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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
AGRICOLTURA - Latte e latticini - Prelievo supplementare - Superamento minimo
del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi - Sanzione
pecuniaria - Regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dal regolamento (CE)
n. 1001/98 - Art. 3, n. 2, secondo comma - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Art.
5, n. 3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Art. 2, n. 2, seconda frase.
Nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa
principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 5, n. 3, del
regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, è
meno rigoroso di quello previsto dall’art. 3, n. 2, secondo comma, primo
trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che
stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento (CE)
della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001. Campina c. Hauptzollamt Frankfurt.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 8 Marzo 2007, causa C-45/06
PROCEDURE E VARIE - Principio dell’applicazione retroattiva della sanzione
più lieve - Ambito di applicazione. Il principio dell’applicazione
retroattiva della sanzione più lieve deve essere applicato dal giudice nazionale
quando questi debba sanzionare un comportamento non conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa comunitaria. Campina c. Hauptzollamt Frankfurt. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 8 Marzo 2007, causa C-45/06
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
Nel procedimento C‑45/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht des Landes Brandenburg (Germania), con
ordinanza 9 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2006, nel
procedimento
Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH
contro
Hauptzollamt Frankfurt (Oder),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič
(relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo greco, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra S. Papaioannou,
in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Schieferer e dalla
sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare
la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la proporzionalità dell’art. 3,
n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n.
536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001 (GU L
142, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 536/93»).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Campina
GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett GmbH (in prosieguo: la «Campina»)
successore a titolo universale dell’impresa di trasformazione ed acquisto di
latte Meierei-Zentrale GmbH (in prosieguo: la «MZ»), e lo Hauptzollamt Frankfurt
(Oder) (Ufficio doganale principale di Francoforte sull’Oder) relativamente al
superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi
(in prosieguo: la «comunicazione»).
Contesto normativo comunitario
3 L’art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 così prevede:
«Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l’acquirente trasmette all’autorità
competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati
per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato
membro - comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume
rettificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia
grassa del latte e/o dell’equivalente latte che gli è stato consegnato da
produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i
produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di
materia grassa».
4 L’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, nella sua
formulazione originaria, era del seguente tenore:
«Ove non rispetti la suddetta scadenza, l’acquirente deve pagare una penalità
pari all’importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e
di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati
dello 0,1%. Detta penalità non può superare i 20 000 ECU».
5 Quest’ultima disposizione è stata dichiarata sproporzionata dalla sentenza
della Corte 6 luglio 2000, causa C‑356/97, Molkereigenossenschaft
Wiedergeltingen (Racc. pag. I‑5461).
6 Nel frattempo, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il
regolamento n. 1001/98, il cui art. 1 è del seguente tenore:
«All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del
secondo comma è sostituito dal seguente:
“Qualora non rispetti il termine, l’acquirente è tenuto al pagamento di una
penale calcolata come segue:
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1°
giugno, la penale è pari all’importo del prelievo dovuto per un superamento
corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli
sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a
500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;
(…)”».
7 L’art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392,
recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio
che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19), prevede:
«(…)
3. (…) [s]e l’acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto
a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01%
per giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte e di equivalente latte
che gli sono stati consegnati dai produttori. (…) Tale importo non può essere
inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.
(…)».
8 L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18
dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità (GU L 312, pag. 1), così prevede:
«In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni
amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano
retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
Causa principale e questione pregiudiziale
9 Con modulo compilato in data 17 maggio 1999 e pervenuto il medesimo giorno
allo Hauptzollamt Cottbus (Ufficio doganale principale di Cottbus; in prosieguo:
lo «HZA»), la MZ ha presentato la comunicazione relativa ai quantitativi di
latte ad essa consegnati dai produttori nel corso del periodo 1998‑1999.
