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AREE PROTETTE - Inadempimento di uno Stato - Repubblica d'Austria - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di recepimento.
La Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 1, lett. e), g) e i), dell’art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e
13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. CORTE
DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10 maggio 2007, Causa C-508/04
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
10 maggio 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche – Misure di recepimento»
Nella causa C 508/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,
proposto l’8 dicembre 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B.
Schima, in qualità di agenti, assistiti dal sig. M. Lang, Rechtsanwalt, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e H. Dossi, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11
gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di
dichiarare che la Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 1, dell’art. 6, nn. 1–4, nonché degli artt. 7, 11,
12, 13, 15, 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in
prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 1 della direttiva contiene varie definizioni tra le quali compaiono le
seguenti definizioni:
«(…)
e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei
fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie
tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua
ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la
sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all’articolo 2.
Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente”
quando:
– la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili
o in estensione,
– la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
– lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della
lettera i);
(…)
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui
all’articolo 2:
i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si
estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né
vulnerabili nell’area del paleartico occidentale, oppure
ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle
specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora
persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che,
pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo.
Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una
superficie più ampia, oppure
iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del
loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o V.
h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa
dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa
nel territorio di cui all’articolo 2. Tali specie prioritarie sono
contrassegnate da un asterisco (*) nell’allegato II.
i) Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che,
influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la
ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui
all’articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando
– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano
che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento
vitale degli habitat naturali cui appartiene,
– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di
declinare in un futuro prevedibile e
– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché
le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
(…)
l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato
dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è
designato».
3 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva, «per le zone speciali di
conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione
necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici
o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui
all’allegato II presenti nei siti».
4 L’art. 6, n. 2, della direttiva così dispone: «gli Stati membri adottano le
opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado
degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi della (…) direttiva».
5 L’art. 16, n. 1, della direttiva prevede:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non
pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale,
gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12,
13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat
naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai
boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria
importanza per l’ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di
tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la
riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed
in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni
esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità
nazionali competenti».
6 L’art. 22, lett. b), della direttiva dichiara in particolare che gli Stati
membri «controllano che l’introduzione intenzionale nell’ambiente naturale di
una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non
arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione
naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano
necessario, vietano siffatta introduzione».
Le disposizioni legislative e regolamentari dei diversi Länder austriaci delle
quali viene contestata la conformità con le disposizioni della direttiva
Land della Bassa Austria
7 Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 95 della legge della Bassa
Austria sulla caccia [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. (Niederösterreich)
n. 76/74; in prosieguo: il «Nö JagdG»], l’art. 9, n. 5, l’art. 17, n. 5, l’art.
20, n. 4, nonché gli artt. 21 e 22 della legge della Bassa Austria sulla tutela
ambientale [Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000, LGBl. (Niederösterreich)
n. 87/00; in prosieguo: il «Nö NSchG»].
8 L’art. 95 del Nö JagdG prevede quanto segue:
«1. Sono vietati tutti i metodi di caccia non selettivi; in particolare è
vietato:
(…)
3) cacciare di notte, cioè nel corso del periodo che inizia 90 minuti dopo il
tramonto del sole e termina 90 minuti prima del sorgere del sole; costituisce
deroga a tale divieto la caccia al cinghiale e ai predatori, al tetraone e al
fagiano di monte, alle oche selvatiche, alle anatre selvatiche e alle beccacce;
4) utilizzare, per catturare o per uccidere la selvaggina dispositivi per
illuminare gli obiettivi, fatta eccezione per le lampade mobili, fonti luminose
artificiali quali apparecchi a raggi infrarossi, apparecchi a mira elettronica,
dispositivi di mira che contengono un convertitore di immagine o un
amplificatore di immagine elettronico per il tiro di notte, quali amplificatori
di luce residua;
(…)
8) utilizzare, come esche vive, uccelli accecati o mutilati nonché esche
anestetiche; utilizzare registratori a nastro, dispositivi elettrici o
elettronici in grado di uccidere o stordire; utilizzare specchi o altri mezzi
atti all’abbagliamento, esplosivi o reti non selettive; avvelenare con gas o
affumicare;
9) cacciare la selvaggina piumata con l’aiuto di paniuzze, lacci, ami, reti o
trappole;
10) cacciare a partire da aeroplani, automobili in movimento o battelli
accelerati ad una velocità superiore a 5 km orari.
(…)».
9 L’art. 9 del Nö NSchG dispone quanto segue:
«(…)
2. (…) si intende per:
(…)
6) stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto dell’insieme dei
fattori che influiscono su un habitat naturale, nonché sulle specie tipiche che
in esso si trovano, e che possono influenzare a lungo termine la sua
ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la
sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche;
7) specie prioritarie: gli animali e le piante selvatiche per la conservazione
dei quali la Comunità ha una responsabilità specifica e che sono indicati da un
asterisco all’allegato II della direttiva sugli ‘habitat’;
8) stato di conservazione di una specie: l’effetto dell’insieme dei fattori che,
influendo su una specie, possono compromettere a lungo termine la ripartizione e
l’importanza delle sue popolazioni;
9) obiettivi di conservazione: il mantenimento o il ripristino in uno stato di
conservazione favorevole degli habitat naturali di cui all’allegato I della
direttiva sugli ‘habitat’ e delle specie di fauna e di flora considerate
all’allegato II della detta direttiva, presenti su un sito di importanza
comunitaria, nonché delle specie di uccelli enumerate all’allegato I della
direttiva sugli ‘uccelli’ e considerate all’articolo 4, n. 2, di tale direttiva,
che vivono in una zona europea di conservazione degli uccelli e dei loro
habitat.
3. Il governo del Land, mediante regolamento, classifica i siti considerati al
n. 1 come zone speciali di conservazione, definite “zone europee di
conservazione”. Possono in particolare essere classificate come zone europee di
conservazione le zone di tutela ambientale e le zone di tutela del paesaggio già
esistenti.
4. Il regolamento adottato in virtù del n. 3 definisce i limiti territoriali
della zona di conservazione, l’oggetto concreto della tutela, in particolare
tipi di habitat naturali prioritari e specie prioritarie, gli obiettivi di
conservazione nonché, all’occorrenza, gli obblighi e i divieti necessari per
raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente. Esso vieta, in
particolare, le misure atte a condurre alla distruzione della zona di
conservazione o delle sue parti costitutive o atte ad alterare la detta zona o
le sue parti costitutive in modo sostanziale. Sono fatte salve le disposizioni
di tutela più severe contenute nella presente legge.
5. Le zone europee di conservazione costituiscono all’occorrenza oggetto di
misure appropriate di mantenimento, di sviluppo e di conservazione (piano di
gestione), di natura pubblica o privata, corrispondenti alle esigenze ecologiche
applicabili agli habitat naturali di cui all’allegato I e alle specie di cui
all’allegato II della direttiva sugli ‘habitat’, nonché alle specie di uccelli
di cui all’allegato I della direttiva sugli ‘uccelli’ presenti in tali zone.
Tali misure, nei limiti in cui abbiano implicazioni sulla gestione del
territorio, devono essere presentate al comitato consultivo per la gestione del
territorio, fatta eccezione per le misure relative all’amministrazione delle
zone europee di conservazione.
6. Il governo del Land vigila e documenta lo stato di conservazione degli
habitat naturali e degli animali e piante selvatici. Nel far questo esso tiene
particolarmente conto dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie
prioritarie».
10 L’art. 17 del Nö NSchG prevede quanto segue:
«(…)
5) La piantagione e lo sviluppo di vegetali non autoctoni e inadatti al luogo di
cui trattasi nonché l’introduzione e lo sviluppo, in aree non delimitate, di
animali non autoctoni sono soggette all’autorizzazione del governo federale.
L’autorizzazione viene rifiutata quando le popolazioni autoctone adattate, le
caratteristiche naturali (genetiche) delle specie animali e vegetali autoctone
oppure la bellezza e le caratteristiche del paesaggio sono durevolmente
compromesse».
11 L’art. 20 del Nö NSchG recita:
«(…)
4) Il governo del Land può decidere di concedere deroghe (…), in particolare per
scopi scientifici o pedagogici, quando non vi sia ragione di temere che ne
derivi un pericolo per la flora e la fauna selvatiche protette. L’autorizzazione
deve quanto meno indicare:
1. le specie che formano oggetto della deroga,
2. i mezzi, i sistemi e i metodi di cattura o di uccisione e
3. i controlli da effettuare».
