Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Rifiuti - Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti - Farine
animali - Regolamento (CEE) n. 259/93. Ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett.
a), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno
della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n.
2557, la spedizione di farine animali classificate come rifiuti a causa
dell’obbligo o dell’intenzione di disfarsi di esse, le quali sono destinate
unicamente ad essere recuperate e rientrano nell’allegato II al regolamento,
è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme del regolamento stesso,
fatta eccezione per quelle di cui alle lett. b)‑e) del citato n. 3 e degli
artt. 11 e 17, nn. 1‑3, del regolamento. Spetta tuttavia al giudice del
rinvio garantire che la citata spedizione sia effettuata conformemente alle
esigenze che derivano dalle norme del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 2003, n.
808, fra le quali possono essere rilevanti quelle degli artt. 7, 8 e 9 e
dell’allegato II a tale ultimo regolamento. KVZ retec GmbH contro Repubblica
d’Austria. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. I, 1° marzo 2007, procedimento
C-176/05
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht für
Zivilrechtssachen Wien (Austria), con ordinanza 8 aprile 2005, pervenuta
in cancelleria il 20 aprile 2005, nel procedimento
KVZ retec GmbH
contro
Repubblica d’Austria
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. K. Lenaerts,
E. Juhász, K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale dell’8 giugno 2006,
considerate le osservazioni presentate:
- per la KVZ retec GmbH, dagli avv.ti H. Zanier e M. Firle,
Rechtsanwälte,
- per la Repubblica d’Austria, dalla sig.ra E. Hofbauer, in qualità di
agente,
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente,
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R.
Loosli‑Surrans, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White, in qualità di
agente, assistita dal sig. J. Maurici, barrister,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Konstantinidis
e F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 7 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del
regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno
della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
(GU L 30, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557 (GU L 349, pag. 1) (in prosieguo:
il «regolamento n. 259/93»), e del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano (GU L 273, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 12 maggio 2003, n. 808 (GU L 117, pag. 1) (in prosieguo: il
«regolamento n. 1774/2002»).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la KVZ
retec GmbH (in prosieguo: la «KVZ») e la Repubblica d’Austria
relativamente, da un lato, all’applicazione della normativa comunitaria
in materia di rifiuti alla spedizione di farine animali destinate ad
essere utilizzate quale combustibile in una centrale termica e,
dall’altro, alla relazione esistente fra tale normativa e il regolamento
n. 1774/2002.
Contesto normativo
La direttiva 75/442
3 L’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come
modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU
L 135, pag. 32) (in prosieguo: la «direttiva 75/442»). definisce il
concetto di «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi».
4 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 75/442:
«Ai sensi dellapresente direttiva, si intende per:
(…)
e) “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;
f) “ricupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B;
(…)».
5 Tra le categorie di rifiuti elencate nell’allegato I alla direttiva
75/442 rientra la categoria Q 16, così individuata: «qualunque sostanza,
materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopraelencate».
6 L’allegato II B alla direttiva 75/442 intende elencare le operazioni
di recupero dei rifiuti come avvengono nella pratica. Fra esse rientra
in particolare la seguente:
«R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia».
7 L’art. 2, n. 1, della direttiva 75/442 così prevede:
«Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
(…)
b) qualora già contemplati da altra normativa:
(…)
iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola;
(…)».
Il regolamento n. 259/93
8 L’art. 1 del regolamento n. 259/93 è del seguente tenore:
«1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti
all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
(…)
d) le spedizioni di residui di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera
b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra
normativa pertinente;
(…)
3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e
riportati nell’allegato II sono parimenti escluse dal disposto del
presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c),
d) ed e) in appresso, dall’articolo 11 nonché dall’articolo 17,
paragrafi 1, 2 e 3.
b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva
75/442/CEE. Essi sono in particolare:
- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali
devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della
direttiva 75/442/CEE:
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14
della direttiva 75/442/CEE.
c) Taluni rifiuti contemplati dall’allegato II, tuttavia, possono essere
sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli
allegati III o IV, qualora presentino tra l’altro elementi di rischio ai
sensi dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due
procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura
prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono
elencati nell’allegato II A.
d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati
nell’allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere
controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli
allegati III o IV.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano
immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunatamente
gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La
Commissione, secondo la procedura prevista all’articolo 18 della
direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se
necessario, i rifiuti in questione all’allegato II A.
e) Qualora rifiuti elencati nell’allegato II siano spediti in violazione
del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri
possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del
presente regolamento».
9 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 259/93:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) rifiuti: i rifiuti quali definiti nell’articolo 1, lettera a) della
direttiva 75/442/CEE».
10 L’art. 11 di tale regolamento prevede che le spedizioni di rifiuti
destinati al recupero elencati nell’allegato II al regolamento stesso
devono essere accompagnate da talune indicazioni.
