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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. Un., 5 Giugno 2007 (ud.
22 febbraio 2007), n. 21833
PROCEDURE E VARIE - Chiusura delle indagini preliminari - Avviso all'indagato - Atto interruttivo della prescrizione del reato - Esclusione - Art. 415 bis c.p.p. - Art. 160 c.p.. L’avviso all'indagato della chiusura delle indagini preliminari di cui all’articolo 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 160 c.p. (ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2006, Papaveri, in Arch. nuova proc. pen. 2006, 641; Trib. pen. Pisa, uff. G.i.p, 17 novembre 2005, Guiggi, ivi 2006, 445; Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2005, Della Calce, in Riv. Pen. 2006, 98). Pertanto, non solo al giudice delle leggi ma anche, ed anzi a maggior ragione, al giudice di legittimità deve intendersi, preclusa ogni operazione diretta comunque ad integrare in malam partem la serie di quegli atti che incidono direttamente in modo sfavorevole nei confronti dell’imputato, siccome inerenti ai tempi ed ai limiti e per ciò alla effettività dell’esercizio del diritto punitivo dello Stato. Pres. Battisti - Est. Marasca - P.M. Esposito (conf.) - Ric. P.M. in proc. Iordache Codru. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. Un., 5 Giugno 2007 (ud. 22 febbraio 2007), n. 21833
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Ud. del 22 febbraio 2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALE
composta dagli Signori:
Omissis
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- 1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con sentenza emessa in
data 10 aprile 2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Codrut
Iordache, imputato del delitto - commesso il 2 giugno 2000 - di cui all’articolo
495c.p. per avere, in sede di formazione del cartellino fotosegnaletico,
dichiarato falsamente agli agenti della Questura di chiamarsi Cristian Popescu,
per estinzione del reato per prescrizione.
Il Tribunale, premesso che il reato di cui all’articolo 495c.p. è sanzionato con
la pena della reclusione fino a tre anni e si prescrive, ai sensi dell’articolo
157c.p., applicabile nel caso di specie nella formulazione antecedente alla
modifica introdotta con l’articolo 6 della legge n. 251 del 2005, in cinque anni
decorrenti dalla sua consumazione, ha rilevato che il decreto di citazione a
giudizio dello Iordache, che costituisce il primo atto interruttivo della
prescrizione, è stato emesso il 23 giugno 2000 ed è, quindi, successivo di
ventuno giorni allo spirare del termine utile per l’esercizio dell’azione
penale.
Ne è, inevitabilmente, conseguita la declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione.
2) Il ricorso del Procuratore della Repubblica
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha proposto
ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo come unico motivo di
impugnazione la violazione dell’articolo 160c.p. in relazione all’articolo
415bisc.p.p..
Ha spiegato il ricorrente che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
è un atto interruttivo del termine della prescrizione, ancorché non indicato
esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 160c.p., perché l’avvertimento
che l’indagato ha facoltà di essere sottoposto ad interrogatorio, contenuto
nell’avviso ex articolo 415bis c.p.p., altro non è che l’invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere interrogatorio - articolo 375c.p.p. -, atto al
quale l’articolo 160c.p. ricollega l’effetto interruttivo.
Il ricorrente ha indicato a sostegno della sua tesi due sentenze della Corte di
Cassazione, la n. 305 del 17 febbraio 2005 e la n. 1450 del 16 giugno 2005.
In conclusione, essendo stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini
all’indagato il 4 aprile 2005, notificato tra il 5 ed il 9 aprile dello stesso
anno, il corso della prescrizione si sarebbe interrotto con la conseguenza che
al momento della pronuncia della sentenza impugnata il reato addebitato allo
Iordache non si sarebbe ancora prescritto, maturando il termine prescrizionale,
per effetto della interruzione, soltanto il 2 dicembre 2007.
3) Il contrasto di giurisprudenza e la questione sottoposta al vaglio delle
Sezioni. Unite Penali
Il magistrato addetto allo spoglio presso la V Sezione Penale ha rilevato un
contrasto di giurisprudenza, peraltro già segnalato in precedenza dall’ufficio
del Massimario, sul problema posto con il ricorso ed ha rimesso la questione al
Primo Presidente della Suprema Corte, che ha assegnato la causa alle Sezioni
Unite Penali.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è, pertanto, se l’avviso
all’indagato di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis
c.p.p. abbia o meno efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
E’ necessario rilevare che in tempi recenti è effettivamente sorto un contrasto
di giurisprudenza sul punto in discussione.
