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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 1° Febbraio 2007, procedimento C-199/04



VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - PROCEDURE E VARIE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno - Requisiti di coerenza e di precisione - Mancanza - Irricevibilità del ricorso - Inadempimento di uno Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE purché sia proposto un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C 362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2353, punto 8, e 27 ottobre 2005, causa C 525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I 9405, punto 8). Pertanto, nel parere motivato e nel ricorso le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto comunitario contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tale senso, sentenza 4 maggio 2006, causa C 98/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-4003, punto 18). Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie per il completo e corretto recepimento degli artt. 2-6, 8 e 9 della direttiva 85/337. A sostegno del suo ricorso, la Commissione propone due censure che riguardano, l’una, gli articoli 55 e 57 del TCPA in applicazione dei quali le autorità competenti per l’urbanistica ricorrono al criterio nazionale della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno» in occasione di una domanda di licenza edilizia, il che avrebbe l’effetto di escludere taluni progetti dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, e l’altra, il fatto che in occasione del recepimento di tale stessa direttiva nel diritto interno, il governo del Regno Unito non avrebbe coordinato sufficientemente le regole applicabili in materia urbanistica e di lotta all’inquinamento per assicurare il rispetto della totalità dei suoi obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della detta direttiva. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel ricorso, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che, con i regolamenti urbanistici e sulla pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1998 e, riguardo all’Inghilterra e al Galles, del 1999, il Regno Unito ha adottato la legislazione necessaria a recepire nel diritto interno la direttiva 85/337. Di conseguenza, il presente ricorso per inadempimento, in quanto si fonda su argomenti contraddittori, non soddisfa i requisiti di coerenza e di precisione. Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 01/02/2007, causa C-199/04


CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° febbraio 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno - Irricevibilità del ricorso»

Nella causa C-199/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 4 maggio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C.‑F. Durand e F. Simonetti, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra A. Howard, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. M. Bethell, successivamente dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agenti, assistiti dai sig.ri D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Makarczyk (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 febbraio 2006,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per il completo e corretto recepimento degli articoli 2-6, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 85/337»), il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2 L’articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337 ha il seguente tenore letterale:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

3 Ai termini dell’art. 3 della detta direttiva:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l’uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

4 L’art. 4, n. 2, della stessa direttiva dispone:

«Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».

5 L’allegato II alla direttiva 85/337, intitolato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2» indica al punto 5, lett. b), gli impianti destinati alla fabbricazione del cemento.

La normativa nazionale

6 Nel Regno Unito, le responsabilità in materia di protezione dell’ambiente nell’ambito della procedura di rilascio di un’autorizzazione per l’utilizzo di combustibile residuale sono ripartite tra le autorità competenti in materia urbanistica e quelle competenti per l’ambiente.

7 Le prime, in particolare i servizi urbanistici locali, sono competenti a conoscere delle domande di licenza edilizia. In caso di rifiuto da parte di un servizio urbanistico locale o di mancata risposta da parte sua, il richiedente può proporre ricorso contro la decisione negativa o la mancata decisione dinanzi al Segretario di Stato. Quest’ultimo può anche decidere di dichiarare incompetente un servizio urbanistico locale e decidere in merito alla domanda di licenza edilizia. Nel Galles, le competenze devolute al Segretario di Stato in materia urbanistica sono esercitate dalla National Assembly for Wales.

8 Ai termini dell’art. 57 della legge urbanistica e di pianificazione fondiaria del 1990 (Town and Country Planning Act 1990, in prosieguo: la «TCPA»), è necessaria una licenza edilizia per l’attuazione di qualsiasi «attività di riassetto», nozione che l’art. 55 della stessa legge definisce come «la realizzazione di lavori di costruzione, d’ingegneria, d’estrazione mineraria o altri, nel, sopra il o sotto il suolo o l’esecuzione di una modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno».

9 In occasione di una domanda di licenza edilizia, le autorità competenti per l’urbanistica decidono anche in merito alla necessità di realizzare la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 85/337.

10 A tale riguardo, il regolamento urbanistico e sulla pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1988 [Town and Country Planning (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1988] ha recepito la versione iniziale della direttiva 85/337 nell’ordinamento giuridico nazionale, in particolare integrando i nuovi limiti procedurali nel preesistente sistema urbanistico e di pianificazione.

11 La direttiva 97/11 è stata recepita in tale ordinamento giuridico dal regolamento urbanistico e sulla pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) (Inghilterra e Galles) del 1999 [Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 1999 ].

12 Nell’ambito del regime di prevenzione e di riduzione integrata dell’inquinamento («integrated pollution control») creato dalla parte I della legge sulla protezione dell’ambiente del 1990 (Environmental Protection Act 1990), il Her Majesty’s Inspectorate of Pollution, prima della creazione dell’Environment Agency (Agenzia ambientale) e successivamente, quest’ultima, esaminano gli impatti dannosi che un processo è suscettibile di causare per l’ambiente. In virtù dell’art. 6 della detta legge, un «processo regolato», vale a dire un’attività potenzialmente inquinante regolamentata dal Segretario di Stato, non può essere eseguito, specificamente in Inghilterra e in Galles, senza un’autorizzazione rilasciata dall’Environment Agency.