11 L’art. 17, nn. 1‑3, del regolamento n. 259/03 prevede norme
applicabili alle spedizioni di rifiuti elencati nell’allegato II allo
stesso nei paesi a cui non è applicabile la decisione del Consiglio
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
12 L’allegato II al regolamento n. 259/03, intitolato «lista verde di
rifiuti» (in prosieguo: la «lista verde»), contiene la seguente parte
introduttiva:
«Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i
rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se
risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi
associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l’inserimento
nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i
rifiuti in modo sicuro per l’ambiente».
13 Nel citato allegato II, alla rubrica «GM. Rifiuti derivati da
industrie agroalimentari», compare la categoria GM 130, che comprende i
«rifiuti dell’industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi
ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al
consumo umano e animale».
14 L’art. 26, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 259/03 dispone
quanto segue:
«1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le
autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate,
ai sensi del presente regolamento».
Il regolamento n. 1774/2002
15 Ai sensi del suo art. 1, il regolamento n. 1774/2002 stabilisce le
norme sanitarie e di polizia sanitaria per la raccolta, il trasporto, il
magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i
rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o
degli animali, nonché le norme applicabili all’immissione sul mercato e,
in taluni casi specifici, all’esportazione e al transito dei
sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui
agli allegati VII e VIII al medesimo regolamento.
16 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1774/2002 definisce i
«sottoprodotti di origine animale» come corpi interi o parti di animali
o prodotti di origine animale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del medesimo
regolamento, non destinati al consumo umano.
17 L’art. 4 del regolamento n. 1774/2002, rubricato «Materiali di
categoria 1», così prevede:
«1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine
animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale
contenente tali sottoprodotti:
(…)
b) i) i materiali specifici a rischio (…)
(…)
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito
ritardo conformemente all’articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non
dispongano diversamente, i materiali di categoria 1:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un
impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’articolo 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto (…) in
questo caso, i materiali risultanti sono [infine eliminati] come rifiuti
mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento
o coincenerimento riconosciuto a norma dell’articolo 12;
c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punti
i) e ii), sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto
(…) in questo caso, i materiali risultanti sono [infine eliminati] come
rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta (…);
(…)
e) in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, sono
eliminati con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui
all’articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico
competente. Tali metodi possono integrare o sostituire quelli di cui
alle lettere da a) a d)».
18 Alla rubrica «Materiali di categoria 3», l’art. 6 del regolamento n.
1774/2002 prevede quanto segue:
«1. I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine
animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale
contenente tali sottoprodotti:
(…)
e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di
prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa
sgrassate;
(…)
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito
ritardo conformemente all’articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non
dispongano diversamente, i materiali di categoria 3:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un
impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell’articolo 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto (…) in
questo caso, i materiali risultanti sono (…) eliminati come rifiuti
mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento
o coincenerimento riconosciuto a norma dell’articolo 12 o in una
discarica riconosciuta (…);
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a
norma dell’articolo 17;
d) sono trasformati in un impianto tecnico riconosciuto a norma
dell’articolo 18;
e) sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di
alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell’articolo 18;
f) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto
di compostaggio riconosciuti a norma dell’articolo 15;
(…)
i) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo
modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all’articolo 33,
paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali metodi o
modi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a
h).
(...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 Il sig. Krenski, ingegnere tedesco che svolge la sua attività
utilizzando il nome commerciale PGI Umwelttechnik, ha messo a punto un
combustibile a base di farine animali destinato ad essere sfruttato
attraverso un procedimento termico (incenerimento) in una centrale
termica in Bulgaria a tal fine appositamente autorizzata.
20 Il 24 aprile 2003, nel porto di Straubing (Germania), circa 1 111 T
di farine animali (in prosieguo: le «farine animali»), di proprietà del
sig. Krenski, sono state caricate a bordo del cargo MS Euroca (in
prosieguo: il «cargo»), per essere trasportate dalla Germania alla
Bulgaria per via fluviale fino alla destinataria della spedizione, la
società New‑Energy‑GmbH. Dopo aver attraversato l’Austria e l’Ungheria,
il cargo ha raggiunto la Serbia, dove le autorità doganali nazionali gli
hanno impedito di proseguire la sua rotta, essendo il passaggio di
farine animali contrario alla legislazione serba, la quale stabilisce
che le stesse sono rifiuti.
21 Il sig. Krenski ha rifiutato di apporre volontariamente al carico la
qualifica di rifiuti, dal momento che, in tal caso, il carico stesso non
sarebbe stato autorizzato ad entrare sul territorio bulgaro, in cui si
trovava la sua destinazione finale. Al fine di determinare se le farine
animali trasportate costituissero o meno rifiuti, le stesse sono state
riportate verso il porto di Straubing. Tuttavia, nel corso di tale
viaggio di ritorno, il 1° giugno 2003 le autorità doganali austriache
hanno bloccato il cargo nel porto fluviale di Vienna/Hainburg.