10 La prima pagina di tale modulo indica che la detta comunicazione doveva
pervenire allo HZA entro il 14 maggio. Avendo ricevuto la comunicazione con un
ritardo di tre giorni, lo HZA, ai sensi dell’art. 3, n. 2, secondo comma, del
regolamento n. 536/93, ha ritenuto che il superamento del termine così stabilito
comportasse l’irrogazione di una sanzione di importo uguale a quello del
prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,1% dei quantitativi di latte e di
equivalente latte consegnati dai produttori. Sulla base delle indicazioni
fornite dalla MZ relativamente al quantitativo di latte consegnato, e tenendo
conto del limite di ECU 20 000, la sanzione inflitta è stata di 39 116,60 marchi
tedeschi (DEM).
11 La MZ ha proposto un ricorso amministrativo contro tale provvedimento,
chiedendone altresì la sospensione. La MZ ha affermato che il collaboratore a
cui essa aveva affidato la predisposizione e l’invio delle comunicazioni, in
data 14 maggio 1999, era sovraccarico di lavoro, dovendo altresì rispettare
altri termini importanti. Essendo il 14 maggio 1999 un venerdì, la comunicazione
sarebbe stata consegnata allo HZA il giorno lavorativo successivo, cioè il
lunedì 17 maggio 1999.
12 Pertanto, secondo la MZ, sebbene lo HZA non abbia ricevuto la comunicazione
alla data prevista, il ritardo sarebbe minimo, dal momento che lo HZA non poteva
trattare la pratica prima del 17 maggio 1999; pertanto, il ritardo non avrebbe
avuto alcuna conseguenza. La MZ ne conclude che la sanzione ad essa inflitta è
sproporzionata rispetto al ritardo rilevato.
13 Dopo aver rifiutato la sospensione dell’esecuzione del suo provvedimento, lo
HZA ha sospeso il procedimento di decisione del ricorso amministrativo fino alla
decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa
Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, citata.
14 Quindi, con provvedimento 4 luglio 2001, lo HZA ha respinto il ricorso
amministrativo della MZ, ritenendolo privo di fondamento. Richiamando l’art. 3,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, lo HZA ha evidenziato, da un
lato, che, ai sensi di tale disposizione, la sanzione è stata, per le
comunicazioni effettuate dopo il 14 maggio 1999 e prima del 1° giugno del
medesimo anno, pari allo 0,1% dei quantitativi di latte e di equivalente latte
consegnati dai produttori, senza tuttavia che tale sanzione potesse essere
inferiore a ECU 500 o superiore a ECU 20 000; dall’altro, che l’eventuale colpa
della MZ non era un criterio rilevante ai sensi del citato regolamento.
15 La Campina ha proposto un ricorso giurisdizionale per l’annullamento di tale
decisione.
16 Per quanto riguarda l’argomento dello HZA fondato sull’art. 3, n. 2, secondo
comma, del regolamento n. 536/93, la Campina ha sostenuto che tale regolamento è
illegittimo, e quindi privo di effetto, non avendo previsto un meccanismo per
tenere conto, nel momento in cui viene inflitta una sanzione sulla base del
regolamento stesso, dell’estensione del ritardo e della colpa dell’impresa
interessata. Ciò sarebbe proprio quanto la Corte, nella sua sentenza
Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, cit., avrebbe criticato nella versione
iniziale di tale norma.
17 Lo Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ha respinto tale ricorso, sostenendo che
l’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 tiene già
sufficientemente in conto la durata del ritardo attraverso lo scaglionamento
delle sanzioni in funzione della durata del ritardo stesso. Ha poi aggiunto che
il testo di tale regolamento non utilizza i criteri della colpa o del danno
oggettivo.
18 Il giudice del rinvio ritiene che il sistema delle sanzioni pecuniarie
previsto dall’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 sia
sproporzionato, dal momento che, in caso di ritardo minimo, esso non rende la
situazione dell’acquirente di latte meno gravosa rispetto a quella derivante
dalla versione originaria dell’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n.
536/93, dichiarata illegittima dalla Corte nella sentenza Molkereigenossenschaft
Wiedergeltingen, citata.
19 Tale giudice precisa che, quanto meno, il periodo dal 15 maggio al 1° giugno
è troppo esteso e produce effetti sproporzionati, dal momento che porta ad
irrogare una sanzione pecuniaria intera anche per ritardi di non più di un
giorno lavorativo, come nel caso in esame, i quali non hanno avuto alcun
evidente effetto sul pagamento del prelievo supplementare che l’acquirente deve
effettuare entro il 1° settembre ai sensi dell’art. 3, n. 4, del regolamento n.
