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RIFIUTI - Pneumatici fuori uso - Nozione di rifiuti - D.lgs 152/2006 e D.Lvo.
22/1997 - Disciplina applicabile - Pneumatici "fuori uso" e c.d, pneumatici
ricostruibili - Differenza. La nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai
soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone esclusi, i c.d, pneumatici
ricostruibili) ciò in quanto l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha
disposto che "all'allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: "16.01.03 pneumatici
usati" sono sostituite dalle seguenti: "16.01.03 pneumatici fuori uso" ed,
attualmente, sia l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del d.lgs
152/2006, contemplano anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i
"pneumatici fuori uso" (a differenza da quanto indicato nell’originaria
formulazione del D.Lv. 22/1997). Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vitale ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 marzo 2007 (Ud. 23/01/2007),
Sentenza n. 8679
RIFIUTI - Gestione di rifiuti - Assenza di autorizzazione - Natura del reato
- Fattispecie: attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o
consequenziale all'esercizio di una attività primaria. Il reato di attività
di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del
d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto
da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma
costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche
da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o
consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis
Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956). Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric.
Vitale ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 marzo 2007 (Ud.
23/01/2007), Sentenza n. 8679
Udienza Pubblica del 23.1.2007
SENTENZA N. 00173/2007
REG. GENERALE n. 028077/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. DE MAIO
GUIDO Presidente
1. Dott. FIALE ALDO Consigliere
2. Dott. FRANCO AMEDEO Consigliere
3. Dott. IANNIELLO ANTONIO Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VITALE DOMENICO
N. IL 03/04/1939
2) LAMPITELLI SALVATORE
N. IL 25/01/1966
avverso SENTENZA
del 26/10/2004
TRIB.SEZ.DIST.
di MARCIANISE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per rigetto del
ricorso
Vitale Domenico e Lampitelli Salvatore hanno interposto appello avverso la
sentenza emessa dal giudice unico del tribunale di santa Maria Capua Vetere,
sezione distaccata di Marcianise, in data 26.10.2004, con la quale entrambi
venivano condannati alla pena di euro 1.800 ciascuno di ammenda per il reato di
cui agli articoli 110 cp, 51 co. l d lgs. n. 22/97, perché in concorso tra loro
effettuavano il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,
nella specie pneumatici usati, in assenza della prescritta autorizzazione. In
Marcianise il 22.8.2002.
I motivi di appello sono sostanzialmente identici.
Entrambi gli imputati infatti eccepiscono:
a) la nullità dell'impugnata sentenza per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione circa la ritenuta sussistenza del fatto reato contestato, non avendo
il giudice enunciato i fatti salienti comprovanti l'assunto accusatorio della
sussistenza di un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
b) l'insussistenza del reato non contemplando la normativa in vigore la
necessità di autorizzazione per l'attività di trasporto di rifiuti posta in
essere un semplice cittadino;
ed in via subordinata richiedono:
c) l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp;
d) l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la
riduzione della pena in quanto eccessiva.
L'appello, in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena
pecuniaria veniva convertito in ricorso per cassazione.
Motivi della decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
1-2) I primi due motivi possono essere senz'altro esaminati congiuntamente in
quanto incentrati entrambi sulla configurabilità del reato ipotizzato nel caso
di specie.
Ciò posto ritiene il Collegio correttamente motivata la conclusione cui perviene
il giudice di merito che ha ritenuto entrambi i ricorrenti responsabili per il
trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi.
Evidenzia, infatti, al riguardo il tribunale che il Vitale ed il Lampitelli,
secondo la testimonianza resa dagli agenti della Polizia municipale intervenuti,
erano stati avvistati mentre conducevano e scaricavano in prossimità di una
vasca in disuso situata in aperta campagna un rimorchio pieno di pneumatici
usati, da essi condotto in loco con un trattore in precedenza
temporaneamente parcheggiato, unitamente al rimorchio ed al carico, su un
terreno vicino chiuso con un cancello.
E' altresì corretto desumere, come ha fatto il giudice di merito, dalle modalità
stesse dell'azione - scarico in aperta campagna - la natura di rifiuti per i
pneumatici trasportati.
Ed invero proprio dalle modalità di smaltimento si può legittimamente dedurre
che i pneumatici in questione non solo erano usati, così come affermato dal
tribunale, ma, in quanto destinati all'abbandono, andavano oramai a pieno titolo
considerati "fuori uso".
La puntualizzazione si rende necessaria continuando a fare in realtà riferimento
sia la contestazione che la motivazione a "pneumatici usati" - evidentemente in
conformità alla originaria indicazione contenuta nel d.lgs 22/97 - laddove,
invece, per effetto di successivi interventi normativi, la nozione di rifiuti è
attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone invece
esclusi, come noto, i c.d. pneumatici ricostruibili).
Ed, invero, l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto che "all'allegato
A [del d.lgs 22/97] le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite
dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia
l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del lgs 152/2006, contemplano
anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici fuori uso".
Quanto ai restanti rilievi dei ricorrenti, occorre a monte ricordare che
l'orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere che il reato di
attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art.
51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile
soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di
rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto
commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo
secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex
plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956).
E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque"
adoperata nel primo comma dell'articolo citato.
Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256
del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma
precedente.
In relazione alla asserita occasionalità della condotta trattasi evidentemente
di censura di merito non prospettabile in sede di legittimità.
3) Le considerazioni esposte sono assorbenti rispetto alla richiesta assolutoria
sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv cpp.
4) Sono inammissibili, infine, le richiesta di adeguamento della pena in sede di
legittimità. Peraltro la pena stessa risulta correttamente motivata dal giudice
di merito che ben può applicare la diminuzione di pena per le attenuanti in
misura inferiore a quella di un terzo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in
solido delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 23.1.2007
L' estensore
Il presidente
Sarno Giulio
Guido De Maio
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