22 Con provvedimento del 6 giugno 2003, adottato ai sensi dell’art. 69
della legge federale sulla gestione dei rifiuti 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz
2002) e dell’art. 26, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 259/93, il
Bundesminister für Land‑ und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (ministro federale dell’agricoltura, delle foreste,
dell’ambiente e delle acque; in prosieguo: il «ministro») ha autorizzato
il sig. Krenski a riportare le farine animali verso il porto di
Straubing, fatto salvo il rispetto di talune condizioni e di taluni
obblighi. Risulta dal provvedimento di rinvio che, in tale provvedimento
del 6 giugno 2003, le farine animali erano qualificate quali «scarti di
tessuti animali», la cui spedizione è soggetta all’obbligo di notifica
ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 259/93.
23 Essendo soddisfatto circa il rispetto di tali condizioni e obblighi,
il ministro ha comunicato, in data 19 settembre 2003, il nullaosta al
ritorno delle farine animali verso il porto di Straubing; di
conseguenza, il cargo ha lasciato il porto fluviale di Vienna/Hainburg
in direzione della Germania.
24 Il ricorso proposto dal sig. Krenski contro il provvedimento del 6
giugno 2003, poiché lo stesso aveva qualificato le farine animali come
«scarti di tessuti animali», è stato respinto con ordinanza 16 ottobre
2003 del Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo).
25 In seguito a tale ordinanza, la KVZ, alla quale il sig. Krenski aveva
ceduto i suoi crediti, ha proposto un ricorso per responsabilità
amministrativa contro la Repubblica d’Austria dinanzi al giudice del
rinvio, chiedendo il pagamento di una somma di EUR 306 984,63 a titolo
di risarcimento danni, oltre ad interessi di mora per il blocco del
cargo.
26 In tale situazione, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
(Tribunale civile di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se le spedizioni (transito ovvero rispedizione) di farina animale,
contenente o meno materiali specifici a rischio, siano soggette, in
quanto trattasi di rifiuto, all’obbligo di notifica ai sensi del
regolamento n. 259/93;
in eventu:
2) se le spedizioni di farina animale, contenente o meno materiali
specifici a rischio, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del
regolamento n. 259/93, siano escluse dall’ambito di applicazione di tale
regolamento.
In caso di risposta negativa alla questione sub 2):
3) se le spedizioni (transito ovvero rispedizione) di
a) farina animale priva di materiali specifici a rischio o di
b) farina animale contenente materiali specifici a rischio (classificati
come materiali di «categoria 1» ai sensi del regolamento n. 1774/2002)
trattandosi di rifiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93, in
mancanza di notifica e di consenso delle autorità competenti,
costituiscano traffico illecito ai sensi dell’art. 26, n. 1, lett. a) e
b), dello stesso regolamento».
Sulle questioni pregiudiziali
27 Le questioni poste dal giudice del rinvio, che devono essere
esaminate insieme, pongono in sostanza tre problemi fondamentali. In
primo luogo, è necessario verificare se la spedizione delle farine
animali, nel caso in cui le stesse dovessero essere considerate carogne,
sia immediatamente esclusa dal campo di applicazione del regolamento n.
259/93 ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), dello stesso. Qualora sia
scartata la possibilità di una tale esclusione, si dovrà procedere
all’esame della classificazione di tali farine animali in quanto
«rifiuti» ai sensi della direttiva 75/442 e, di conseguenza, del
regolamento n. 259/93. È infine necessario esaminare l’eventuale obbligo
di notifica della spedizione di tali farine animali.
28 Prima di procedere all’esame di ciascuno dei tre punti indicati è
opportuno svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
29 Le questioni giuridiche poste dalla spedizione delle farine animali
riguardano l’interpretazione della normativa comunitaria relativa, da un
lato, ai rifiuti e, dall’altro, alla tutela della salute animale e
umana. La risposta al giudice del rinvio andrà data tenendo conto di
tale doppia portata della causa principale.
30 Le farine animali sono uno dei prodotti risultanti dallo squartamento
degli animali. In base alle spiegazioni fornite dal governo austriaco
nelle sue osservazioni scritte, tali farine sono realizzate macinando le
carcasse animali, che subiscono un trattamento discontinuo sotto
pressione. Il materiale ottenuto viene nuovamente macinato, ne viene
estratto il grasso e il residuo, ricco di proteine, è disidratato al
fine di ottenere una polvere che, in parte, è a sua volta pressata in
pellet.
