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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 1° Febbraio 2007, procedimento
C-199/04
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - PROCEDURE E VARIE - Valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti - Modifica rilevante
dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno - Requisiti di coerenza e
di precisione - Mancanza - Irricevibilità del ricorso - Inadempimento di uno
Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. La Corte può esaminare
d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE purché sia
proposto un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze 31 marzo
1992, causa C 362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2353, punto 8, e 27
ottobre 2005, causa C 525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I 9405, punto
8). Pertanto, nel parere motivato e nel ricorso le censure devono essere
presentate in modo coerente e preciso così da consentire allo Stato membro e
alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto
comunitario contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato
possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa
verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tale senso,
sentenza 4 maggio 2006, causa C 98/04, Commissione/Regno Unito, Racc.
pag.I-4003, punto 18). Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte
di constatare che il Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie
per il completo e corretto recepimento degli artt. 2-6, 8 e 9 della
direttiva 85/337. A sostegno del suo ricorso, la Commissione propone due
censure che riguardano, l’una, gli articoli 55 e 57 del TCPA in applicazione
dei quali le autorità competenti per l’urbanistica ricorrono al criterio
nazionale della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un
terreno» in occasione di una domanda di licenza edilizia, il che avrebbe
l’effetto di escludere taluni progetti dall’ambito di applicazione della
direttiva 85/337, e l’altra, il fatto che in occasione del recepimento di
tale stessa direttiva nel diritto interno, il governo del Regno Unito non
avrebbe coordinato sufficientemente le regole applicabili in materia
urbanistica e di lotta all’inquinamento per assicurare il rispetto della
totalità dei suoi obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della detta direttiva.
Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel ricorso, la Commissione ha
esplicitamente riconosciuto che, con i regolamenti urbanistici e sulla
pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1998 e,
riguardo all’Inghilterra e al Galles, del 1999, il Regno Unito ha adottato
la legislazione necessaria a recepire nel diritto interno la direttiva
85/337. Di conseguenza, il presente ricorso per inadempimento, in quanto si
fonda su argomenti contraddittori, non soddisfa i requisiti di coerenza e di
precisione. Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile. Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II,
01/02/2007, causa C-199/04
CORTE DI
GIUSTIZIA
delle Comunità
Europee,
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
1° febbraio 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE -
Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Modifica
rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno -
Irricevibilità del ricorso»
Nella causa C-199/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226
CE, proposto il 4 maggio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C.‑F.
Durand e F. Simonetti, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra A.
Howard, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig.
M. Bethell, successivamente dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di
agenti, assistiti dai sig.ri D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R.
Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Makarczyk
(relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 23 febbraio 2006,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla
Corte di constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie
per il completo e corretto recepimento degli articoli 2-6, 8 e 9 della
direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) (in prosieguo: la
«direttiva 85/337»), il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del
Nord,è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale
direttiva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337 ha il seguente tenore
letterale:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede
un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e
una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
nell’articolo 4».
3 Ai termini dell’art. 3 della detta direttiva:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli
da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo
trattino».
4 L’art. 4, n. 2, della stessa direttiva dispone:
«Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati
nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di
cui alle lettere a) e b)».
5 L’allegato II alla direttiva 85/337, intitolato «Progetti di cui
all’articolo 4, paragrafo 2» indica al punto 5, lett. b), gli impianti
destinati alla fabbricazione del cemento.
La normativa nazionale
6 Nel Regno Unito, le responsabilità in materia di protezione
dell’ambiente nell’ambito della procedura di rilascio di
un’autorizzazione per l’utilizzo di combustibile residuale sono
ripartite tra le autorità competenti in materia urbanistica e quelle
competenti per l’ambiente.
7 Le prime, in particolare i servizi urbanistici locali, sono competenti
a conoscere delle domande di licenza edilizia. In caso di rifiuto da
parte di un servizio urbanistico locale o di mancata risposta da parte
sua, il richiedente può proporre ricorso contro la decisione negativa o
la mancata decisione dinanzi al Segretario di Stato. Quest’ultimo può
anche decidere di dichiarare incompetente un servizio urbanistico locale
e decidere in merito alla domanda di licenza edilizia. Nel Galles, le
competenze devolute al Segretario di Stato in materia urbanistica sono
esercitate dalla National Assembly for Wales.