12 L’art. 21 del Nö NSchG prevede quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai
regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua applicazione, le
misure collegate all’uso commerciale dei terreni non sono in linea di principio
compromesse (…). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora
piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente
compromessi, o quando piante e animali minacciati di estinzione (…) siano
coinvolti dalle dette misure.
2. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai
regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua applicazione, le
misure collegate all’uso agricolo o forestale moderno e durevole dei terreni,
nell’ambito di un’azienda agricola o forestale, non sono in linea di principio
compromesse (…). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora
piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente
danneggiati, o piante e animali minacciati di estinzione (…) siano colpiti dalle
dette misure.
3. L’utilizzo agricolo o forestale è considerato moderno e durevole quando, in
un’azienda agricola o forestale, le attività servono a produrre o a ottenere
prodotti vegetali o animali e sono organizzate secondo processi in uso in una
determinata regione ed a un dato momento o in virtù di esperienze trasmesse, e
quando il detto utilizzo, adattato alle condizioni naturali, garantisce in modo
duraturo risultati in un sistema in buono stato di funzionamento, senza esaurire
i fattori della produzione e gravare indebitamente sulla natura e sui paesaggi».
13 L’art. 22 del Nö NSchG dispone quanto segue:
«1. In luogo di perseguire la salvaguardia degli interessi ambientali
avvalendosi della pubblica autorità o oltre tale salvaguardia, il Land della
Bassa Austria è autorizzato a concludere convenzioni di diritto privato per
raggiungere obiettivi di tutela ambientale, in particolare ai fini della
conservazione, del mantenimento, della salvaguardia e dello sviluppo di siti
preziosi per la detta tutela o importanti per il paesaggio. Lo scopo di questo
tipo di convenzione è, prima di tutto, la conservazione e il mantenimento, in
condizioni adeguate, delle acque di superficie stagnanti naturali o seminaturali
di piccole dimensioni, delle praterie umide e dei siti secchi e spogli, nonché
dei boschetti situati al di fuori di foreste e di siepi, preziosi per la tutela
ambientale. Le altre misure di aiuto includono in particolare:
- l’indennizzo per misure di creazione, di conservazione o di miglioramento di
altri siti e oggetti preziosi per la tutela ambientale;
- la promozione di un metodo di utilizzo o di sfruttamento particolarmente
conforme agli interessi della tutela ambientale in siti importanti dal punto di
vista ecologico o paesaggistico;
- l’aiuto in favore di misure destinate a migliorare importanti funzioni
geoecologiche (ad esempio, reti di biotopi, colture di natura estensiva,
adozione di sistemi ecologici di sfruttamento agricolo e forestale).
(…)».
Land dell’Alta Austria
14 Si tratta dell’art. 15, n. 2, della legge dell’Alta Austria relativa alla
tutela ambientale e paesaggistica [Öberösterreichisches Natur- und
Landschaftsschutzgesetz 2001, LGBl. (Oberösterreich) n. 129/2001; in prosieguo:
l’«Oö NSchG»].
15 Tale disposizione prevede quanto segue:
«Le zone di tutela dei paesaggi (…), gli elementi paesaggistici protetti (…), le
zone europee di conservazione (…) o le zone di tutela ambientale (…) possono
essere oggetto di piani di conservazione del paesaggio stabiliti dal governo del
Land, i quali, in conformità al n. 1, contemplano misure necessarie
nell’interesse pubblico e sono tali da non ostacolare in modo significativo lo
sfruttamento economico autorizzato dei territori interessati. Salva disposizione
contraria di un contratto di diritto privato o di un testo legislativo, i costi
di attuazione di tali piani di conservazione dei paesaggi sono a carico del
Land, nella sua veste di detentore di diritti di natura privatistica. Il
proprietario fondiario non può opporsi all’attuazione di tali misure».
Land di Salisburgo
16 Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 3a, l’art. 5, punti 8–10, gli
artt. 22a e 22b, l’art. 29, nonché l’art. 34 della legge di Salisburgo relativa
alla tutela ambientale [Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salzburg) n.
73/1999; in prosieguo: il «Sbg NSchG»]; l’art. 104, n. 4, della legge di
Salisburgo sulla caccia [Salzburger Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) n.
100/1993; in prosieguo: il «Sbg JagdG»].
17 L’art. 3a del Sbg NSchG prevede quanto segue:
«1. All’atto dell’applicazione della presente legge e dei regolamenti adottati
sul fondamento di essa, occorre osservare il principio di base secondo cui
all’interesse generale della tutela ambientale può essere riconosciuta la
priorità rispetto ad ogni altro interesse.
2. Sono autorizzate o prese in considerazione misure per le quali è accertato,
che esse sono direttamente funzionali ad interessi generali particolarmente
importanti, che pur salvaguardino ampiamente interessi della tutela ambientale
(…), qualora:
1) nel caso concreto, gli altri interessi generali abbiano la priorità sugli
interessi della tutela ambientale e
2) qualora sia accertato che non esiste alcuna soluzione alternativa idonea
rispetto alla misura di cui trattasi e in grado di compromettere in misura
minore gli interessi della tutela ambientale.
3. Qualora sia prevedibile che talune misure previste ai sensi del n. 2
comprometteranno in modo significativo alcuni tipi di habitat naturali
prioritari (…) o specie prioritarie (…) in zone europee di conservazione ai
sensi dell’art. 5, punto 10, lett. a e c, potranno essere prese in
considerazione ai fini del contemperamento degli interessi soltanto
considerazioni relative ai seguenti interessi generali:
1) la vita e la salute delle persone,
2) la sicurezza pubblica,
3) effetti benefici di primaria importanza per l’ambiente.
Al fine di poter prendere in considerazione altri interessi generali all’atto
della ponderazione degli interessi è necessario ottenere il previo parere della
Commissione (…). La decisione deve tenere conto di tale parere.
4. Qualora, all’esito di una ponderazione di interessi in applicazione dei nn. 2
o 3, la priorità non sia accordata agli interessi della tutela ambientale, il
pregiudizio che deriverà prevedibilmente dall’intervento deve essere compensato
– salvo nelle ipotesi di cui al n. 6 – da appropriate misure sostitutive. La
compensazione è disposta mediante decisione amministrativa. Quando l’intervento
riguarda habitat speciali e popolazioni di animali o di piante, la prestazione
compensativa consisterà soprattutto nella creazione di habitat sostitutivi. Tali
habitat sostitutivi sono, nei limiti del possibile, creati in prossimità
immediata del luogo dell’intervento. In caso di impossibilità a creare habitat
sostitutivi, si impone al richiedente, mediante decisione amministrativa, il
versamento di una somma di denaro per un importo corrispondente
approssimativamente al costo di una prestazione compensativa appropriata. Quando
gli habitat sostitutivi possono essere creati soltanto in misura insufficiente,
il versamento imposto riguarderà una somma di denaro conseguentemente ridotta.
5. Quando, nell’ipotesi di cui al n. 4, è interessata una zona europea di
conservazione, il governo del Land garantisce la continuità della rete ecologica
europea “Natura 2000”. Le misure adottate a tale scopo sono comunicate alla
Commissione (…).
6. Non occorre ordinare prestazioni compensative per misure che:
1) sono necessarie ed inevitabili a causa di una minaccia alla vita o alla
salute delle persone o per impedire il prodursi di gravi danni all’economia del
paese e
2) sono prive di effetto sulle zone europee di conservazione».
18 L’art. 5 del Sbg NSchG prevede quanto segue:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(…)
8) Intervento su un sito o un oggetto protetti: misure temporanee o permanenti
tali da produrre, individualmente o in combinazione con altre misure, per il
sito protetto o per l’oggetto, oppure rispetto all’obiettivo di tutela,
conseguenze non trascurabili, ovvero con riferimento alle quali è prevedibile
che una loro ripetizione o accumulazione produrrà simili conseguenze. Si
configura ugualmente un intervento nel caso in cui le misure stesse trovino la
loro fonte all’esterno del sito protetto o dell’oggetto di tutela.
9) Obiettivi di preservazione di una zona europea di conservazione: il
mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente
a) degli habitat naturali indicati all’allegato I della direttiva sugli
“habitat” o delle specie animali e vegetali che figurano all’allegato II di tale
direttiva;
b) delle specie ornitologiche indicate all’allegato I della direttiva sugli
“uccelli” e delle specie migratorie il cui ritorno è regolare (art. 4, n. 2, di
tale direttiva) e dei loro habitat, con particolare attenzione alle zone umide
di importanza internazionale.
