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RIFIUTI - Materiali da demolizioni edilizie - Reimpiego - Rifiuti speciali -
Test di cessione dei materiali provenienti da demolizioni - D. L.vo n. 152/2006.
L'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla L.
8.8.2002 n. 178, è stato abrogato dall'art. 264, comma 1 lett. l), del D. L.vo
3.4.2006 n. 152, mentre ai sensi dell'art. 184, comma 3 lett. b) del medesimo
testo normativo i materiali provenienti da attività di demolizione rientrano
nella categoria dei rifiuti speciali, senza che risulti riprodotta dal nuovo
codice in materia ambientale l'eccezione alla applicabilità della normativa sui
rifiuti di cui all'abrogato articolo 14 della L. n. 178-2002. Pres. Grassi, Est.
Lombardi, Ric. Agazzini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio
2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 6435
RIFIUTI - Demolizione edilizia - Materiali - Smaltimento di rifiuti speciali
non pericolosi - Test di cessione - Pregiudizio all'ambiente - Codice in materia
ambientale - Art. 51, c. 1°, lett. a) D.Lgs. n. 22/1997 - Art. 14 D.L. n. 138/02
- D. L.vo n. 152/2006. In materia di rifiuti da demolizione è stato
reiteratamente affermato, il principio di diritto, che nella vigenza dell’art.
14 del D.L. n. 138/02, convertito in L. n. 178/02, "i materiali provenienti da
demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere
riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle
opere di riempimento -previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in
conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio
all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali
cosiddetti di risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51, comma
primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997." (sez. III, 200430127, Piacentino, RV
229467; conf. sez. III, 200536955, P.M. in proc. Noto ed altri, RV 232192) Pres.
Grassi, Est. Lombardi, Ric. Agazzini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15
febbraio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 6435
Udienza Pubblica del 17.1.2007
SENTENZA N. 108
REG. GENERALE n. 14581/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Aldo Grassi Presidente
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
3. Dott. Ciro Petti Consigliere
4. Dott. Claudia Squassoni Consigliere
5. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Carla
Zucco, difensore di fiducia di Agazzini Piera Gabriella, n. a Gattico
l'8.6.1953, avverso la sentenza in data 3.2.2005 del Tribunale di Novara,
sezione distaccata di Borgomanero, con la quale venne condannata alla pena di €
4.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1 lett.
a), del D.L.vo n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara, sezione distaccata di
Borgomanero, ha affermato la colpevolezza di Agazzini Piera Gabriella in ordine
al reato di cui all'art. 51, comma 1 lett. a), del D. L.vo n. 22/97, ascrittole
per avere effettuato attività di smaltimento di rifiuti speciali, costituiti da
materiali provenienti da demolizioni edilizie, utilizzandoli per la costruzione
di una strada in rilevato, senza essere in possesso della prescritta
autorizzazione.
La sentenza ha affermato che nella specie non può trovare applicazione la
disposizione di legge che esclude dal novero dei rifiuti quei materiali che
possono essere e sono effettivamente reimpiegati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo, senza essere sottoposti ad operazioni di recupero,
osservando che nella specie non vi è alcuna prova che il materiale proveniente
da demolizioni edilizie, "tra l'altro comprendente il famigerato eternit", fosse
stato oggetto di una previa cernita e del test di cessione, con la conseguenza
che doveva ritenersi certamente sussistente un pregiudizio per l'ambiente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la
denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 14 della L n. 178/2002 di conversione del D.L. n.
138/2002.
La ricorrente ripropone la questione della inapplicabilità, nel caso in esame,
della normativa in materia di rifiuti per effetto della disposizione citata,
essendo stato accertato dal giudice di merito che i residui dell'attività di
demolizione edilizia erano stati reimpiegati per la realizzazione della strada
di cui alla contestazione senza avere subito alcun processo di recupero.
Sul punto si deduce che il giudice di merito ha affermato, con violazione
dell'art. 192 c.p.p., che l'operazione di interro dei materiali provenienti da
demolizioni edilizie avrebbe provocato un pregiudizio per l'ambiente, essendo
stato provato tramite la certificazione dell'ARPA che gli stessi erano stati
sottoposti al test di cessione ed erano stati dichiarati riutilizzabili per il
fine indicato, in quanto non dannosi per l'ambiente.
In proposito si aggiunge che l'affermazione della sentenza, secondo la quale tra
i materiali sarebbe stato presente anche il famigerato eternit, non è suffragata
da alcun serio riscontro probatorio.
Il ricorso non è fondato.
E' opportuno precisare in punto di diritto che l'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n.
138, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2002 n. 178, è stato abrogato
dall'art. 264, comma 1 lett. l), del D. L.vo 3.4.2006 n. 152, mentre ai sensi
dell'art. 184, comma 3 lett. b) del medesimo testo normativo i materiali
provenienti da attività di demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti
speciali, senza che risulti riprodotta dal nuovo codice in materia ambientale
l'eccezione alla applicabilità della normativa sui rifiuti di cui all'abrogato
articolo 14 della L. n. 178/2002.
Peraltro, risultando la disciplina abrogata, vigente all'epoca del fatto, più
favorevole per l'imputato, la stessa continuava a trovare applicazione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, c.p..
Va, quindi, rilevato che nella vigenza del citato art. 14 del D.L. n. 138/02,
convertito in L. n. 178/02, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema
Corte il seguente principio di diritto: "I materiali provenienti da
demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere
riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle
opere di riempimento -previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in
conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio
all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali
cosiddetti di risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51, comma
primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997." (sez. III, 200430127,
Piacentino, RV 229467; conf. sez. III, 200536955, P.M. in proc. Noto ed altri,
RV 232192)
Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato che l'imputato non
aveva affatto eseguito il test di cessione dei materiali provenienti da
demolizioni utilizzati per le operazioni di riempimento del fondo stradale, in
modo da verificare preventivamente che gli stessi non avrebbero recato
pregiudizio all'ambiente, sicché correttamente i predetti materiali sono stati
qualificati quali rifiuti speciali non pericolosi, palesandosi il riferimento
alla presenza di eternit del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Deve essere anche rilevato che dal verbale di udienza non risulta essere stata
prodotta dall'imputato, la certificazione dell'Arpa menzionata in ricorso, ma
solo la documentazione relativa ad una richiesta di condono edilizio, senza
ulteriori precisazioni, sicché non è stata neppure sottoposta all'esame del
giudice di merito la questione dedotta sul punto nel presente gravame.
Il ricorso, pertanto, deve essere
rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica
udienza del 17.1.2007.
L' estensore
Il presidente
Alfredo Maria Lombardi Aldo Grassi
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