AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21676
 

 

RIFIUTI - Rifiuti di origine animale - Incenerimento - Smaltimento delle ceneri - Modalità - Fattispecie. I rifiuti di origine animale, non essendo rifiuti urbani, ma rifiuti speciali, non possono essere conferiti nei cassonetti approntati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma devono essere smaltiti in discarica, conferendoli alle ditte autorizzate, oppure devono essere autorizzati all'autosmaltimento. Nella specie, avendoli conferiti nei cassonetti, i titolari dei canili, si sono resi responsabili del reato contravvenzionale loro contestato, di gestione non autorizzata di rifiuti, del quale certamente ricorre anche l'elemento psicologico, almeno sotto la specie colposa, dovendosi ritenere che professionisti del settore dotati di media perizia e diligenza dovessero conoscere la normativa applicabile nella soggetta materia, o potessero informarsi al riguardo dall'autorità amministrativa competente. Pres. Papa - Est. Onorato - Ric. Z.  ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21676

RIFIUTI - Carogne di animali - Smaltimento - D.Lv. n. 152/06 - D.Lgs. 22/997 - Reg. CE n. 1774/2002 - Dir. 90/667/CEE - D.Lgs. n. 508/1992 - Reg CE n. 1774/2002. L’esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dal citato art. 8 va interpretata restrittivamente, con la conseguenza che il regime generale va ancora applicato per le carogne e gli scarti animali, giacché la disciplina prevista dal predetto D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativa della direttiva 90/667/CEE, non può essere qualificata come specifica e derogatoria, in quanto regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione degli stessi rifiuti. (Cass. Sez. III, n. 8520 del 16.1.2002, Leuci, rv. 221273). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento CE 3.10.2002 n. 1774 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano), atteso che anche questo provvedimento, che è stato ritenuto tacitamente abrogante il predetto D.Lgs. 508/1992, regola esclusivamente i profili di polizia sanitaria degli scarti di origine animali non destinati al consumo umano (così Cass. Sez. III, n.26851 del 5.5.2004, Milone). (Contra, Cass. Sez. III, n. 2923,6 dell'11.6.2003, Miccoli, rv. 225419, che ha stabilito che la materia di rifiuti di origine animale è disciplinata dal D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativo della direttiva 90/6667/CEE, sicché, in virtù del principio di specialità, è sottratta alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22). Pres. Papa - Est. Onorato - Ric. Z.  ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21676

RIFIUTI - Incenerimento - Smaltimento delle ceneri - Modalità. Le ceneri di un impianto di incenerimento per spoglie animali, sono qualificabili come rifiuti speciali ex art. 7, comma 3, D.Lgs. 22/1997; e che pertanto o deovono essere conferite a terzi appositamente autorizzati per lo smaltimento o il recupero, o dovevano essere autosmaltite nell'impianto del canile previa specifica autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. 22/1997. Pres. Papa - Est. Onorato - Ric. Z.  ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21676


 www.AmbienteDiritto.it

Udienza in Camera Consiglio in data 26/01/07
SENTENZA N.294
REG. GENERALE N. 4159/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 


Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Enrico PAPA                     Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)   Consigliere

Dott. Ciro PETTI                        Consigliere
Dott. Mario GENTILE                 Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI   Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto per:
1) Z. O., nata a S. Giorgio di Nogaro il xxx,
2) D. P. C., nata a Porpetto il xxx,
- avverso la sentenza resa il 5.7.2005 dal tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova.
- Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
- Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
- Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

Osserva:


Svolgimento del processo


1 - Con sentenza del 5.7.2005 il tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ha condannato alla pena di 6.000 di ammenda ciascuno Z. O. e D. P. C., avendoli riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997, perché - in qualità di contitolari del canile "Il girasole" - senza le prescritte autorizzazioni, avevano effettuato attività di smaltimento di rifiuti speciali, immettendo nei cassonetti del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani le ceneri prodotte dall'incenerimento delle carcasse dei cani morti e del pelo proveniente dalla rasatura degli stessi cani e dalla pulizia dei box (in. Porpetto fino al 15.7.2003).


In linea di fatto, il giudice monocratico ha accertato che il canile suddetto era dotato di un impianto di incenerimento per spoglie animali, regolarmente autorizzato dalla Regione; ma che gli imputati, invece di conferire le ceneri di risulta a una ditta specialmente autorizzata per lo smaltimento (come avevano fatto solo in seguito), usavano immettere le stesse ceneri nei cassonetti cittadini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (come si poteva desumere dal fatto che non esisteva un deposito preliminare e non esisteva traccia dello smaltimento nel registro di carico e scarico).