31 La pratica comune di utilizzare le proteine animali
nell’alimentazione animale è stata interrotta dalla decisione del
Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di
protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e
la somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali
(GU L 306, pag. 32). Come risulta dal punto 6 dei motivi di tale
decisione, si è ritenuto opportuno, a titolo precauzionale, vietare
temporaneamente l’utilizzazione di proteine animali nei mangimi. Poiché
tale divieto, se non adeguatamente controllato, può avere ripercussioni
ambientali, era necessario far sì che i rifiuti di origine animale
fossero raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati ed eliminati
in modo sicuro.
32 L’art. 2, n. 1, della decisione 2000/766 prevedeva che gli Stati
membri vietassero la somministrazione di proteine animali trasformate ad
animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la
produzione di alimenti.
33 Il 22 maggio 2001 è stato adottato il regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 999/2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1). L’art. 7, n. 1, di tale
regolamento ha vietato la somministrazione ai ruminanti di proteine
derivate da mammiferi. Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, tale
divieto è stato esteso agli animali e ai prodotti di origine animale.
34 Gli sviluppi normativi descritti nei tre punti precedenti, e le
conseguenti limitazioni circa l’utilizzo di proteine animali nei
mangimi, consentono di comprendere il contesto nel quale è stato
adottato il regolamento n. 1774/2002. Il terzo ‘considerando’ di tale
regolamento afferma che è opportuno limitare le eventuali utilizzazioni
di taluni materiali di origine animale e definire norme per
l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale diversa da quella
nei mangimi, nonché norme per l’eliminazione di tali sottoprodotti. È al
fine di perseguire tale obiettivo che detto regolamento stabilisce le
norme sanitarie e di polizia sanitaria per la raccolta, il trasporto, il
magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
35 Nelle loro osservazioni scritte fatte pervenire alla Corte, i governi
austriaco e del Regno Unito hanno sostenuto che i materiali come le
farine animali possono essere considerati rifiuti sulla base dei
requisiti imposti, relativamente ai sottoprodotti di origine animale,
dalle norme del regolamento n. 1774/2002. Nel provvedimento di rinvio il
giudice nazionale richiama a sua volta tale regolamento, senza tuttavia
ritenerlo applicabile ai fatti di cui alla causa principale. Tale
regolamento si applicherebbe infatti soltanto a partire dal 1° maggio
2003, mentre il trasporto delle farine animali verso la Bulgaria ha
avuto luogo nel mese di aprile 2003.
36 Si deve in proposito osservare che la causa principale ha avuto
origine dal provvedimento del 6 giugno 2003 del ministro il quale, come
risulta dagli atti inviati alla Corte, qualificava in sostanza le farine
animali come rifiuti, ritenendo che il loro ritorno in Germania fosse
illecito, in quanto non notificato presso le competenti autorità
austriache. Risulta dal testo delle questioni poste che è questo
eventuale obbligo di notifica, in particolare con riferimento al
percorso di ritorno delle farine animali verso il porto di Straubing,
che ha attirato l’attenzione del giudice del rinvio. Poiché tale
trasporto è avvenuto, come risulta dal provvedimento di rinvio, dopo
l’entrata in vigore del regolamento n. 1774/2002, avvenuta il 1° maggio
2003, si deve concludere nel senso dell’applicabilità di tale
regolamento alla causa principale.
Sull’eventuale esclusione della spedizione di farine animali, nel caso
in cui le stesse dovessero considerarsi carogne, dall’ambito applicativo
del regolamento n. 259/93
37 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva
75/442, le carogne sono escluse dall’ambito applicativo di tale
direttiva, essendo già disciplinate da un’altra normativa. L’art. 1, n.
2, lett. d), del regolamento n. 259/93, da parte sua, esclude dal suo
ambito applicativo le spedizioni di rifiuti di cui alla citata
disposizione della direttiva 75/442.
38 Risulta dalla motivazione del provvedimento di rinvio che il giudice
nazionale ritiene che il concetto di carogne sia un concetto generico
che non comprende soltanto le carcasse destinate allo squartamento, ma
anche i prodotti risultanti, ivi comprese le farine animali.
39 La Commissione, invece, ritiene che il citato concetto comprenda
soltanto le carcasse intere di animali morti nell’ambito della
produzione agricola. Dal canto loro, le farine animali sarebbero rifiuti
derivanti non dalla produzione agricola in quanto tale, ma dalla
macellazione e dallo squartamento.
40 I governi austriaco, francese e del Regno Unito, da parte loro,
ritengono che le farine animali non rientrino nell’esclusione relativa
alle carogne e che, di conseguenza, nemmeno le spedizioni di tali farine
siano escluse dall’ambito applicativo del regolamento n. 259/93. I
sottoprodotti polverulenti derivanti dalla trasformazione e dal
trattamento di tali carcasse non potrebbero essere compresi nel concetto
di carogne.