10) Zone europee di conservazione:
a) zone di importanza comunitaria che figurano nell’elenco previsto all’art. 4,
n. 2, della direttiva sugli “habitat”;
b) zone che figurano, in attesa della compilazione dell’elenco di cui al punto
a), in un elenco redatto in conformità all’art. 4, n. 1, della direttiva sugli
“habitat”;
c) zone di tutela degli uccelli, conformi all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
sugli “uccelli”
(…)».
19 L’art. 22a del Sbg NSchG recita:
«(…)
2. Il governo del Land emana, mediante regolamento, disposizioni di tutela per
le zone europee di conservazione che includono, in ogni caso, l’obiettivo di
tutela, nonché gli obblighi e i divieti necessari. Tale regolamento definisce
anche i limiti della zona di conservazione. L’obiettivo di tutela indica gli
obiettivi di conservazione (art. 5, punto 9) della zona di conservazione
interessata (…).
3. Il regolamento relativo alle zone europee di conservazione può vietare o
imporre determinate misure e autorizzare taluni interventi in via generale o
mediante autorizzazione derogatoria concessa dal governo del Land. Mediante
obblighi, divieti e riserve di autorizzazione, viene assicurato che gli habitat
naturali interessati non siano deteriorati e che le specie animali e vegetali
che si tratta di mantenere o di restituire in uno stato di conservazione
soddisfacente, in conformità all’obiettivo di preservazione, non siano
perturbate in modo significativo.
4. Prima di concedere un’autorizzazione derogatoria, il governo del Land esamina
se l’intervento è tale da compromettere in modo significativo la zona europea di
conservazione nei suoi elementi essenziali, considerati gli obiettivi di
conservazione (art. 5, punto 9) (valutazione degli impatti ambientali).
L’autorizzazione viene concessa esclusivamente se non è prevedibile alcun
pregiudizio significativo.
5. L’adozione di un regolamento in forza dei nn. 2 e 3 non è necessaria quando
una sufficiente tutela della zona e la realizzazione del suo obiettivo di
conservazione sono già garantite da altre misure. Sono fatte salve disposizioni
di tutela più rigorose.
6. Se necessario, sono stabiliti piani di mantenimento dei paesaggi nonché piani
dettagliati (…) per la zona europea di conservazione, tenendo conto dell’art. 4,
nn. 1 e 2, della direttiva sugli “uccelli” e dell’art. 6, n. 1, della direttiva
sugli “habitat”. Il governo del Land vigila regolarmente sullo stato di
conservazione delle zone europee di conservazione, attribuendo speciale
importanza ai tipi di habitat naturali prioritari e alle specie prioritarie».
20 Ai sensi dell’art. 22b del Sbg NSchG:
«1. Fino a quando non saranno state adottate sufficienti misure di tutela (…),
potranno essere realizzate operazioni di sfruttamento dei terreni esclusivamente
nel modo in cui sono state realizzate per legge (…).
2. L’autorizzazione del governo del Land è necessaria per l’esecuzione di ogni
misura che eccede quanto previsto al n. 1, in grado di compromettere in modo
significativo determinati habitat naturali o specie animali o vegetali che
occorre mantenere o restituire in uno stato di conservazione soddisfacente, in
conformità alla direttiva sugli “uccelli” o alla direttiva sugli “habitat”.
3. Tale autorizzazione deve essere concessa quando la misura, da un lato, non è
tale da comportare un deterioramento degli habitat del genere previsto al n. 2,
né una perturbazione considerevole delle specie del genere previsto al n. 2 e,
dall’altro, non è in contrasto con l’obiettivo di conservazione o di creazione
di uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat o di tali specie.
4. Sono fatte salve disposizioni di tutela più severe».
21 L’art. 29 del Sbg NSchG prevede quanto segue:
«1. Le piante selvatiche che crescono liberamente nell’ambiente, la cui
popolazione è minacciata in modo generale o in zone determinate, per la
conservazione delle quali esiste un interesse generale per ragioni di tutela
ambientale, nonché le piante necessarie alla conservazione di un ecosistema in
equilibrio, in particolare per garantire il mantenimento di popolazioni di altre
specie vegetali e animali, possono essere tutelate, in tutto o in parte,
mediante regolamento del governo del Land. La tutela può essere limitata tanto
nel tempo quanto nello spazio.
2. La tutela delle piante nel loro complesso si estende a tutte le parti
interrate o aeree della pianta. Essa include il divieto di danneggiarla, di
distruggerla, di rimuoverla dal suo sito, o di sottoporre il sito in cui sono
presenti piante della specie interessata a qualsiasi trattamento che ne minaccia
o esclude la sopravvivenza, nonché il divieto di possedere, di trasportare, di
ricevere o di cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito, piante che sono
state prelevate nell’ambiente. Il divieto di possedere, di trasportare, di
ricevere o di cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito, si estende anche a
qualsiasi prodotto ottenuto dalla pianta nonché a ogni altra merce, qualora
risulti dal documento giustificativo, dall’imballaggio, da un’etichetta o da
ogni altra circostanza che si tratta di parti della pianta considerata o di
prodotti da essa ottenuti».
22 L’art. 34 del Sbg NSchG recita:
«1. Le autorità competenti in materia di tutela ambientale possono, su domanda,
decidere di concedere deroghe ai divieti previsti [in particolare] dall’art. 29,
nn. 2 e 3 (…). L’autorizzazione può allora (…) essere concessa soltanto per
misure intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
1) la tutela della salute, in particolare la fabbricazione di medicine;
2) la produzione di bevande;
3) la pubblica sicurezza;
4) la sicurezza aerea;
5) la tutela di piante e animali selvatici o la preservazione dei loro habitat;
6) la ricerca o l’insegnamento;
7) il ripopolamento o lo spostamento delle popolazioni;
8) la prevenzione di danni importanti alle colture e alle foreste, agli animali
da allevamento o domestici, alle zone di pesca o alle masse d’acqua;
9) la costruzione di impianti;
10) altri interessi pubblici di primaria importanza.
2. I punti 9 e 10 del n. 1 non si applicano agli uccelli. I punti 2 e 9 del n. 1
non si applicano alle specie vegetali che figurano all’allegato IV della
direttiva sugli “habitat”.
3. Le autorizzazioni previste al n. 1 sono concesse soltanto se l’obiettivo
della misura di cui trattasi non può essere raggiunto in modo soddisfacente con
altri mezzi e se le popolazioni delle specie animali e vegetali presenti nella
zona non sono deteriorate dall’intervento.
4. Le domande di autorizzazione presentate in applicazione del n. 1 devono
essere motivate e fornire le seguenti precisazioni:
(…)
6. L’autorizzazione non può essere concessa alle persone seguenti:
(…)
7. L’autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni previste al n. 4 e
precisare che essa non sostituisce l’autorizzazione di diritto privato detenuta
dalle persone che dispongono dei terreni di cui trattasi. Per le autorizzazioni
concesse a fini scientifici, l’autorità deve anche stabilire che i documenti
giustificativi siano conservati in accordo con un’istituzione scientifica
riconosciuta.
(…)».
23 L’art. 104 del Sbg JagdG prevede quanto segue:
«(…)
4. L’autorità può autorizzare altre deroghe ai divieti (…) qualora ciò non metta
in pericolo la popolazione della specie selvatica di cui trattasi e non esista
nessun’altra soluzione soddisfacente per raggiungere l’obiettivo considerato.
Tali deroghe devono essere concesse soltanto ai fini seguenti:
a) la tutela di altri animali o piante selvatiche e la conservazione dei loro
habitat naturali;
b) la prevenzione di danni gravi alle colture, al bestiame, alle foreste, ad
acque pescose, nonché, nel caso della selvaggina a pelliccia, ad altri beni;
c) la salute e la pubblica sicurezza, oltre ad altre ragioni imperative di
interesse pubblico di primaria importanza, in particolare di ordine sociale o
economico, oppure legate a effetti positivi sull’ambiente, nel caso della
selvaggina a pelliccia;
d) la ricerca e l’insegnamento;
e) l’aumento della popolazione di tali specie o la loro rilocalizzazione, nonché
l’allevamento necessario a tale scopo;
f) la commercializzazione di un piccolo numero di animali (o di parti di animali
o di prodotti elaborati da tali animali) di specie di selvaggina a piuma la cui
cattura o la cui uccisione è autorizzata».
