AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 15/11/2007 (Ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109



PESCA marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato. In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti (art.15, lett. d, L. 14 luglio 1965, n. 963) colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art.635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art.648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 15/11/2007 (Ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109

PROCEDURE E VARIE - Armi e materie esplodenti - Carattere della "micidialita" - Nozione - Accertamento sulla pericolosità. In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialita"; quest'ultimo carattere è insito invece nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione ossia la micidialità può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva degli esplosivi. Quindi anche le bombe carte o i giochi pirici possono rientrare nella categoria degli esplosivi allorché, per le loro caratteristiche intrinseche o per il rilevante numero, posseggono la stessa pericolosità degli esplosivi (Cass. Sez. III, Sent. n 6959 del 09/04/1997 - 14/07/1997). L'accertamento sulla pericolosità della sostanza rappresenta un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 15/11/2007 (Ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

omissis


IN FATTO


Con sentenza del 26 maggio del 2005, la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città nei confronti di Di Comite Angelo e Morelli Stefano, i quali erano stati condannati alla pena di euro 1000 di multa, rettificata in ammenda dalla corte territoriale, quali responsabili del reato di cui all'articolo 15 lettera d) della legge n 963 del 1965, per avere, in concorso tra loro, messo in vendita chilogrammi 210 di pesce proveniente da pesca di frodo perché catturato mediante l'uso di materiale esplodente. Fatto commesso il 3 aprile del 2001.

 
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
la violazione dell'articolo 191 c.p.p. in relazione all'articolo 63 e 350 c.p.p, per avere i giudici del merito affermato la responsabilità dei prevenuti sulla base di dichiarazioni non utilizzabili e più precisamente sulla base delle spontanee dichiarazioni rese dagli indagati durante la fase delle indagini preliminari,delle quali peraltro non era stata data lettura a norma dell'articolo 511 c.p.p.;

la mancanza ed illogicità della motivazione:

a) in ordine alla prova della destinazione del prodotto alla vendita;

b) in merito all'elemento psicologico del reato, tanto più che il pesce era stato acquistato nel corso di un'asta la quale si svolge sotto il controllo del direttore del mercato e non era stato in alcun modo provata la cattura mediante materiale esplodente;

c) in ordine al concorso di persone;
l'omessa motivazione sulla determinazione della pena irrogata in misura notevolmente superiore al minimo;
l'omessa motivazione in ordine alla richiesta dei benefici di legge


IN DIRITTO


La corte rileva che la sentenza non era appellabile. Invero, a norma dell'art. 593 comma terzo, cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda non erano appellabili prima della riforma introdotta con la legge n 46 del 2006 e non lo sono tuttora . Ne consegue che, proposto appello avverso una di tali sentenze, la Corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa e trasmettere gli atti alla corte di legittimità; ove la Corte d'appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per Cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio, qualificando come ricorso per Cassazione l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado (Cass 14 giugno 2000, Lipari).


L'errore del giudice nel qualificare multa la pena pecuniaria non può incidere sul regime dell'impugnabilità oggettiva delle sentenze.

Questa corte deve quindi esaminare il solo atto d'appello qualificandolo ricorso. Nella fattispecie, con l'appello, i ricorrenti si erano limitati a dedurre il difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato ed alla misura della pena.


Il primo motivo non è manifestamente infondato perché in effetti nella sentenza di primo grado manca la motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sia con riferimento alla consapevolezza di mettere in commercio pesce proveniente da pesca di frodo sia con riguardo ad eventuale negligenza nella valutazione del prodotto messo in commercio. Un annullamento con rinvio per carenze motivazionali sarebbe però incompatibile con il principio di cui all'articolo 129 c.p.p. che impone l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità. Nella fattispecie il reato contravvenzionale è allo stato estinto per prescrizione essendo abbondantemente decorso il termine prescrizionale massimo previsto dall'articolo 157 c.p., sia nel testo vigente prima della riforma introdotta con la legge n 251 del 2005 che in quello attuale.