Tre sentenze ( Cass., Sez. V penale, 11 novembre 2004, Della Calce ; Cass., Sez.
IV penale, 3 maggio 2006, Papaveri e Cass., Sez. IV penale, 29 marzo 2006,
Buraschi ) hanno, infatti, escluso che l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p.
potesse essere ritenuto atto interruttivo a causa, essenzialmente, della
tassatività dell’elenco degli atti interruttivi della prescrizione contenuto
nell’articolo 160c.p. e del divieto di analogia in malam partem in
materia penale.
In buona sostanza le tre sentenze citate hanno confermato i principi stabiliti
dalla sentenza Brembati, emessa dalle Sezioni Unite Penali in data 11 luglio
2001, che aveva escluso che l’interrogatorio dell’indagato effettuato dalla
Polizia Giudiziaria, delegata dal Pubblico Ministero ex articolo 370c.p.p. -
atto non compreso nell’elenco di cui all’articolo 160c.p. a differenza
dell’interrogatorio effettuato direttamente dal Pubblico Ministero -, fosse atto
idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
Nonostante la riconosciuta sostanziale equiparabilità dei due atti, infatti, le
Sezioni Unite Penali avevano ritenuto che, per il rispetto dovuto ai principi
fondanti del diritto penale di certezza del diritto e di legalità,
l’interrogatorio delegato dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria non
poteva ritenersi atto interruttivo della prescrizione del reato, costituendo
l’elenco di cui all’articolo 160c.p. un numerus clausus, integrabile dal
solo legislatore, e vigendo in materia penale il divieto di interpretazione
analogica in malam partem -articolo 14 delle disposizioni della legge in
generale -.
Tre altre sentenze ( Cass., Sez. V penale del 17 febbraio 2005, Marocco, in
contrasto inconsapevole con la sentenza Brembati ; Cass., Sez. V penale del 16
giugno 2005, Goegan, in contrasto consapevole con la sentenza Brembati e Cass.,
Sez. II del 10 febbraio 2006, Cameli ) hanno, invece, ritenuto che l’avviso ex
articolo 415bisc.p.p. interrompesse il corso del termine prescrizionale.
Le tre sentenze citate hanno, in buona sostanza, spiegato che quella operata non
era una interpretazione analogica in malam partem perché si trattava
semplicemente di constatare, evidenziare, ritenere che in sostanza l’invito del
Pubblico Ministero a rendere interrogatorio, atto incluso nell’elenco di cui
all’articolo 160c.p., era in effetti contenuto nell’avviso di conclusione delle
indagini ex articolo 415 bis notificato all’indagato, nella parte in cui
contiene l’avvertimento che “l’indagato ha facoltà …di chiedere di essere
interrogato”.
Le tre sentenze citate, pur negando di disattendere i principi espressi dalla
sentenza Brembati, e prima ancora dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali PM
in processo Boschetti ( 28 ottobre 1998, rv 211904 ) e PM in processo Munaro (16
marzo 1994, rv 196575), e di fare, quindi, ricorso ad una interpretazione
analogica o al concetto di atto equipollente, hanno comunque proceduto, seppure
per via di evidenziazione e di constatazione che l’invito a rendere
interrogatorio era contenuto nell’avviso di deposito ex articolo 415 bis c.p.p.,
ad un aggiornamento del catalogo degli atti interruttivi di cui all’articolo
160c.p., invocando, in buona sostanza, la necessità di un coordinamento
dell’articolo 160c.p. a seguito di una sopravvenuta modifica normativa del
processo penale.
4) I motivi della decisione
Per risolvere la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è necessario
ricordare che, come è stato efficacemente rilevato dalla giurisprudenza ( vedi
sentenza delle Sezioni Unite Penali Brembati già citata ) e dalla dottrina,
l’istituto della prescrizione trova il suo fondamento razionale nell’interesse
generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso
dopo la loro commissione abbia fatto venire meno o notevolmente attenuare
l’allarme della coscienza comune e con esso ogni istanza di prevenzione generale
e speciale.
