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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47076



SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela dei lavoratori - Rischi connessi all'esposizione all'amianto - Inosservanza del piano di lavoro o delle prescrizioni imposte - Reato di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 277/1991 - Abrogazione ad opera del d.lgs. n. 257/2006 - Continuità normativa - Sussistenza - Disciplina più favorevole.
Sussiste un rapporto di continuità normativa dell’art. 34, comma quarto, D.Lgs. n. 277 del 1991 con la nuova disciplina, oggi contemplata da due diverse disposizioni (artt. 59 septies, lett. d), e 59 quaterdecies D.Lgs. n. 257 del 2006). Tuttavia, operando, il raffronto ex art. 2, comma quarto, cod. pen. tra la precedente disciplina sanzionatoria, contemplata dall’abrogato art. 50, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 277 del 1991 e quella oggi prevista dall’art. 89, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 1994 (come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 257 del 2006), la nuova disciplina normativa è più favorevole all’imputato in quanto, pur essendo rimasta identica la pena detentiva, è stata notevolmente ridotta quella pecuniaria. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47076


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Un. Civile


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

omissis


In Fatto


Il tribunale di Milano, con sentenza del 9 febbraio del 2007, condannava Albanese Giuseppe Marco alla pena di € 5.500 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'articolo 34 comma 5 del decreto legislativo n 277 del 1991, perché, nella qualità di legale rappresentante della società System Coop s.r.1, aveva omesso di osservare, durante i lavori di rimozione del cemento amianto nel cantiere sito in Milano, le modalità operative descritte nel piano e le prescrizioni imposte congiuntamente al nulla osta. Fatto commesso l'11 giugno del 2003 in Milano.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il piano di lavoro e le prescrizioni erano state violate sotto tre proifili:

a) per avere il prevenuto omesso di dotare di parapetti perimetrali le coperture a shed dove si svolgevano i lavori;

b) per avere omesso di incapsulare eventualmente anche con vernice trasparente su entrambi i lati le lastre di amianto;

c) per la presenza nel cantiere di un operaio non dotato del previsto patentino regionale


Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
la violazione dell'articolo 552 lettera e) c.p.p. per l'indeterminatezza del fatto, in quanto nel capo d'imputazione non si era indicato il nome dell'operaio presente nel cantiere non provvisto del prescritto patentino;
illogicità della motivazione con riferimento alle contestate violazioni del piano;
la violazione dell'articolo 133 c.p. per l'eccessività della pena


IN DIRITTO


Con riferimento al primo motivo si osserva che non sussiste la dedotta nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del fatto .Invero, secondo la contestazione, il piano di lavoro era stato violato sotto quattro profili:

a) per avere il prevenuto omesso di dotare di parapetti perimetrali le coperture a shed dove si svolgevano i lavori;

b) per avere omesso di incapsulare , eventualmente anche con vernice trasparente, su entrambi i lati le lastre di amianto;

c) per la presenza nel cantiere di un operaio non dotato del previsto patentino regionale;

d) perché l'impresa non aveva fornito copia dell'idoneità specifica alla mansione e del patentino regionale per gli operai Alfredo Maurizio e Benkern Zoubir.


Nella sentenza, con riferimento agli ultimi due rilievi, il tribunale ha chiarito che l'operaio non munito del patentino regionale e non indicato nel piano di lavoro era Benkerri Zoubir mentre per l'altro operaio(Alfredo Maurizio), in dibattimento, la difesa aveva dimostrato che era munito del patentino ed il suo nominativo era stato indicato nel piano di lavoro.Quindi il soggetto sprovvisto del patentino e non segnalato nel piano di lavoro era l'operaio Benkerri, il cui nominativo era stato indicato nel capo d'imputazione. In definitiva, a seguito della documentazione prodotta dal difensore, i rilievi di cui ai punti C) e D) della contestazione si sono ridotti ad uno solo.


Il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in censure in fatto sull'apprezzamento delle prove da parte del tribunale la cui motivazione non presenta vizi giuridici o palesi incongruenze.


Il terzo motivo, con cui si deduce l'eccessività della pena, è fondato, sia pure per una ragione diversa da quella indicata dal ricorrente, rilevabile però d'ufficio da questa corte ex art 2 comma terzo c.p. . In proposito occorre ex officio precisare che il capo terzo del decreto legislativo n 277 del 1991 è stato abrogato dal decreto legislativo n 257 del 2006. Però non si è verificata alcuna abolitio criminis perché le norme contenute in tale capo sono state riprodotte negli artt 59 bis e seguenti inseriti nel decreto legislativo n 626 del 1994 . E' solo in parte cambiata la sanzione per le singole fattispecie e segnatamente è cambiata la pena pecuniaria che è stata prevista in misura inferiore a quella originaria.


Il fatto contestato (inosservanza del piano e delle prescrizioni) era previsto dall'articolo 34 comma 5 del decreto legislativo n 277 del 1991, che è stato abrogato, ed era punito dall'articolo 50 comma primo lettera a) del medesimo decreto legislativo con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro5.164 a euro 25.822. Tale sanzione era espressamente prevista anche per i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservavano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza a norma degli articoli ivi indicati tra i quali figura l'articolo 34 comma 5 contestato nella fattispecie. Il tribunale ha irrogato la sola pena pecuniaria nella misura pressoché corrispondente al minimo edittale allora previsto.


Il fatto originariamente contestato non è attualmente contemplato da un'unica norma (inosservanza del piano o delle prescrizioni) ma è contenuto in disposizioni diverse tutte punite, per quanto riguarda la fattispecie, con la medesima sanzione, che, per quanto concerne la pena pecuniaria (quella detentiva è rimasta identica), nel massimo è inferiore a quella irrogata dal tribunale. Invero il fatto originariamente contestato è ora previsto dall'articolo 59 septies lettera d)del decreto legislativo n 626 del 1924 inserito con l'art 2 del decreto legislativo n 257 del 2006, il quale dispone che l'amianto deve essere stoccato e trasportato in imballaggi chiusi, nonché dall'articolo 59 quaterdecies, il quale al comma terzo dispone che possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto solo lavoratori che abbiano frequentato corsi di formazione ossia solo lavoratori muniti di patentino, ed in genere dall'articolo 59 duodecies che impone la predisposizione e presentazione del piano di lavoro nonché 1' osservanza delle prescrizioni ivi indicate .Orbene tali condotte sono attualmente punite dall'articolo 89 lettera a) decreto legislativo n 626 del 1994 come modificato dall'articolo 3 dal decreto legislativo n 257 del 2006 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,00 ad E 4.131,00. Dal raffronto appare evidente che, mentre è rimasta identica la pena detentiva, è stata notevolmente ridotta quella pecuniaria e quindi , per quanto concerne la fattispecie, la nuova legge è senza dubbio più favorevole all'imputato e deve essere applicata in questo giudizio a norma dell'articolo 2 comma terzo c.p.. Peraltro nel caso in esame la pena inflitta è divenuta attualmente illegale perché risulta irrogata in misura superiore al massimo edittale ora previsto nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione deve essere quindi annullata sul punto. Il giudice del rinvio dovrà irrogare la pena pecuniaria tenendo conto dei nuovi limiti fissati dal legislatore. Nel resto, per il principio della formazione progressiva del giudicato, la decisione si deve ritenere passata in giudicato e più precisamente si deve considerare ormai definitiva l'affermazione di responsabilità.


P. Q.M.
LA CORTE


Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al tribunale di Milano, altro giudice


Così deciso in Roma il 16 novembre del 2007

Depositato in Cancellaria 19/12/2007


 


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