AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007
Sentenza n. 40502
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Non impedire al proprio cane di abbaiare - Disturbo di una persona - Art. 659
c.p. configurabilità - Esclusione - Rapporti di vicinato - Risarcimento del
danno - Sussistenza - Art. 844 c.c.. Per la configurazione della fattispecie
contenuta nell’art. 659 c.p. occorre che l’attività rumorosa sia potenzialmente
idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero
indeterminato di persone e non già di una soltanto. Il fatto che il disturbo sia
reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto non integra
pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto
costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei
rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno,
ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (v. Cass. Sez. I, 8
ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Art. 659 c.p. - Natura - Configurazione. Il reato di cui all'art. 659 cod.
pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato
di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è
necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente
l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502
INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 672 c.p. ipotesi indicate al capo B - Natura -
Configurazione - Fattispecie: cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma
recintato. Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è
solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate al capo B, l’art.
672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali
da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o
spaventati che mettano in pericolo l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 5 dicembre 2006, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
dichiarava D. F. e S. N. colpevoli del reato di disturbo al riposo delle persone
(art. 659 c.p.), per non aver impedito al proprio cane di abbaiare in
continuazione, nonché della violazione amministrativa di cui all'art. 672 c.p.
per non aver custodito il cane suddetto con le dovute cautele; li condannava
quindi alla pena di € 200 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni
in favore della parte civile costituita Barresi Francesca.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore rilevando la nullità della
sentenza di primo grado sui seguenti punti:
- genericità della contestazione;
- irritualità della costituzione di parte civile, avvenuta fuori udienza e senza
le notifiche alle parti come prescritto dall'art. 78 comma 2 c.p.p.;
- mancata pronunzia del giudice sulle suddette questioni preliminari;
- mancata notifica della violazione amministrativa di cui al capo B) in
violazione di quanto prevede l’art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689;
- mancata ammissione di importanti mezzi di prova (i coniugi Anastasi - Campo);
- mancato accoglimento della richiesta di assoluzione, fondata su una corretta
valutazione degli elementi di prova raccolti (testi Barresi Francesca, che
sarebbe stata smentita dal figlio Parisi Nunziato, Stagno e Giunta).
Con il secondo motivo si rileva la erronea valutazione delle prove, che
avrebbero dovuto condurre alla assoluzione degli imputati.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La contestazione presente nella sentenza impugnata riguarda:
- capo A, la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. "perché non impedendo che
un cane di loro proprietà abbaiasse in continuazione, disturbavano il riposo e
le occupazioni di Barresi Franca";
- capo B, l’illecito amministrativo di cui all'art. 672 c.p. "perché non
custodivano con le dovute cautele un cane di loro proprietà".
In relazione alla contestazione di cui al capo A, si osserva che l’art. 659 c.p.
presuppone che l’attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare
disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e
non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione. Sul punto, la
giurisprudenza della Corte di legittimità è costante nel ritenere che "Il reato
di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua
configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di
più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero
indeterminato di persone. (In applicazione di questo principio la Corte ha
censurato la decisione del giudice di merito che ha pronunciato declaratoria di
non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla
base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i
vicini)." (Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV
230643). Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad
una persona soltanto (nella specie, la parte civile Barresi Franca) non integra
pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto
costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei
rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno,
ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Quanto alla ipotesi di cui al capo B, l’art. 672 c.p. prevede la presenza di
animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa
(comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo
l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2). Un cane lasciato chiuso in uno spazio
aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi
indicate. Anche tale contestazione non trova riscontro nel caso di specie.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché i fatti
non sussistono.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006