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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8 Ottobre 2007 (Ud.
30/05/2007), Sentenza n. 21014
LAVORO - Lavoratori a tempo determinato - Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Perdita di chances - Fattispecie: mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori. La perdita totale della capacità lavorativa specifica in capo ai lavoratori a tempo determinato per colpa del datore di lavoro (per mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori) costituisce un danno risarcibile, qualificabile, nella specie, come danno da mancata assunzione con contratto a termine immediatamente successivo e come danno da perdita di chances, per la perdita di eventuali assunzioni a tempo determinato per gli anni successivi, con assolvimento del relativo onere probatorio a carico del lavoratore. Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8 ottobre 2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014
LAVORO - Datore di lavoro - Responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Esonero - Presupposti - Sistema antinfortunistico - Risarcimento per la perdita di chance - Onere della prova - Nesso causale - Art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 - Art. 2087 c.c.. L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (Cass. n. 8204/2003). Tuttavia, al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998). Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8/10/2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014
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UDIENZA del 30/05/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
sentenza
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 17 marzo 1994 i signori Salvatore
Giannola, Antonino Passalacqua, Gaetano Ferrugia e Giovanni Aiello convenivano
in giudizio l'Alitalia s.p.a. e, premesso di aver prestato negli anni 1990 -
1991 attività lavorativa a tempo determinato come addetti alla rampa, previa
sottoposizione a visita medica che ne aveva sempre accertato la piena idoneità a
dette mansioni, esponevano che solo nel settembre 1991, cioè poco prima della
scadenza dell'ultimo contratto, la convenuta aveva fornito loro le cuffie
protettive contro i rumori provenienti dagli aeromobili presso cui operavano.
Aggiungevano, poi, che nel 1992, a seguito di istanza dell'Alitalia, l'ufficio
di collocamento li aveva avviati per la costituzione di un nuovo rapporto di
lavoro a tempo determinato, ma che, sottoposti a visita medica, erano stati
dichiarati inidonei per ipoacusia e, conseguentemente, non erano stati assunti.
Deducevano, inoltre, che la patologia riscontrata - certamente contratta nel
corso della pregressa attività lavorativa di addetto alla rampa, dal momento che
dalla visita medica disposta al momento della prima assunzione non era emersa
alcuna affezione - era eziologicamente connessa con le mansioni disimpegnate per
effetto della prolungata esposizione giornaliera al rumore senza l'utilizzo
degli accorgimenti previsti in via generale dall'art. 2087 c.c. e, in linea più
specifica, dall'art. 24 del DPR 19 marzo 1986 n. 303.
Rilevato, infine, che l'Alitalia aveva proceduto ad altre assunzioni a termine,
nonché alla trasformazione, in virtù di intese in tal senso intercorse con le
organizzazioni sindacali, di taluni contratti a termine in rapporti a tempo
indeterminato, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno
biologico nonché di quello economico, sia per l'incapacità specifica a svolgere
l'attività lavorativa cui erano stati adibiti, sia per la mancata assunzione
negli anni successivi e la impossibilità di fruire della trasformazione del
rapporto.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva l'Alitalia s.p.a., eccependo
l'incompetenza per territorio del giudice adito e, deducendo nel merito,
l'infondatezza della pretesa.
Procedutosi alla riunione dei giudizi, il G.L. del Tribunale di Palermo, con
sentenza in data 3 febbraio 2000, rigettata l'eccezione di incompetenza per
territorio; verificata la dedotta violazione dell'obbligo previsto dall'art.
2087 c.c.; acclarata, alla stregua della disposta c.t.u., la connessione della
ipoacusia riscontrata nei ricorrenti Giannola, Passalacqua ed Aiello con
l'attività espletata alle dipendenze dell'Alitalia, nonché la conseguente,
totale, riduzione della capacità lavorativa specifica; ritenuto che, in via
presuntiva, i tre ricorrenti avrebbero potuto prestare la loro attività per
oltre tre anni oltre il 1992, condannava la società convenuta al pagamento in
favore dei tre ricorrenti sopra indicati, a titolo risarcitorio, della
complessiva somma di £. 30.000.000 ciascuno, comprensiva di interessi e
rivalutazione; rigettava, invece, la domanda del Ferrugia, la cui patologia non
era risultata dipendente da attività lavorativa.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Alitalia - Linee Aeree Italiane -
s.p.a., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2002, contestando l'addebitata
violazione della norma di cui all'art. 2087 c.c. e, in ogni caso, i criteri di
determinazione del danno.
Costituitisi con memoria depositata in data 12 maggio 2003, resistevano il
Giannola, il Passalacqua e l'Aiello, chiedendo il rigetto del gravame e, in via
incidentale, dolendosi dell'avvenuta quantificazione del danno sulla base della
retribuzione netta percepita, nonché dell'entità del risarcimento
complessivamente riconosciuto.