In questa ottica la prolungata inerzia dei pubblici poteri rende manifesta la
volontà dello Stato di non avere più interesse a perseguire penalmente un
determinato fatto - reato, con la inevitabile conseguenza della estinzione del
reato sancita dall’articolo 157c.p..
Per altro verso le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l’espediente
di carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella
finalità di carattere sostanziale, costituita dalla durata ragionevole del
processo penale, che è tutelata dall’articolo 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo nonché oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
costituzionale 14 marzo 2001 n. 89, anche dall’articolo 111 della Costituzione e
che è da tali norme riconosciuta all’imputato, quale suo diritto
soggettivo perfetto ( così, con riferimento al solo articolo 6 del CEDU Cass.
Pen., 2 aprile 1986, Colussi, in CP, 87, 1339 ).
Il legislatore ha ritenuto, però, che fosse opportuno interrompere il corso
della prescrizione, con un sostanziale aumento dei termini prescrizionali
secondo lo schema previsto dall’ultimo comma dell’articolo 157c.p., quando
fossero stati posti in essere atti fondamentali del procedimento penale che
rendessero manifesto il persistere, nonostante il tempo trascorso dalla
commissione del fatto, dell’interesse statuale alla attuazione della pretesa
punitiva.
E’ interessante notare che il testo del progetto preliminare del nuovo codice
penale prevedeva al comma I dell’articolo 161c.p. che il corso della
prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento, perché, sosteneva
il guardasigilli nella sua relazione, ognuno di essi manifesta l’interesse dello
Stato alla attuazione della legge penale.
La rigorosa impostazione originaria fu abbandonata proprio perché anche il
compimento di un semplice atto del procedimento, quale ad esempio la formazione
materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere, avrebbe finito con
il vanificare un vero e proprio diritto dell’imputato.
Si ritenne opportuno, perciò, contemperando diverse e spesso opposte esigenze,
di restringere la cerchia degli atti del procedimento penale idonei ad
interrompere la prescrizione a quelli veramente fondamentali del procedimento
stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sé,
dimostra(va)no la persistenza dell’interesse dello Stato a punire.
In base a tale impostazione, ed alla considerazione che la giurisprudenza sotto
la vigenza del codice penale precedente aveva smisuratamente allargato la
cerchia di tali atti, il legislatore ritenne di dovere individuare ed indicare
specificamente, in base ad un razionale uso della discrezionalità legislativa,
gli atti fondamentali del processo ai quali si sarebbe dovuto riconoscere
effetto interruttivo del corso del termine prescrizionale.
Il legislatore del 1930 introdusse, inoltre, una altra novità rilevante ;
mentre, infatti, il codice precedente prevedeva che l’inutile decorso del tempo
comportasse la prescrizione dell’azione penale, quello attualmente vigente
prevede all’articolo 157c.p. la estinzione del reato.
E’ del tutto evidente allora il passaggio da un istituto di diritto processuale
ad uno di diritto sostanziale.
Del resto anche gli Autori che sostenevano la natura processuale dell’istituto
della prescrizione attribuivano, poi, rilievo sostanzialistico al suo effetto
estintivo, con la conseguenza che in tale argomento prevale(va) sempre ciò che
più torna(va) in favore dell’accusato.
La valenza sostanziale attribuita dal legislatore all’istituto della
prescrizione ha fatto, quindi, ritenere applicabile in tale materia anche
l’articolo 2 comma III c.p. ( vedi Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 1992,
Barbagallo, rv. 193159 ).
La genesi dell’articolo 160c.p., ed in particolare la predisposizione di un
minuzioso catalogo delle cause interruttive della prescrizione, dimostra
chiaramente come il legislatore ritenesse detto elenco come tassativo, proprio
perché una delle finalità dichiarate, come si è rilevato, era proprio quella di
evitare, a garanzia dell’imputato, che la giurisprudenza allargasse a dismisura
la cerchia degli atti capaci di interrompere il corso della prescrizione.
Scelta, peraltro, resa necessaria anche dalla dichiarata natura di diritto
sostanziale dell’istituto della prescrizione, rispondendo ad un evidente
criterio di legalità individuare con precisione gli atti ai quali veniva
riconosciuta la capacità di evitare che l’inutile passaggio del tempo
determinasse la estinzione del reato.
