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CORTE COSTITUZIONALE, 14 dicembre 2007 (Ud. 10/12/2007) Ordinanza n. 437

 

RIFIUTI - Art. 17, c. 2 L.R. Piemonte n. 24/2002 - Obiettivi di raccolta differenziata ex art. 24 d.lgs. n. 22/97 - Mancato raggiungimento - Irrogazione di sanzione pecuniaria ai comuni - Deroga al principio di cui all’art. 3 della L. 689/81 - Inconfigurabilità - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. L’art. 17, c. 2 della L.R. Piemonte n. 24/2002, nella parte in cui stabilisce che, qualora non siano raggiunti, a livello di Comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria, non deroga al principio sancito dall’art. 3 della legge n. 689/1981, in base al quale l’irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell’intimato: nel sistema di gestione dei rifiuti delineato dalla surriportata legge regionale, spetta infatti ai comuni, non solo assicurare l’organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio di bacino, ma altresì rispettare ed adeguarsi alle delibere adottate dagli organi consortili, nell’esercizio delle competenze elencate dall’art. 4 della legge regionale, siccome tenuti anche a garantire nell’àmbito territoriale di pertinenza «una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani» e l’«inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata», usufruendo eventualmente delle agevolazioni loro direttamente riconosciute, in conformità all’art. 13, comma 2, della stessa legge, «in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti». Pres. Bile, Red. Tesauro - G.l.c. promosso dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civ. tra Comune di Saluzzo e Provincia di Cuneo - CORTE COSTITUZIONALE, 14 dicembre 2007 (ud. 10 dicembre 2007), ordinanza n. 437
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 437
ANNO 2007


composta dai signori:


- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, promosso con ordinanza del 1° marzo 2007 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra il Comune di Saluzzo e la Provincia di Cuneo, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2007.


Visto l’atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.


Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 1° marzo 2007, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che, qualora non siano raggiunti, a livello di Comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), si applica ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria;


che il giudice a quo riferisce di essere investito dell’opposizione proposta dal Comune di Saluzzo avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1014 del 18 novembre 2005, emessa, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, dal responsabile dell’Ufficio autonomo di staff del settore tutela ambientale della Provincia di Cuneo, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.040,00 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;


che l’eccezione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio principale dall’opponente, il quale ha dedotto il contrasto del citato art. 17, comma 2, con l’art. 27 della Costituzione, poiché il principio della responsabilità personale postula che autore dell’illecito possa essere solo la persona fisica, viene respinta dal rimettente, sul rilievo che il trasgressore «nella presente fattispecie viene correttamente individuato nel sindaco», nella qualità di legale rappresentante del Comune, «essendo prevista per il Comune [...] solo una responsabilità solidale»;


che il giudice a quo, dopo aver rilevato che, in base agli artt. 4 e 11 della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, i Comuni appartenenti allo stesso bacino provvedono alla gestione dei rifiuti urbani in forma associata, attraverso consorzi obbligatori denominati consorzi di bacino, proprio in relazione a tali due disposizioni denuncia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 17, comma 2, della stessa legge, in quanto ritiene che esso, ponendo in capo ai Comuni la sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata, non consenta – diversamente da quanto accade nella generalità dei casi, in cui operano i princípi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – «alcuna verifica dell’elemento soggettivo (art. 3 legge 689/81) della condotta del soggetto indicato come trasgressore, s’intende il Comune e di conseguenza il sindaco, delineando una irragionevole scissione con il soggetto che la legge individua invece come necessario responsabile della condotta, il consorzio obbligatorio, il quale, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale citata, assicura in ciascun Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata»;


che, infatti, nel descritto quadro normativo, il sindaco non avrebbe alcun potere di intervento nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad esso non potrebbe imputarsi neppure un’attività di omesso controllo;


che, peraltro, a parere del rimettente, il legislatore regionale non avrebbe potuto individuare il destinatario della sanzione nel consorzio di bacino, poiché, così orientandosi, avrebbe fatto ingiustamente ricadere l’onere del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in un singolo Comune «sugli altri incolpevoli Comuni consorziati»;
che è intervenuta la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o, comunque, infondata;
che, secondo l’interveniente, il Tribunale di Cuneo, per un verso, non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione, per altro verso, è incorso in un’erronea interpretazione delle disposizioni censurate, poiché, avendo trascurato un più ampio esame della normativa dettata dalla Regione Piemonte per l’organizzazione della gestione dei rifiuti, non si è avveduto delle molteplici previsioni della legge n. 24 del 2002 e dei relativi provvedimenti attuativi che riconducono ai singoli Comuni un ruolo attivo nel governo della raccolta differenziata.


Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cuneo ha ad oggetto l’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui pone in capo ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;


che, ad avviso del rimettente, la norma censurata contrasta con l’art. 3 della Costituzione, in quanto non consente – «a differenza della generalità dei casi», nei quali opera il principio di colpevolezza stabilito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – la verifica dell’elemento soggettivo in capo al sindaco, indicato come trasgressore in qualità di rappresentante del Comune, «delineando una irragionevole scissione» con il soggetto gravato dall’obbligo cui la sanzione accede, vale a dire il consorzio di bacino, che, ai sensi dell’art. 13 della stessa legge della Regione Piemonte, assicura in ciascun Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, applicabile ratione temporis, e dal piano regionale;


che la questione così prospettata è manifestamente infondata;


che, invero, il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che il sistema sanzionatorio configurato dalla legge regionale n. 24 del 2002 comporti una deroga al principio sancito dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l’irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell’intimato;


che tale presupposto interpretativo è tuttavia erroneo, poiché i princípi dettati dal Capo primo della legge n. 689 del 1981, in virtù dell’art. 12 della medesima legge, operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d’illecito introdotta dal censurato art. 17, comma 2, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale n. 24 del 2002, nell’attribuire alle Province la competenza all’irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i princìpi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»;


che, peraltro, il rimettente non ha considerato che, nel sistema di gestione dei rifiuti urbani delineato dalla legge impugnata, spetta ai singoli Comuni, non solo assicurare l’organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio di bacino, ma altresì rispettare ed adeguarsi alle delibere adottate dagli organi consortili, nell’esercizio delle competenze elencate dall’art. 4 della legge regionale, siccome tenuti anche a garantire nell’àmbito territoriale di pertinenza «una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani» e l’«inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata», usufruendo eventualmente delle agevolazioni loro direttamente riconosciute, in conformità all’art. 13, comma 2, della stessa legge, «in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti».


Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.


F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore


Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
 

 

 

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