536/93. Detto giudice aggiunge inoltre che la latteria in esame non deve pagare
alcun prelievo supplementare.
20 Il giudice del rinvio osserva infine che la sanzione pecuniaria non tiene
conto del fatto che il deposito tardivo della comunicazione abbia avuto o meno
un’incidenza sul procedimento amministrativo, in particolare sul pagamento entro
il 1° settembre. A tale proposito, esso precisa che la Corte ha già evidenziato
che un superamento minimo del termine del 15 maggio non metterebbe in pericolo
il versamento del prelievo supplementare entro il 1° settembre (v. sentenza
Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, cit., punto 41).
21 Alla luce di quanto sopra, il Finanzgericht des Landes Brandenburg (Sezione
tributaria del Tribunale del Land Brandeburgo) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regime sanzionatorio di cui all’art. 3, n. 2, secondo comma, del
regolamento [n. 536/93] violi il principio di proporzionalità, nei casi in cui
si verifichi soltanto un lievissimo superamento del termine, che per di più non
abbia nessuna ripercussione di rilievo».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
22 Il governo greco sostiene che il rispetto del termine del 15 maggio è, nella
causa principale, necessario per il buon funzionamento del sistema del prelievo
supplementare e dell’organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, dal momento che il calcolo di tale prelievo è messo in
difficoltà dal ritardo nella comunicazione dei dati di cui all’art. 3, n. 2,
primo comma, del regolamento n. 536/93.
23 Il medesimo governo precisa che le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 variano in funzione
dell’importanza del ritardo e della gravità dell’infrazione, il che consente, da
un lato, di spingere gli acquirenti di latte a rispettare il termine del 15
maggio e, dall’altro, di evitare che le latterie che non sono soggette al
prelievo supplementare non rispettino tale termine. Infine, l’intervallo di
quindici giorni circa previsto dall’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento
n. 536/93 non sembra a tale governo un provvedimento manifestamente inadatto al
raggiungimento dello scopo perseguito.
24 Secondo la Commissione sarebbe necessario, in base al principio
dell’applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria che colpisce in modo
meno rigoroso l’infrazione di cui alla causa principale, applicare il
regolamento (CE) n. 1392/2001.
25 Essa rileva che tale regolamento ha stabilito una percentuale dello 0,01% per
giorno civile di ritardo contro lo 0,1% previsto dal regolamento n. 536/93 ed ha
ridotto la sanzione minima a EUR 100. A suo giudizio, l’applicabilità del
regolamento n. 1392/2001 non può essere messa in discussione per il fatto che la
sanzione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 536/93 fosse già stata inflitta
alla parte ricorrente nel ricorso principale, poiché la decisione originaria che
ha irrogato tale sanzione è stata impugnata. Pertanto, la sanzione così
comminata non costituirebbe una situazione giuridica consolidata.
26 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità in relazione alle
disposizioni dell’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, la
Commissione ricorda l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell’ambito
della politica agricola.
27 In base a tale potere, essa non sarebbe stata tenuta a prevedere uno
scaglionamento quotidiano dell’importo della sanzione pecuniaria e poteva, di
conseguenza, adottare il meccanismo in discussione nella causa principale sulla
base del quale gli acquirenti che non avevano rispettato il termine del 15
maggio sarebbero stati così spinti ad effettuare la comunicazione prima
dell’inizio del periodo seguente, in modo da evitare una sanzione più elevata.
Avendo scelto di utilizzare un intervallo di circa quindici giorni per ciascuna
fase di superamento del termine per tale comunicazione, la Commissione ritiene
di non avere manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
28 Inoltre, la condanna ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 3, n. 2,
secondo comma, del regolamento n. 536/93 non andrebbe al di là di ciò che è
necessario e adeguato per raggiungere l’obiettivo perseguito, che è quello di
spingere gli acquirenti a trasmettere la comunicazione in tempo utile.