L’esame del testo originario dell’articolo 160c.p. del 1931, ed in particolare
del catalogo, dimostra che effettivamente tale norma abbia in concreto
costituito manifestazione di discrezionalità legislativa sorretta da razionalità
perché l’elenco comprende davvero atti fondamentali del processo in quanto
adempimenti necessari, in quel contesto processuale, per la progressione del
processo stesso verso il momento conclusivo.
L’originario articolo 160c.p. è stato, come è noto, modificato dall’articolo 239
del decreto legislativo n. 271 del 1989 recante norme di attuazione,
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, perché era
necessario modificare il catalogo degli atti interruttivi in conseguenza del
radicale mutamento del contesto processuale di riferimento, dovuto alla adozione
nel 1989 del nuovo processo penale.
La ratio fondante la nuova elencazione degli atti interruttivi della
prescrizione, secondo molti Autori, risulta coincidere con quella sottesa, e di
cui si è già detto, alla originaria formulazione dell’articolo 160c.p..
Ciò è certamente vero non solo perché nella prospettiva del legislatore delegato
del nuovo testo della disposizione si doveva assicurare il necessario
coordinamento fra gli istituti cui il codice abrogato attribuisce efficacia
interruttiva della prescrizione e i corrispondenti istituti del nuovo codice
processuale rispettando lo spirito della precedente disciplina, ma anche perché
l’analisi del nuovo testo dimostra che effettivamente, al di là di alcune
omissioni, di cui si dirà, il legislatore ha individuato gli atti fondamentali
del processo, ovvero quegli atti che manifestano in modo chiaro l’interesse
dello Stato alla attuazione della legge penale.
Gli atti interruttivi della prescrizione, come è stato efficacemente precisato
dalla dottrina, si distinguono, invero, in quattro categorie a seconda che
abbiano natura decisoria, come la sentenza di condanna, cui viene assimilato il
decreto penale di condanna, coercitiva, come l’applicazione di misure cautelari,
probatoria, come l’interrogatorio dell’imputato, propulsiva, come il decreto di
citazione a giudizio.
Ora se si esamina il catalogo previsto dall’articolo 160 c.p. nella sua nuova
formulazione, non vi è dubbio che tutti gli atti processuali indicati rientrino
nello schema classificatorio richiamato e possano essere ritenuti atti
fondamentali del processo, dai quali è possibile desumere il perdurare
dell’interesse dello Stato alla celebrazione del processo.
Parte della dottrina ha, però, rilevato che alcuni atti indicati nell’elenco
pongono dei problemi di compatibilità tra la scelta operata dal legislatore e le
ragioni poste a fondamento dell’opzione del 1930, perché con difficoltà gli
stessi potrebbero essere considerati atti fondamentali del processo, tanto che
si potrebbe affermare che il loro inserimento nell’elenco sarebbe il frutto di
un mancato approfondimento legislativo sui caratteri di fondo della classe atti
veramente fondamentali.
Ciò dimostrerebbe la non assoluta razionalità delle scelte operate dal
legislatore e, sembra di comprendere, la conseguente necessità di correggere ed
integrare l’elenco stesso.
La tesi non è fondata.
In effetti a ben vedere come esempio di non razionalità delle scelte operate dal
legislatore si cita la inclusione tra gli atti interruttivi della prescrizione
della convalida del fermo e dell’interrogatorio reso al pubblico ministero su
richiesta dell’indagato.
Ora è certamente vero che la convalida del fermo di indiziato di delitto, così
come disciplinata dagli articoli 384 e ss c.p.p., è ininfluente ai fini del
legittimo avanzamento del procedimento penale, qualunque sia il rito attivato,
ma ciò dimostra soltanto che l’ordinanza di convalida non può essere inquadrata
tra gli atti interruttivi c.d. propulsivi, ma deve essere valutata alla stregua
di un atto di natura coercitiva, che rende manifesta la volontà punitiva dello
Stato.
Quanto all’interrogatorio reso dinanzi all’Autorità Giudiziaria è certo vero che
specie allorquando il ricorso a tale strumento venga sollecitato dalla parte
privata al fine di esporre quanto utile per la propria difesa - articolo 65
comma II c.p.p. - esso si caratterizza essenzialmente come strumento di difesa,
ma è pure vero che l’Autorità Giudiziaria prima di raccogliere le dichiarazioni
dell’indagato deve, a norma del primo comma dell’articolo 65c.p.p., contestare
allo stesso il fatto che gli è attribuito rendendogli noti gli elementi di prova
esistenti contro di lui e, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato, gli
pone direttamente domande.