41 A tale proposito, si deve osservare che l’esclusione delle carogne e
di taluni altri rifiuti dall’ambito applicativo della direttiva 75/442 è
chiarita dal sesto ‘considerando’ della stessa, ed è la conseguenza
della volontà del legislatore comunitario di escludere i materiali
soggetti ad una specifica disciplina comunitaria.
42 È pacifico che le carogne sono effettivamente interessate da una
normativa comunitaria specifica, vale a dire il regolamento n.
1774/2002. Risulta in particolare dall’art. 2, n. 1, lett. a), di
quest’ultimo che la definizione di sottoprodotti di origine animale
comprende i «corpi interi o parti di animali». Tale constatazione non
deve tuttavia essere interpretata nel senso che tutto ciò che è
disciplinato da tale regolamento deve essere automaticamente escluso
dall’ambito di applicazione materiale della direttiva 75/442. Così, il
fatto che i sottoprodotti come le farine animali ricadano anch’essi nel
regolamento n. 1774/2002 non significa che l’esclusione relativa alle
carogne prevista dalla citata direttiva e dal regolamento n. 259/93
debba ugualmente estendersi a tali sottoprodotti.
43 Si deve osservare che il legislatore comunitario ha scelto di
formulare tale esclusione in termini precisi. Il concetto di carogne, a
causa del suo naturale significato letterale, si riferisce agli animali
morti, cioè ad un materiale di base non trasformato. La circostanza che
tali corpi siano interi o a pezzi non intacca il fatto che essi non
hanno subito alcuna trasformazione in grado di modificare la loro natura
intrinseca. Per contro, nella vicenda di cui alla causa principale si
parla di farine animali, cioè di un materiale avente natura radicalmente
differente da quello a partire dal quale lo stesso è stato elaborato,
dal momento che esso ha subito un trattamento specifico, descritto al
punto 30 della presente sentenza.
44 La differenza fondamentale esistente fra tali due tipi di materiale
si traduce, relativamente alla definizione dei sottoprodotti di origine
animale, nel fatto che l’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n.
1774/2002 effettua una chiara distinzione tra «corpi interi o parti di
animali» e «prodotti di origine animale».
45 Inoltre, il contesto nel quale si inserisce il concetto di carogne
depone a favore di un’interpretazione restrittiva dello stesso. Oltre
alle carogne, l’art. 2, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva
75/442 esclude dal suo ambito applicativo taluni rifiuti agricoli
specificamente indicati. La presenza all’interno della medesima
disposizione di questi due concetti, quello di carogne e quello di
specifici rifiuti agricoli, indica l’esistenza di un legame fra gli
stessi relativamente alla loro provenienza. Per analogia, il concetto di
carogne potrebbe includere i corpi di animali derivanti dalla produzione
agricola e non dal procedimento specifico di abbattimento o di
squartamento, da cui derivano le farine animali.
46 L’interpretazione restrittiva del concetto di carogne è inoltre
coerente con la giurisprudenza della Corte secondo la quale il concetto
di rifiuto non può essere interpretato in modo restrittivo (v. sentenze
15 giugno 2000, cause riunite C‑418/97 e C‑419/97, ARCO Chemie Nederland
e a., Racc. pag. I‑4475, punti 37‑40, e 18 aprile 2002, causa C‑9/00,
Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus,
Racc. pag. I‑3533; in prosieguo: la «sentenza Palin Granit», punto 23)
il che implica un’interpretazione restrittiva delle eccezioni al
concetto di rifiuto.
47 Si deve tuttavia osservare che un’importante modifica normativa è
intervenuta nel settore con l’entrata in vigore del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo
alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1). L’undicesimo
‘considerando’ di tale regolamento rileva che è necessario evitare
duplicazioni con il regolamento n. 1774/2002, che già contiene
disposizioni riguardanti, in generale, l’invio, l’inoltro e il movimento
(raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o
eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e
rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all’interno e a
destinazione della Comunità o in provenienza dalla stessa.
48 L’art. 1, n. 3, lett. d), del regolamento n. 1013/2006 esclude
dall’ambito applicativo dello stesso le spedizioni soggette all’obbligo
di riconoscimento di cui al regolamento n. 1774/2002. Tuttavia, essendo
tale regolamento applicabile solo a partire dal 12 luglio 2007, lo
stesso non può essere utilizzato nell’ambito della causa principale.
49 Poiché le farine animali non rientrano nel concetto di «carogne» ai
sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva 75/442 e
le spedizioni delle stesse non sono, di conseguenza, escluse di per sé
dall’ambito applicativo del regolamento n. 259/93, si deve procedere
all’esame dell’eventuale classificazione di tali farine in quanto
«rifiuti» ai sensi della direttiva 75/442, e dunque del regolamento n.
259/93.