Land del Tirolo
24 Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 1, n. 1, l’art. 2, n. 2, gli
artt. 5–9, gli artt. 22–24, e l’art. 28, n. 3, della legge del Tirolo relativa
alla tutela ambientale [Tiroler Naturschutzgesetz 1997, LGBl. (Tirol) n.
33/1997; in prosieguo: il «Tiroler NSchG»]; l’art. 1, n. 1 e n. 2, lett. a) e
b), l’art. 3, nonché l’art. 6, n. 1, prima frase, e n. 2, del regolamento del
Tirolo relativo alla tutela ambientale [Tiroler Naturschutzverordnung 1997, LGBl.
(Tirol) n. 95/1997; in prosieguo: la «Tiroler NSchVO»].
25 L’art. 1, n. 1, del Tiroler NSchG prevede quanto segue:
«La presente legge ha per oggetto la conservazione e il mantenimento
dell’ambiente, fondamento della vita umana, in modo tale che:
a) la sua diversità, le sue caratteristiche e la sua bellezza,
b) il suo valore ricreativo,
c) la sua ricchezza in specie animali e vegetali autoctone e in habitat
naturali, nonché
d) il suo equilibrio, in condizioni di massima integrità e di perfetta salute,
siano conservati e mantenuti o restaurati. La conservazione e il mantenimento
della natura si estendono a tutte le sue manifestazioni e in particolare ai
paesaggi, sia che essi si trovino al loro stato originale, sia che derivino
dall’intervento umano. L’agricoltura e la silvicoltura ecologiche rivestono
speciale importanza al riguardo. La natura non deve essere sfruttata in una
misura tale da diminuirne il valore per le generazioni seguenti».
26 L’art. 2, n. 2, del Tiroler NSchG prevede quanto segue:
«Le misure che rientrano negli usi abituali dell’agricoltura e della
silvicoltura non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge.
Non altrettanto vale per le misure riguardanti le foreste alluvionali, (…)
riguardanti le zone umide, (…) riguardanti le zone di tutela dell’ambiente e le
zone di tutela speciale, (…)».
27 L’art. 5 del Tiroler NSchG dispone quanto segue:
«Sono vietati su tutto il territorio del Land:
a) l’organizzazione di manifestazioni sportive che coinvolgono autoveicoli
equipaggiati con un motore a combustione interna, salvo sui terreni oggetto di
autorizzazione (…);
b) l’utilizzazione di elicotteri per il trasporto di persone a fini turistici,
salvo tra gli aeroporti;
c) l’utilizzazione di battelli muniti di motore a combustione interna su corsi
d’acqua naturali, salvo in esecuzione di progetti che hanno costituito oggetto
di autorizzazione conforme al diritto applicabile in materia di tutela
ambientale e nella misura necessaria a tali progetti;
d) qualsiasi pregiudizio duraturo ai ghiacciai ed ai loro bacini versanti, fatta
eccezione per il caso dello sfruttamento, della manutenzione e del ripristino di
impianti esistenti, inclusa la loro modifica (…)».
28 L’art. 22 del Tiroler NSchG prevede quanto segue:
«1. Il governo del Land classifica, mediante regolamento, come specie vegetali
protette le specie di piante selvatiche la cui popolazione è minacciata in modo
generale o in talune zone, e che è necessario conservare per salvaguardare gli
interessi della tutela ambientale come definiti all’art. 1, n. 1.
2. Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land
può vietare, nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare la
popolazione di talune specie vegetali:
(…)».
29 L’art. 23 del Tiroler NSchG recita:
«1. Il governo del Land classifica, mediante regolamento, come specie animali
protette le specie di animali selvatici che non possono essere cacciate, la cui
popolazione è minacciata in modo generale o in talune zone e che è necessario
conservare per salvaguardare gli interessi della tutela ambientale, come
definiti all’art. 1, n. 1.
2. Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land
può vietare, nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare la
popolazione di talune specie animali:
a) di perturbare, di perseguitare, di catturare, di tenere, di detenere vivi o
morti, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere, di acquistare o di
uccidere animali di specie protette;
b) di togliere dal loro ambiente naturale, di danneggiare o di distruggere, di
detenere, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere o di acquistare
forme di sviluppo di animali di specie protette (quali uova, larve e crisalidi);
c) di detenere, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere o di
acquistare parti di animali di specie protette (come piume o pelli);
d) di sottrarre o di distruggere i siti di riproduzione e i nidi di animali di
specie protette;
e) di sottoporre l’habitat di animali di specie protette (…) a trattamenti che
rendono impossibile la loro sopravvivenza in tale habitat.
I divieti emessi in forza delle disposizioni di cui alle precedenti lett. a)–d)
possono essere limitati ad un numero determinato di animali e di forme di
sviluppo di animali, a talune forme di sviluppo determinate, nonché a taluni
periodi e a talune zone; i divieti emessi in forza della disposizione di cui
alla lett. e) possono essere limitati a taluni periodi e a talune zone.
3. Chiunque affermi che gli animali di specie protette da esso trasportati,
detenuti, utilizzati o offerti in vendita a titolo professionale sono stati
ottenuti mediante allevamento nel Tirolo o sono stati importati da un altro Land
o dall’estero deve, su domanda delle autorità, fornirne la prova.
4. L’autorizzazione delle autorità competenti in materia di tutela ambientale è
necessaria per mettere in libertà nell’ambiente animali che non rientrano
nell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto della caccia o della
pesca e che non appartengono a specie locali. Tale autorizzazione può essere
concessa esclusivamente se non è prevedibile alcuna rilevante alterazione della
flora e della fauna esistenti, ovvero alcun pregiudizio agli interessi della
tutela ambientale, come definiti all’art. 1, n. 1.
5. Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land
può includere disposizioni sulla cattura e sul prelievo di animali selvatici di
specie protette, ivi incluse le loro forme di sviluppo, allo scopo di assicurare
che tali attività siano esercitate in modo appropriato. In tale contesto, taluni
metodi di cattura nonché l’utilizzo di alcuni sistemi di cattura possono essere
vietati».
30 L’art. 24 del Tiroler NSchG prevede quanto segue:
«È vietato turbare o perseguitare intenzionalmente animali selvatici che non
possono essere cacciati e che non appartengono a specie protette, catturarli
senza giustificato motivo, nonché sottrarre, danneggiare o distruggere senza
giustificato motivo i loro siti di riproduzione, nidi o forme di sviluppo».
La fase precontenziosa
31 Dopo aver esaminato i vari testi legislativi e regolamentari relativi alla
trasposizione della direttiva, comunicati dalla Repubblica d’Austria la
Commissione ha indirizzato a tale Stato membro, il 13 aprile 2000, una lettera
di diffida nella quale addebitava ad esso di non aver recepito in modo completo
o corretto un certo numero di disposizioni della direttiva.
32 Con lettera del 27 luglio 2000, la Repubblica d’Austria ha presentato alla
Commissione talune osservazioni al riguardo. Essa vi annunciava, in particolare,
l’adozione di misure intese a modificare alcune disposizioni nazionali. Essa
faceva tuttavia valere un’argomentazione divergente da quella della Commissione
con riferimento ad altri elementi del recepimento della direttiva.
33 Con lettera del 17 ottobre 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato
nel quale ha concluso che la Repubblica d’Austria non aveva adempiuto gli
obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, non avendone recepito in
modo completo o corretto diverse disposizioni.
34 Con lettera del 23 dicembre 2003, la Repubblica d’Austria ha risposto a tale
parere motivato in modo analogo a quello della risposta alla lettera di diffida.
35 In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Il procedimento dinanzi alla Corte
36 Nel suo ricorso, la Commissione aveva formulato ventisette motivi di
inadempimento contro la convenuta.
37 Nel suo controricorso, quest’ultima ha ammesso la fondatezza di diciassette
dei detti motivi, ma ha mantenuto la sua posizione quanto ai restanti motivi.
38 Nella replica, la Commissione ha rinunciato a due motivi di inadempimento.
39 A seguito di una domanda di comunicazione di ulteriori elementi, riguardante
gli strumenti giuridici nazionali oggetto del ricorso, formulata dalla Corte ai
sensi dell’art. 54 bis del regolamento di procedura, la Commissione ha desistito
del pari dal ricorso per quanto attinente ai motivi di inadempimento relativi
all’art. 6, nn. 3 e 4, nonché agli artt. 7, 11 e 15 della direttiva.
