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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/11/2007 (Ud.
24/10/2007), Sentenza n. 44369
LAVORO (diritto penale - prevenzione degli infortuni sul lavoro) - Procedura
amministrativa di definizione delle contravvenzioni - Artt. 19 e ss. D.Lgs.
n.758/1994 - Rapporti con l'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. - Estinzione
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. In
tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di
chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella
prevista dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e
non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono
le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal d.l.vo n 758/1994 o quando
il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista
dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve
comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di
condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo.
Presidente E. Papa, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
29/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44369
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UDIENZA del 24/10/2007
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
IN FATTO
Con sentenza del 39 giugno del 2006, il tribunale di Cassino, sezione distaccata
di Sora, condannava Rossini Massimiliano alla pena di euro 600 di ammenda, quale
responsabile del reato di cui agli artt 35 comma terzo e 77 lettera b) del
D.P.R. n 164 del 1956 perché, quale titolare dell'impresa "Edilizia e
Costruzioni", aveva omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito
per la realizzazione della porta d'ingresso di un capannone nonché del reato di
cui agli artt 8 e 77 lettera c) D.P.R. n 164 del 1956 perché, nella qualità
anzidetta, aveva omesso di munire la scala di accesso al ponteggio dei necessari
dispositivi antiscivolo. Fatti accertati il 21 marzo del 2002.
Il tribunale, dopo avere premesso che il prevenuto a seguito del verbale di
accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo
accesso,ma non aveva corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo n 758 del 1994; osservava che la prova
della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di
accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e che la mancanza
di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva
la responsabilità ma poteva solo consentire all'imputato di essere ammesso
all'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si considera
irrilevante la mancanza di prova della notificazione del verbale di diffida e
prescrizione nonché nella parte in cui si assimila l'oblazione di cui al decreto
legislativo n 758 del 1994 a quella di cui all'articolo 162 bis;
illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione del responsabile
in quanto al momento dell'accertamento il prevenuto non era sul cantiere al
quale era preposta la signora Rossini Emanuela
IN DIRITTO
Il collegio rileva che i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato
alla data odierna il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei
trattandosi di reati accertati il 21 marzo del 2002 per i quali la permanenza
era cessata qualche giorno dopo l'ispezione, come risulta dalla sentenza. Invero
il giudice del merito ha accertato che in occasione del secondo sopralluogo era
emerso che gli inconvenienti prima riscontrati erano stati eliminati.
Il ricorso,specialmente con riferimento al primo motivo,non è manifestamente
infondato.
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 oltre a modificare con
l'articolo 26, aggravandole, le sanzioni previste dall'art. 77 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164 per le violazioni del precedente art. 68 , ha dettato, con
gli artt. 19 e segg., una nuova disciplina in tema di estinzione delle
contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,
l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non
deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi
dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una
apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni
, ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per
la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi
dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia
stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti
l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore
a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura
ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se
invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve
darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni
caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è
sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il
pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il
contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione
amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione
impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare
nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Siffatti adempimenti
preliminari devono essere verificati dal giudice.
Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state
osservate ma ha aggiunto che non v'era la prova della notificazione dell'invito
al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova
perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l'oblazione a norma
dell'articolo 162 bis c.p.. Invece la prova era rilevante per la prosecuzione
del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa
prevista dagli artt 19 e segg del decreto legislativo n. 758 del 1994
costituisce una condizione di proseguibilità dell'azione penale. La facoltà
concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p.
non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa
ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per
applicare l'oblazione prevista dal decreto legislativo n 758 del 1994 o quando
il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista
dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve
comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di
condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo più
volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura
stessa (cfr Cass. 18 dicembre 1998 n 13340). Nella fattispecie non v'è la prova
che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a
pagare. Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal
tribunale, perché l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini
della procedibilità dell'azione doveva essere puntualmente verificato dal
giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto
stesso della prosecuzione dell'azione penale e peraltro nel caso in esame
siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure
presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la
prova della sua effettuazione. Invece il tribunale, avendo constato che non
v'era la prova della comunicazione con l'invito a sanare l'addebito, avrebbe
dovuto rimettere l'imputato nel termine.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati ascritti per
prescrizione
Così deciso in Roma il 24 ottobre del 2007
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