Nel merito dagli atti accessibili a questa corte non emergono in maniera evidente cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Anzi sarebbe configurabile un reato più grave della semplice contravvenzione contestata. Invero l'articolo 15 lettera d) della legge n 963 del 1965 vieta di danneggiare le risorse marine biologiche mediante l'uso di materie esplodenti. Tale comportamento è punibile a titolo contravvenzionale salvo che non costituisca più grave reato (art 24 legge citata). Orbene colui il quale pesca con gli esplosivi, oltre a rispondere eventualmente del delitto di detenzione di esplosivi ai sensi degli artt 10 e 12 della legge n 497 del 1974(così cass 11193 del 1984) o della contravvenzione di cui all'articolo 678 c.p., dovrebbe rispondere anche del delitto di danneggiamento perseguibile d'ufficio a nonna del capoverso dell'articolo 635 n 3 perché perpetrato su bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità quale deve considerarsi il mare territoriale. Invero il riferimento all'articolo 625 n 7 contenuto nell'articolo 635 non deve essere limitato ai beni mobili che possono essere oggetto di furto poiché il legislatore, nello stabilire l'aggravante per il danneggiamento, ha tenuto conto, non della natura mobiliare del bene, ma della sua destinazione a soddisfare una pubblica utilità (così, in maniera condivisibile, Cass sez I, 20 febbraio 1987, n 287; Cass 20 novembre 2003, riv 228552). Il mare territoriale ed il fondale marino, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti,anche sotto il profilo del diritto internazionale (convenzioni di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore di un interesse diretto alla loro integrità (sez. 2^, 10.2.1984, Mento, rv 164776/7), sia per garantirne la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (ad esempio in materia di pesca o di concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale, ovvero in materia di esplorazione e sfruttamento del fondo e sottofondo marino). D'altra parte, questa corte con decisione n 42119 del 2002,Combacio, ha ritenuto configurabile il delitto di danneggiamento aggravato nel comportamento di colui il quale frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie ittiche che vivono al loro interno,ad esempio datteri (in senso conforme Cass 13 maggio del 2004 riv 229714).


A proposito dell'uso di materiale esplodente nella pesca di frodo si deve rilevare che la linea di demarcazione tra la contravvenzione di detenzione di materiale esplodente di cui all'articolo 678 c.p. ed il delitto di detenzione di esplosivi, di cui agli artt 1 e 2 della legge n 895 del 1967 come modificati dagli artt 10 e 12 della legge n 497 del 1974, è costituito dalla natura del materiale impiegato ossia dalla sua potenzialità offensiva (Cass. Sez. Un. 15 ottobre 1986 n 10901, Granata). Questa corte ha avuto modo di precisare più recentemente (Sent. n 6959 del 09/04/1997 - 14/07/1997) che, in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialita'"; quest'ultimo carattere è insito invece nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione ossia la micidialità può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva degli esplosivi. Quindi anche le bombe carte o i giochi pirici possono rientrare nella categoria degli esplosivi allorché, per le loro caratteristiche intrinseche o per il rilevante numero, posseggono la stessa pericolosità degli esplosivi. L'accertamento sulla pericolosità della sostanza rappresenta un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Nel caso esaminato nella decisione dianzi indicata questa corte ha ritenuto che la detenzione di 50 "cipolle" e 70 "tracchi ad otto girate" posti in unico contenitore potesse configurare non la contravvenzione di cui all'art. 678 codice penale ma il delitto di cui agli artt. 10 e 12 della legge n 497 del 1974.


Dai principi dianzi esposti discende che colui il quale acquista il pescato proveniente da cattura mediante esplosivi o da un danneggiamento di risorse marine risponde del delitto di ricettazione perché acquista cose provenienti da delitto (detenzione di esplosivi o danneggiamento aggravato) ovviamente se è consapevole dell'illecita provenienza del prodotto. Il delitto di ricettazione può concorrere con la messa in commercio del pescato illecitamente acquistato, trattandosi di nonne che offendono beni giuridici diversi(l'articolo 648 il patrimonio e l'articolo 15 della legge n 963 del 1965 l'interesse dello Stato al regolare svolgimento dell'attività di pesca) così come il delitto di ricettazione di prodotti con segni mendaci può concorrere con quello di cui all'articolo 474 c.p. per la messa in commercio degli stessi prodotti (Cass. Sez. unite 7 giugno del 2001 n 23427) e come quello di ricettazione di opere cinematografiche o musicali illecitamente duplicate può concorrere con la messa in commercio delle stesse opere (Cass. Sez. Un. 23 dicembre del 2005 n 47164). Nella fattispecie in esame trattasi di condotte incriminatici diverse, sia sotto il profilo strutturale che cronologico, le quali, come già precisato, offendono beni giuridici diversi e tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. Invero tra i divieti previsti dall'articolo 15 della legge n 963 del 1965 non è contemplato l'acquisto del pescato il quale costituisce quindi un fatto lecito se non effettuato in mala fede in violazione di divieti previsti da altre norme, come ad esempio l'articolo 648 c.p. Pertanto la messa in commercio di pescato proveniente da pesca di frodo può concorrere con il delitto di ricettazione allorché la cattura sia stata effettuata mediante l'utilizzo di esplosivo ovvero mediante danneggiamento di risorse marine,a condizione che l'acquirente sia consapevole della delittuosa provenienza della merce. Nella fattispecie dalla sentenza della corte territoriale, ancorché annullata, emerge tuttavia che la cattura del pesce mediante l'uso di materiale esplodente era palese. Pertanto questo collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso i tribunale di Taranto per l'eventuale configurabilità del delitto di ricettazione a carico dei prevenuti


P. Q. M.
LA CORTE


Letto l'articolo 620 c.p.p.


annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato il proposto appello come ricorso,annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 22 aprile del 2004 dal tribunale di Taranto, rettificata in ammenda la pena pecuniaria con essa inflitta,perché il reato è estinto per prescrizione.


Dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Taranto.


Così deciso in Roma il 12 ottobre del 2007


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006