40 Ne consegue che il ricorso riguarda in definitiva quattordici motivi di
inadempimento, che riguardano la trasposizione dell’art. 1, dell’art. 6, nn. 1 e
2, degli artt. 12 e 13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b),
della direttiva.
41 La Repubblica d’Austria non nega che il diritto austriaco, nello stato in cui
si trovava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era
conforme ai precetti della direttiva, per quanto riguarda un certo numero di
punti, contemplati da sette motivi di inadempimento.
Sul ricorso
Sui motivi di inadempimento non contestati
Argomenti della Commissione
- Violazione dell’art. 12 della direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo
42 La Commissione osserva che l’art. 13d, n. 1, della legge della Stiria
relativa alla tutela ambientale (Steiermärkisches Naturschutzgesetz; in
prosieguo: il «Stmk NSchG») prevede che il governo del Land della Stiria
recepisca l’art. 12 della direttiva adottando a tal fine un regolamento.
Tuttavia, l’art. 4 del regolamento della Stiria relativo alla tutela ambientale
(Steiermärkische Naturschutzverordnung; in prosieguo: la «Stmk NSchVO»), che
stabilisce l’elenco degli animali che beneficiano di protezione durante tutto
l’anno, non costituirebbe una trasposizione completa dell’art. 12 della
direttiva, poiché non concernerebbe tutte le specie protette ai sensi
dell’allegato IV, lett. a), di quest’ultima.
43 La Commissione osserva che, in conformità all’art. 23, n. 1, lett. a), del
Tiroler NSchG, il governo del Land del Tirolo deve, mediante regolamento,
dichiarare specie protette le specie menzionate all’allegato IV, lett. a), della
direttiva. Orbene, le disposizioni della Tiroler NSchVO non riporterebbero tutte
le specie in essa contemplate.
- Violazione dell’art. 13 della direttiva nei Länder della Carinzia, della
Stiria e del Tirolo
44 La Commissione ritiene che l’allegato 1, riguardante l’art. 1 del regolamento
del Land della Carinzia relativo alla tutela delle specie vegetali (Kärntner
Pflanzenartenschutzverordnung), non garantisca una tutela adeguata di tutte le
specie vegetali enumerate all’allegato IV, lett. b), della direttiva.
45 La Commissione afferma che, in conformità all’art. 13c, n. 1, dello Stmk
NSchG, il governo del Land della Stiria deve adottare un regolamento che
garantisca la trasposizione dell’art. 13 della direttiva. Orbene, tale
regolamento non sarebbe stato adottato. Inoltre, gli artt. 1 e 2 della Stmk
NSchVO, che determinano le specie vegetali che beneficiano di una protezione
totale o parziale, non garantirebbero una trasposizione completa della
direttiva, poiché non riportano tutte le specie protette considerate
nell’allegato IV, lett. b), di quest’ultima.
46 La Commissione osserva che, in conformità all’art. 22, n. 1, lett. a), del
Tiroler NSchG, il governo del Land del Tirolo deve, mediante regolamento,
dichiarare specie vegetali protette le specie elencate all’allegato IV, lett.
b), della direttiva. Orbene, la Tiroler NSchVO non stabilirebbe un regime di
tutela di tutte le specie che figurano al punto di cui trattasi del detto
allegato.
- Violazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva nei Länder della Stiria e del
Tirolo
47 La Commissione osserva che l’art. 62, n. 2, della legge della Stiria sulla
caccia (Steiermärkisches Jagdgesetz) non tiene conto del fatto che le
disposizioni derogatorie sono autorizzate soltanto se è garantito che le
popolazioni delle specie protette sono mantenute in uno «stato di conservazione
soddisfacente».
48 La Commissione sostiene che, per i tipi di habitat naturali prioritari, il
divieto previsto all’art. 3 della Tiroler NSchVO non tiene conto dell’esigenza
di uno «stato di conservazione soddisfacente». Ciò varrebbe anche per le specie
vegetali considerate all’art. 1, n. 2, lett. b), della Tiroler NSchVO e per le
specie animali considerate all’art. 6, n. 2, lett. e), dello stesso regolamento.
49 Il governo austriaco fa presente che varie misure di trasposizione sono in
corso di elaborazione in seno alle istanze competenti dei Länder interessati.
Questi ultimi avrebbero pertanto intenzione di rendere l’insieme dei testi
giuridici nazionali di cui trattasi conformi alle disposizioni della direttiva.
Giudizio della Corte
50 Secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere
valutata alla luce della situazione dello Stato membro esistente alla scadenza
del termine fissato nel parere motivato, e la Corte non può tenere conto dei
mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (v., in
particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C 323/01, Commissione/Italia, Racc.
pag. I 4711, punto 8, nonché 27 ottobre 2005, causa C 23/05,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 9535, punto 9).
51 Poiché il parere motivato era stato notificato alla Repubblica d’Austria il
17 ottobre 2003, considerato il termine in esso fissato, la data alla quale la
convenuta doveva aver assicurato la conformità delle disposizioni del diritto
nazionale con quanto prescritto dalla direttiva era il 17 dicembre 2003.
52 Risulta dalle indicazioni fornite con riferimento ai motivi di inadempimento
summenzionati che il governo austriaco non contesta che le misure necessarie al
fine di garantire la trasposizione della direttiva per l’insieme dei punti
interessati non erano state adottate nel termine assegnato nel parere motivato.
53 Occorre, pertanto, constatare che il ricorso è fondato con riferimento ai
motivi di inadempimento relativi alla trasposizione dell’art. 12 della direttiva
nei Länder della Stiria e del Tirolo, dell’art. 13 della direttiva nei Länder
della Carinzia, della Stiria e del Tirolo, nonché dell’art. 16, n. 1, della
direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo.
Sui motivi di inadempimento contestati
Violazione dell’art. 1 della direttiva nel Land di Salisburgo
- Argomenti delle parti
54 La Commissione osserva che l’art. 5 del Sbg NSchG fissa un insieme di
definizioni che non recepiscono correttamente quelle enunciate all’art. 1, lett.
e), g), i) e l), della direttiva, relative alle nozioni di «stato di
conservazione di un habitat naturale», di «specie di interesse comunitario», di
«stato di conservazione di una specie» e di «zona speciale di conservazione».
55 La Commissione aggiunge che l’art. 5, punto 9, del Sbg NSchG rinvia , alle
nozioni di mantenimento e di ripristino di uno stato di conservazione
soddisfacente, senza però definirle. Peraltro, né l’art. 3a del Sbg NSchG, che
si limiterebbe a prevedere un contemperamento degli interessi, né gli artt. 22a,
22b, e 29 della stessa legge, che concernerebbero varie misure di tutela
complementari, costituirebbero una corretta trasposizione dell’art. 1 della
direttiva.
56 Il governo austriaco considera che la trasposizione dell’art. 1 della
direttiva nel diritto del Land di Salisburgo è conforme al diritto comunitario.
Infatti, tutti gli elementi di tale disposizione sarebbero riportati nella legge
applicabile, mediante il ricorso alla nozione di «pregiudizio» in combinazione
con gli obiettivi di conservazione. Si tratterebbe delle nozioni giuridiche
della direttiva e delle seguenti disposizioni nazionali:
- «stato di conservazione di un habitat naturale»: art. 1, lett. e), della
direttiva; art. 5, punti 8 e 9, nonché art. 22a, nn. 3 e 4, del Sbg NSchG;
- «specie di interesse comunitario»: art. 1, lett. g), della direttiva; «stato
di conservazione di una specie»: art. 1, lett. i), della direttiva; artt. 3a,
22a, 22b e 29 del Sbg NSchG;
– «zona speciale di conservazione»: art. 1, lett. l), della direttiva; art. 5,
punti 9 e 10, nonché art. 22a del Sbg NSchG.
– Giudizio della Corte
57 Va preliminarmente ricordato che, come risulta dal quarto e dall’undicesimo
‘considerando’ della direttiva, gli habitat e le specie da essa considerati
fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi
corrono sono spesso di natura transfrontaliera, di modo che l’adozione di misure
di conservazione incombe, quale responsabilità comune, a tutti gli Stati membri.
58 Con riferimento all’ambito considerato, la Corte ha sottolineato che
l’accuratezza del recepimento riveste particolare importanza in un caso, come
quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il
rispettivo territorio, agli Stati membri (v. sentenze 20 ottobre 2005, causa C
6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 9017, punto 25, e 10 gennaio 2006,
causa C 98/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I 53, punto 59).
