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AGRICOLTURA - Regime di aiuti comunitari - Regolamento (CEE) n. 3887/92 -
Settore della carne bovina - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Superficie
foraggera disponibile - Nozione - Premio speciale - Presupposti di
concessione - Parcella temporaneamente inondata durante il periodo in
questione. Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento
(CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che
una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata
«disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente
all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell’anno
civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per
l’alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi
nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla
normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel
caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta
da tali animali, segnatamente a motivo di un’inondazione temporanea.
Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten e Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 1° marzo 2007,
procedimento C-34/05
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J.
Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. J. Makarczyk
e G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten, dalla sig.ra S. Dul,
accountant adviseur;
- per il governo olandese, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam, in
qualità di agenti;
- per il governo greco, dal sig. G. Kanellopoulos, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.
Colomb, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T.
van Rijn, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), e 2, n. 1, lett. c), del
regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante
modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag.
36).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la
società di produttori agricoli Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten (in
prosieguo: la «Schouten») ed il Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (Ministro per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità
degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro») in merito al rifiuto di
quest’ultimo di attribuire alla detta società il premio speciale per la
detenzione di bovini maschi da essa precedentemente richiesto.
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 1254/1999 ha istituito un regime complessivo di
pagamenti diretti a favore dei produttori di carne bovina. Uno di tali
pagamenti diretti consiste in un premio speciale per la detenzione di
bovini maschi.
4 A questo proposito, l’art. 4 del detto regolamento prevede quanto
segue:
«1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può
beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio
concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di
90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno
civile e per azienda.
2. (…)
3. Per beneficiare del premio speciale,
a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal
produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;
(...)»
5 Nella sottosezione 5, intitolata «Coefficienti di densità», l’art. 12,
nn. 1 e 2, del regolamento n. 1254/1999 così dispone:
«1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio
speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un
coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità
bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è
espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera
aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda
stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall’applicazione del
coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda
da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità
non sia superiore a 15 UBA.
2. Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene
conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli
ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di
premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il
quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la
conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata
mediante l’apposita tabella riprodotta nell’allegato III;
b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell’azienda
disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e
degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:
- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;
- le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime
di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per
colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di
pagamenti per superficie a norma dell’articolo 17 del presente
regolamento e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore
dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime
di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma
nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le
superfici adibite ad una coltura mista».
6 A questo proposito, il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n.
1254/1999 enuncia quanto segue:
«(...) data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si
dovrebbero limitare i premi connessi con l’allevamento in base al
potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie
di animali nell’azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione
eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti
premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti
nell’azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei
piccoli produttori».
7 A norma dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre
1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di
controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), come
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU
L 182, pag. 4), ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di
gestione e di controllo che si applica, nel settore della produzione
animale, ai regimi di premio e di pagamento a favore dei produttori di
carni bovine istituiti al titolo I, capo 1, del regolamento n.
1254/1999.
8 Il regolamento n. 3887/92 reca le disposizioni di applicazione di tale
sistema integrato di gestione e di controllo. L’art. 2, n. 1, di tale
regolamento è così formulato:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
(…)
c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per
l’allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere
da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il
1° gennaio e il 31 marzo».
9 L’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 dispone quanto segue:
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d’aiuto
per superficie supera la superficie determinata, l’importo dell’aiuto
viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al
momento del controllo. (...)
(...)
Qualora l’eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie
determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.
(...)»
10 Malgrado la sua abrogazione ad opera del regolamento (CE) della
Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.
3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), il regolamento n. 3887/92 è
rimasto applicabile per le domande di aiuto relative alle campagne di
commercializzazione o ai periodi di riferimento dei premi conclusi prima
del 1° gennaio 2002.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Il 9 maggio 2001, per beneficiare di aiuti comunitari nel settore
della carne bovina, la Schouten ha presentato al Ministro una richiesta
di registrazione come superficie foraggera per l’anno 2001 di alcune
parcelle agricole corrispondenti ad un’area complessiva di ha 70,29
destinati a pascolo.
12 Alcune di tali parcelle costituiscono terreni golenali. Un terreno
golenale è un terreno generalmente ricoperto d’erba che si trova al di
là dell’argine, vale a dire tra l’argine che protegge l’interno del
paese dalle inondazioni e l’alveo del fiume. I terreni golenali si
trovano parzialmente inondati durante un periodo più o meno lungo.
13 In data 10 e 11 maggio 2001 è stato effettuato un rilevamento della
regione mediante un’immagine satellitare e una foto aerea. Tale
rilevamento ha rivelato che una parte delle parcelle appartenenti alla
Schouten era inondata.
14 Il 1° agosto 2001 la Schouten ha presentato, a norma dell’art. 4, n.
1, del regolamento n. 1254/1999, una domanda di premio per la detenzione
di 26 bovini maschi sulle parcelle menzionate al punto 11 della presente
sentenza.