29 Infine, la Commissione sostiene che ogni superamento del termine da parte
degli acquirenti comporta una riduzione del tempo a disposizione delle autorità
nazionali competenti per calcolare l’importo del prelievo supplementare, e
rappresenta dunque un rischio per il buon funzionamento del sistema. Di
conseguenza, l’obbligo di dimostrare se il superamento del termine abbia avuto
un’incidenza sul procedimento amministrativo avrebbe messo in pericolo l’effetto
dissuasivo e l’efficacia delle sanzioni pecuniarie.
Giudizio della Corte
30 Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la
Corte creato dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale
una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.
In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni
che le sono sottoposte (sentenza 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug, Racc. pag.
I‑4121, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
31 Va ricordato inoltre che la Corte ha il compito di interpretare tutte le
norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al
fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme
non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali sottoposte ad
essa dal detto giudice (sentenza 11 dicembre 1997, causa C‑42/96, Immobiliare
SIF, Racc. pag. I‑7089, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
32 Si deve osservare che il principio dell’applicazione retroattiva della
sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto
comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale
deve applicare (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite
C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69).
33 Tale principio trova espressione, in particolare, all’art. 2, n. 2, seconda
frase, del regolamento n. 2988/95, ai sensi del quale spetta alle autorità
competenti applicare retroattivamente ad una fattispecie le sanzioni previste da
una norma di settore qualora le stesse siano meno rigorose (v., in tal senso,
sentenza 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken, Racc. pag. I‑6369, punto 61).
34 Risulta dal provvedimento di rinvio che, nella causa principale, si è
verificato un superamento minimo del termine del 15 maggio, dal momento che la
comunicazione è pervenuta all’autorità nazionale competente il giorno lavorativo
successivo.
35 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio è pertanto
necessario determinare se, in una situazione particolare come quella di cui alla
causa principale, caratterizzata da un superamento minimo del termine del 15
maggio, si debba ritenere che il regolamento n. 1392/2001 preveda un regime di
sanzioni pecuniarie meno rigoroso di quello previsto dal regolamento n. 536/93.
36 Ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1392/2001, la sanzione
pecuniaria per il mancato rispetto del termine del 15 maggio, come nella causa
principale, è determinata in un importo pari al prelievo dovuto per un
superamento dello 0,01% per giorno civile di ritardo del quantitativo di
riferimento «vendite dirette» di cui l’acquirente dispone; inoltre, tale importo
non può essere inferiore a EUR 100 né superiore a EUR 100 000.
37 Per contro, ai sensi dell’art. 3, n. 2, secondo comma, primo trattino, del
regolamento n. 536/93, la sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del
termine del 15 maggio, come verificatosi nella causa principale, è pari allo
0,1% dei quantitativi di latte e di equivalente latte che sono stati consegnati
all’acquirente dai produttori, e non può essere inferiore a ECU 500 né superiore
a ECU 20 000.
38 Si deve pertanto rilevare, come giustamente ha fatto notare la Commissione
nelle sue osservazioni presentate alla Corte, che, in presenza di un superamento
minimo del termine del 15 maggio, come nel presente caso, il sistema delle
sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1392/2001 è
meno rigoroso di quello previsto dall’art. 3, n. 2, secondo comma, primo
trattino, del regolamento n. 536/93.
39 Sulla base di tale interpretazione, non è necessario pronunciarsi sulla
proporzionalità del sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 3, n.
2, secondo comma, del regolamento n. 536/93.
40 Alla luce di quanto sopra, si deve risolvere la questione posta dichiarando
che
- il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve deve
essere applicato dal giudice nazionale quando questi debba sanzionare un
comportamento non conforme alle disposizioni dettate dalla normativa
comunitaria;
- nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa
principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 1392/2001 è meno rigoroso di quello previsto dall’art. 3, n. 2,
secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 536/93.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve deve
essere applicato dal giudice nazionale quando questi debba sanzionare un
comportamento non conforme alle disposizioni dettate dalla normativa
comunitaria.
2) Nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa
principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 5, n. 3, del
regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, è
meno rigoroso di quello previsto dall’art. 3, n. 2, secondo comma, primo
trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che
stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento (CE)
della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001.
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