Sulla classificazione delle farine animali in quanto rifiuti
50 Per definire il termine «rifiuti» l’art. 2, lett. a), del regolamento
n. 259/93 fa rinvio all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. Ai
sensi del primo comma di tale ultima disposizione, si considera
«rifiuto», «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». È pacifico che le farine animali
rientrano in tale allegato, e in particolare nella categoria Q 16 dello
stesso.
51 L’ambito di applicazione del concetto di «rifiuti», ai sensi della
direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui
all’art. 1, lett. a), primo comma, di detta direttiva (v. sentenza 18
dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag.
I‑7411, punto 26).
52 Il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza
non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto.
Infatti la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha
incidenza sulla natura di rifiuto definita, conformemente all’art. 1,
lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, con riferimento al fatto
che il detentore dell’oggetto o della sostanza se ne disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsene (sentenza ARCO Chemie Nederland e
a., cit., punto 64).
53 Come è stato osservato al punto 35 della presente sentenza, le
osservazioni fatte pervenire alla Corte indicano che i materiali come le
farine animali possono essere considerati rifiuti sulla base dei
requisiti imposti, relativamente ai sottoprodotti di origine animale,
dalle norme del regolamento n. 1774/2002. È dunque necessario valutare
il rilievo di tali disposizioni e verificare, in particolare, se può
esserne dedotto un obbligo di disfarsi delle farine animali. Si deve
tener conto del fatto che il giudice nazionale ha lasciato aperta la
questione circa la possibilità che le farine animali contengano o meno
materiali specifici a rischio, come risulta dal testo delle questioni
sottoposte alla Corte.
54 Nel caso in cui tali farine animali contengano materiali specifici a
rischio, esse devono essere qualificate come «materiali di categoria 1»
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n.
1774/2002. Ai sensi di tale disposizione, i materiali di categoria 1
comprendono i materiali specifici a rischio ed ogni materiale che ne
contenga.
55 Ai sensi del n. 2 di tale art. 4, i materiali di categoria 1 devono
essere eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un
impianto di incenerimento riconosciuto, oppure essere trasformati in un
impianto di trasformazione riconosciuto per essere infine eliminati come
rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento o mediante
sotterramento in una discarica riconosciuta.
56 Dalle disposizioni dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1774/2002,
lette alla luce della necessità, espressa nel settimo ‘considerando’ di
tale regolamento, di evitare il rischio di diffondere malattie derivate
dall’utilizzo, nell’alimentazione degli animali, di proteine ottenute
dalla trasformazione di carcasse o parti di carcasse della medesima
specie, deriva l’obbligo di eliminare prodotti come le farine animali
qualora contengano materiali specifici a rischio.
57 Pertanto tali farine animali, qualora contengano detti materiali,
devono essere considerate sostanze di cui il detentore ha l’obbligo di
«disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, vale
a dire rifiuti.
58 Per contro, nel caso in cui le farine animali fossero prive di
materiali specifici a rischio, esse potrebbero costituire «materiali di
categoria 3» ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1774/2002, in
quanto «sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di
prodotti destinati al consumo umano» ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett.
e), del medesimo regolamento.
59 Ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n.
1774/2002, tali sottoprodotti devono essere direttamente eliminati come
rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento
riconosciuto. Tuttavia, a differenza dei materiali di categoria 1, i
materiali di categoria 3 non sono esclusivamente destinati ad essere
eliminati. In particolare, il citato n. 2, lett. c)‑f), prevede che tali
materiali possano essere trasformati in prodotti aventi valore
economico, oppure impiegati come materie prime in un impianto di
produzione di alimenti per animali da compagnia. Essendo dunque
l’eliminazione in quanto rifiuti di tali sottoprodotti facoltativa, non
si può ricavare dal regolamento n. 1774/2002 un obbligo assoluto di
disfarsi di sostanze come le farine animali qualora le stesse non
contengano materiali specifici a rischio.
60 Di conseguenza, è necessario verificare se un sottoprodotto come le
farine animali prive di materiali specifici a rischio possa essere
qualificato rifiuto qualora il suo detentore se ne disfi o abbia
intenzione di disfarsene. In caso contrario esso potrebbe, come sostiene
la KVZ, essere qualificato non come rifiuto, ma come materia prima
fuoriuscente dal campo di applicazione della direttiva 75/442. La data
rilevante per valutare una simile qualificazione è il 6 giugno 2003,
cioè la data del provvedimento ministeriale che ha qualificato come
rifiuti le farine animali.
61 Si deve in proposito ricordare che la nozione di «rifiuto», ai sensi
della direttiva 75/442, non deve essere interpretata restrittivamente
(v. sentenze ARCO Chemie Nederland e a., cit., punti 37‑40, e Palin
Granit, punto 23). Né si deve ritenere che essa escluda le sostanze e
gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di
sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442 intende
riferirsi infatti a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il
proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono
raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di
riutilizzo (sentenza Palin Granit, punto 29).
