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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 12 Settembre 2007
(C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Tributi (I.C.I.) - Assoggettamento delle aree edificabili destinate ad espropriazione - Fondamento. Un’area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall’I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell’immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02). Presidente F. Lupi, Relatore A. Cappabianca, Ric. Gid s.a.s.. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N. 15.038/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
sentenza
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gid s.a.s. propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificatole dal
Comune di Arcore per minor ici asseritamene versata nel 1996, in relazione ad
appezzamento di terreno di sua proprietà ubicato nel territorio del comune
predetto e già dichiarato dal contribuente, nel 1995, quale area edificabile.
A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che parte dell'area in
oggetto non poteva essere considerata edificabile perché qualificata "standard"
e, quindi, vincolata ad esproprio.
Costituitosi in giudizio il Comune, che sosteneva che l'intera area era da
considerarsi edificabile in virtù degli strumenti urbanistici adottati e
completati nel loro iter, l'adita commissione tributaria respinse il ricorso,
ma, in esito all'appello della società contribuente, la decisione fu riformata
dalla commissione regionale. Questa sostenne che l'appezzamento di terreno
dedotto in controversia, essendo classificato come "standard", non presentava
alcun valore venale, sicché la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata.
Avverso la decisione di appello, il Comune di Arcore ha proposto ricorso per
cassazione articolato in due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
All'udienza del 7.3.2005, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa
della decisione delle SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale insorto sulla
nozione di area edificabile rilevante a fini ici. La causa è stata, infine,
chiamata all'udienza odierna.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, Gid s.a.s. deducendo violazione dell'art. 19,
comma 3, d.lgs. 546/1992 - sostiene l'inammissibilità del ricorso, perché
incidente su atto liquidatorio non suscettibile d'impugnazione, giacché non
contenente alcun accertamento e teso a recuperare la differenza dell'imposta
dovuta in base alla stessa dichiarazione della contribuente rispetto a quella
versata.
Il motivo è infondato.
Invero, l'art. 19 comma 1, alla lett. b, inserisce esplicitamente, l'avviso di
liquidazione del tributo nel novero degli atti impugnabili.
La non impugnabilità dell'atto non può, d'altro canto, ritenersi, nella specie,
scaturire dalla circostanza che, in concreto, la liquidazione avvenne sulla base
della dichiarazione del contribuente. La dichiarazione è, infatti, suscettibile
di emenda, che, con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis
alla fattispecie, non trova altro limite temporale che quello derivante
dell'esaurimento del rapporto tributario cui la dichiarazione inerisce, per
effetto del trascorrere del tempo o del sopravvenire di decadenze e che di
conseguenza, in assenza di tali evenienze, può ricevere tutela, dopo l'emissione
del provvedimento impositivo, anche nel processo tributario secondo le regole di
esso (cfr. Cass. s.u. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03).
Con il secondo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992 - il Comune di Arcore censura la sentenza
impugnata per aver considerato l'area in oggetto non tassabile, perché, essendo
classificata standard ("area per attrezzature al servizio di insediamenti
produttivi"), vincolata all'espropriazione e, quindi, priva di valore venale.
Il motivo di ricorso è fondato.
Al riguardo, va premesso che l'edificabilità di un'area, ai fini
dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato
sul valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano
regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione
dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici
attuativi. (cfr. Cass. SS.UU. 25506/06).
Ciò posto, deve, peraltro, rilevarsi che questa corte ha già avuto modo di
puntualizzare che, in tema di ici, l'art. 1 d.lgs. 504/1992, in nessun modo
ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o
alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto,
giacché, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell'immobile assume rilievo
ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della
concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area
edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini
all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta (cfr. Cass.
19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in
materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del
primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione al motivo
accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, al fine della concreta determinazione del valore dell'area
dedotta in controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche alla
regolamentazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2007.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 SET. 2007
ESENTE DA REGISTRAZIONE R.G. 15.038/04
AI SENSI DEI, D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
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