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CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 27/03/2008 (Ud. 20/02/2008), Sentenza n. 12918
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Onere della prova - Concessione in sanatoria
- Termine utile - L. n. 326/2003 - Art. 31, L. n. 47/1985. In tema di
condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv.
con mod. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in
data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità
dell'opera, fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data
effettiva del completamento dell'edificio abusivo, spetta all'imputato, che
voglia giovarsi della speciale causa estintiva, secondo le regole generali della
distribuzione dell'onere probatorio, fornire la prova che l'opera per cui si
chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine indicato.
Pres. Altieri, Est. De Maio, Ric. Cedroni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 27/03/2008 (Ud. 20/02/2008), Sentenza n. 12918
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UDIENZA DEL del 20/02/2008
SENTENZA N. 00445
REG. GENERALE N. 039713/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CEDRONI MARIO, N. IL 14/10/1934;
- avverso SENTENZA del 18/06/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
- visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO
GUIDO;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha
concio per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore Avv. BERGAMINI Domenico di Roma.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 15.7.2005 del Tribunale di Tivoli, Cedroni Mario fu
condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole dei
reati, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., di cui agli artt: A) D.P.R. n. 380
del 2001, art. 44, lett. b;
B) L. n. 1086 del 1971, art. 1, 2, 4, 13 e 14; C) L. n. 64 del 1974, art. 1, 3,
17, 18 e 20; D) art. 349 c.p., acc. in S. Angelo Romano il 2.9.03.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Roma, con
sentenza in data 18.6.07 in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarò
estinto per prescrizione il reato di cui al capo C) e rideterminò la pena,
confermando nel resto.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato,
il quale denuncia con il primo motivo mancanza e manifesta illogicità della
motivazione. Il ricorrente premette che l'appello concerneva "la copertura
eseguita con pannelli coibentati dei muri perimetrali già esistente all'epoca
del primo sequestro avvenuta in data 26.3.2003", che risulta esclusa dalla
sentenza del Tribunale di Tivoli di estinzione dei reati edilizi per intervenuta
oblazione. Detta struttura - chiarisce il ricorrente - "è stata installata sulla
muratura già esistente all'epoca del detto sequestro e non ha alcuna finalità
edilizia", ma solo "il limitato scopo... di proteggere dalle escursioni
termiche"; la struttura stessa, in quanto tecnologica, "non è soggetta al
permesso di costruire ma a semplice autorizzazione amministrativa e come tale il
relativo addebito non integra il reato di costruzione abusiva".
Con il secondo motivo viene denunciata erronea applicazione della legge penale,
in quanto "il manufatto tecnologico di cui si è detto... è realizzabile
nell'arco di una giornata e pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni
dell'imputato, in assenza di prova contraria o elementi contrari alle
dichiarazioni stesse - ed anzi risultando dalle affermazioni dei VV.UU. la
fattibilità dell'opera nei tempi indicati - e non essendovi per contrario
nessuna prova certa che l'opera sia stata eseguita dopo il 31.3.2003, nel dubbio
deve applicarsi il principio dell'interpretazione più favorevole al reo e
pertanto tale struttura deve essere ricompressa nella domanda di sanatoria e
quindi i reati edilizi dichiarati estinti per intervenuta oblazione".
I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente concernendo entrambi le
opere oggetto di contestazione e la loro riconducibilità a quelle oggetto della
sanatoria (di cui alla sentenza del Tribunale di Tivoli in data 8.6.2006 - sono
infondati. Infatti, la sentenza impugnata ha, innanzi tutto, escluso che i
lavori oggetto dell'attuale contestazione possano essere "ricompresi nella
concessione che era stata rilasciata nel 2002 per la realizzazione di un
ricovero per attrezzi agricoli" e che "le finalità edilizie fossero limitate
alla sola copertura con pannelli coibentati". Ed invero, come sottolineato nella
sentenza impugnata "era stato realizzato tutt'altro, non già il predetto
ricovero di mq. 25 più porticato di ulteriori 10 mq, ma un locale di ca. 41 mq
su due piani più due porticati di ca. 12 e 25 mq". Trattasi con ogni evidenza di
un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da adeguata e logica
motivazione (basata sui verbali di sequestro e sui sopralluoghi del marzo e del
settembre 2003), si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità e
giustifica pienamente la conclusione secondo cui l'attività costruttiva oggetto
del presente procedimento "era più vasta qualitativamente (destinazione
residenziale) e quantitativamente, rispetto a quella prospettata dalla difesa
(semplice copertura con pannelli coibentati).
Tutto ciò risulta anche documentalmente, atteso che il reato di violazione dei
sigilli è stato contestato all'attuale ricorrente proprio per la prosecuzione
dei lavori, nei sensi qui precisati e accertati con il sopralluogo del settembre
2003, dopo il sequestro del 26.3.03 (al cui relativo accertamento è, per così
dire, bloccata la precedente sentenza 8.6.2006 del Tribunale di Tivoli, per cui
esula qualsiasi possibilità di riferimento al precedente giudicato di
improcedibilità per oblazione). Del resto, è proprio l'illegittima prosecuzione
dei lavori dopo il sequestro del 26.3.2003 che costituisce ex professo
l'oggetto delle attuali imputazioni, concretizzatosi nella realizzazione di un
bagno, nella rifinitura del piano terra ("con pavimenti, impianti e intonaci
interni ed esterne) e nell'abbassamento dell'altezza al colmo della copertura.
Nella stessa linea di discorso i giudici di merito hanno esattamente escluso che
i lavori in questione possano essere ricompresi nella esperita procedura di
condono edilizio, dal momento che l'accertamento finale ad opera della P.G. reca
la data del settembre 2003 e, quindi, ben oltre il termine del 31.3.2003 utile
per l'esperimento dell'indicata procedura. Su tale punto, i giudici di merito
hanno fatto puntuale applicazione del principio enunciato da questa Corte (e
puntualmente citato), secondo cui allorché il reato sia stato accertato in data
successiva al termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, ai sensi
della L. n. 47 del 1985, art. 31, fermo restando il potere-dovere del giudice di
accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivo, spetta
all'imputato, che voglia giovarsi della causa estintiva, secondo le regole
generali della distribuzione dell'onere probatorio, fornire la prova che l'opera
per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine
indicato. La prosecuzione dei lavori oltre la data del marzo 2003 risulta, del
resto, dal confronto con la situazione dei luoghi rilevata con il sopralluogo
del 2.9.2003, da cui è poi scaturita l'ulteriore imputazione di violazione dei
sigilli. Perde, di conseguenza, rilevanza anche l'ulteriore assunto secondo cui
"lavori come quello per cui è processo sono realizzabili nell'arco di una
giornata". Trattasi, anche a questo riguardo, di affermazione del tutto
apodittica, sfornita di qualsiasi prova (come esattamente ritenuto dalla
sentenza impugnata, 2^ pagina) e, come si diceva, anche sfornito di rilevanza,
considerato che ben diversi e più ampi erano le opere di cui alla contestazione.
Sulla base dei suesposti rilievi, il ricorso va rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008
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