62 Un bene, un materiale o una materia prima possono costituire non un
residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l’impresa non ha intenzione
di «disfarsi», ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della
direttiva 75/442, e che essa intende sfruttare o commercializzare a
condizioni per essa favorevoli. Oltre al criterio legato alla natura o
meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità
di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione
preliminare, costituisce un criterio utile ai fini di valutare se essa
sia o meno un «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla
mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un
vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta.
In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere
considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un
autentico prodotto (sentenza Palin Granit, cit., punto 37).
63 L’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442
va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo
conto della finalità di tale direttiva ed in modo da non pregiudicarne
l’efficacia (v., in tal senso, sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit.,
punto 88).
64 Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alla
giurisprudenza ricordata ai tre punti precedenti, se, alla data del 6
giugno 2003, il detentore delle farine animali avesse l’intenzione di
disfarsi di esse.
65 Tali farine dovranno essere ritenute rifiuti qualora tale giudice
pervenga alla conclusione che, nella causa principale, il detentore
delle farine animali aveva effettivamente l’intenzione di disfarsi di
esse, sebbene le medesime non contenessero materiali specifici a
rischio.
Sull’obbligo di notifica della spedizione delle farine animali
66 Rimane da verificare se la spedizione delle farine animali, nel caso
in cui le stesse siano qualificate come «rifiuti» ai sensi della
direttiva 75/442, a causa dell’obbligo o dell’intenzione di disfarsi di
esse, sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi delle disposizioni
del regolamento n. 259/93.
67 Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese sostiene che, in
quanto rifiuti prodotti dall’industria agroalimentare della carne, le
farine animali rientrano nella lista verde. Di conseguenza, la
spedizione delle stesse non sarebbe stata soggetta all’obbligo di
notifica.
68 Si deve in proposito osservare che in tale lista verde, alla rubrica
«GM. Rifiuti derivati da industrie agroalimentari», compare la categoria
GM 130, che comprende i «rifiuti dell’industria agroalimentare esclusi i
sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e
internazionali e destinati al consumo umano e animale». Come ha rilevato
l’avvocato generale al paragrafo 114 delle sue conclusioni, la
descrizione «rifiuti dell’industria agroalimentare» è sufficientemente
ampia per comprendere anche le farine animali. Ai sensi dell’art. 1, n.
3, lett. a), del regolamento n. 259/93, le spedizioni di rifiuti
destinati unicamente al recupero e riportati nell’allegato II sono
parimenti escluse dalle disposizioni del regolamento stesso, fatto salvo
quanto previsto dalle lett. b)‑e) di tale n. 3, dall’art. 11 e dall’art.
17, nn. 1, 2 e 3, del regolamento medesimo. Un obbligo di notifica non
può dunque essere imposto relativamente alla spedizione di farine
animali qualora, in occasione del loro ritorno in Germania, le stesse
siano ancora destinate ad essere recuperate, ricadendo, di conseguenza,
nell’allegato II al regolamento n. 259/93.
69 Si deve tuttavia osservare che la parte introduttiva del citato
allegato II afferma che i rifiuti non possono essere spediti come
rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in
modo tale che, da un lato, i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto
da giustificarne l’inserimento nella lista ambra o rossa, o che,
dall’altro, non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per
l’ambiente. Si deve dunque verificare se l’ipotetica presenza di
materiali specifici a rischio nelle farine animali costituisca un
ostacolo alla possibilità di considerarle comprese nella lista verde.
70 Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 122 delle sue
conclusioni, deriva dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 259/93 che la classificazione dei rifiuti nella lista verde si basa
sulla considerazione secondo la quale gli stessi, se adeguatamente
ricuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero normalmente
presentare rischi per l’ambiente. Se è vero che, come ha rilevato
l’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, è poco
probabile che, in occasione del recupero delle farine animali come
combustibile, una contaminazione di tali farine animali da parte di
materiali specifici a rischio comporti, rispetto a farine animali non
contaminate, un aumento percettibile del rischio per l’ambiente, spetta
comunque al giudice del rinvio determinare, eventualmente, se, nella
causa principale, una simile contaminazione potrebbe comportare
l’esclusione delle farine animali in questione dalla citata lista verde.
71 È soltanto qualora le farine animali non rientrino nella lista verde,
o qualora le stesse non siano più destinate unicamente al recupero, che
la loro spedizione sarebbe soggetta all’obbligo di notifica previsto dal
regolamento n. 259/93.