In linea di diritto, il giudice ha osservato che le ceneri erano qualificabili come rifiuti speciali ex art. 7, comma 3, D.Lgs.; e che pertanto o dovevano essere conferite a terzi appositamente autorizzati per lo smaltimento o il recupero, o dovevano essere autosmaltite nell'impianto del canile previa specifica autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. 22/1997.


Non poteva invece condividersi la tesi difensiva, secondo cui i residui degli animali inceneriti erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti a norma dell'art. 8 lett. c) del D.Lgs. 22/1997, il quale espressamente deroga a detta disciplina per le "carogne" di animali e per altri rifiuti di origine agricola. Infatti - secondo il giudice - detta deroga va interpretata restrittivamente e opera per i rifiuti elencati, come le carogne, solo in quanto essi siano disciplinati da altre specifiche disposizioni di legge.


2 - Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge.


In sostanza, sostiene che vi sono disposizioni normative che regolano le carogne di animali e le loro ceneri, confermando così che per esse non si applica la disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. 22/1997. Tali disposizioni si rinvengono nella direttiva comunitaria 2000/76 e nel Regolamento CE 3.10.2002 n. 1774. E conclude affermando che sino all'entrata in vigore di questo regolamento le ceneri provenienti dall'incenerimento delle carogne animali non costituivano rifiuto.


In ordine al profilo psicologico del reato, aggiunge che nessuna colpa poteva rimproverarsi agli imputati dal momento che nessuna violazione era stata rilevata dal servizio veterinario in esito ai controlli ripetutamente effettuati.


Motivi della decisione


3 - Com'è noto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso decreto - tra l'altro - le carogne, "in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge".


Sulla interpretazione di siffatta norma, questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi con due orientamenti contrapposti.


Da una parte, Cass. Sez. III, n. 2923,6 dell'11.6.2003, Miccoli, rv. 225419, ha stabilito che la materia di rifiuti di origine animale è disciplinata dal D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativo della direttiva 90/6667/CEE, sicché, in virtù del principio di specialità, è sottratta alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22.


Dall'altra, Cass. Sez. III, n. 8520 del 16.1.2002, Leuci, rv. 221273, ha precisato con articolata motivazione che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dal citato art. 8 va interpretata restrittivamente, con la conseguenza che il regime generale va ancora applicato per le carogne e gli scarti animali, giacché la disciplina prevista dal predetto D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativa della direttiva 90/667/CEE, non può essere qualificata come specifica e derogatoria, in quanto regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione degli stessi rifiuti.


Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento CE 3.10.2002 n. 1774 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano), atteso che anche questo provvedimento, che è stato ritenuto tacitamente abrogante il predetto D.Lgs. 508/1992, regola esclusivamente i profili di polizia sanitaria degli scarti di origine animali non destinati al consumo umano (così Cass. Sez. III, n.26851 del 5.5.2004, Milone, che però è stata massimata col n. 230102 in senso diametralmente opposto a quello sviluppato nella motivazione).


4 - Ad avviso del collegio, deve essere condiviso il secondo orientamento per una serie di ragioni, che non sempre coincidono con quelle già prospettate.


Anzitutto - come già rilevato - ogni disposizione derogatoria è di stretta interpretazione.


In secondo luogo, le disposizioni derogatorie di cui all'art. 8 del D.Lgs. 22/1997, che delimitano le "esclusioni", vanno lette in relazione all'art. 1 dello stesso decreto, che nell'individuare il "campo di applicazione" della generale disciplina di gestione dei rifiuti, fa esplicitamente "salve" le "disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti".


Questo combinato disposto di "salvezza" e di "esclusione" denota che il legislatore ha voluto escludere la disciplina generale, in forza dell'art. 15 c.p., quando esiste una disciplina che regoli "la stessa materia" per una determinata categoria di rifiuti; ma ha voluto far convivere le due normative quando esiste una disciplina "complementare" che, lungi dal regolare la stessa materia, abbia per oggetto profili diversi da quello ambientale.