Pur non volendo disconoscere che l’interrogatorio dell’indagato, specialmente
quando sia richiesto dalla parte, abbia importanti finalità difensive, non vi
può essere dubbio che si tratti anche di uno strumento che consente all’Autorità
Giudiziaria di contestare i fatti e di porre domande all’indagato al fine di
accertare la verità, che è il fine principale del processo penale.
Si tratta senz’altro, quindi, di un atto da annoverare tra quelli fondamentali
del processo, perché rende manifesta la volontà degli organi dello Stato di
perseguire l’illecito.
Infine si tratta di un atto che, se pure a richiesta di parte, viene compiuto
dal pubblico ministero o dal giudice, ovvero da soggetti dell’atto interruttivo,
che, secondo autorevole dottrina, non possono che essere gli organi statali che
hanno il potere di far valere la pretesa punitiva dello Stato, dal momento che
ciò che si perde per prescrizione del reato sono i pubblici poteri di far valere
la pretesa punitiva.
Il legislatore ha, inoltre, conferito capacità interruttiva del corso della
prescrizione anche al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio
a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
E’ in verità un po’ difficile ritenere che tale provvedimento possa essere
sintomatico della persistenza dell’interesse statuale alla irrogazione della
sanzione, che nel caso di specie sembrerebbe addirittura negata in radice.
Bisogna però anche considerare che, evidentemente, il legislatore ha tenuto
conto che in ipotesi siffatte il Giudice per le indagini preliminari non adotta
un provvedimento di archiviazione de plano accogliendo la richiesta del pubblico
ministero, ma crea, con la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, i
presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi IV e V
dell’articolo 409c.p.p. - formulazione di imputazione coatta o richiesta di
nuove specifiche indagini -.
Certo desta perplessità, come molti Autori non hanno mancato di rilevare, il
fatto che nell’elenco di cui all’articolo 160c.p. non risultino indicati come
atti interruttivi della prescrizione la richiesta di giudizio immediato e la
richiesta di emissione del decreto penale di condanna, perché appare innegabile
che tali atti integrino altrettante forme di esercizio dell’azione penale al
pari della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di citazione a giudizio e
della presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, atti questi ultimi
espressamente richiamati dall’articolo 160c.p..
Trattasi di una evidente incompletezza dell’elenco che i giudici ordinari hanno
tentato di colmare sollecitando una pronuncia additiva della Corte
Costituzionale, che, però, in numerose pronunce concernenti proprio il problema
della mancata inclusione nell’elenco della richiesta di emissione del decreto
penale di condanna ha ripetutamente osservato che la richiesta di una pronuncia
additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che
tassativamente l’articolo 160c.p. enumera come i soli idonei a produrre
l’effetto di interrompere il corso della prescrizione doveva essere dichiarata
inammissibile ostandovi il principio di legalità sancito dall’articolo 25 della
Costituzione e fuoriuscendo una tale pronuncia dai poteri spettanti alla Corte
(da ultimo vedi CC n.315/96 ).
E’ appena il caso di notare che, però, non basta segnalare una incompletezza
dell’elenco o una sua incongruenza per ritenere la scelta del legislatore non
caratterizzata dalla dovuta razionalità.
Infatti si può anche ritenere che l’elencazione di cui all’articolo 160c.p. sia
per alcuni versi incompleta e per altri versi eccessiva e sovrabbondante e che
mentre vi sia menzionato qualche atto processuale che con molta difficoltà è
possibile classificare come atto fondamentale del processo, ne sia stata omessa
la indicazione di alcuni che tale qualifica certamente meritavano, ma è
innegabile, però, che l’esame complessivo del catalogo dimostra una sostanziale
coerenza del legislatore che ha rispettato l’opzione del 1930 e si è limitato a
realizzare il necessario coordinamento fra gli istituti cui il codice abrogato
attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione ed i corrispondenti
istituti del nuovo codice processuale.
La scelta legislativa è, perciò, connotata da sicura razionalità e non consente
interventi correttivi ed integrativi da parte del giudice.