72 Si deve aggiungere che, conformemente all’art. 1, n. 3, lett. a), del
regolamento n. 259/93, le farine animali classificate come rifiuti
destinati unicamente ad essere recuperati e compresi nella lista verde
devono, in ogni caso, rispettare le norme di cui ai punti b)‑e) di tale
n. 3, nonché gli artt. 11 e 17, nn. 1‑3, del regolamento stesso.
73 In conclusione, si deve rilevare che l’applicazione del regolamento
n. 259/93 non significa che le norme del regolamento n. 1774/2002 siano
prive di ogni rilievo. Si deve osservare che, oltre ai rischi legati
all’ambiente, le farine animali presentano rischi di diffusione di
malattie. Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni,
le disposizioni del regolamento n. 1774/2002 prevedono una serie di
requisiti finalizzati a garantire, come rileva la Commissione nelle sue
osservazioni scritte, che i sottoprodotti di origine animale non siano
utilizzati o trasferiti a fini illeciti. Per conservare l’efficacia
pratica di tali regolamenti, è dunque necessario applicare detti
strumenti giuridici in modo parallelo, cosicché le relative disposizioni
si completino a vicenda.
74 Una simile applicazione parallela di tali regolamenti è in effetti
per forza di cose prevista dal quarto ‘considerando’ del regolamento n.
1774/2002, nel quale si precisa, in particolare, che lo stesso non
pregiudica l’applicazione della normativa esistente in materia
ambientale.
75 Inoltre, come ha osservato il governo austriaco nelle osservazioni
scritte fatte pervenire alla Corte, l’allegato VII al regolamento n.
1774/2002, intitolato «Requisiti di igiene specifici applicabili alla
trasformazione e all’immissione sul mercato di proteine animali
trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere
utilizzati come materie prime per mangimi», fa riferimento, nel suo
capitolo II, relativo ai «requisiti specifici applicabili alle proteine
animali trasformate», all’eliminazione, in quanto rifiuti, delle
proteine animali trasformate derivanti da mammiferi «in conformità della
normativa comunitaria applicabile», della quale fa indubbiamente parte
il regolamento n. 259/93 (capitolo II, A, punto 1 del citato allegato).
76 Di conseguenza, nell’ambito di un’applicazione parallela dei
regolamenti nn. 259/93 e 1774/2002, si deve osservare che, anche
qualora, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento n.
259/93, la notifica della spedizione di rifiuti come le farine animali
non sia richiesta sulla base di tale regolamento, nel caso in cui queste
ultime siano destinate unicamente ad essere recuperate e rientrino nella
lista verde, spetta al giudice del rinvio fare in modo che siano
rispettate le disposizioni del regolamento n. 1774/2002. A tale
proposito possono essere applicabili l’art. 7 di quest’ultimo
regolamento, che disciplina la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio
dei sottoprodotti di origine animale, l’art. 8 dello stesso, relativo
alla spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti
trasformati verso altri Stati membri, e l’art. 9, che si occupa dei
registri delle spedizioni dei sottoprodotti di origine animale. Si deve
anche tenere conto dei requisiti igienici applicabili alla raccolta ed
al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti
trasformati previsti dall’allegato II al regolamento n. 1774/2002.
77 Sulla base di tutte le considerazioni svolte, le questioni sollevate
devono essere risolte dichiarando che, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett.
a), del regolamento n. 259/93, la spedizione di farine animali
classificate come rifiuti a causa dell’obbligo o dell’intenzione di
disfarsi di esse, le quali sono destinate unicamente ad essere
recuperate e rientrano nell’allegato II al regolamento, è esclusa
dall’ambito di applicazione delle norme del regolamento stesso, fatta
eccezione per quelle di cui alle lett. b)‑e) del citato n. 3 e degli
artt. 11 e 17, nn. 1‑3, del regolamento. Spetta tuttavia al giudice del
rinvio garantire che la citata spedizione sia effettuata conformemente
alle esigenze che derivano dalle norme del regolamento n. 1774/2002, fra
le quali possono essere rilevanti quelle degli artt. 7, 8 e 9 e
dell’allegato II a tale regolamento.
Sulle spese
78 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del
Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità
europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n.
2557, la spedizione di farine animali classificate come rifiuti a causa
dell’obbligo o dell’intenzione di disfarsi di esse, le quali sono
destinate unicamente ad essere recuperate e rientrano nell’allegato II
al regolamento, è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme del
regolamento stesso, fatta eccezione per quelle di cui alle lett. b)‑e)
del citato n. 3 e degli artt. 11 e 17, nn. 1‑3, del regolamento. Spetta
tuttavia al giudice del rinvio garantire che la citata spedizione sia
effettuata conformemente alle esigenze che derivano dalle norme del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002,
n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 12 maggio 2003, n. 808, fra le quali possono
essere rilevanti quelle degli artt. 7, 8 e 9 e dell’allegato II a tale
ultimo regolamento.
Firme
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review -
Tutti i
diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it