In base a tale criterio va inquadrato il rapporto tra:
a) il D.Lgs. 22/1997, che, per la tutela dell' ambiente (inteso come ambiente-biosfera, comprensivo dei suoi elementi fisico-chimici di acqua, suolo e aria), disciplina la gestione dei rifiuti, cioè le operazioni di raccolta, di trasporto, di recupero e di smaltimento dei medesimi, che devono essere debitamente autorizzate;
b) il D.Lgs. 508/1992, che, in attuazione della direttiva 90/667/CEE, disciplina le norme sanitarie e di polizia veterinaria per la gestione (sotto specie di operazioni di eliminazione e di trasformazione) dei rifiuti di origine animale. In particolare, questi rifiuti animali, distinti in materiali ad alto rischio e in materiali a basso rischio, devono essere trasformati oppure eliminati, attraverso incenerimento o sotterramento, in appositi stabilimenti riconosciuti. Occorre sottolineare che già questa diversità di profili, di tutela ambientale da una parte, e di tutela sanitaria e veterinaria, dall'altra, denota un rapporto di complementarietà e non di esclusione tra le due normative.


In terzo luogo, lo stesso tipo di rapporto intercorre tra il ripetuto D.Lgs. 22/1997 e il più recente il Regolamento CE 1774/2002, che detta norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Ai fini del Regolamento, secondo l'art. 2, si intendono per "sottoprodotti di origine animale" corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, i quali, pur non costituendo l'oggetto del processo produttivo, sono il risultato indiretto dello stesso processo, cosi come identificati e classificati in tre categorie dagli articoli 4, 5 e 6. Essi devono essere eliminati mediante incenerimento, o trasformati e poi eliminati mediante incenerimento, sempre in apposti impianti riconosciuti, ovvero, per i sottoprodotti di terza categoria, anche trasformati o utilizzati in vari modi.


5 - Queste conclusioni vanno sostanzialmente tenute ferme anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, sulla base della legge delega 15.12.2004 n. 308 ha provveduto al riordino, al coordinamento e alla integrazione della legislazione in materia ambientale. Invero, l'art. 177 di questo provvedimento definisce il suo campo di applicazione negli stessi termini di cui al predetto art. 1 del D.Lgs. 22/1997, e cioè indicando come sua materia la gestione dei rifiuti, e facendo espressamente salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.


L'art. 185 (limiti al campo di applicazione), invece, nel suo primo comma, esclude dalla disciplina generale, alcune categorie di rifiuti (più numerose di quelle escluse dalla legislazione previgente), tra cui le carogne, senza tuttavia ripetere la clausola prevista dal menzionato art. 8 D.Lgs. 22/1997, "in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge". Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, prendendo in considerazione lo ius superveniens, precisa che "resta ferma la disciplina di cui al Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.10.2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato".


Riguardo a queste innovazioni, c'è anzitutto da dubitare seriamente se la soppressione della clausola prevista dal ripetuto art. 8 non sia incostituzionale per eccesso di delega, giacché questa conferiva al Governo solo un potere di riordino, di coordinamento e di integrazione, non già di sottrazione, della legislazione vigente, e soprattutto perché tra i criteri direttivi della delega legislativa dettati dal Parlamento, nell'art. 1, comma 8, era espressamente indicata la "piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza" (lett. e); nonché la "affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»" (lett. f).


Orbene, non è chi non veda come, escludendo dalla disciplina dei rifiuti alcune categorie di sostanze, anche se prive di qualsiasi regolamentazione, si finisca per sguarnire quella tutela dell'ambiente che il delegante voleva "elevata" e inoltre si arrivi a lasciare inattuate le direttive comunitarie vigenti in materia.


Infatti, l'art. 2 della direttiva 91/156/CEE (quella appunto attuata dal D.Lgs. 22/1997) escludeva dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti sei categorie di sostanze (tra cui le carogne) solo "qualora già contemplate da altra normativa"; sicché la richiamata formulazione dell'art. 185, comma 1, appare in contrasto sia con la legge delega sia con il diritto comunitario, appunto laddove ha escluso le carogne e altre sostanze dalla disciplina generale sui rifiuti, anche se non sono regolamentate da altra normativa.