Ma le sentenze che si sono discostate, consapevolmente o meno, dagli indirizzi
della sentenza delle Sezioni Unite Brembati, già richiamata, hanno rilevato che
l’elenco non potrebbe ritenersi completo anche perché l’articolo 160c.p. non è
stato integrato in seguito alle modifiche, talvolta anche rilevanti, al nuovo
processo penale introdotte con numerose leggi approvate successivamente alla sua
entrata in vigore nel 1989.
La mancata inclusione nel catalogo dell’avviso di deposito degli atti ex
articolo 415 bis sarebbe, quindi, frutto non di una razionale scelta
legislativa, ma di un imperfetto coordinamento legislativo, cosicché, sembra di
comprendere, la interpretazione adeguatrice dell’articolo 160c.p.,
sostanzialmente effettuata dalle citate sentenze, sarebbe secundum
costitutionem.
Anche siffatta impostazione non è fondata perché, come ha già rilevato la citata
sentenza Brembati, in assenza di alcun indizio ermeneutico, è davvero difficile
ritenere che l’omesso aggiornamento del catalogo di cui al secondo comma
dell’articolo 160c.p. sia frutto di imperfetto coordinamento e non già di
consapevole scelta da parte del legislatore, tenuto conto del fatto che alcune
leggi successive al 1989 ( vedi ad esempio il d.l. n. 306 del 1992 convertito in
legge n. 356 del 1992 ), oltre a rilevanti modifiche al nuovo codice di
procedura penale, ha apportato anche sul terreno del diritto penale sostanziale
incisive modifiche al codice penale.
Inoltre non è vero che il legislatore non abbia mai ampliato il catalogo degli
atti interruttivi a seguito di modifiche procedurali, tanto è vero che il corso
della prescrizione risulta interrotto anche dalla citazione a giudizio disposta
dalla polizia giudiziaria e dal decreto di convocazione delle parti emesso dal
Giudice di pace per effetto dell’articolo 61 del decreto legislativo 28 agosto
2000 n. 274, nonché dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento
delle violazioni relative ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto per effetto dell’articolo 17 del decreto legislativo 10 marzo
2000 n. 74.
Anzi la introduzione di queste due norme costituisce una prova ulteriore del
fatto che la individuazione degli atti interruttivi è di esclusiva competenza
legislativa e che l’elenco di cui all’articolo 160c.p. costituisca un numerus
clausus.
Infine è necessario ricordare che recentemente il legislatore è intervenuto con
la legge 5 dicembre 2001 n. 251, che, pur apportando rilevanti modifiche
all’istituto della prescrizione, ha lasciato inalterato il catalogo degli atti
di cui all’articolo 160 comma II c.p..
Da tutto quanto detto risulta evidente che sia l’interpretazione letterale della
norma in discussione - articolo 160c.p. - con la sua analitica elencazione della
cause interruttive, sia l’interpretazione logico - sistematica degli istituti
della prescrizione e della interruzione della stessa, sia la individuazione
della intentio legis consentono di affermare, conformemente
all’orientamento nettamente maggioritario della giurisprudenza e della dottrina,
che la prescrizione del reato è un istituto di diritto penale sostanziale,
fondato sull’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali
il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno
l’allarme sociale e con esso ogni istanza di prevenzione generale e speciale (
così SS. UU. Penali, Brembati, citata, e Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 1992,
Barbagallo, già citata, che ha specificamente ritenuto applicabile alla
prescrizione l’articolo 2 comma III c.p. ).
Soltanto gli atti veramente fondamentali del processo, secondo la definizione
del Guardasigilli contenuta nella relazione al codice penale del 1930,
specificamente indicati dall’articolo 160c.p., o da altre leggi penali che ab
externo abbiano integrato tale norma, possono interrompere la prescrizione
perché denotano il persistere dell’interesse dello Stato a perseguire
l’illecito.
Tali atti costituiscono senz’altro un numerus clausus, non solo perché
ciò si desume dai lavori preparatori del codice penale, ma principalmente perché
il venir meno della tassatività dell’elenco comporterebbe, con la violazione
della riserva di legge in materia penale, la negazione del principio di legalità
e la garanzia di determinatezza della fattispecie penale di cui all’articolo 25
capoverso della Costituzione.
Infine l’elenco di cui all’articolo 160c.p. non può essere ampliato per effetto
di una interpretazione analogica perché evidentemente si tratterebbe di una
analogia in malam partem non consentita dall’articolo 14 delle
disposizioni sulla legge in generale.
