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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,27 febbraio 2007

(Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067


URBANISTICA E EDILIZIA - Reati edilizi - Condono - Opere non residenziali - Esclusione della condonabilità - Fattispecie: muro di contenimento - Art. 4 D. L. n. 398/1993 conv. L. n. 493/1993 - L. n. 662/1996. Sono escluse dal condono edilizio tutte le opere a destinazione non residenziale. Pertanto, la costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (così come nella specie) non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.L.. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Cass., Sez. III, 17 giugno 1999 - 29 settembre 1999, n. 11126). In conclusione, per la realizzazione di un terrapieno costituito da un muro con funzione di contenimento di notevoli dimensioni è necessario il permesso di costruire. Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Nuove costruzioni non residenziali - Esclusione - Procedimenti penali per violazioni edilizie - L. n. 326/2003 - Art. 44 L. n.47/1985. I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali Cass., Sez. III, 17 febbraio 2004 - 24 marzo 2004, n. 14436, (Conf. Cass., Sez. 3, 18 novembre 2003 - 29 gennaio 2004, n. 3358). Né rileva la conservazione degli effetti penali perché comunque non risulta un'oblazione ritualmente perfezionata con il pagamento della somma dovuta. Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067

URBANISTICA E EDILIZIA - Reati urbanistici - Abusivismo edilizio - Condono - Sospensione - Limiti - Requisiti per la condonabilità - Necessità. In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è automatica e non va applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 326 (nella specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo). (Cass. Pen. Sez. III, 6 aprile 2004 - 7 maggio 2004, Sentenza n. 21679). Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067



Udienza Pubblica del 19.1.2007
SENTENZA N. 160
REG. GENERALE n. 46649/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

    Dott. Claudio Vitalone                                           Presidente
1. Dott. Vincenzo Tardino                                          Consigliere
2. Dott. Mario Gentile                                                Consigliere
3. Dott. Giovani Amoroso                                           Consigliere
4. Dott. Santi Gazzarra                                              Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da Zenti Vladimiro n. a Roma il 21 aprile 1951 e da Foti Vincenza n. a Melito di Porto Salvo il 15.10.1955.


avverso la sentenza del 23 giugno 2006 della Corte d'appello di Roma.


Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;


Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;


Udito l'avv. Polizzi di Sorrentino in sostituzione dell'avv. Augusto Colatei che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


la Corte osserva:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Zenti Vladimiro e Foti Vincenza erano imputati: a) del reato p. e p. dall' artt. 110 C.P., 20 lettera b), legge n. 47 del 1985 per aver realizzato, in concorso tra loro e in assenza della prescritta concessione edilizia le seguenti opere: muro di contenimento in cemento armato avente una lunghezza di mt. 17,50 ed un'altezza variabile da mt. 2,20 a mt. 3,80; installazione di un box in lamiera sagomata delle dimensioni di mt. 5,00 e mt. 2,50 con altezza di mt. 2,20 al colmo in aderenza ad una tettoia aperta; installazione di un prefabbricato in pannelli coibentati delle dimensioni di mt. 2,00 x mt. 1,20 con altezza di mt. 2,00, adibito a servizi igienici; b) reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64 del 1974 per avere eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica senza avere rispettato le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente; c) reato p.e p. agli artt. 110 C.P., 1, 2, 4, 13, 14 legge n. 1086 del 1971 per avere realizzato le strutture in cemento armato descritte al capo a) senza il progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente (reati accertati in Guidonia, il 5.7.2002).


2. Con sentenza in data 9-5-2005 Tribunale di Tivoli dichiarava gli imputati colpevoli e li condannava ad un mese e giorni 4 di arresto e €5500 di ammenda.


3. Avverso tale sentenza ha interposto appello il difensore degli imputati, censurando l'errata interpretazione della legge sul condono edilizio operata dal giudicante.


La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2006, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione ed eliminava la relativa pena; determinava la residua pena nella misura di mesi uno giorni due di arresto ed € 5.000 di ammenda; confermava nel resto l'impugnata sentenza.


4. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.


1.1. Il primo motivo del ricorso, con cui i ricorrenti denunciano la violazione della normativa sul condono ritenuto, dall'impugnata sentenza, inapplicabile in ragione del carattere non residenziale dell'opera, è destituito di fondamento.


Questa Corte (Cass., Sez. III, 6 aprile 2004 – 7 maggio 2004, n. 21679) ha già affermato che in materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è automatica e non va applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 326 (nella specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo). Cfr. anche Cass., Sez. III, 17 febbraio 2004 – 24 marzo 2004, n. 14436, secondo cui i procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali (Conf. Cass., Sez. 3, 18 novembre 2003 – 29 gennaio 2004, n. 3358). Né rileva la conservazione degli effetti penali perché comunque non risulta un'oblazione ritualmente perfezionata con il pagamento della somma dovuta.


1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano che la realizzazione del muro di contenimento richieda il titolo concessorio, è infondato.


In proposito questa Corte (Cass., Sez. III, 17 giugno 1999 – 29 settembre 1999, n. 11126) ha già affermato che la costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (così come nella specie) non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell' art. 4 del D.L.. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Nella specie il muro di contenimento era di notevoli dimensioni essendo stato realizzato in cemento per una lunghezza di mt. 17,50 ed un'altezza variabile da mt. 2,20 a mt. 3,80. In ogni caso a quest'opera si aggiungeva anche l'installazione di un box in lamiera sagomata delle dimensioni di mt. 5,00 e mt. 2,50 con altezza di mt. 2,20 al colmo in aderenza ad una tettoia aperta; nonché l'installazione di un prefabbricato in pannelli coibentati delle dimensioni di mt. 2,00 x mt. 1,20 con altezza di mt. 2,00, adibito a servizi igienici.


3. Il terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano la mancanza di un preciso avvertimento nel decreto di citazione in ordine alla possibilità dei riti alternativi, è infondato essendo di tutta evidenza che il riferimento contenuto nel decreto di citazione a giudizio alla facoltà di chiedere i riti alternativi "prima della dichiarazione del dibattimento di primo grado" non poteva intendersi altrimenti che come "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".


4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.


Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento in solido nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.


PER QUESTI MOTIVI


la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di loro, al versamento di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2007


L' estensore              Il presidente
Giovani Amoroso            Claudio Vitalone


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