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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro preventivo - Prosecuzione dei lavori -
Nuova ipotesi di reato - Valutazione del P.M. - Sussistenza - Condizioni.
Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo
vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori (anche se ritenuti
"non sostanziali") possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di
legge, così che spetta, correttamente, al Pubblico Ministero promuovere un nuovo
procedimento penale, valutando la presenza dei presupposti per l'iscrizione di
separata notizia di reato. Pres. Lupo, Est. Tardino, Imp. P.M. in proc.
Pagliuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 11/01/2007 (C.c.
26/09/2006), Sentenza n. 340
Camera di consiglio
del 26/09/2006
SENTENZA N. 878
REG. GENERALE N. 012573/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) PAGLIUCA CESARE N. IL 11/10/1942;
avverso ORDINANZA del 08/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO, che richiede l'annullamento
senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Nessuno per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8/3/2006 il Tribunale di Roma, in accoglimento della
richiesta di riesame di Pagliuca Cesare, annullava il decreto di sequestro
preventivo, emesso dal G.I.P. di quel Tribunale su un suo immobile considerato
abusivo ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e per la cui normativa
risultava indagato.
Ricorreva per Cassazione il P.M. di quel Tribunale, che deduceva la violazione
di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 c.p.p., comma 1 e
art. 649 c.p.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Osservava, tra l'altro, come il Tribunale avesse potuto correttamente rilevare
l'esistenza di un giudicato ("ne bis in idem") solo che fosse stato
accertato che l'immobile non aveva subito ulteriori interventi di
strutturazione: perché, diversamente, come nel caso di specie nel quale erano
stati rilevati dei mutamenti edificatori - ancorché non ritenuti sostanziali - è
illegittima l'affermazione (che, appunto, veniva contestata), secondo la quale
il P.M. non possa instaurare un nuovo procedimento penale: trattandosi, comunque
di una prosecuzione di lavori in ogni caso illecita e penalmente rilevante. Il
ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza
impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Il punto centrale della discrasia logica illustrata dal procuratore ricorrente
insiste sulla rilevata preclusione di quel principio del "ne bis in idem"
con riferimento ad altro procedimento pendente: che avrebbe fatto ritenere al
Tribunale del riesame l'identità dell'immobiliare - e degli stessi fatti per cui
è in corso un procedimento penale (allo stato in fase dibattimentale) - con
l'immobile al quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva imposto, con decreto
in data 2.2.2006, il vincolo reale del sequestro preventivo.
In punto di fatto il Tribunale aveva considerato come, all'esito degli
accertamenti di p.g., fosse stato rilevato il completamente della tamponatura in
muratura e con infissi in alluminio su un preesistente parapetto, in relazione
al quale era pendente un procedimento penale. Sulla base di questa situazione il
G.I.P., in accoglimento della richiesta di sequestro preventivo da parte del
P.M., aveva assoggettato a vincolo il manufatto, richiamando espressamente la
normativa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. Il provvedimento di
annullamento del Tribunale del riesame - e da cui il richiesto controllo di
legalità - era stato giustificato in ragione della sommaria descrizione
dell'ipotesi accusatoria delineata dal P.M. e ribadita dal G.I.P..
Da quanto in precedenza discusso il Tribunale avrebbe bene potuto rilevare "l'exceptio
indicati" nel caso in cui fosse stato accertato che l'immobile non aveva subito
alcun trattamento strutturalmente modificativo, e che, pertanto, la correlata
annotazione (in atti) della Polizia Municipale era stata oggetto di un evidente
travisamento; ma come asserito dal ricorrente, e come sostanzialmente non
contestato, risultava agli atti dimostrato che, anche se dal Tribunale ritenuti
"non sostanziali", certi cambiamenti strutturali c'erano stati effettivamente
così che il P.M. avrebbe potuto correttamente promuovere un nuovo procedimento
penale: anche perché la "prosecuzione dei lavori" era stata argomentatamente
considerata penalmente rimarchevole.
Per altro verso si deve, altresì, ritenere che, anche quando il contestato
intervento edilizio fosse stato erroneamente qualificato come conservativo o di
completamento, neppure in questo caso si sarebbe potuto configurare un'ipotesi
di giudicato, perché dalla stessa ordinanza impugnata si evince che l'originaria
tettoia era abusiva (tanto da essere stata penalmente perseguita ed essere
oggetto di condono): per cui in nessun caso si sarebbero potuti effettuare
lavori apprezzabili su di essa ..., prima che il Comune rilasciasse il permesso
in sanatoria.
Per il resto, e con riguardo alla dedotta genericità del provvedimento di
sequestro, risulta - ed è incontrovertibile per essere desumibile dalla stessa
ordinanza del Tribunale del riesame e dal citato decreto del G.I.P. - che si era
proceduto per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 con riguardo
all'abusiva realizzazione di un edificio a destinazione commerciale di mq. 500:
da cui il manifesto vincolo pertinenziale tra il detto edificio abusivo e il
reato per cui si procedeva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 settembre
2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007
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