Sul punto la giurisprudenza costituzionale, come già rilevato, ha costantemente
affermato che il principio di legalità preclude di pronunciare sentenze additive
in malam partem del tipo di quelle volte ad integrare la serie di atti
che producono effetti interruttivi o sospensivi del corso della prescrizione ed
ha dichiarato inammissibili le relative questioni per il semplice fatto che il
loro accoglimento condurrebbe ad esiti incompatibili con la riserva di legge in
materia penale ( sulla introduzione di nuove ipotesi di sospensione della
prescrizione vedi sentenza n. 114 del 1994 e sulla introduzione di nuove ipotesi
di interruzione del corso del termine prescrizionale ex plurimis ordinanze nn.245
e 337 del 1999 ; n.412 del 1998 ; n.178 del 1997 - sull’interrogatorio della
polizia giudiziaria - ; n.315 del 1996 ; n.144 del 1994 - sulla richiesta del
pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, già citata - ;
nn.193,188, 391 e 489 del 1993 ; n.315 del 1996 ; n.7 del 1990 ; n.114 del 1983
- sulla richiesta del pubblico ministero di citazione a giudizio - ).
Non solo al giudice delle leggi ma anche, ed anzi a maggior ragione, come già
rilevato dalla sentenza Brembati, al giudice di legittimità deve intendersi,
pertanto, preclusa ogni operazione diretta comunque ad integrare in malam
partem la serie di quegli atti che incidono direttamente in modo sfavorevole
nei confronti dell’imputato, siccome inerenti ai tempi ed ai limiti e per ciò
alla effettività dell’esercizio del diritto punitivo dello Stato.
Ma le tre sentenze che si sono poste in contrasto con l’indirizzo
giurisprudenziale delineato ritenendo la efficacia interruttiva del deposito
degli atti di cui all’articolo 415 bis c.p.p. hanno precisato che non si
tratterebbe di interpretazione analogica o estensiva e nemmeno, per la sentenza
Cameli, di difetto di aggiornamento del catalogo da parte del legislatore.
Si tratterebbe, invece, di evidenziare per la sentenza Goegan, di constatare per
la sentenza Cameli che un atto nominato dall’articolo 160c.p., quale quello
previsto dall’articolo 375c.p.p., è ontologicamente, in sostanza contenuto anche
nell’avviso di cui all’articolo 415 bis c.p.p., quindi, anche in un atto diverso
e non menzionato dal predetto articolo 160c.p..
Cosicché sarebbe necessario un coordinamento dell’articolo 160c.p. a seguito
della introduzione del nuovo istituto non previsto al momento della revisione
dell’articolo 160c.p..
L’indirizzo in questione nega anche di avere fatto ricorso al concetto,
costantemente ripudiato dalla quasi unanime dottrina, di atto equipollente, nel
senso cioè che l’avviso di deposito degli atti sarebbe riconducibile alla eadem
ratio di quelli analiticamente enumerati dall’articolo 160c.p., e precisa che
nell’articolo 415 bis c.p.p. sarebbe individuabile quell’invito a presentarsi
per rendere interrogatorio previsto dall’articolo 160c.p., che originariamente
era disciplinato soltanto dall’articolo 375c.p.p..
Gli argomenti posti dall’indirizzo giurisprudenziale in contrasto con i principi
enunciati dalla sentenza Brembati però non sono in grado di mettere in
difficoltà le conclusioni alle quali si è pervenuti, perché alla fine, sia pure
per via di evidenziazione e di constatazione, finiscono per compiere una
operazione additiva e manipolatoria in malam partem del catalogo di cui
all’articolo 160c.p. violando, per quel che si è detto in precedenza, i principi
di legalità e di riserva di legge in materia penale nonché il divieto di
analogia in malam partem delle norme penali.
In effetti l’indirizzo minoritario, che ha dato luogo al contrasto in esame,
ripropone argomenti e censure già esaminati e superati con la decisione Brembati
e, quindi, non è idoneo a mettere in discussione il dictum delle Sezioni Unite
espresso con la sentenza Brembat, che deve, invece, come chiarito in precedenza,
essere confermato.
Infine va detto che l’indirizzo minoritario deve essere disatteso non solo per
le ragioni generali esposte, ma anche perché il ritenere l’avviso ex articolo
415 bis c.p.p. atto equipollente o analogo ad altri atti processuali contenuti
nell’articolo 160c.p. è frutto di errore.