8 Ai termini dell’art. 57 della legge urbanistica e di pianificazione
fondiaria del 1990 (Town and Country Planning Act 1990, in prosieguo: la
«TCPA»), è necessaria una licenza edilizia per l’attuazione di qualsiasi
«attività di riassetto», nozione che l’art. 55 della stessa legge
definisce come «la realizzazione di lavori di costruzione, d’ingegneria,
d’estrazione mineraria o altri, nel, sopra il o sotto il suolo o
l’esecuzione di una modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione
o di un terreno».
9 In occasione di una domanda di licenza edilizia, le autorità
competenti per l’urbanistica decidono anche in merito alla necessità di
realizzare la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva
85/337.
10 A tale riguardo, il regolamento urbanistico e sulla pianificazione
fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1988 [Town and
Country Planning (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1988]
ha recepito la versione iniziale della direttiva 85/337 nell’ordinamento
giuridico nazionale, in particolare integrando i nuovi limiti
procedurali nel preesistente sistema urbanistico e di pianificazione.
11 La direttiva 97/11 è stata recepita in tale ordinamento giuridico dal
regolamento urbanistico e sulla pianificazione fondiaria (valutazione
dell’impatto ambientale) (Inghilterra e Galles) del 1999 [Town and
Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales)
Regulations 1999 ].
12 Nell’ambito del regime di prevenzione e di riduzione integrata
dell’inquinamento («integrated pollution control») creato dalla parte I
della legge sulla protezione dell’ambiente del 1990 (Environmental
Protection Act 1990), il Her Majesty’s Inspectorate of Pollution, prima
della creazione dell’Environment Agency (Agenzia ambientale) e
successivamente, quest’ultima, esaminano gli impatti dannosi che un
processo è suscettibile di causare per l’ambiente. In virtù dell’art. 6
della detta legge, un «processo regolato», vale a dire un’attività
potenzialmente inquinante regolamentata dal Segretario di Stato, non può
essere eseguito, specificamente in Inghilterra e in Galles, senza
un’autorizzazione rilasciata dall’Environment Agency.
13 Durante il mese di febbraio del 1997, il ministero dell’ambiente ha
pubblicato la nota esplicativa n. 23 (Planning Policy Guidance Note 23)
relativa alla politica urbanistica e alla lotta all’inquinamento. Tale
nota descrive, in particolare, i rapporti tra gli incarichi delle
autorità competenti in materia urbanistica e quelli, giuridicamente
separati, incombenti agli organi di lotta contro l’inquinamento.
Il procedimento precontenzioso
14 Durante il 1997 e il 1998 la Commissione ha ricevuto due denunce
concernenti l’autorizzazione rilasciata ad un cementificio, gestito
dalla società Castle Cement, a Clitheroe nel Lancashire per l’utilizzo,
in sostituzione di una parte del suo combustibile classico, di una
miscela di rifiuti industriali liquidi chiamata «Cemfuel». Secondo i
denuncianti, le autorità nazionali competenti non avevano verificato se
il progetto in questione avesse dovuto essere oggetto di una valutazione
del suo impatto ambientale prima di rilasciare una tale autorizzazione.
15 Durante il 1999, la Commissione è anche stata adita con una denuncia
riguardo al cementificio gestito dalla stessa società a Padeswood nel
Flintshire. Nella fattispecie, la costruzione di un forno supplementare,
così come la sostituzione del combustibile classico con il Cemfuel, con
pneumatici interi e con una miscela di rifiuti di carta e di materie
plastiche, chiamata «Profuel», benché fossero stati oggetto di una
valutazione del loro impatto ambientale, sarebbero stati autorizzati
dalla National Assembly for Wales prima che l’Environment Agency avesse
statuito sulla domanda di autorizzazione rilasciata da quest’ultima.
