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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Ragione di pubblica utilità -
Assenza - Lesione del diritto soggettivo - Risarcibilità con criteri di
integralità. L'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà altrui in
assenza di una ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata, integra un
comportamento del tutto avulso dall'esercizio del potere, immediatamente lesivo
del diritto soggettivo, e qualificabile come fatto illecito generatore di danno,
risarcibile con criteri di integralità. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS. UU.,
13 febbraio 2007 (Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043
ESPROPRIAZIONE - Occupazione usurpativa - Tutela restitutoria - Risarcimento
del danno - Giurisdizione - Fattispecie. La fattispecie, qualificabile come
"occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà
privata in assenza di titolo legittimante (Cass. 18.2.2000, n. 1814) rientra,
sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con
ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso una abdicazione
implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, nella
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 16.11.2004, n. 21637, rv. 578046; 10
luglio 2006, n. 15615, rv. 590414; 17.1.2005, n. 730, rv. 578536, in fattispecie
analoga alla presente, di apposizione di segnale di limitazione del traffico su
area privata). Nella specie, è stato riconoscito che i comportamenti,
materialmente posti in essere dal Comune, non furono preceduti da nessun atto
formale di natura ablatoria. Come tali, la riconduzione, pur operata dal giudice
amministrativo d'appello, alla materia urbanistico-edilizia, resta irrilevante,
non essendo predicabile l'esercizio di alcun pubblico potere, ed emergendo
unicamente la lesione di un diritto soggettivo. La dedotta destinazione all'uso
pubblico, pur uso ultraventennale, attiene al merito della controversia, che
sarà oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. CORTE DI
CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 13 febbraio 2007 (Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Tutela nei confronti della
pubblica amministrazione - Nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva -
Presupposti. La creazione di nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva è da
ritenere conforme al sistema costituzionale - nelle indicazioni date da Corte
cost. 6.7.2004, n. 204 -, ove le controversie che vi vengano assoggettate siano
inquadrabili in "particolari materie" (art. 103, primo comma, Cost.), nelle
quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche"
diritti soggettivi. Il necessario collegamento delle "materie" assoggettabili
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle
situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal costituente come
ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - comporta
che per essere "particolari", dette materie devono partecipare della medesima
natura di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, che è
contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come
autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al
giudice amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 13 febbraio 2007
(Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043
Camera di consiglio del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A.
G.G.
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ORLANDINI ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio
dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato DE SALVO
MARIA LUISA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 373/04 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il
04/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/07 dal
Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito l'Avvocato Alessandro CHIECO BIANCHI, per delega dell'avvocato Maria Luisa
De Salvo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele
PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, AGO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata il 4.2.2004, oggetto della presente impugnazione, il
Consiglio di Stato, sez. V, ha rigettato gli appelli proposti da G.A e G.G.
avverso sentenze del Tar Puglia, sede Lecce, condannando alle spese del grado di
giudizio.
G.A. e G.G. si erano rivolti al giudice amministrativo chiedendo il risarcimento
del danno per l'illegittima occupazione di aree di loro proprietà, ubicate in
comune di Lecce, loc.***. Assumevano che durante le trattative per la
cessione bonaria dei suoli, inopinatamente il Comune di Lecce s'immetteva nel
possesso delle aree eseguendovi un impianto di illuminazione e istallando
insegne toponomastiche .
Con separato ricorso, sempre davanti al Tar, i Giordano chiedevano l'emissione
di provvedimenti di reintegra e ripristino dei luoghi.
Il Tar rigettava entrambi i ricorsi, con due distinte decisioni, che venivano
appellate davanti al Consiglio di Stato: il giudice d'appello, qualificando la
condotta dell'amministrazione, consistente nella realizzazione di impianto di
pubblica illuminazione, ovvero in opere di urbanizzazione primaria, come
comportamento reso in materia urbanistica, ha affermato la giurisdizione del
giudice amministrativo. Nel merito ha confermato che la proprietà degli
appellanti era da ritenere gravata da una servitù di uso pubblico, acquisita per
usucapione.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.A. e G.G.
affidato ad un motivo, resistito da controricorso del Comune di Lecce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, G.A. G.G., denunciando violazione degli artt. 34
d.lgs. n. 80 del 1998 e 7. 1.205 del 2000, censurano la sentenza impugnata per
aver affermato la propria giurisdizione sulla controversia, nonostante che il
comportamento denunciato non fosse assistito da una dichiarazione di pubblica
utilità legittimante l'ablazione del fondo.
Il ricorso è fondato, e va accolto.
La creazione di nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva è da ritenere conforme
al sistema costituzionale - nelle indicazioni date da Corte cost. 6.7.2004, n.
204 -, ove le controversie che vi vengano assoggettate siano inquadrabili in
"particolari materie" (art. 103, primo comma, Cost.), nelle quali la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Il
necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive -
e cioè con il parametro adottato dal costituente come ordinario discrimine tra
le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - comporta che per essere
"particolari", dette materie devono partecipare della medesima natura di quelle
devolute alla giurisdizione generale di legittimità, che è contrassegnata della
circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.
La dichiarata incostituzionalità dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998 n.
80, come sostituito dall'art. 7, lett. b) , 1. 21 luglio 2000 n. 205 (come anche
dell'art. 53 comma 1, d.p.r. 6.8.2001 n. 327), nella parte in cui prevede che
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti"
anziché "gli atti e i provvedimenti" delle p.a. e dei soggetti alle stesse
equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare in materia
espropriativa, comporta non potersi considerare ricomprese nella giurisdizione
amministrativa le controversie relative a i comportamenti in materia nemmeno
mediatamente riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (Corte cost.
11.5.2006, n. 191).
L'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà altrui in assenza di una
ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata, integra un comportamento del
tutto avulso dall'esercizio del potere, immediatamente lesivo del diritto
soggettivo, e qualificabile come fatto illecito generatore di danno, risarcibile
con criteri di integralità.
La fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come
manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di titolo legittimante
(Cass. 18.2.2000, n. 1814) rientra, sia che ne venga invocata la tutela
restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del
possesso), sia che, attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale,
si opti per il risarcimento del danno, nella giurisdizione del giudice ordinario
(Cass. 16.11.2004, n. 21637, rv. 578046; 10 luglio 2006, n. 15615, rv. 590414;
17.1.2005, n. 730, rv. 578536, in fattispecie analoga alla presente, di
apposizione di segnale di limitazione del traffico su area privata).
Nella specie, la sentenza impugnata riconosce che i comportamenti, materialmente
posti in essere dal Comune di Lecce, non furono preceduti da nessun atto formale
di natura ablatoria. Come tali, la riconduzione, pur operata dal giudice
amministrativo d'appello, alla materia urbanistico-edilizia, resta irrilevante,
non essendo predicabile l'esercizio di alcun pubblico potere, ed emergendo
unicamente la lesione di un diritto soggettivo. La dedotta destinazione all'uso
pubblico, pur uso ultraventennale, attiene al merito della controversia, che
sarà oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario.
Il ricorso va accolto, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarandosi la
giurisdizione del giudice ordinario. Appare equa la compensazione delle spese
dell'intero giudizio, essendo stati gli stessi attuali ricorrenti a proporre
l'azione davanti al giudice amministrativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
cassa senza rinvio la decisione impugnata, compensando le spese dell'intero
giudizio.
Così deciso in Roma, il 18.1.2007
L' estensore
Il presidente
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