13 Durante il mese di febbraio del 1997, il ministero dell’ambiente ha pubblicato la nota esplicativa n. 23 (Planning Policy Guidance Note 23) relativa alla politica urbanistica e alla lotta all’inquinamento. Tale nota descrive, in particolare, i rapporti tra gli incarichi delle autorità competenti in materia urbanistica e quelli, giuridicamente separati, incombenti agli organi di lotta contro l’inquinamento.

Il procedimento precontenzioso

14 Durante il 1997 e il 1998 la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti l’autorizzazione rilasciata ad un cementificio, gestito dalla società Castle Cement, a Clitheroe nel Lancashire per l’utilizzo, in sostituzione di una parte del suo combustibile classico, di una miscela di rifiuti industriali liquidi chiamata «Cemfuel». Secondo i denuncianti, le autorità nazionali competenti non avevano verificato se il progetto in questione avesse dovuto essere oggetto di una valutazione del suo impatto ambientale prima di rilasciare una tale autorizzazione.

15 Durante il 1999, la Commissione è anche stata adita con una denuncia riguardo al cementificio gestito dalla stessa società a Padeswood nel Flintshire. Nella fattispecie, la costruzione di un forno supplementare, così come la sostituzione del combustibile classico con il Cemfuel, con pneumatici interi e con una miscela di rifiuti di carta e di materie plastiche, chiamata «Profuel», benché fossero stati oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale, sarebbero stati autorizzati dalla National Assembly for Wales prima che l’Environment Agency avesse statuito sulla domanda di autorizzazione rilasciata da quest’ultima.

16 Le denuncie relative al cementificio di Clitheroe hanno dato luogo a due scambi di lettere tra la Commissione e il governo del Regno Unito tra l’11 luglio 1997 e il 30 marzo 1999. La denuncia concernente il cementificio di Padeswood ha anch’essa dato luogo a uno scambio di lettere, in quanto la Commissione, il 19 aprile 1999, aveva richiesto chiarimenti al detto governo e quest’ultimo le aveva risposto il 18 giugno 1999.

17 Considerati tali elementi, la Commissione ha ritenuto, da un lato, che il ricorso, da parte delle autorità nazionali competenti, al criterio della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno» contenuto nella TCPA conducesse a non sottoporre taluni progetti alle procedure previste dalla direttiva 85/337, tra i quali figura specificamente il cambiamento di combustibile utilizzato in un cementificio. Dall’altro lato, il Regno Unito non avrebbe coordinato sufficientemente le regole applicabili in materia urbanistica e quelle relative alla lotta contro l’inquinamento per assicurare il rispetto degli obblighi e degli obiettivi determinati da tale direttiva. È la ragione per cui la Commissione, il 7 maggio 2001, ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro.

18 Poiché la risposta delle autorità del Regno Unito a tale lettera aveva convinto la Commissione che l’attuazione e l’applicazione concreta della direttiva 85/337 non fosse soddisfacente, un parere motivato veniva inviato il 18 luglio 2002 al detto Stato membro, invitando quest’ultimo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi risultanti da tale direttiva entro un termine di due mesi a partire dalla ricezione di tale parere.

19 Non considerando soddisfacente la risposta del governo del Regno Unito al detto parere motivato, la Commissione ha deciso di introdurre il corso in esame.

Sulla ricevibilità del ricorso

20 In via preliminare, occorre sottolineare che la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C‑362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2353, punto 8, e 27 ottobre 2005, causa C‑525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑9405, punto 8).

21 Così, in occasione del presente procedimento, nel parere motivato e nel ricorso le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto comunitario contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tale senso, sentenza 4 maggio 2006, causa C‑98/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-4003, punto 18).

22 Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie per il completo e corretto recepimento degli artt. 2-6, 8 e 9 della direttiva 85/337.

23 A sostegno del suo ricorso, la Commissione propone due censure che riguardano, l’una, gli articoli 55 e 57 del TCPA in applicazione dei quali le autorità competenti per l’urbanistica ricorrono al criterio nazionale della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno» in occasione di una domanda di licenza edilizia, il che avrebbe l’effetto di escludere taluni progetti dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, e l’altra, il fatto che in occasione del recepimento di tale stessa direttiva nel diritto interno, il governo del Regno Unito non avrebbe coordinato sufficientemente le regole applicabili in materia urbanistica e di lotta all’inquinamento per assicurare il rispetto della totalità dei suoi obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della detta direttiva.

24 Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel ricorso, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che, con i regolamenti urbanistici e sulla pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1998 e, riguardo all’Inghilterra e al Galles, del 1999, il Regno Unito ha adottato la legislazione necessaria a recepire nel diritto interno la direttiva 85/337.

25 Di conseguenza, il presente ricorso per inadempimento, in quanto si fonda su argomenti contraddittori, non soddisfa i requisiti di coerenza e di precisione rammentati al punto 21 della presente sentenza.

26 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

27 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito ne ha fatto domanda e il ricorso presentato dalla Commissione è stato dichiarato irricevibile, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irrecivibile.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme
 


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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