E’ in primo luogo davvero difficile ricondurre l’avviso di deposito degli atti
ex articolo 415 bis c.p.p. tra gli atti aventi efficacia interruttiva se si
tiene presente la classificazione degli stessi dinanzi menzionata.
Escluso infatti che si tratti di un atto avente natura decisoria, coercitiva o
probatoria, esso dovrebbe avere natura propulsiva del procedimento, come ad
esempio il decreto di citazione a giudizio.
Non è così perché il deposito degli atti segnala soltanto la fine della attività
investigativa del pubblico ministero e serve essenzialmente a verificare il
grado di resistenza del materiale investigativo dell’accusa rispetto alle
sollecitazioni - deposito di memorie e documenti, richieste al pubblico
ministero di compimento di atti di indagine, deposito di documentazione relativa
ad indagini difensive - in senso opposto formalizzate dalla difesa.
Proprio per tale ragione l’avviso predetto ha un contenuto meramente
informativo, del resto in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione,
secondo il quale la persona accusata di un reato deve nel più breve tempo
possibile, essere informata …della natura e dei motivi dell’accusa, e svolge la
essenziale funzione di porre l’indagato in condizione di prospettare,
nell’ambito della sua strategia difensiva, le proprie posizioni difensive, prima
che un atto davvero propulsivo del procedimento - ad esempio richiesta di rinvio
a giudizio -, questo sì avente natura interruttiva del corso della prescrizione
del reato ai sensi dell’articolo 160c.p., possa essere adottato dal pubblico
ministero.
E’ anche errato equiparare l’invito a rendere interrogatorio previsto
dall’articolo 375c.p.p. alla facoltà di presentarsi al pubblico ministero per
rendere dichiarazioni o per essere sottoposto ad interrogatorio previsto
dall’articolo 415 bis c.p.p..
Si tratta, invero, di due istituti assai diversi.
Nel primo caso è il pubblico ministero che invita l’indagato a presentarsi, con
possibilità anche di accompagnamento coattivo per l’indagato che non ottemperi
all’invito, quando è necessario procedere ad atti di indagine che richiedono la
presenza della persona sottoposta alle indagini.
Si tratta all’evidenza di un atto che è funzionale allo svolgimento delle
indagini, che lo stesso organo dell’accusa ritenga indispensabile, e che rientra
tra gli atti processuali aventi natura probatoria ai quali correttamente viene
riconosciuta capacità interruttiva della prescrizione perché testimoniano la
volontà dello Stato di perseguire l’illecito.
Nell’articolo 415 bis è, invece, prevista la facoltà dell’indagato di chiedere
di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o rendere interrogatorio.
Si tratta di atto, pertanto, non provocato da una iniziativa del pubblico
ministero, ma ricondotto ad una volontà dell’indagato che ritenga attraverso
quello strumento di poter far valere le proprie ragioni.
E’ un atto che si inserisce, perciò, nella strategia difensiva dell’indagato e
che proprio per tale ragione non può assumere alcun rilievo ai fini della
volontà dello Stato di perseguire l’illecito.
Le brevi considerazioni che precedono dimostrano che anche i presupposti
argomentativi sui quali si fonda la pretesa necessità di una integrazione e di
un aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 160c.p. e, quindi, di una
revisione dei consolidati principi in materia enunciati dalla giurisprudenza
costituzionale e di legittimità non sono fondati.
5) Conclusioni
In conclusione per tutte le ragioni illustrate deve essere affermato il
principio di diritto secondo il quale l’avviso di conclusione delle indagini di
cui all’articolo 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della
prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 160c.p..
La sentenza impugnata ha fatto, quindi, corretta applicazione di tale principio
dichiarando non doversi procedere nei confronti di Codrut Iordache per
estinzione del reato contestatogli per prescrizione e disconoscendo, sia pure
implicitamente, efficacia interruttiva della prescrizione all’avviso di
conclusione delle indagini preliminari.
Ne consegue che il ricorso del Pubblico Ministero, fondato, come già rilevato,
su un unico motivo di impugnazione, è infondato e deve, pertanto, essere
rigettato.
(Omissis)
Così deciso in Roma il 22/02/2007.
DEPOSITATA CANCELLERIA il 05/06/2007
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