15 Con lettera in data 17 dicembre 2001 il Ministro ha comunicato alla
Schouten che la superficie di alcune parcelle, determinata mediante
telerilevamento, era inferiore alla superficie foraggera indicata nella
domanda. Posto che la differenza ammontava a più del 20%, la superficie
foraggera registrata a nome della Schouten è stata ridotta a zero, in
conformità dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.
16 Con decisione in data 27 maggio 2002 la domanda di premio della
Schouten relativa alla detenzione di 26 bovini maschi è stata respinta
dal Ministro, a motivo del fatto che la superficie foraggera era ridotta
a zero e che pertanto non risultava rispettato il coefficiente di
densità di cui all’art. 12 del regolamento n. 1254/99.
17 Con lettera del 3 luglio 2002 la Schouten ha proposto un reclamo
avverso tale decisione. A sostegno del proprio reclamo essa ha fatto
valere, in una lettera in data 22 luglio 2002, che le parcelle situate
nella zona golenale erano state misurate dietro suo incarico il 2 luglio
precedente ed occupavano una superficie corrispondente
approssimativamente alla superficie indicata nella domanda.
18 Con decisione 8 agosto 2003 il Ministro ha respinto tale reclamo, a
motivo del fatto che le superfici dichiarate dalla Schouten come
superficie foraggera non sono state disponibili per l’allevamento di
bovini, ovini o caprini per un periodo ininterrotto di sette mesi, vale
a dire dal 31 marzo al 31 ottobre 2001. A suo avviso, la Schouten doveva
farsi carico del rischio che si verificasse un’inondazione al momento
del telerilevamento e che dunque la superficie accertata fosse inferiore
a quella da essa dichiarata.
19 Con lettera in data 17 settembre 2003 la Schouten ha proposto un
ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven avverso la
detta decisione di rigetto del Ministro. Nella causa principale la
Schouten sostiene che, alla data del telerilevamento, le circostanze
erano straordinarie e che non spettava ad essa sopportarne il rischio.
Essa dichiara altresì che l’acqua si era già ritirata tre giorni dopo
l’11 maggio 2001 e che i bovini pascolavano nuovamente in tale area
dieci giorni più tardi.
20 Il Ministro reputa invece che l’art. 12, n. 2, lett. b), del
regolamento n. 1254/1999, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 3887/92, debba essere interpretato nel
senso che le parcelle dichiarate come superficie foraggera debbono poter
servire all’alimentazione degli animali in maniera ininterrotta per
almeno sette mesi e, in ogni caso, durante il periodo dal 31 marzo al 31
ottobre. Esso asserisce che se, durante tale periodo, si constata
mediante telerilevamento che una parcella è inondata totalmente o
parzialmente, la superficie coperta dalle acque non è più disponibile
come superficie foraggera.
21 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ritiene che l’esattezza
dell’interpretazione restrittiva dell’espressione «essere disponibile
per l’allevamento di bovini, ovini o caprini» non sia così evidente da
non poter ragionevolmente lasciare adito ad alcun dubbio.
22 Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het
bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 e
2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92 debbano essere
interpretati nel senso che una parcella dichiarata superficie foraggera
non può essere qualificata “disponibile” se, in un dato momento nel
corso del periodo di riferimento, è stata inondata.
2) Qualora la questione sub 1) sia risolta affermativamente, se le dette
disposizioni siano vincolanti, tenuto conto in particolare delle
conseguenze che ne derivano.
3) Qualora la questione sub 1) sia risolta negativamente, in base a
quali criteri una parcella dichiarata superficie foraggera che è stata
temporaneamente inondata possa essere considerata “disponibile” ai sensi
degli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 e 2,
n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
23 Con la prima e la terza questione, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se e,
eventualmente, a quali condizioni una parcella, dichiarata superficie
foraggera, che sia stata temporaneamente inondata durante il periodo di
riferimento, possa essere qualificata come «disponibile» ai sensi degli
artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 3887/92.
24 In via preliminare, occorre rilevare come tali regolamenti non
precisino ciò che occorre intendere per superficie foraggera
«disponibile».
25 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione
delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non
soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli
scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in
particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C‑294/01, Granarolo, Racc.
pag. I‑13429, punto 34, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc.
pag. I‑0000, punto 34).
26 L’art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 reca un
elenco di superfici che non possono costituire superficie foraggera,
intesa come superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno
civile per l’allevamento di bovini e di ovini e/o caprini. In tale
elenco figurano espressamente le superfici che non contribuiscono al
patrimonio foraggero dell’azienda, quali i fabbricati, i boschi, gli
stagni e i sentieri, nonché le superfici adibite ad altre produzioni che
beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ad esclusione di alcuni
pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie.
27 Da ciò consegue che una superficie può essere qualificata come
superficie foraggera «disponibile» ai sensi della detta disposizione
qualora sia esclusivamente destinata all’alimentazione degli animali.
