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CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc 20/02/2008) Sentenza n. 12746
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione - Esecuzione
del provvedimento di demolizione - Dichiarazione di compatibilità ambientale -
Inidoneità - Condono edilizio e condono paesaggistico - Interdisciplinarietà -
Esclusione. La dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex
se a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di demolizione, così come la presentazione dell'istanza di
accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il
30.9.2004 non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di
un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla
disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla
disciplina del condono edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di
qualsiasi collegamento tra le due discipline (giurisprudenza consolidata Cass.
sez. III, 3.7.2007 n. 37311; 13459/2007; n. 19719/2007). Pres. Altieri, Est. De
Maio, Ric. Chiofalo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc
20/02/2008) Sentenza n. 12746
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UDIENZA DEL del 20/02/2008
Camera di consiglio
SENTENZA N. 00230
REG. GENERALE N. 036701/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CHIOFALO COSIMO, N. IL 28/02/1963;
- avverso ORDINANZA del 17/09/2007 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
- lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Cosimo Chiofalo fu condannato con sentenza 182/99 del Pretore di Barcellona P.G.
in data 16.4.99, divenuta irrevocabile il 9.2.2001, alla pena ritenuta di
giustizia, oltre demolizione delle opere abusive, per il reato di cui alla L. n.
47 del 1985, art. 20, lett. b).
Avendo il PM presso quel Tribunale in data 18.8.2003 emesso provvedimento di
ingiunzione a demolire il manufatto abusivo di mq. 35, il Chiofalo chiese al
Giudice dell'Esecuzione la revoca e, in via gradata, la sospensione
dell'anzidetto provvedimento con istanza che il predetto Giudice rigettò con
ordinanza in data 17.9.2007. Avverso tale ordinanza il Chiofalo ha proposto
ricorso denunciando:
1) violazione della L. n. 326 del 2003, art. 32 e L. n. 47 del 1985, art. 38 per
avere il G.E. affermato erroneamente che il condono non può essere concesso in
presenza di una condanna passata in giudicato;
2) vizio della motivazione perché la citata affermazione contrasta con quella
successiva secondo cui l'ordine di demolizione non è suscettibile di passaggio
in giudicato;
3) violazione di legge e vizio della motivazione per avere il G.E. erroneamente
ritenuto non condonabile il manufatto in quanto ricadente a m. 85 dall'argine
del torrente Longano.
In questa sede il Chiofalo ha presentato memoria aggiuntiva con allegata
dichiarazione in data 19.11.07 del predetto Assessorato di compatibilità
ambientale e rilascio di nulla-osta alla concessione in sanatoria. Il Proc. Gen.
presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato dovendo ritenersi, al di là delle osservazioni non
decisive del provvedimento impugnato circa l'inerzia del condannato, che è
esatta la ragione sostanziale della decisione, che consiste nella mancata
adozione da parte della P.A. di atti incompatibili con la demolizione. Non può,
infatti, ritenersi tale nemmeno la citata dichiarazione di compatibilità
ambientale, la quale riserva all'amministrazione comunale ("alla quale compete
la definizione della pratica di sanatoria") l'accertamento circa la
compatibilità dell'opera "con tutte le altre prescrizioni in materia urbanistica
e condono edilizio di cui alla L. n. 326 del 2003". E nel caso in esame non è
dubbia la non condonabilità dell'opera, in quanto le opere edilizie realizzate
in zone sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali
e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003,
art. 32 solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza e cioè di restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (sez. 3, 24.9.2004 n.
37865, rv. 230030; 7.9.200 n. 37865, rv. 230030; 7.9.2004 n. 35984, rv. 229013).
Occorre ribadire che è del tutto pacifico, fino a costituire ormai ius
receptum, che il giudice può provvedere alla invocata sospensione solo se,
da un lato, abbia verificato con esito positivo, tra l'altro, la concreta
condonabilità dell'opera e, dall'altro, se sia concretamente prevedibile che il
condono e la sanatoria possano essere concessi in tempi brevi (non essendo
possibile, sotto tale ultimo profilo, che le esigenze di giustizia connesse
all'esecuzione della demolizione restino sospese sine die).
Inoltre, la dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex se
a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di
demolizione, così come la presentazione dell'istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30.9.2004 non
determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa
previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del
condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono
edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di qualsiasi collegamento
tra le due discipline (giurisprudenza consolidata di questa Corte: sez. 3,
3.7.2007 n. 37311, rv. 237384; 13459/2007, rv. 236333; n. 19719/2007 rv.
236749). Neppure potrebbe sostenersi l'opportunità della sospensione, in
considerazione appunto della conseguita dichiarazione di compatibilità
ambientale, nella prospettiva, questa volta, del cd. condono ambientale, in
quanto, per un verso, spetta al giudice anche in questa caso verificare, al fine
dell'invocata sospensione, l'astratta condonabilità dell'opera; e, per l'altro,
che l'opera in questione non può conseguire nemmeno il condono ambientale a
norma del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ter che riguarda solo le opere
"che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati" (lett. a), ovvero i soli interventi
edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. c); nella specie,
invece, si è trattato di una nuova opera di mq. 35.
Per il resto, le censure sopra citate del ricorso concernono, come rilevato
anche dal Proc. Gen. in requisitoria, "le considerazioni svolte nel
provvedimento impugnato ad abundantiam e non investono, invece, il
profilo essenziale della ratio decidendi, sicché sono incongrue e
inammissibili".
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in
solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008
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