59 Quanto alle definizioni enunciate all’art. 1 della direttiva, la Corte ha
dichiarato che le nozioni di cui trattasi devono essere recepite negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri (v. sentenza 24 giugno 2003, causa C
72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I 6597, punto 17).
60 Con riferimento, in primo luogo, alle nozioni definite all’art. 1, lett. e) e
i), della direttiva («stato di conservazione di un habitat naturale» e «stato di
conservazione di una specie»), va osservato che, anche se l’espressione «stato
di conservazione soddisfacente» è utilizzata all’art. 5, punto 9, del Sbg NSchG,
il testo delle disposizioni controverse del diritto nazionale non comprende
tuttavia la totalità delle caratteristiche enunciate ai punti summenzionati
dell’art. 1 della direttiva.
61 Orbene, simile tecnica legislativa non garantisce che tutti gli elementi
delle definizioni di cui trattasi vengano effettivamente presi in considerazione
in occasione dell’attuazione della direttiva, malgrado tali elementi siano
determinanti con riferimento al senso e alla portata della tutela degli habitat
e delle specie contemplati.
62 Ne consegue che non si può ritenere che l’art. 5, punti 8 e 9, nonché gli
artt. 3a, 22a, 22b e 29 del Sbg NSchG costituiscano una trasposizione
legislativa sufficiente dell’art. 1, lett. e) ed i), della direttiva.
63 In secondo luogo, con riferimento all’art. 1, lett. g), della direttiva,
occorre constatare che tale disposizione contempla anche un gran numero di
criteri volti a definire la nozione di «specie di interesse comunitario».
64 Per contro, gli artt. 3a, 22a, 22b e 29 del Sbg NSchG riguardano
esclusivamente un contemperamento di interessi, le misure regolamentari
complementari relative alle zone europee di conservazione, le modalità di
concessione di autorizzazioni derogatorie rispetto ai divieti previsti dalla
legge, e riguardano inoltre la tutela speciale delle piante selvatiche. La
nozione di specie di interesse comunitario non vi è menzionata.
65 Non si può pertanto ritenere che le dette disposizioni recepiscano l’art. 1,
lett. g), della direttiva.
66 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’art. 1, lett. l), della direttiva, va
osservato che l’art. 5, punto 10, del Sbg NSchG, che deve essere interpretato in
combinato disposto con il punto 9 dello stesso articolo, che enuncia come
obiettivo il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione
soddisfacente, impiega i termini «zona europea di conservazione» in luogo
dell’espressione «zona speciale di conservazione». Le zone ivi considerate sono,
tra l’altro, i siti iscritti dalla Commissione nell’elenco dei siti di
importanza comunitaria, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva,
nonché i siti per i quali il Land di Salisburgo ha proposto l’iscrizione su tale
elenco, in conformità all’art. 4, n. 1, della detta direttiva.
67 Occorre aggiungere che l’art. 22a, nn. 2–4, del Sbg NSchG stabilisce con
precisione le misure da adottare ai fini della realizzazione degli obiettivi di
tutela relativi alle «zone europee di conservazione».
68 Da quanto precede discende che l’art. 5, punti 9 e 10, nonché l’art. 22a del
Sbg NSchG stabiliscono, con sufficiente esattezza giuridica, una definizione dei
siti inclusi nella nozione di «zona speciale di conservazione» ai sensi
dell’art. 1, lett. l), della direttiva.
69 Pertanto, quest’ultima disposizione è stata recepita in modo corretto nel
Land di Salisburgo.
70 Ne consegue che la censura della Commissione in esame è fondata soltanto con
riferimento alla mancata trasposizione dell’art. 1, lett. e), g) ed i), della
direttiva.
Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva nel Land della Bassa Austria
- Argomenti delle parti
71 La Commissione afferma che l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG si limita a prevedere
l’obbligo di adottare, «all’occorrenza», misure appropriate di mantenimento, di
sviluppo e di conservazione. Orbene, deriverebbe dall’art. 6, n. 1, della
direttiva che le «misure di conservazione necessarie» devono essere emanate in
tutti i casi di specie, e non «all’occorrenza». Infatti, in quest’ultima
disposizione, i termini «all’occorrenza» riguarderebbero soltanto i piani di
gestione e non potrebbero essere intesi come limite generale all’obbligo di
emanare le misure regolamentari, amministrative o contrattuali necessarie.
72 Il governo austriaco sostiene che l’obbligo sancito all’art. 6, n. 1, della
direttiva non consiste nell’emanare, in tutti i casi di specie, misure di
conservazione, ma soltanto le misure di conservazione «necessarie». In ogni
caso, qualora tali misure si imponessero al di là degli obblighi e dei divieti a
statuire ai sensi dell’art. 9, n. 4, del Nö NSchG, esse verrebbero
effettivamente adottate dalle autorità competenti del Land al fine di pervenire
ad uno stato di conservazione soddisfacente.
- Giudizio della Corte
73 Va ricordato, anzitutto, che la direttiva fissa regole complesse e tecniche
nel settore del diritto ambientale e che, pertanto, gli Stati membri sono
specialmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al
recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa (v. sentenza
Commissione/Regno Unito, cit., punto 26).
74 Quanto all’addebito formulato dalla Commissione, va osservato che tanto
l’art. 6, n. 1, della direttiva, quanto l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG utilizzano
i termini «all’occorrenza». Tuttavia, nella disposizione di diritto nazionale, i
detti termini si riferiscono in generale a tutte le misure di conservazione, il
che significa che, secondo tale disposizione, l’attuazione di tali misure non è
obbligatoria.
75 Per contro, all’art. 6, n. 1, della direttiva, gli stessi termini si
riferiscono soltanto a casi esemplificativi particolari, cioè a taluni mezzi o
scelte tecniche di conservazione che sono definiti come «appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo».
76 Pertanto, la direttiva impone l’adozione di misure di conservazione
necessarie, il che esclude ogni margine discrezionale in materia degli Stati
membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità
nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell’ ambito
delle dette misure.
77 Ne consegue che non si può ritenere che l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG
recepisca in modo sufficiente l’obbligo di adottare, in tutti i casi, le misure
di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione.
78 In proposito, non può essere accolto l’argomento fatto valere dal governo
austriaco secondo cui, in ogni caso, tale disposizione di diritto nazionale è
interpretata in un senso conforme alla direttiva quando sono necessarie misure
di conservazione.
79 Infatti, simile interpretazione conforme delle disposizioni di diritto
nazionale non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione richieste
per garantire l’esigenza della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze
19 settembre 1996, causa C 236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 4459, punto
13, e 10 maggio 2001, causa C 144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I
3541, punto 21).
80 Inoltre, non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per natura
modificabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità,
costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri
nel contesto della trasposizione di una direttiva (v. sentenze 13 marzo 1997,
causa C 197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I 1489, punto 14; 7 marzo 2002,
causa C 145/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2235, punto 30, nonché 10 marzo
2005, causa C 33/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 1865, punto 25).
81 Occorre, pertanto, constatare che la normativa del Land della Bassa Austria
non risulta conforme all’art. 6, n. 1, della direttiva.
82 Il ricorso è pertanto fondato su questo punto.
Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva nel Land dell’Alta Austria
– Argomenti delle parti
83 La Commissione osserva che l’art. 15, n. 2, dell’ Oö NSchG prevede la
possibilità di stabilire piani di conservazione dei paesaggi. Simile facoltà non
sarebbe tuttavia sufficiente rispetto all’obbligo enunciato all’art. 6, n. 1,
della direttiva.
84 La Commissione rileva inoltre che, in conformità alla medesima disposizione,
il governo del Land può stabilire, per le zone protette, piani di conservazione
dei paesaggi contenenti misure che sono «necessarie nell’interesse pubblico e
che non ostacolano in modo significativo lo sfruttamento economico autorizzato
dei terreni interessati». Orbene, la proposizione subordinata riguardante lo
«sfruttamento economico» sarebbe concepita come restrizione dell’obbligo di
stabilire piani di conservazione dei paesaggi.
85 Il governo austriaco fa valere che l’art. 6, n. 1, della direttiva conferisce
agli Stati membri la facoltà di determinare la natura delle misure di tutela da
adottare.
86 Tale governo asserisce anche che l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG è conforme
alla direttiva, dato che la nozione di «sfruttamento economico» può essere
intesa soltanto come nozione di uno sfruttamento che rispetta le norme di tutela
applicabili alle zone protette. Uno sfruttamento contrario agli obiettivi di
tutela sanciti dall’art. 6, n. 1, della direttiva non potrebbe pertanto essere
autorizzato dalle autorità regolamentari o amministrative competenti.
