 157/92, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di
regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile in
materia di confisca di armi legittimamente detenute e portate, come nel caso di
specie, è quella di cui al citato art. 28 L. n.157/'92, in base al quale la
confisca può essere disposta soltanto in caso di condanna per le contravvenzioni
ivi richiamate, con esclusione -quindi- dell'operatività del combinato disposto
degli artt. 240 cpv. c.p. e 6 L. 22/V/'75, n. 152, in forza della quale può
farsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in
assenza di una pronuncia di condanna (v. conf. Cass. sez. III pen., 1/IV/'03, n.
15166, Filippone, rv 224709).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa il 15/IV/05 dal Tribunale, in
composizione monocratica, di Lucera -sez. dist. di Garganico- nei confronti di
Giovanni Tenace nel solo punto della confisca, che elimina, disponendo la
restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto;
rigetta, nel resto, il ricorso proposto dal Tenace avverso la detta sentenza.
Così deciso in Roma, il 10 Aprile 2007.
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