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URBANISTICA E EDILIZIA - Volumi tecnici e vani di sgombero - Nozione,
differenza e funzione. "Volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né
adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire
l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze
tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all' interno
della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche. I "vani di sgombero" non sono, invece, volumi tecnici, poiché
assolvono funzioni complementari all'abitazione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric.
Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud.
12/01/2007), Sentenza n. 6415
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione in sanatoria - Rilascio - Conformità
urbanistica - Verifica - Attività vincolata della PA - Art. 36 T.U. n. 380/2001.
Ai fini del corretto esercizio della conformità alla normativa urbanistica si
pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in
sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia
"conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in
contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera,
sia al momento della presentazione della domanda" (secondo l'attuale
formulazione dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, l'intervento deve risultare
"conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda").
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività
vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di
previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica,
che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine
discrezionale. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di un'opera
diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale -
Mancanza della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione
reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) -
Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) -
Fattispecie. Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono
state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in
stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della
concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera
realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale
conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto
estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento
della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge
20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000, Marinaro;
7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie:
opera realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di
concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa
pensilina parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n.
6415
Udienza Pubblica del 12.1.2007
SENTENZA N. 51
REG. GENERALE n. 35851/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
2. Dott. Claudia Squassoni
Componente
3. Dott. Aldo Fiale
Componente
4. Dott. Amedeo Franco
Componente
5. Dott. Antonio Ianniello
Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACELLA COLUCCIA Nicola, nato
a Specchia il 18.2.1957
avverso la sentenza 14.3.2005 della Corte di Appello di Lecce
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Gioacchino Izzo, il quale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 14.3.2005, confermava la
sentenza 24.2.2004 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase, che
aveva affermato la responsabilità penale di PaceIla Colaccia Nicola in
ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la
sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina - acc. in
Tricase, Marina Serra, il 18.3.2003)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena
di mesi uno di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda, con ordini di demolizione
delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato alle
effettive demolizione e rimessione in pristino nel termine di due mesi della
formazione del giudicato.
La Corte territoriale affermava, in proposito, l'irrilevanza del permesso di
costruire n. 16/2004, rilasciato dal Comune di Tricase ex art. 36 del T.U. n.
380/2001 (già art. 13 della legge n. 47/1985), in seguito ad autorizzazione
paesaggistica del 29.9.2003, rilevando che con quel provvedimento era
intervenuta sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata,
essendo quell'accertamento di conformità riferito alla "costruzione di vani
tecnici", laddove era stata realizzata invece una sopraelevazione ad uso
abitativo (destinazione non consentita dalle previsioni pianificatorie vigenti).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pacella Coluccia, il quale ha
eccepito:
- l'erroneo disconoscimento di efficacia al permesso di costruire rilasciato in
sanatoria, ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, con illegittimo esercizio, da parte
del giudice penale, di potestà riservata ad organi amministrativi;
- la effettiva destinazione del manufatto costruito in sopraelevazione a "vano
tecnico", destinato ad accogliere una centrale termica e serbatoi idrici con
pompe autoclavi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, gli art. 22 e 13 della
legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del
T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della
declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di
verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria"
e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed
il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità
del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art.
5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della
inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in
sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo
incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000,
Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro).
Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone
quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria
ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia "conforme agli
strumenti urbanistici generali e di
attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento
della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della
domanda" (secondo l'attuale formulazione dell'art. 36 T.U. n. 380/2001,
l'intervento deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda").
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata
della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni
legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non
lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine
discrezionale.
2. Nella fattispecie in esame i giudici del merito, con argomentazioni
razionali, hanno verificato in punto di fatto che la richiesta di accertamento
di conformità riguardava:
- la ristrutturazione di un vano di sgombero di
circa 18,90 mq., già esistente con rialzo di circa 75 cm. delle murature
portanti;
- la costruzione di altro vano tecnico, di mq. 14,55, adiacente a quello esistente;
- la costruzione di una "pensilina parapioggia" di mq. 4,09.
Il permesso di costruire in sanatoria n. 16/2004 ha autorizzato "volumi tecnici",
laddove invece, attraverso il complesso delle opera anzidette (eseguite a
completamento di un fabbricato composto da piano seminterrato e piano terra per
una superficie coperta di circa 288 mq.), è stata realizzata una vera e propria
sopraelevazione ad uso abitativo, ponentesi in contrasto con le previsioni di
piano vigenti.
3. "Volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso
abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso
di
quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all' interno della parte
abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.
I
"vani di sgombero" non sono, invece, volumi tecnici, poiché assolvono funzioni
complementari all'abitazione.
Nel caso che ci riguarda - in conclusione - a fronte dell'accertata realizzazione
di locali ampiamente eccedenti le strette necessità di sistemazione degli
impianti idrico e termico del fabbricato preesistente nonché agevolmente
adattabili ad uso abitativo - legittimamente è stato affermato che il
provvedimento sanante non comporta l'estinzione del reato urbanistico, poiché
non sono applicabili l'art. 22 della legge n. 47/1985, né l'art. 45 del T.U. n.
380/2001 (difettandone i presupposti).
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla
persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la Struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da
logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la
rilettura
del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e,
con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art.
616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore
della Cassa delle ammende.
ROMA, 12.1.2007
L' estensore
Il presidente
Aldo Fiale
Ernesto Lupo
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