– Giudizio della Corte
87 Occorre ricordare preliminarmente che, con i termini usati all’art. 6, n. 1,
della direttiva, il legislatore comunitario ha voluto imporre agli Stati membri
l’obbligo di adottare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti
alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie
considerate, rispettivamente, agli allegati I e II della direttiva.
88 È tuttavia inevitabile constatare che l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG, secondo
cui le «zone europee di tutela» e le «zone di tutela ambientale» «possono»
essere oggetto di piani di conservazione dei paesaggi, conferisce un margine di
discrezionalità al governo del Land circa l’esistenza dell’obbligo di adottare
«misure di conservazione necessarie».
89 Orbene, come si è esposto al punto 76 della presente sentenza, simile analisi
non rientra nell’ambito di una competenza facoltativa degli Stati membri. Per
quest’unico motivo, l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG non costituisce una corretta
trasposizione dell’art. 6, n. 1, della direttiva.
90 Occorre aggiungere che il detto art. 15, n. 2, non precisa la portata della
nozione di «sfruttamento economico autorizzato» e che è immaginabile che
interventi di tal genere possano ostacolare l’adozione di misure di
conservazione necessarie. Tale disposizione è pertanto, anche sotto questo
profilo, incompatibile con l’art. 6, n. 1, della direttiva.
91 Da quanto precede risulta che la normativa del Land dell’Alta Austria non è
conforme alla detta disposizione della direttiva.
92 Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato al riguardo.
Violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva nel Land del Tirolo
- Argomenti delle parti
93 La Commissione fa valere che né gli artt. 1 e 2, né gli artt. 5 o 14 del
Tiroler NSchG consentono di considerare che l’art. 6, n. 2, della direttiva è
stato recepito in modo conforme al diritto comunitario. Gli artt. 22, 23 e 24
del Tiroler NSchG riguarderebbero la tutela di specie vegetali, di specie
animali o di uccelli, nonché le misure relative alle specie non protette, ma non
sancirebbero un divieto di deterioramento delle zone speciali di conservazione.
94 Il governo austriaco fa valere che l’obbligo enunciato all’art. 6, n. 2,
della direttiva viene preso in considerazione dalle summenzionate disposizioni
del Tiroler NSchG .
95 Infatti, sebbene ammetta che le dette disposizioni non comportano uno
specifico divieto di deterioramento delle zone speciali di conservazione, tale
governo ritiene tuttavia che la trasposizione del detto obbligo non richieda che
sia necessariamente riportato il testo letterale dell’art. 6, n. 2, della
direttiva. L’autorità legislativa del Land avrebbe provveduto ad assicurare una
debita considerazione di tale esigenza di tutela, in modo tale che sarebbe
garantito che gli habitat naturali e gli habitat delle specie non siano
deteriorati e che le specie alle quali tali zone sono destinate non subiscano
turbative.
96 Tale governo aggiunge che, in ogni caso, le modifiche legislative introdotte
dall’art. 14 del Tiroler NSchG hanno reso la legge di cui trattasi conforme alla
direttiva.
– Giudizio della Corte
97 Occorre anzitutto rilevare che l’art. 14 del Tiroler NSchG è stato introdotto
soltanto dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Tale modifica
normativa è, pertanto, irrilevante ai fini della valutazione del motivo di
inadempimento in esame, in conformità alla giurisprudenza richiamata al punto 50
della presente sentenza.
98 Per quanto riguarda il primo obbligo previsto dall’art. 6, n. 2, della
direttiva, che impone agli Stati membri l’adozione delle misure idonee ad
evitare, nelle zone speciali di conservazione, il deterioramento degli habitat
naturali e degli habitat di specie, alla luce dell’argomentazione sviluppata dal
governo austriaco con riferimento alle modalità di trasposizione dell’art. 6, n.
2, della direttiva, occorre sottolineare che la normativa del Land del Tirolo,
nella versione in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
non conteneva alcuna disposizione che presentasse la precisione giuridica
necessaria per imporre alle autorità competenti di evitare il deterioramento di
tali habitat (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto
37).
99 In tali circostanze, non può essere accolto l’argomento secondo cui il
contesto giuridico generale che deriva dalla normativa in vigore nel Land del
Tirolo adempie gli obblighi summenzionati.
100 Quanto al secondo obbligo derivante dall’art. 6, n. 2, della direttiva, che
impone agli Stati membri di adottare le misure idonee per evitare perturbazioni
a danno delle specie per le quali le zone speciali di conservazione sono state
designate, va constatato che neppure gli artt. 22–24 del Tiroler NSchG
recepiscono tale obbligo, considerato che essi non riguardano le specie la cui
conservazione richiede la designazione di tali zone, cioè le specie contemplate
all’allegato II della direttiva, bensì le specie contemplate all’allegato IV,
lett. a), di quest’ultima, la cui tutela rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 12 della direttiva.
101 Orbene, la tutela delle specie per le quali le zone speciali di
conservazione sono state designate deve essere garantita in modo completo (v.
sentenza 13 febbraio 2003, causa C 75/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I
1585, punto 43).
102 Ne consegue che la normativa del Land del Tirolo non è conforme all’art. 6,
n. 2, della direttiva.
103 Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato su questo punto.
Violazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva nei Länder della Bassa Austria e
di Salisburgo
– Addebito relativo alla normativa del Land della Bassa Austria
– Argomenti delle parti
104 La Commissione sostiene che gli artt. 20, 21 e 22 del Nö NSchG non fanno
riferimento al criterio del «mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente» e che le condizioni e i criteri che devono ricorrere per poter
derogare al regime di tutela previsto nella direttiva non sono elencati in modo
esaustivo, in contrasto con quanto disposto dall’art. 16, n. 1, della stessa.
105 La Commissione aggiunge che i divieti sanciti dall’art. 95 del Nö JagdG
riguardano esclusivamente le specie animali che vivono allo stato selvatico e
che, pertanto, essi non si applicano ad altre specie.
106 Il governo austriaco considera che, per la tecnica legislativa prescelta, la
tutela richiesta dalla direttiva è garantita dall’art. 20, n. 4, del Nö NSchG.
Infatti, le autorità competenti dovrebbero, da un lato, agire in modo conforme
alla direttiva e, dall’altro, rispettare i divieti enunciati dalla normativa
sulla caccia. Nella prassi, le autorizzazioni derogatorie verrebbero concesse
soltanto in modo assai restrittivo, cioè soltanto quando non vi sia ragione di
temere alcun rischio significativo per le specie protette di piante e animali
selvatici.
107 Tale governo sostiene anche che la stessa disposizione garantisce il
rispetto del principio della certezza del diritto, poiché impone alle autorità
competenti di determinare esplicitamente i sistemi, gli strumenti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati.
108 Tale governo chiarisce, infine, che le deroghe previste all’art. 21, nn. 1 e
2, del Nö NSchG non possono mai essere applicate in caso di danno intenzionale a
piante, animali o habitat protetti.
– Giudizio della Corte
109 Occorre preliminarmente ricordare che gli artt. 12–14 e 15, lett. a) e b),
della direttiva costituiscono un complesso coerente di norme che impongono agli
Stati membri di istituire regimi di tutela rigorosi delle specie animali e
vegetali interessate (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit.,
punto 112).
110 Va anche osservato che l’art. 16 della direttiva, che definisce con
precisione i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono prevedere
deroghe ai divieti enunciati nei suoi articoli 12–15, costituisce una
disposizione eccezionale rispetto al sistema di tutela previsto dalla direttiva.
Di conseguenza, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente (v.
sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 111).
111 Occorre aggiungere al riguardo che, in conformità all’art. 16, n. 1, della
direttiva, qualsiasi misura adottata a livello nazionale che deroghi ai divieti
previsti dalla direttiva deve essere subordinata alla condizione che non esista
altra soluzione soddisfacente.
112 Ne consegue che le disposizioni nazionali che subordinano la concessione di
deroghe ai divieti sanciti dagli artt. 12–14 e 15, lett. a) e b), della
direttiva non al complesso dei criteri e delle condizioni esposti al suo art.
16, bensì, in modo incompleto, a taluni elementi di essi, non costituiscono un
regime conforme a tale ultimo articolo.
113 Inoltre, come si è ricordato al punto 80 della presente sentenza, una prassi
amministrativa conforme alle disposizioni di una direttiva non è sufficiente a
garantire una corretta trasposizione del diritto comunitario.
