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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud.
11/04/2007), Sentenza n. 21220
URBANISTICA E EDILIZIA - DEMANIO - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220
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Udienza pubblica del
REG. GENERALE N.
SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Omissis
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con sentenza del 14 febbraio 2006, il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata
di Licata - ha assolto Angelo Vitali, a seguito di giudizio col rito abbreviato,
dai reati di cui agli artt. A) 44, 1° comma, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380, B) 61, n. 2 cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav., C) 61, n. 2 cod. pen.,
... D.P.R. n. 380/01 e D) 61 n. 2 cod. pen. e 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490, contestati per avere realizzato in una zona demaniale e sottoposta a
vincolo ambientale opere consistenti in un manufatto della superficie coperta di
mq. 40 realizzato con 12 paletti in cemento precompresso collegati all'estremità
superiore con tavole in legno costituenti la struttura portante della copertura
con onduline in fibrocemento e tetto a due falde inclinate con altezza alla
gronda di mt. 2,30 e al collo di mt. 2,70 nonché un pozzo ad anelli in cemento
precompresso del diametro di mt. 1,30 e della profondità a pelo d'acqua di mt.
1,50 destinato a scopi irrigui, in assenza di permesso di costruire e delle
necessarie autorizzazioni e con violazione delle norme in materia di costruzioni
in conglomerato cementizio. Come accertato in Licata il 19 novembre 2003.
Il giudice ha ritenuto che le opere contestate non richiedessero il permesso di
costruire in quanto si tratterebbe di «opere avventizie in strutture
prefabbricate che non comportano una modificazione stabile del territorio e non
sono radicate o incorporate al suolo»; che quanto alla contestazione di cui
all'art. 1161 cod. nav. non fosse emersa la prova della natura demaniale del
terreno su cui l'opera era stata realizzata; quanto al 163 del D. Lgs. n.
490/99, che data la natura precaria e temporanea delle opere, esse non
inciderebbero significativamente sull'assetto e sulla corretta gestione del
territorio, anche in ragione della loro specifica finalità di soddisfare la
naturale vocazione agricola dei terreni in questione; che infine non vi sarebbe
stata realizzazione di opere in conglomerato cementizio, «trattandosi della
semplice posa in opera di paletti di cemento preconfezionato la cui
realizzazione avviene al di fuori dell'attività di cantiere».
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d'appello dì Palermo, deducendo l'erronea
applicazione della legge penale, quanto all'assoluzione dell'imputato dai reati
di cui all'art. 44 dei D.P.R. n. 380101 e 163 D. Lgs. n. 490/99.
Conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua, con i
provvedimenti conseguenti.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte richiedono il permesso di costruire
non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche
le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale
che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per
stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della
stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente (cfr.,
per tutte, Cass. 15 aprile 2005 n. 14044).
Ancora più rigorosa appare inoltre la disciplina relativa alle opere su beni
soggetti a vincoli ambientali, che necessitano dell'autorizzazione pubblica in
funzione di salvaguardia dei valori ambientali protetti ove alterino comunque in
maniera non irrilevante lo stato dei luoghi.
Alla stregua di tali regole, perdono rilievo le considerazioni poste alla base
della sentenza di assoluzione e relative al fatto che le opere contestate al
ricorrente non sono radicate o incorporate nel suolo, per cui si tratterebbe di
opere avventizie" che non necessitano del permesso di costruire e che per la
loro "natura precaria e temporanea" non inciderebbero "significativamente
sull'assetto e la corretta gestione del territorio". Tali considerazioni infatti
omettono ogni valutazione in ordine alla natura stabile dell'opera, quale
desunta dalla sua funzione e quindi in ordine a quella stabile modificazione del
territorio che rende necessari sia il permesso di costruire che l'autorizzazione
ambientale.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente ai capi
impugnati dal Pm, con rinvio al Tribunale di Agrigento.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai
capi A) e D), con rinvio al Tribunale di Agrigento..
Così deciso in Roma il 11/04/2007
Depositato in Cancelleria il 30/05/2007
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