28 Tale interpretazione è corroborata dalle finalità perseguite dal
regolamento n. 1254/1999. Infatti, come risulta dal tredicesimo
‘considerando’ di tale regolamento, una delle finalità di quest’ultimo è
di arrestare la tendenza all’intensificazione della produzione di carne
bovina, dovuta al fatto che i produttori detengono un numero di bovini
continuamente crescente nelle loro aziende senza che le superfici
aumentino e siano dunque sufficienti per nutrire tali animali.
29 Per realizzare tale obiettivo, l’art. 4 del regolamento n. 1254/1999
subordina la concessione di un premio speciale al rispetto di un
coefficiente di densità, previsto dall’art. 12 del medesimo regolamento,
che esprime il rapporto tra il numero di animali detenuti nell’azienda e
la superficie foraggera di quest’ultima dedicata alla loro
alimentazione, provvedendo in tal modo a che tale superficie sia
sufficiente a garantire il fabbisogno alimentare di tali animali.
Pertanto, un produttore che intenda ottenere il premio speciale non può
destinare la superficie in questione ad una finalità diversa
dall’alimentazione dei detti animali.
30 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo
olandese, il fatto che una superficie sia stata temporaneamente inondata
durante il periodo di riferimento non osta, in linea di principio, a che
essa sia esclusivamente destinata all’alimentazione degli animali ivi
detenuti e venga dunque qualificata come superficie foraggera
«disponibile» ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n.
1254/1999. Del resto, occorre constatare, a questo proposito, che
quest’ultima disposizione non contempla nell’elenco in essa contenuto le
zone temporaneamente inondate o inondabili, come i terreni golenali,
mentre al contrario vi include le superfici sulle quali la presenza
dell’acqua è permanente, qual’è il caso degli stagni.
31 Inoltre, l’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92 precisa
che «ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per
l’allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere
da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il
1° gennaio e il 31 marzo».
32 Risulta da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art.
12 del regolamento n. 1254/1999 - il quale stabilisce un coefficiente di
densità finalizzato, come ricordato al punto 29 della presenza sentenza,
a concedere un premio soltanto per gli animali detenuti in un’azienda la
cui superficie contribuisca sufficientemente alla loro alimentazione -,
che una superficie foraggera può essere qualificata «disponibile»
qualora abbia potuto effettivamente essere utilizzata per
l’alimentazione degli animali detenuti nell’azienda in questione per un
periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, a partire dalla
data stabilita dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e
il 31 marzo.
33 La fissazione di tale periodo minimo di sette mesi non implica,
contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, che la detta
superficie foraggera debba essere occupata in maniera ininterrotta dagli
animali per poter essere considerata «disponibile».
34 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle
sue conclusioni, una volta che sia stato soddisfatto il presupposto del
periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, una temporanea
non occupazione della superficie interessata, per motivi quali
un’inondazione di breve durata, non può influire sulla destinazione
esclusiva della superficie stessa all’alimentazione degli animali ivi
detenuti. Allo stesso modo, come correttamente rilevato dalla Schouten,
un’inondazione parziale delle superfici per alcuni giorni nel corso del
periodo di riferimento non è necessariamente idonea a pregiudicare la
loro destinazione a superficie foraggera.
35 Peraltro, occorre rilevare come nel testo delle disposizioni in
questione nella causa principale non si affermi in alcun modo che la
superficie foraggera deve essere occupata in maniera ininterrotta dagli
animali durante il periodo di riferimento. È appunto il rischio del
verificarsi di imprevisti climatici, quali le inondazioni, il gelo o la
neve, capaci di rendere le superfici temporaneamente inaccessibili, che
può aver indotto il legislatore comunitario a non esigere un periodo di
occupazione ininterrotta.
36 Nel caso di specie, è pacifico che le superfici in questione sono
rimaste inondate per alcuni giorni. Tale inondazione temporanea, che ha
determinato la mancata occupazione delle dette superfici, non impedisce,
in linea di principio, il soddisfacimento del presupposto del termine
minimo richiesto dall’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n.
3887/92.
37 A questo proposito, spetta al giudice del rinvio verificare che,
malgrado questo breve periodo di non occupazione delle superfici in
questione nella causa principale, queste ultime hanno effettivamente
potuto essere utilizzate per l’alimentazione degli animali per un
periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, a partire dalla
data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il
31 marzo.
38 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre
risolvere la prima e la terza questione dichiarando che gli artt. 12, n.
2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 3887/92 debbono essere interpretati nel senso che una
parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata
«disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente
all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata
dell’anno civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente essere
utilizzata per l’alimentazione degli animali stessi durante un periodo
minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno, a partire dalla
data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il
31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata
in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di
un’inondazione temporanea.
Sulla seconda questione
39 In considerazione della soluzione fornita alla prima e alla terza
questione, non occorre rispondere alla seconda.
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE)
della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso
che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere
qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata
esclusivamente all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la
durata dell’anno civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente
essere utilizzata per l’alimentazione degli animali stessi durante un
periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire
dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1°
gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia
stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a
motivo di un’inondazione temporanea.
Firme
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