114 Per quanto riguarda, anzitutto, l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG, va osservato
in primo luogo che, sebbene esso preveda che talune deroghe possano essere
concesse quando non vi sia motivo di temere un rischio per la flora e la fauna
selvatiche, esso non esclude tuttavia tali deroghe per il caso in cui le
popolazioni delle specie interessate non si trovino in uno stato di
conservazione soddisfacente.
115 Orbene, l’art. 16, n. 1, della direttiva pone lo stato di conservazione
soddisfacente delle dette popolazioni nella loro area di ripartizione naturale
quale presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste.
116 In tale contesto, l’ambiguità che caratterizza la formulazione dell’art. 20,
n. 4, del Nö NSchG è incompatibile con l’obbligo di una trasposizione chiara e
precisa dell’art. 16, n. 1, della direttiva (v., analogamente, sentenza 23 marzo
1995, causa C 365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 499, punto 9).
117 In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi di concessione della deroga,
è importante constatare che l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG menziona a titolo
d’esempio deroghe a fini scientifici o pedagogici.
118 Orbene, anche se tali deroghe possono essere ricollegate all’art. 16, n. 1,
lett. d), della direttiva, la formulazione della disposizione di cui trattasi
nel diritto nazionale non esclude tuttavia che talune deroghe possano essere
autorizzate per motivi diversi da quelli che sono tuttavia elencati
esaustivamente all’art. 16, n. 1, lett. a)–d), della direttiva.
119 In terzo luogo, va osservato che l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG non riporta
neppure le condizioni di deroga che figurano all’art. 16, n. 1, lett. e), della
direttiva, consistenti nel requisito che qualsiasi misura derogatoria sia
corredata da condizioni strettamente controllate e abbia carattere selettivo e
tassativo.
120 Con riferimento, poi, all’art. 21 del Nö NSchG, è sufficiente ricordare che
l’art. 16, n. 1, della direttiva non prevede alcun motivo di deroga in favore di
uno sfruttamento commerciale di natura agricola o forestale.
121 Infine, per quanto riguarda l’argomentazione del governo austriaco attinente
alle disposizioni della normativa sulla caccia, va osservato che l’applicazione
dell’art. 20, n. 4, del Nö NSchG è tale da violare gli artt. 12–15 della
direttiva al di fuori del settore della caccia. Inoltre, anche se le autorità
competenti rispettano le disposizioni nazionali di tutela ambientale relative
all’esercizio della caccia, simile regime non è in grado di istituire un ambito
giuridico conforme alla disposizione comunitaria che elenca in modo esaustivo i
motivi di deroga consentiti. Infatti, l’art. 95 del Nö JagdG non contiene simile
elenco di motivi, ma si limita a vietare un certo numero di sistemi di caccia
per talune specie animali.
122 Risulta dalle considerazioni che precedono che la normativa del Land della
Bassa Austria non è conforme all’art. 16, n. 1, della direttiva.
123 Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato al riguardo.
- Addebito relativo alla normativa del Land di Salisburgo
- Argomenti delle parti
124 La Commissione osserva che l’art. 34 del Sbg NSchG e l’art. 104, n. 4, del
Sbg JagdG non si riportano al criterio del «mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente» enunciato all’art. 16, n. 1, della direttiva.
Inoltre, i motivi di deroga previsti all’art. 34, n. 1, punti 2 e 9, del Sbg
NSchG riguardanti la produzione di bevande e la costruzione di impianti non
possono essere collegati a nessuno dei motivi che figurano all’art. 16, n. 1,
della direttiva.
125 Il governo austriaco sostiene che, nei limiti in cui l’art. 16, n. 1, della
direttiva prevede la possibilità di derogare ai divieti da essa previsti,
sarebbe contrario alla logica del sistema di tutela così stabilito emanare
l’obbligo di ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente nell’ambito
di una disposizione relativa alla concessione di autorizzazioni derogatorie.
Peraltro, l’art. 34, n. 3, del Sbg NSchG sarebbe più rigoroso dell’art. 16, n.
1, della direttiva, in quanto ogni misura derogatoria deve evitare
deterioramenti che colpiscono le popolazioni delle specie vegetali o animali
presenti nella zona di cui trattasi.
– Giudizio della Corte
126 Va osservato che i termini «mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente» che figurano all’art. 16, n. 1, della direttiva si riferiscono ad
una situazione che è definita all’art. 1, lett. i), della medesima e che
contiene, da un lato, elementi generali menzionati al primo comma del detto
punto e, dall’altro, vari criteri cumulativi. Come risulta dal precedente punto
59, incombe agli Stati membri l’obbligo di recepire tali nozioni nel loro
diritto interno con sufficiente precisione giuridica.
127 Per contro, l’art. 104, n. 4, del Sbg JagdG prevede che possano essere
concesse autorizzazioni derogatorie «qualora ciò non metta in pericolo la
popolazione della specie selvatica interessata». Tale disposizione si discosta
dal regime di tutela previsto dalla direttiva, in quanto consente deroghe ai
divieti di principio senza subordinarle all’esigenza imperativa del mantenimento
delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione
soddisfacente.
128 Per quanto riguarda l’art. 34, n. 1, del Sbg NSchG, le giustificazioni
vertenti, rispettivamente, sulla fabbricazione di bevande e sulla costruzione di
installazioni non hanno alcuna attinenza con nessuno dei motivi esposti
esaustivamente all’art. 16, n. 1, della direttiva.
129 Si deve pertanto considerare provato l’asserito inadempimento..
Violazione dell’art. 22, lett. b), della direttiva nel Land della Bassa Austria
– Argomenti delle parti
130 La Commissione osserva che l’art. 17, n. 5, del Nö NSchG fa dipendere la
concessione dell’autorizzazione a introdurre specie non locali da un criterio
non previsto dalla direttiva, e cioè che un eventuale danno non sia «duraturo».
Peraltro, tale disposizione non vieterebbe tutti i danni arrecati agli habitat
nella loro area di ripartizione naturale oltre che alla fauna e alla flora
selvatiche locali, dovuti all’introduzione intenzionale di specie non locali.
131 Il governo austriaco ritiene che, nell’ambito di un’interpretazione
dell’art. 17, n. 5, del Nö NSchG conforme alla direttiva, l’autorizzazione a
introdurre nell’ambiente una specie non locale o non adatta alle condizioni
locali verrà sempre rifiutata qualora tale intervento arrechi pregiudizio alla
fauna e alla flora locali.
– Giudizio della Corte
132 Occorre constatare che l’art. 17, n. 5, del Nö NSchG consente l’introduzione
intenzionale di specie animali o vegetali non locali a condizione che gli
habitat naturali nonché la fauna e la flora selvatiche locali non siano
durevolmente compromesse.
133 Orbene, tale regime non costituisce corretta trasposizione del sistema di
tutela stabilito dalla direttiva. Tale sistema esige infatti che qualsiasi
misura derogatoria rispetti le condizioni stabilite dall’art. 22, lett. b),
della direttiva e, in particolare, la condizione secondo cui l’autorizzazione
può essere concessa soltanto nei limiti in cui non sia arrecato alcun
pregiudizio agli habitat naturali.
134 Va osservato, al riguardo, che l’espressione «alcun pregiudizio» costituisce
un obbligo di tutela privo di ambiguità, maggiore di quello enunciato dall’art.
17, n. 5, del Nö NSchG.
135 Si deve pertanto considerare provato l’asserito inadempimento.
136 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica d’Austria non
ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, dell’art. 6,
nn. 1 e 2, degli artt. 12 e 13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett.
b), della direttiva.
Sulle spese
137 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente
nella parte essenziale dei suoi motivi ancora oggetto di giudizio, va condannata
alle spese.
138 Per quanto riguarda i motivi di inadempimento enunciati nell’atto
introduttivo del ricorso per i quali la Commissione ha rinunciato agli atti in
una fase successiva del procedimento, occorre constatare che l’abbandono degli
addebiti di cui trattasi è intervenuto a seguito delle modifiche apportate agli
strumenti giuridici nazionali considerati. Tale rinuncia agli atti è pertanto
imputabile alla convenuta, considerato che soltanto con ritardo le disposizioni
del diritto nazionale sono state rese conformi a quanto prescritto dal diritto
comunitario. In applicazione dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura,
occorre conseguentemente condannare la Repubblica d’Austria a sostenere tutte le
spese della presente controversia.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 1, lett. e), g) e i), dell’art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e
13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
Firme
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