Tuttavia, prima di sollevare questione di illegittimità costituzionale della norma in parte qua, spetta al giudice il compito di interpretarla in modo da renderla compatibile col vincolo costituzionale e comunitario. Il che, nel caso di specie, almeno per quanto riguarda le carogne e gli altri rifiuti di origine animale, sembra possibile alla luce della clausola di salvezza contenuta nel ricordato art. 177, secondo cui concorre con quella generale la disciplina specifica dettata per determinate categorie di rifiuti, nonché in forza della disposizione del secondo comma dell'art. 185, secondo cui resta ferma la disciplina del regolamento comunitario (direttamente applicabile nell'ordinamento italiano) in materia di rifiuti animali non destinati al consumo umano.


Secondo questa interpretazione adeguatrice, le carogne sono escluse dalla disciplina generale sui rifiuti solo in quanto disciplinate sotto il profilo sanitario e veterinario dal Regolamento CE n. 1774/2002, che rimane l'unica ed esaustiva normativa applicabile per il medesimo profilo (dovendosi così intendere il secondo comma 185).


6 - Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si deve allora concludere che:
a) le carogne, cioè i corpi morti di animali, sono escluse dalla disciplina generale dei rifiuti solo se e in quanto sono regolate da normative diverse: in particolare, solo in quanto sono oggetto della disciplina sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. 508/1992 e poi dal Regolamento comunitario 1774/2002;
b) le stesse carogne, tuttavia, se e in quanto configurano rifiuti di origine animale, rientrano nuovamente nella disciplina generale sui rifiuti, qualora esulino dalla suddetta normativa sanitaria e veterinaria, che ne disciplina la eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi delimitati.

Detta conclusione non ha nulla di strano, ove si pensi che lo stesso Regolamento 1774/2002, nell'Allegato IV, al capitolo IV, dedicato ai residui dei processi di incenerimento o coincenerimento, definisce come "residui" i materiali liquidi o solidi generati da questi processi, che includono le ceneri e scorie pesanti, le ceneri volanti e le polveri di caldaia (art. 9); e stabilisce che i residui devono essere riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto, ovvero al di fuori dell'impianto, "in conformità della pertinente normativa comunitaria" (art.10); e al capitolo VII, art. 4, dopo aver stabilito che i sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da essere completamente ridotti in cenere, precisa che "le ceneri devono essere collocate in una discarica ai sensi della direttiva 1999/31/CE" (attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 13.1.2003 n. 36).


E infatti nel Catalogo europeo dei rifiuti, allegato al D.Lgs. 22/1997, che pure è un elenco soltanto orientativo, non esaustivo, tecnicamente aggiornabile, redatto soprattutto per finalità di armonizzazione amministrativa, sono contemplati i rifiuti da incenerimento (190100), le ceneri pesanti e le scorie (190101), le ceneri leggere (190103), le polveri di caldaia (190104).


7 - Alla luce delle considerazioni precedenti, diventa più agevole la valutazione della fattispecie di causa.


Gli imputati gestivano un canile dotato di impianto di incenerimento per spoglie di animali, regolarmente riconosciuto nella vigenza del D.Lgs. 508/1992; ma i residui dell'incenerimento delle carogne e dei peli degli animali, derivati dalla tosatura e dalla pulizia dei box, anziché smaltirli in una discarica, li conferivano nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.


E' evidente che i rifiuti di origine animale, nella fase dell'incenerimento, erano sottoposti alla disciplina veterinaria di cui al D.Lgs. 508/1992, prima, e al Regolamento CE 1774/2002, dopo; ma, nella misura in cui l'incenerimento lasciava residui e non cagionava la eliminazione completa delle sostanze, i residui stessi dovevano sottostare alla disciplina generale sui rifiuti, dettata dal D.Lgs. 22/1997, e ora sostituita dal D.Lgs. 152/2006.


Non trattandosi di rifiuti urbani, ma di rifiuti speciali, i titolari del canile non potevano conferirli nei cassonetti approntati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma dovevano smaltirli in una discarica, conferendoli alle ditte autorizzate, oppure dovevano essere autorizzati all'autosmaltimento.


Avendoli conferiti nei cassonetti, gli imputati si sono resi responsabili del reato contravvenzionale loro contestato, di gestione non autorizzata di rifiuti, del quale certamente ricorre anche l'elemento psicologico, almeno sotto la specie colposa, dovendosi ritenere che professionisti del settore dotati di media perizia e diligenza dovessero conoscere la normativa applicabile nella soggetta materia, o potessero informarsi al riguado dall'autorità amministrativa competente.


Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
 

 Così deciso in Roma il 26/01/07

 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006