16 Le denuncie relative al cementificio di Clitheroe hanno dato luogo a
due scambi di lettere tra la Commissione e il governo del Regno Unito
tra l’11 luglio 1997 e il 30 marzo 1999. La denuncia concernente il
cementificio di Padeswood ha anch’essa dato luogo a uno scambio di
lettere, in quanto la Commissione, il 19 aprile 1999, aveva richiesto
chiarimenti al detto governo e quest’ultimo le aveva risposto il 18
giugno 1999.
17 Considerati tali elementi, la Commissione ha ritenuto, da un lato,
che il ricorso, da parte delle autorità nazionali competenti, al
criterio della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di
un terreno» contenuto nella TCPA conducesse a non sottoporre taluni
progetti alle procedure previste dalla direttiva 85/337, tra i quali
figura specificamente il cambiamento di combustibile utilizzato in un
cementificio. Dall’altro lato, il Regno Unito non avrebbe coordinato
sufficientemente le regole applicabili in materia urbanistica e quelle
relative alla lotta contro l’inquinamento per assicurare il rispetto
degli obblighi e degli obiettivi determinati da tale direttiva. È la
ragione per cui la Commissione, il 7 maggio 2001, ha inviato una lettera
di diffida a tale Stato membro.
18 Poiché la risposta delle autorità del Regno Unito a tale lettera
aveva convinto la Commissione che l’attuazione e l’applicazione concreta
della direttiva 85/337 non fosse soddisfacente, un parere motivato
veniva inviato il 18 luglio 2002 al detto Stato membro, invitando
quest’ultimo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli
obblighi risultanti da tale direttiva entro un termine di due mesi a
partire dalla ricezione di tale parere.
19 Non considerando soddisfacente la risposta del governo del Regno
Unito al detto parere motivato, la Commissione ha deciso di introdurre
il corso in esame.
Sulla ricevibilità del ricorso
20 In via preliminare, occorre sottolineare che la Corte può esaminare
d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE perché
sia proposto un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze
31 marzo 1992, causa C‑362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2353,
punto 8, e 27 ottobre 2005, causa C‑525/03, Commissione/Italia, Racc.
pag. I‑9405, punto 8).
21 Così, in occasione del presente procedimento, nel parere motivato e
nel ricorso le censure devono essere presentate in modo coerente e
preciso così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere
esattamente la portata della violazione del diritto comunitario
contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far
valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa
verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tale senso,
sentenza 4 maggio 2006, causa C‑98/04, Commissione/Regno Unito, Racc.
pag.I-4003, punto 18).
22 Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di constatare che
il Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie per il
completo e corretto recepimento degli artt. 2-6, 8 e 9 della direttiva
85/337.
23 A sostegno del suo ricorso, la Commissione propone due censure che
riguardano, l’una, gli articoli 55 e 57 del TCPA in applicazione dei
quali le autorità competenti per l’urbanistica ricorrono al criterio
nazionale della «modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o
di un terreno» in occasione di una domanda di licenza edilizia, il che
avrebbe l’effetto di escludere taluni progetti dall’ambito di
applicazione della direttiva 85/337, e l’altra, il fatto che in
occasione del recepimento di tale stessa direttiva nel diritto interno,
il governo del Regno Unito non avrebbe coordinato sufficientemente le
regole applicabili in materia urbanistica e di lotta all’inquinamento
per assicurare il rispetto della totalità dei suoi obblighi di cui agli
articoli 3 e 8 della detta direttiva.
24 Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel ricorso, la Commissione ha
esplicitamente riconosciuto che, con i regolamenti urbanistici e sulla
pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1998
e, riguardo all’Inghilterra e al Galles, del 1999, il Regno Unito ha
adottato la legislazione necessaria a recepire nel diritto interno la
direttiva 85/337.
25 Di conseguenza, il presente ricorso per inadempimento, in quanto si
fonda su argomenti contraddittori, non soddisfa i requisiti di coerenza
e di precisione rammentati al punto 21 della presente sentenza.
26 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile.
Sulle spese
27 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
il Regno Unito ne ha fatto domanda e il ricorso presentato dalla
Commissione è stato dichiarato irricevibile, quest’ultima dev’essere
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irrecivibile.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
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