Con sentenza in data 15 maggio - 10 giugno 2003 la Corte d'appello di Palermo,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava l'Alitalia al
pagamento in favore del Giannola, del Passalacqua e dell'Aiello, a titolo di
risarcimento danni per la mancata assunzione a termine nell'anno 1992,
dell'importo netto di curo 3.615,20 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi
come per legge.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto notificato in data 3
giugno 2004, Salvatore Giannola, Antonino Passalacqua e Giovanni Aiello hanno
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Alitalia - Linee Aeree
Italiane - S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto, altresì,
ricorso incidentale.
Motivi della decisione.
l. I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi
di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa
applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223 e 1226 c.c.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa
applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 2727 e
2729 c.c.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.
8-bis del D.L. n. 17/1983, dell'art. 23 della L. n. 56/1987, degli artt. 14 e 15
della 1. n. 56/1987, degli artt. 14 e 15 della L. n. 239/1949 e dell'art. 34
della L. n. 300/1970; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia.
3. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa
applicazione dell'alt. 2087 c.c. e dell'art. 19 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
4. E' logicamente antecedente l'esame del ricorso incidentale.
Ed il ricorso è infondato.
Come emerge dalla sentenza impugnata, alla luce della raccolta prova
testimoniale, non può dubitarsi che, quanto meno fino al settembre del 1991,
l'Alitalia ha operato in violazione dell'obbligo nascente dal generale principio
di cui all'art. 2087 c.c., nonché di quello specifico desumibile dal DPR
303/1986, avendo omesso di consegnare ai lavoratori le cuffie di protezione e,
in ogni caso, di vigilare sulla loro effettiva utilizzazione.
La sentenza impugnata ha, poi, evidenziato, che, non appare revocabile in
dubbio, sulla base della CTU espletata in primo grado, che, a causa della
sottoposizione al rumore nell'ambiente lavorativo, si era instaurata nei
lavoratori una sordità neuro sensoriale, che aveva comportato una riduzione
della capacità lavorativa specifica del 100%.
Va poi evidenziato che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità
civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente
nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi
coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti
tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano
casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in
rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema
antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una
specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di
prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme
tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore
assicurato (Cass. n. 8204/2003).
4. Infondato è, peraltro, anche il ricorso principale.
Quanto al primo motivo i ricorrenti si dolgono del criterio di quantificazione
dell'entità economica del danno adottato dalla Corte territoriale, in relazione,
in particolare al '92, quando i ricorrenti, pur avviati verso l'Alitalia con
contratto a termine, non vennero assunti a cagione della loro limitazione
fisica.
La motivazione individua, infatti, tale danno, non come danno da perdita di
chance, ma come danno da mancata assunzione, al cui risarcimento i giudici di
appello condannano Alitalia.
La sentenza impugnata ha, invero, affermato che non appare revocabile in dubbio
che la perdita totale della capacità lavorativa specifica costituisca per i
ricorrenti un danno risarcibile, il quale può essere quantificato sulle somme
che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita
richiesta della società, avessero superato positivamente la preventiva visita
medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con
contratto a tempo determinato anche per l'anno '92.
La sentenza chiarisce poi che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di
lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la
liquidazione del danno da invalidità permanente correlato al mancato guadagno
futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere
compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione
calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali ( (Cass. nn. 1052/1994,
2219/1998).
Il motivo è, pertanto, infondato.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza
d'appello, laddove ha ritenuto di non liquidare alcun risarcimento per i periodi
successivi al '92 sul presupposto che la richiesta dei lavoratori si risolvesse
in una domanda di risarcimento per perdita di chance.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, al fine di ottenere il
risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti
qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli
anni successivi al 1992 - è necessario che il danneggiato dimostri la
sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità
della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in
concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato
sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile
deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998).
Come ha evidenziato la Corte territoriale, detta prova non è stata fornita.
Intanto perché detti lavoratori non risultano avviati presso l'Alitalia negli
anni 1993, 1994 e 1995 (ad eccezione del solo Aiello, che risulta avviato in
quest'ultimo anno), sicché non può certo presumersi una eventuale assunzione in
mancanza di un atto di avviamento.
Né può invocarsi il diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi della
normativa richiamata nella sentenza d'appello, perché i ricorrenti non hanno
provato l'esercizio della facoltà di opzione nei tre mesi dalla cessazione
dell'ultimo rapporto a termine
Ed è principio pacifico che la valutazione di circostanze di fatto, e
segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto
danneggiato la chance di cui si lamenta la lesione, è di esclusiva
competenza del giudice di merito. (Cass. n. 11322/2003).
6. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
7. Stante la reciproca soccombenza, vengono compensate le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
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