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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131

 

 

URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Tributi (I.C.I.) - Assoggettamento delle aree edificabili destinate ad espropriazione - Fondamento. Un’area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall’I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell’immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02). Presidente F. Lupi, Relatore A. Cappabianca, Ric. Gid s.a.s.. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N. 15.038/04


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


sentenza

omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Gid s.a.s. propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificatole dal Comune di Arcore per minor ici asseritamene versata nel 1996, in relazione ad appezzamento di terreno di sua proprietà ubicato nel territorio del comune predetto e già dichiarato dal contribuente, nel 1995, quale area edificabile.


A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che parte dell'area in oggetto non poteva essere considerata edificabile perché qualificata "standard" e, quindi, vincolata ad esproprio.


Costituitosi in giudizio il Comune, che sosteneva che l'intera area era da considerarsi edificabile in virtù degli strumenti urbanistici adottati e completati nel loro iter, l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all'appello della società contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale. Questa sostenne che l'appezzamento di terreno dedotto in controversia, essendo classificato come "standard", non presentava alcun valore venale, sicché la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata.


Avverso la decisione di appello, il Comune di Arcore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.


La società contribuente ha resistito con controricorso.


All'udienza del 7.3.2005, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale insorto sulla nozione di area edificabile rilevante a fini ici. La causa è stata, infine, chiamata all'udienza odierna.


Motivi della decisione


Con il primo motivo di ricorso, Gid s.a.s. deducendo violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 - sostiene l'inammissibilità del ricorso, perché incidente su atto liquidatorio non suscettibile d'impugnazione, giacché non contenente alcun accertamento e teso a recuperare la differenza dell'imposta dovuta in base alla stessa dichiarazione della contribuente rispetto a quella versata.


Il motivo è infondato.


Invero, l'art. 19 comma 1, alla lett. b, inserisce esplicitamente, l'avviso di liquidazione del tributo nel novero degli atti impugnabili.


La non impugnabilità dell'atto non può, d'altro canto, ritenersi, nella specie, scaturire dalla circostanza che, in concreto, la liquidazione avvenne sulla base della dichiarazione del contribuente. La dichiarazione è, infatti, suscettibile di emenda, che, con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, non trova altro limite temporale che quello derivante dell'esaurimento del rapporto tributario cui la dichiarazione inerisce, per effetto del trascorrere del tempo o del sopravvenire di decadenze e che di conseguenza, in assenza di tali evenienze, può ricevere tutela, dopo l'emissione del provvedimento impositivo, anche nel processo tributario secondo le regole di esso (cfr. Cass. s.u. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03).


Con il secondo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992 - il Comune di Arcore censura la sentenza impugnata per aver considerato l'area in oggetto non tassabile, perché, essendo classificata standard ("area per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi"), vincolata all'espropriazione e, quindi, priva di valore venale.


Il motivo di ricorso è fondato.


Al riguardo, va premesso che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. (cfr. Cass. SS.UU. 25506/06).


Ciò posto, deve, peraltro, rilevarsi che questa corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di ici, l'art. 1 d.lgs. 504/1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).


Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo.


La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, al fine della concreta determinazione del valore dell'area dedotta in controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese della presente fase del giudizio.


P.Q.M.


La Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2007.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 SET. 2007


ESENTE DA REGISTRAZIONE R.G. 15.038/04
AI SENSI DEI, D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

 


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